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Intervista con Mons. Guido Pozzo 20
ottobre 2014
![]() Intervista rilasciata a
Jean-Marie Dumont, per conto del giornale francese Famille
Chrétienne
da noi ripresa dal sito francese ufficiale della Fraternità San Pio X: La Porte Latine Abbiamo aggiunto in calce il testo della “Professione di Fede” di cui si parla nell'intervista, e il testo del “Giuramento di fedeltà” e i relativi richiami al Codice di Diritto Canonico. Presentazione
de La Porte Latine
Le discussioni fra Roma e la Fraternità San Pio X proseguono in vista di una piena riconciliazione. Il punto con il Segretario della Pontificia Commissione Ecclesia Dei, incaricato del dossier, in un’intervista condotta da Jean-Marie Dumont di Famille Chrétienne.fr INTERVISTA Qual
è lo stato delle relazioni fra Roma e la Fraternità
Sacerdotale San Pio X?
Allo scopo di favorire il
superamento di ogni frattura e divisione nella Chiesa, e di guarire una
ferita percepita in maniera dolorosa nella vita ecclesiale, Benedetto
XVI, nel 2009, decise di togliere la scomunica ai vescovi che erano
stati ordinati in maniera illecita da Mons. Lefebvre nel 1988. Con
questa decisione, il Papa intendeva ritirare una sanzione che rendeva
difficile l’apertura di un dialogo costruttivo.
La remissione della scomunica è stata una misura disciplinare adottata per liberare le persone dalla censura ecclesiastica più grave. Ma le questioni dottrinali permanevano e dovevano essere chiarite. Fino a quanto non lo saranno, la Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) non ha uno status canonico nella Chiesa e i suoi ministri non esercitano in maniera legittima il loro ministero, come indicato nella lettera di Benedetto XVI ai vescovi della Chiesa cattolica, del 10 marzo 2009 (1). È precisamente per superare le difficoltà di natura dottrinale ancora esistenti che la Santa Sede intrattiene dei rapporti e dei colloqui con la FSSPX, tramite la Pontificia Commissione Ecclesia Dei. Questa è strettamente legata alla Congregazione per la Dottrina della Fede, poiché il Presidente della Commissione è lo stesso Prefetto della Congregazione. Queste relazioni e questi scambii sono proseguiti anche dopo l’elezione di Papa Francesco. Essi aiutano a chiarire le rispettive posizioni sugli argomenti controversi, per evitare le incomprensioni e i malintesi, mantenendo viva la speranza che le difficoltà che ancora impediscono di giungere alla piena riconciliazione e alla piena comunione con la Sede Apostolica, possano essere superate. Quali sono gli argomenti di disaccordo che persistono? Gli aspetti controversi
riguardano, da un lato la valutazione della situazione ecclesiale nel
periodo successivo al concilio Vaticano II e delle cause che hanno
prodotto certi scompensi teologici e pastorali nel periodo del
post-concilio e, più generalmente nel contesto della
modernità. Dall’altro, essi riguardano alcuni punti specifici
relativi all’ecumenismo, al dialogo con le religioni del mondo e alla
questione della libertà religiosa.
Quali
sono le soluzioni canoniche che potrebbero essere adottate per la FSSPX
in caso di accordo?
Nel caso di una completa
riconciliazione, lo status canonico proposto dalla Santa Sede è
quello di una prelatura personale (2). Su questo punto, io credo
che non vi siano problemi da parte della FSSPX.
I colloqui fra Roma e la Fraternità sono realmente ripresi o non sono mai stati interrotti? In realtà, essi non sono
mai stati interrotti. L’interruzione provvisoria degli incontri
è stata dovuta semplicemente alla nomina del nuovo Prefetto
della Congregazione per la Dottrina della Fede e all’elezione del nuovo
Sommo Pontefice nell’aprile 2013. Il cammino del dialogo è
dunque ripreso nell’autunno del 2013, con una serie di incontri
informali, fino all’incontro del 23 settembre scorso fra il cardinale
Gerhard Müller, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della
Fede, e il Superiore della FSSPX, Mons. Bernard Fellay, incontro di cui
ha reso conto un comunicato
della Sala Stampa della Santa Sede.
