Eccezionale


di Don François-Xavier Camper, FSSPX


Pubblicato su L'Aigle de Lyon, foglio del Priorato francese della Fraternità:
Saint-Irénée, n. 326, luglio-agosto 2017





Spesso la legge, sancendo una regola d’azione generale, prevede l’eccezione, che non mancherà di verificarsi, tanto è probabile che certe circostanze ne impediranno l’applicazione. Ma come dice l’adagio: l’eccezione conferma la regola.
Così, la legge è promulgata per ciò che si verifica normalmente ed ha lo scopo di inquadrare una situazione nelle sue condizioni abituali.

Ora, sembra che facilmente si possa prendere l’eccezione per la regola, al pari dei propri desideri per la realtà. E nel leggere alcuni commenti sulle disposizioni romane che ci riguardano, si ha l’impressione che questo si sia verificato a proposito dei matrimoni.
Il documento romano prevede che la regola normale consista nel fatto che non sia un sacerdote della Fraternità San Pio X a ricevere i consensi degli sposi della Tradizione, ma un sacerdote conciliare. La regola dettata da questo documento, quindi, è di privare abitualmente i sacerdoti della Fraternità della possibilità di ricevere i consensi nei matrimoni dei loro fedeli.
Sembra difficile considerare questa come una regola vantaggiosa e sembra pericoloso sostenere che Roma riconoscerebbe così i nostri matrimoni, poiché lo farebbe nella misura in cui noi non saremmo la parte attiva, per così dire.

Beninteso, il documento prevede anche l’eccezione, che come tale è ben formulata: «in caso di impossibilità». La facoltà per un sacerdote della Fraternità San Pio X di ricevere i consensi del matrimonio è realmente prevista, ma a titolo marginale e dopo aver lasciato il caso nelle mani del vescovo diocesano. Se si dovessero applicare tali disposizioni, si capisce che si creerebbe una situazione molto spiacevole tanto per le famiglie quanto per i sacerdoti della Fraternità.

Evidentemente, sarà facile elogiare alcuni vescovi che applicheranno la legge nel senso dell’eccezione, ma bisogna ricordare che un’eccezione prevista dalla legge resta sempre un’eccezione; che la legge generale si applica e che appoggiarsi all’eccezione resterà sempre qualcosa di fragile, d’incerto e di marginale. Senza contare che – come tutti convengono - il legislatore ha legiferato per un’applicazione zelante del Vaticano II e tollera solo con reticenza la Tradizione, come peraltro è detto chiaramente in questo documento romano.

Per comparazione, si deve notare che la Commissione Ecclesia Dei ha già ripreso la Fraternità San Pietro e l’IBP sul loro uso esclusivo della Messa tradizionale, nonostante quest’ultimo sia inserito nei loro statuti e convalidato dalla Roma attuale. Se questa autorità può ritornare su ciò che essa ha accettato di ratificare negli stessi statuti di un Istituto, come non pensare che potrà ritornare su un’interpretazione fondata sull’eccezione?

Il canone 1098 che noi utilizziamo per il matrimonio nella forma straordinaria è legato alla situazione di stato di necessità. Ora, tutti convengono che questo stato perdura, anzi si è aggravato: è dunque normale utilizzare questo canone fintanto che persiste questa crisi.
La durata di questa disastrosa crisi della fede e della morale non dipende da noi, ma dà il diritto di usare abitualmente la forma straordinaria, senza che sia necessario l’obbligo di consultare un tal vescovo o parroco.
Lo stato di necessità non è un’eccezione, ma la realtà con cui abbiamo a che fare. Agire come se tutto andasse bene nello stato di crisi comporterebbe la negazione pratica dello stato di necessità e quindi l’abbandono della battaglia per la fede, come si vede fin troppo sovente nei movimenti “Ecclesia Dei”.
Tra i princípi e la pratica tradizionali è necessario conservare la coerenza.

Allo stesso modo, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, Mons. Lefebvre poteva raccomandare il ricorso al parroco locale per ricevere i consensi, ma dopo no. Poiché far dipendere i matrimoni dal nuovo Codice di Diritto Canonico (direttamente o indirettamente) significa avallare questo Codice pericoloso, derivato dagli erronei princípi del Vaticano II. Salvo a titolo d’eccezione.

E’ sempre la stessa cosa: la regola non è l’eccezione! Non le si inverte senza un grave detrimento.




luglio 2017
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