Don Gleize e la questione del Papa eretico


di Arnaldo Xavier da Silveira


La traduzione è nostra

Articolo pubblicato sul sito dell'Autore
se non riuscisse il collegamento con questo sito,
per questo articolo in portoghese (in formato pdf)
 si usi quest'altro indirizzo
 
Gli articoli dell'Autore sono disponibili nel sito Bonum Certamen


INDICE delle materie con Il NUMERO DEI PARAGRAFI
- (Introduzione) 1-2
- Il Magistero si è già espresso sulla questione del Papa eretico? 3-6
- Don Gleize e la teologia come scienza. 7
- Strane tesi di Don Gleize. 8
- La difficoltà di caratterizzare l’eresia. 9      
- La giurisdizione è compatibile con l’eresia? 10
- La sentenza alternativa-successiva di S. Roberto Bellarmino e altri. 11-13
- L’eresia è penetrata in gran parte dei fedeli e della Gerarchia. 14
- Si può provare l’adesione interna del Papa all’eresia? 15-16
- Il Papa eretico perde l’incarico? 17
- La confusione che prevale tra i tradizionalisti. 18
- Don Gleize e Caietano. 19-20
- La vera posizione di San Roberto Bellarmino. 21-25
- Posizioni di San Roberto Bellarmino e Suarez. 26-28
- Tre sentenze teologicamente certe. 29-31
- Ancora sulla questione della certezza. 32
- Don Gleize critica Il mio studio sul Papa eretico. 33-36


1] Nel corso degli anni, ho seguito con interesse gli scritti di Don Jean-Michel Gleize, FSSPX, che espongono e approfondiscono la dottrina della Chiesa, rigettando le interpretazioni deviate. Cosi, Don Gleize intende che Il Magistero Ordinario e Universale (espresso dal Vaticano I) è infallibile solamente quando insegna la stessa verità non solo in tutto Il mondo, ma anche per tutto Il tempo. Ed è anche cosi che egli, con discernimento e originalità, espone i limiti dell’infallibilità nella canonizzazione dei santi. E affronta un gran numero di altri punti della teologia tradizionale, delicati e di grande attualità.
 
2] Per tutto questo e per altri buoni servizi che Don Gleize ha prestato alla Santa Chiesa, esprimo Il mio rispetto per i suoi lavori e dichiaro che queste note mirano solo a collaborare alla ricerca di una via teologica comune che i fedeli cattolici possano seguire con sicurezza nella crisi attuale. Egli, nello scorso gennaio ha pubblicato sei articoli sulla questione del Papa eretico (1), e sono questi articoli che qui commento, con animo costruttivo e non polemico. 

Il Magistero si è già espresso sulla questione del Papa eretico?

3] Don Gleize studia le diverse posizioni dei teologi antichi e recenti  sulla questione del Papa eretico (2), dando un rilievo particolare a quella di Caietano, generalmente adottata dai domenicani. Egli espone le sentenze di San Roberto Bellarmino, Suarez, Bouix, Billot e altri. Nel considerare queste posizioni, egli dice: “quanto alle opinioni puramente speculative degli antichi teologi, esse rimangono discutibili nel terreno stesso della speculazione (3). Distinguendo la questione speculativa dalla prudenziale, egli scrive che la si può porre “come un problema puramente speculativo, e trascurando tutte le circostanze, ed allora ci si attiene a delle ragioni puramente teologiche, che sono ritenute valere in tutti casi della figura canonica, ma che sono solamente probabili e che restano insufficienti per dare una certezza speculativa (4), poiché solo un argomento di autorità magisteriale ancora inesistente potrebbe dare una risposta apodittica” (5).

4] Sarà vero che il Magistero non si sarebbe mai pronunciato sulla questione speculativa del Papa eretico? La Chiesa docente, che è il Magistero in senso proprio, composta solo dal Papa e dai vescovi, non parla e insegna solo direttamente, ma anche indirettamente, per esempio approvando, almeno tacitamente, ciò che insegnano i teologi, i parroci, i catechisti. La questione del Papa eretico preoccupa i pensatori cattolici da quasi due millenni. Nell’introduzione al libro Ipotesi Teologica di un Papa Eretico (6), il Professor Roberto de Mattei mostra come già nel Medio Evo la questione fosse ampiamente sviluppata. Essa venne approfondita nel periodo d’argento della Scolastica; e venne studiata nei secoli seguenti da santi e dottori, come Sant’Afonso de’ Liguori, Ballerini e Bouix. E in 150 anni di neoscolastica, gran parte dei manuali di Dogma, Morale e Diritto Canonico riferiscono, almeno per transennam – di sfuggita -, le tesi di base relative all’argomento. Tutto questo non costituisce espressione del Magistero, indiretta ma reale?