È possibile considerare di separare l’accordo canonico dai colloqui dottrinali? Attuare una prelatura personale e intanto proseguire, sul lungo termine, i colloqui sui punti teologicamente controversi? In coerenza col Muto Proprio Ecclesiam Unitatem di Benedetto XVI
(ndr di La Porte Latine: 2
luglio 2009), la Congregazione per la Dottrina della Fede ha sempre
ritenuto che il superamento dei problemi di natura dottrinale fosse la
condizione indispensabile e necessaria per poter procedere al
riconoscimento canonico della Fraternità. Tuttavia, io mi
permetto di precisare che il superamento delle difficoltà di
ordine dottrinale non significa che le riserve o le posizioni della
FSSPX su certi aspetti che non sono legati al dominio della fede, ma
riguardano temi pastorali o di insegnamento prudenziale del Magistero,
debbano essere necessariamente ritirate o annullate dalla
Fraternità.
Il desiderio di proseguire i colloqui e l’approfondimento di tali argomenti che comportano della difficoltà per la FSSPX, in vista di precisazioni e di chiarificazioni ulteriori, non solo è sempre possibile, ma – almeno a mio avviso – auspicabile e da incoraggiare. Non le si chiede, quindi, di rinunciare all’esigenza che essa manifesta nei confronti di un certo numero di temi. Qual
è allora il punto «non negoziabile»?
Ciò che è
essenziale, e a cui non si può rinunciare, è l’adesione
alla Professio fidei (3)
e al principio secondo il quale è solo al magistero della Chiesa
che il Signore ha affidato la facoltà di interpretare
autenticamente, cioè con l’autorità di Cristo, la parola
di Dio scritta e trasmessa. Questa è la dottrina cattolica,
ricordata dal concilio Vaticano II (Dei
Verbum, 10), ma già espressamente insegnata da Pio XII
nell’enciclica Humani generis. Questo significa che il
Magistero, se non è certo al di sopra della Scrittura e della
Tradizione, è nondimeno l’istanza autentica che giudica delle
interpretazioni sulla Scrittura e sulla Tradizione, da qualunque parte
esse vengano.
Di conseguenza, seppure esistono differenti gradi di autorità e di adesione dei fedeli ai suoi insegnamenti – come dichiara la costituzione dogmatica Lumen gentium (25) del concilio Vaticano II – nessuno può porsi al di sopra del Magistero. Io penso e spero vivamente che in questo quadro dottrinale che ho appena delineato, noi potremo trovare il punto di convergenza e d’intesa comune, poiché questo preciso elemento è un punto di dottrina appartenente alla fede cattolica, e non ad una legittima discussione teologica o a dei criteri pastorali. Un
punto capitale, ma al tempo stesso chiaramente delimitato…
Non è esatto dire che la
Santa Sede intende imporre una capitolazione alla FSSPX. Al contrario,
la invita a ritrovarsi al suo fianco in uno stesso quadro di principii
dottrinali necessarii per garantire la medesima adesione alla fede e
alla dottrina cattolica sul Magistero e la Tradizione, lasciando nel
contempo allo studio e all’approfondimento le riserve che essa solleva
su certi aspetti e formulazioni dei documenti del concilio Vaticano II
e su certe riforme che ne sono seguite, ma che non riguardano materie
dogmatiche o dottrinalmente indiscutibili.
Non v’è alcun dubbio sul
fatto che gli insegnamenti del Vaticano II hanno un grado di
autorità e un carattere obbligante estremamente varabile in
funzione dei testi. Così, per esempio, le costituzioni Lumen gentium sulla Chiesa e Dei Verbum sulla Rivelazione
divina, hanno il carattere di una dichiarazione dottrinale, anche se
non contengono delle definizioni dogmatiche. Mentre da parte loro, le
dichiarazioni sulla libertà religiosa e sulle religioni non
cristiane, e il decreto sull’ecumenismo, hanno un grado di
autorità e un carattere obbligante diversi e inferiori.
Pensa che ormai i colloqui possano concludersi rapidamente? Non penso che si possa indicare
attualmente un termine preciso per la conclusione del cammino
intrapreso. L’impegno da parte nostra, e suppongo da parte del
Superiore della FSSPX, consiste nel procedere per tappe, senza
scorciatoie improvvisate, ma anche con l’obiettivo chiaramente
prefissato di promuovere l’unità nella carità della
Chiesa universale guidata dal successore di Pietro. «Caritas urget nos!», come
diceva San Paolo.
