COSTANZA E IL CONCILIO IMPERFETTO
 
di Fra Leone da Bagnoregio

Si è dibattuto molto sulla questione del cosiddetto “concilio imperfetto”, questa denominazione è stata stabilita dai teologi cattolici (1) per definire un concilio convocato in assenza del romano pontefice in quanto non presente o dubbio, con il solo scopo di eleggere un legittimo papa e per estirpare uno scisma creato nella Chiesa dalla presenza di più papi.
Elemento fondante del “concilio imperfetto” è la rappresentatività generale della Chiesa, il cattolicesimo deve essere rappresentato nelle sue istituzioni. Questo “concilio imperfetto” avrebbe il compito, per lo stato di necessità della Chiesa, di comporre eventuali scismi ovvero di constatare la vacanza della Sede Apostolica e di provvedere universalmente all’elezione di un nuovo Romano Pontefice in assenza o nel dubbio della legittimità di cardinali o qualora gli stessi non compiano il loro dovere.

Unico esempio di “concilio imperfetto” nella storia della Chiesa risulta essere stato il Concilio di Costanza celebrato tra il 1414 e il 1418 nella città di Costanza sull’omonimo lago.
Fu uno dei concili più importanti della Chiesa, quanto a partecipazione di vescovi, parteciparono, infatti, i vescovi e i cardinali di ben tre obbedienze dei tre papi, a conclusione vi si contavano ben seicento padri conciliari sedenti all’assise.
Il Concilio si radunò a Costanza, il primo novembre 1414, oltre ai cardinali e ai vescovi, vi presenziarono i procuratori dei capitoli cattedrali e delle università, i dottori in teologia e in diritto canonico, numerosissimi componenti del clero inferiore, gran parte dei rappresentanti dei principi tedeschi, dignitari di tutti i regni cristiani e lo stesso Imperatore Sigismondo.
Giovanni XXIII arrivò a Costanza alla fine di ottobre del 1414, e gli vennero tributati tutti gli onori del papa legittimo.

Le sessioni generali furono celebrate nella cattedrale della città, Giovanni XXIII era convinto che il Concilio confermasse la sua autorità di papa, ma ben presto si accorse che le cose non stavano andando come lui sperava. Fu cambiato, infatti, l’ordine tradizionale delle votazioni, non più per capita singulorum, bensì per nationes, determinate in: italiana, francese, tedesca, inglese e, dal 1416, anche spagnola. Questo stratagemma sarebbe servito per neutralizzare la preponderanza dei prelati italiani, in gran parte fedeli a Giovanni XXIII. Si fece strada, altresì, la richiesta che tutti e tre i papi dovessero abdicare.
Fu diffuso, infine, un libello contro il “papa pisano”, con molte gravi accuse, e si diffuse la voce che dopo la sua abdicazione non sarebbe stato più rieletto.

Giovanni XXIII, preso dalla disperazione, la sera del 20 marzo 1415 fuggì segretamente da Costanza, allo scopo di provocare il dissolvimento del Concilio.
A questo punto il disorientamento fu grande e solo l’Imperatore e i cardinali Pietro d’Ailly e Francesco Zabarella (2)  riuscirono a tenere riunito il Concilio.
Il 26 marzo e il 6 aprile furono emanati dei decreti che sanzionavano come dottrina della Chiesa la teoria conciliarista della superiorità del Concilio sul Papa, decretata con la deliberazione: “Hæc sancta sinodus”. Con essa si dichiarava che il Sinodo convocato legittimamente nello Spirito Santo costituisce un Concilio ecumenico e rappresenta la Chiesa universale.
Questi decreti sulla superiorità del Concilio sul Papa, sono «in netta contraddizione con la costituzione fondamentale della Chiesa e con tutto l'ordine giuridico medievale. Tuttavia, se si tiene conto che nel pensiero di coloro che li approvarono, essi furono intesi piuttosto come un’applicazione della teoria del caso di estrema necessità, in quel frangente assolutamente straordinario e unico che rendeva necessario l'impiego di mezzi eccezionali… In quel momento appariva come l'unica via d'uscita dallo stato di terribile confusione, che il Concilio si attribuisse, almeno “pro hic et nunc” un potere superiore al papa.».
Anche altri studiosi hanno dato a questi decreti una simile interpretazione (3). 