5] Inoltre, le numerose dichiarazioni dei Papi e dei Concilii, nel corso dei secoli, sulla questione del Papa eretico, mi sembra che costituiscano ugualmente insegnamenti del Magistero. Mi riferisco, tra le altre, alle condanne di Papa Onorio emesse dal VI e dall’VIII Concilio Ecumenico, e dal Papa San Leone II; al celebre pronunciamento di Innocenzo III sull’ipotesi del suo stesso deflettere dalla Fede; alla Bolla di Paolo IV Cum ex Apostolatus Officio, la quale, anche se considerata come documento meramente disciplinare, contiene soggiacente il principio che il Papa possa venir meno nella Fede.

6] In ogni caso, non penso che avremo certezze sul tema del Papa eretico solo se e quando si avranno delle definizioni relative del Magistero straordinario. Questo comporta la nozione di teologia come scienza, che espongo qui di seguito.

Don Gleize e la teologia come scienza

7] La teologia, scrive San Tommaso, è una scienza (7) che ha per oggetto i principii rivelati da Dio, e che “supera tutte le altre, tanto speculative quanto pratiche. Delle scienze speculative, una è più degna dell’altra, tanto in ragione della certezza quanto in ragione della dignità della materia. E in relazione a questi due punti, la scienza teologica supera le altre scienze speculative. Secondo la certezza, perché le altre scienze ce l’hanno per la luce naturale della ragione umana, che può errare; mentre essa ha la certezza che viene dalla luce della scienza divina, che non può ingannare. Secondo la dignità della matéria, perché questa scienza tratta principalmente di ciò che per la sua elevazione trascende la ragione, mentre le altre scienze considerano solo ciò che è sottomesso alla ragione” (8). — Ritengo pertanto che, in linea di principio, non si può dire che sulla questione del Papa eretico avremo delle certezze solo se e quando si avrà “un argomento di autorità magisteriale” (9).

Strane tesi di Don Gleize

8] Come vedremo, Don Gleize sostiene che non si possa dire che il Papa possa cadere nell’eresia. Egli sostiene che, se vi cadesse, non si potrebbe provare il carattere formale dell’eresia papale. E sostiene ancora che, anche se si provasse tale carattere formale, il Papa non perderebbe l’incarico. E che qualunque atto volto a rimuovere il Pontefice eretico dalla sua sede non si fonderebbe sui principii dogmatici, ma sulla virtù della prudenza.

La difficoltà di caratterizzare l’eresia
 
9] Studiando i dubia che i Cardinali Brandmüller, Burke, Caffarra e Meisner hanno presentato al Papa su Amoris Laetitia, Don Gleize dice che è necessario chiarire: (i) se le cinque verità richiamate dai dubia dei quattro cardinali sono dogmi; e, (ii) se Amoris Laetitia neghi questi dogmi o li pone in dubbio in modo sufficientemente esplicito. Divergendo dagli studii recenti, che sono alla base della convinzione generalizzata tra i fedeli cattolici in materia, Don Gleize è tassativo: “la risposta a queste due domande è lungi dall’essere evidente e certa” (10). — Al pari di alcuni autori del secolo XX, Don Gleize amplifica enormemente la difficoltà tecnica di rilevare l’eresia (11), e non va oltre. Non presenta la soluzione a tale difficoltà. Intendo dire che il sensus fidei e la teologia sanno distinguere l’ortodossia dall’eresia; e che quindi sanno distinguere con sicurezza il fedele dall’eretico che insiste nel dirsi cattolico.

La giurisdizione è compatibile con l’eresia?
 