NOTE1- In questa lettera, Benedetto XVI spiegava il significato del suo gesto e si stupiva per la levata di scudi che esso aveva suscitato: «A volte si ha l’impressione che la nostra società abbia bisogno di un gruppo almeno, al quale non riservare alcuna tolleranza; contro il quale poter tranquillamente scagliarsi con odio. E se qualcuno osa avvicinarglisi ? in questo caso il Papa ? perde anche lui il diritto alla tolleranza e può pure lui essere trattato con odio senza timore e riserbo». 2 - Quale statuto per la Fraternità? In caso d’accordo con Roma, la FSSPX potrebbe ottenere lo statuto di prelatura personale. Nel diritto della Chiesa si tratta di una creazione molto recente. La sola che esista attualmente, molto nota, è l’Opus Dei. Prevista dal Codice di Diritto Canonico (cann. 294-297) essa permette il raggruppamento di preti e di diaconi sotto la direzione di un prelato. La sua principale caratteristica è l’assenza di vincolo con un territorio, contrariamente alla gran parte delle diocesi: i preti della prelatura possono essere distribuiti nel mondo intero. Gli obiettivi fissati dal Diritto Canonico per la creazione di queste strutture sono sufficientemente vasti da poter essere applicati a delle iniziative di varia natura: «promuovere un’adeguata distribuzione dei presbiteri», «attuare speciali opere pastorali o missionarie per le diverse regioni o per le diverse categorie sociali»… Il prelato ha il diritto di erigere un seminario, d’incardinare dei seminaristi e di promuoverli agli ordini. Le relazioni con i vescovi (messa a disposizione dei preti al servizio delle diocesi, assunzione di certe attività in seno ad una diocesi), devono essere precisate negli statuti e nel quadro di accordi bilaterali [ndt: Can. 297 - Parimenti gli statuti definiscano i rapporti della prelatura personale con gli Ordinari del luogo nelle cui Chiese particolari la prelatura stessa esercita o intende esercitare, previo consenso del Vescovo diocesano, le sue opere pastorali o missionarie.] Tali che un prete appartenente ad una prelatura può esercitare il suo ministero in un luogo di culto appositamente designato per la prelatura o vedersi affidata, in funzione delle decisioni del prelato e degli accordi con i vescovi, una chiesa parrocchiale. 3 – Si tratta di un testo di una trentina di righe che dev’essere pronunciato dai nuovi cardinali o vescovi, dai parroci e dai professori dei seminarii al momento della loro entrata in funzione. Il testo della «Professione di Fede e del Giuramento di fedeltà nell'assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa », pubblicata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, il 9 gennaio 1989 (AAS 81 [1989] 104-106). PROFESSIO FIDEI (Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede) Io
N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le
verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:
Credo
in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di
tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. (Formula da usarsi da tutti i fedeli
indicati nel can. 833 nn. 5-8)
[5) alla presenza del Vescovo
diocesano o di un suo delegato, i Vicari generali e i Vicari episcopali
come pure i Vicario giudiziali;
6) alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato, i parroci, il rettore e gli insegnanti di teologia e filosofia nei seminari, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; quelli che devono essere promossi all'ordine del diaconato; 7) alla presenza del Gran Cancelliere o, in sua assenza, alla presenza dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, il rettore dell'università ecclesiastica o cattolica, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; alla presenza del rettore, se sacerdote, o alla presenza dell'Ordinario del luogo o dei loro delegati, i docenti che insegnano in qualsiasi università discipline pertinenti alla fede e ai costumi, all'inizio dell'assunzione dell'incarico; 8) i Superiori negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica clericali, a norma delle costituzioni.] Io N.N. nell’assumere l’ufficio di... prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire. Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio. Nell’esercitare l’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria. Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani. (Variazioni del paragrafo quarto e quinto
della formula di giuramento
da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833
n. 8)
Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò l’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico. Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi l’indole e il fine del mio Istituto, presterò volentieri la mia opera perché l’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa. (torna
su)
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