Sentiamo ancora cosa afferma l’abate Rohrbacher nella sua grandiosa opera Storia Universale della Chiesa Cattolica:
«Ora dice l’arcivescovo di Cesarea - Giovanni Claudio Sommier nella sua Storia dogmatica della Chiesa Cattolica – basta essere grammatico per vedere perfettamente che il senso di questi decreti è ristretto alle materie  che si agitavano allora, cioè a quello che sarebbe deciso in questo concilio intorno alla fede, lo scisma e la riforma da fare nella chiesa rispetto allo stato attuale in cui ella si trovava. Che pertanto, l’autorità che il concilio si attribuiva sulla persona stessa dei papi d’allora e sopra altri loro simili, per colpa o cagione dei quali la chiesa si trovasse divisa; e che per conseguenza è senza fondamento il volerla distendere indefinitamente su tutti i papi, non vi essendo in questi decreti neppure una sola parola che desse l’idea di un simile senso. Aggiungiamo che non si troverà nulla in tutto il seguito del concilio che autorizzi un’altra spiegazione, ma che piuttosto si noterà in diversi luoghi che eccettuato il caso dei papi falsi o dubbi, la superiorità vi è data alla Santa Sede sopra i concili  e non i concili sulla Santa Sede» (4).

Queste teorie, purtroppo, furono successivamente portate, da alcuni esponenti radicali, alle estreme conseguenze, affermando che potessero esser valide per tutte le situazioni ed in tutti i tempi; così che vennero riformulati nel Concilio di Basilea (Sessione XVIII, 26 giugno 1434) e si trasformarono nell’eresia “conciliarista”, condannata dal Magistero della Chiesa.

Giovanni XXIII fu presto catturato e messo sotto processo e, il 29 maggio 1415, fu deposto per fuga vergognosa, simonia e vita scandalosa; chiese perdono pubblicamente dei suoi errori e dei fatti commessi, scontò alcuni anni di prigionia e morì, poco dopo, come cardinale vescovo di Tuscolo Frascati.
Il “papa romano” Gregorio XII ormai novantenne, visto quanto era accaduto a Giovanni XXIII, la deposizione da parte del Concilio, preferì, durante la XII Sessione del Concilio, presentare la sua abdicazione, da parte dei suoi legati, il cardinale Dominici e il principe Malatesta, dopo che il Concilio, come da lui richiesto, aveva accettato di essere convocato ex novo tramite gli stessi suoi legati.
Alcuni sostengono che il concilio fu legittimo soltanto dopo la riconvocazione da parte del “papa romano”, questo risulta palesemente errato per non essere conforme a verità, nel frattempo, infatti, prima della convocazione da parte di Gregorio XII (papa romano) ci fu la condanna di Giovanni Hus avvenuta il 18 giugno 1415, mentre la convocazione da parte di Gregorio XII avvenne solo il 4 luglio 1415.
La convocazione ex novo da parte di Gregorio XII rimane una semplice concessione puramente nominale, così si esprime infatti il manuale di Storia della Chiesa redatto da K. Bihlmeyer e H. Tuechle: «Questa concessione da parte del Concilio non si può naturalmente interpretare nel senso che il Concilio abbia con ciò riconosciuto di non essere stato legittimo prima d'allora, o che abbia voluto decidere quale dei papi fosse legittimo.»  (5)
Anche teologi che affermano in certo qual modo il contrario, nell’elencare la serie dei concili ecumenici annoverano il Concilio di Costanza e collocano come anno d’inizio il 1414 e la convocazione ordinata dall’imperatore Sigismondo di Lussemburgo (6). 
Il teologo Timoteo Zapelena, infatti, nella parte del suo studio sulla Chiesa, a più riprese insiste sulla necessità della “coaptatione pontificia” per il legittimo esercizio dell’autorità episcopale nelle varie diocesi; nella parte relativa alla risoluzione delle obiezioni è obbligato, però, ad addivenire ad un compromesso, così di fatto si esprime:
«[domanda] I padri nel Concilio (di Costanza) congregati apertamente affermarono di avere la potestà immediatamente da Cristo ricevuta “Synodus Constantiensis in Spirtitum Sanctum congregata concilium generale faciens … potestatem a Christo immediate habet, cui quidem cuiscumque status … obedire tenetur” Quindi … [risposta] Distinguo la precedente, che tutti i Padri riuniti (a Costanza) affermassero di avere la potestà ricevuta direttamente da Cristo, lo nego; che alcuni padri ovvero quelli che aderirono alla Sessione V e successive abbiano dichiarato di avere la potestà per comporre lo scisma, lo concedo; che avessero anche la potestà per reggere il loro gregge con un papa non dubbio, lo nego …» (7).
Il teologo, quindi, anche prima della convocazione “ex novo” da parte del “papa romano” Gregorio XII afferma che i Padri conciliari fruivano in realtà di una potestà necessaria ed utile per comporre lo scisma, ma va ben oltre, acconsente che i vescovi in presenza di un papa dubbio possano fruire di un certa qual giurisdizione per reggere i loro greggi, facendo rilevare che questa potestà non si avrebbe con un papa non dubbio, cioè, certo; questo, invero, contrasterebbe con la costituzione monarchica stessa della Chiesa.

La situazione creatasi durante il Grande Scisma d’Occidente è in certo qual modo paragonabile, con le dovute distinzioni, a quello di oggi giorno, dopo la perpetrazione delle eresie da parte dei “papi conciliari” e di tutta la gerarchia che si è dichiarata soggetta ai loro atti, si è creata una rottura nella Chiesa, non dovuta all’elezione di più papi, bensì all’allontanamento dalla fede cattolica della quasi totalità della gerarchia; si è creata, pertanto, una rottura sia “in capite” che “in membris” a livello dottrinale che ha comportato nella realtà una frattura sostanziale a livello dottrinale tra chi ha aderito alle “riforme conciliari” e chi invece vi si è opposto. Si sono create, pertanto, due gerarchie: l’una che ha acconsentito ed accolto nella loro totalità i decreti del Vaticano II e le riforme ad esso seguite; l’altra creata da alcuni vescovi in dissenso con detti decreti conciliari e con dette riforme, in quanto ritenuti affetti dall’eresia modernista, al fine della continuazione della dottrina cattolica quale fu insegnata precedentemente al Vaticano II.
Esistono, dunque, due tipi di autorità episcopale l’una derivante dai cosiddetti “papi conciliari” e l’altra di supplenza. Entrambe le gerarchie esercitano “de facto” una giurisdizione su dei soggetti: che per la “chiesa conciliare” sono affidati dal “papa conciliare” secondo la legislazione canonica; mentre per la seconda per libera sottomissione dei soggetti (fedeli e sacerdoti) all’autorità di detti vescovi.
È sorto, nel frattempo, però, un altro elemento, che complica ulteriormente la questione: il dubbio positivo sulla validità dei sacramenti ed in particolare dell’Ordine sacro conferiti dalla nuova gerarchia di cui abbiamo trattato in altro studio (8).

Sarebbe opportuno chiarire la questione, la qualcosa risulta essere un problema arduo, per le divisioni che ci sono sull’argomento, noi cercheremo di farlo, ma sarà oggetto di ulteriore approfondimento in altra sede.

6 agosto 2015
Festa della Trasfigurazione di N.S. Gesù Cristo

NOTE

1 - Nel caso della vacanza papale in cui i cardinali non compiono il dovere di risolverla, “non c’è dubbio che la Chiesa può provvedere al suo Sommo Pontefice”, insegna il Gaetano, “questo potere è suppletivamente devoluto alla Chiesa ed al Concilio” T. De VIO detto il Card. GAETANO, De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, c. 13, c. 28; Francesco de VITTORIA O.P., De potestate Ecclesiae recolectio, 18 : “Tutta la Chiesa deve provvedere” «tota Ecclesia debet provideri»; Il Card Billot dichiara: «La legge naturale ordina che in simili casi il potere attribuito ad un superiore venga attribuito al potere immediatamente inferiore, poiché esso è indispensabilmente necessario alla sopravvivenza della società”, onde evitare “le tribolazioni di un’estrema necessità» Ludovico BILLOT S.J., De Ecclesia Christi, Vol. I p. 624-625 – Roma 1927;
cfr. D. PALMIERI, Tractatus de Romano Pontifice, p. 479 – Roma 1877 - La Chiesa, come qualsiasi società, in situazioni gravi ed estreme, come per esempio l'assenza del capo supremo o il dubbio positivo sulla sua legittimità, ha il diritto di consultarsi al fine di porvi rimedio; ciò che alle società naturali proviene dalla semplice legge di natura, alla società soprannaturale di divina istituzione proviene dal diritto divino.
2 - K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, Storia della Chiesa, vol. III, p. 73 – Brescia 1958 – 1983.
3 - DENZINGER- SCHONMETZER, Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidem et morum, Barcellona 1973 - Si veda nota introduttiva p. 315.
4  R. F. ROHRBACHER, Storia Universale della Chiesa Cattolica, vol. XI p. 183 – Torino 1884.
5 - K. BIHLMEYER - H. TUECHLE, op. cit, vol. III, p. 74.
6 - T. ZAPELENA S.J., De Ecclesia Christi, vol. II, p.192 – Roma 1954.
7 - T. ZAPELENA S.J., De Ecclesia Christi, op. cit. p. 115.
8 - Cfr. Tradizione Sacramento dell’Ordine - ottobre 2014.



agosto 2015

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