10] In una delle giustificazioni della sua tesi secondo la quale il Papa, anche eretico, non perderebbe l’incarico, Don Gleize scrive: ”La prudenza condusse il fondatore della Fraternità San Pio X a considerare, perlomeno in pratica e provvisoriamente, che l’eresia modernista rimaneva compatibile col possesso del supremo Pontificato” (12). — Ora, a quel tempo la questione del Papa eretico cominciava ad essere solamente analizzata nei termini in cui si pone oggi. Per questo Mons. Lefebvre espresse un’opinione “pratica e provvisoria”, che oggi Don Gleize sembra considerare definitiva. La teoria della perdita del Pontificato in radice, che io difendo (13), considera la profonda incompatibilità che c’è tra l’eresia e la giurisdizione. Se entrambe possono coesistere nella stessa persona, è in ragione del carattere visibile della Chiesa, le cui autorità devono essere costituite e deposte con atti esterni e pubblici. Così, questa coesistenza si verifica in condizione di violenza e a titolo precario, in situazioni anomale che devono essere corrette non appena possibile. Don Gleize, sostenendo che il Papa eretico non perderebbe l’incarico, non trasformerebbe in definitiva ed assoluta una considerazione provvisoria di Mons. Lefèbvre, elevandola inopportunamente al grado estremo?

La sentenza alternativa-successiva di San Roberto Bellarmino e di altri
 
11] Don Gleize scrive: “la vera tesi [di San Roberto Bellarmino] è che il Papa non cadrà mai nell’eresia”; quindi si tratterebbe della 1ª sentenza, e non della 5ª. E Don  Gleize aggiunge che, sempre secondo il dottore gesuita, il contrario potrebbe essere ammesso, per impossibile, solo in termini “puramente teorici” (14).

12] Ora, San Roberto Bellarmino non limita la questione alla 1ª sentenza. Egli la considera “probabile”, e, forse prevedendo dubbii futuri rafforza tautologicamente la sua affermazione, dicendo che “non è certa” (15). In tal modo, egli difende la 5ª sentenza come alternativa-successiva, e cioè considera la 1ª come probabile, ma, reputando possibile che il Papa cada nell’eresia, dichiara subito che, tra la 2ª, la 4ª e la 5ª, quest’ultima è quella “giusta” (16). Tale che si può e si deve dire, oggettivamente e tranquillamente, che, in una prospettiva alternativa-successiva, la sentenza adottata da San Roberto Bellarmino è la 5ª.

13] La sentenza alternativa-successiva corrisponde alla seguente posizione: tra tutte, San Roberto Bellarmino sosteneva preferibilmente come probabile la 1ª sentenza; ma, posto che questa potesse rivelarsi erronea, tra le altre egli ribadiva la 5ª.  In qualche modo analoga ad essa è la posizione di altri autori che ritengono la 1ª sentenza come solo probabile, tra i quali vi sono Suarez, Bouix, il Vescovo Zinelli nel Vaticano I, Salaverri (17).

L’eresia è penetrata in gran parte dei fedeli e della Gerarchia
 
14] Don Gleize sostiene che nessun autore classico avrebbe previsto che l’eresia del Papa potesse penetrare nella grande parte, o nella maggior parte, del corpo dei fedeli e della Gerarchia (18). — Questa osservazione, sarà pertinente? Ballerini, per esempio, ammette che un semplice fedele possa avvertire il Papa come richiesto da San Paolo (19), il che suggerisce che i Cardinali e altri ecclesiastici non si disporrebbero a farlo. — Inoltre, tutti i percorsi studiati da Don Gleize esigono l’azione di un organo ufficiale contro il Papa, azione che può rivelarsi impossibile se la maggior parte della Gerarchia aderisse all’eresia. — Ora, la 5ª sentenza autentica, quella “giusta”, non suppone l’intervento della Chiesa, e pertanto supera tale difficoltà. — Per Don Gleize, che non indica correttamente la 5ª sentenza, la diffusione dell’eresia ai nostri giorni sposta la questione dal campo speculativo a quello prudenziale, al quale non si applicano gli studi del tempo, che sono tutti speculativi; è questo uno dei motivi per cui i suoi sei articoli non giungono ad una conclusione, neppure teorica, su come il Pontefice eretico perderebbe l’incarico, e perfino se lo perderebbe.

Si può provare l’adesione interna del Papa all’eresia?

15] Secondo Don Gleize, non c’è modo di dire che il Papa possa cadere nell’eresia formale e notoria (20). Ed è questo che sembra suggerire il tema sulla difficoltà di caratterizzare un testo come eretico (21). Affermare che il Papa non possa cadere nell’eresia formale e notoria significa opporsi alla quasi totalità dei teologi recepti, i quali non riscontrerebbero nella Sacra Scrittura e nella Tradizione alcunché indicante in modo chiaro la possibilità di defezione del Papa dalla Fede, come afferma lo stesso Don Gleize: “le disposizioni previste dal diritto positivo ecclesiastico non possono applicarsi al Papa. Solo il diritto divino può statuire in questa materia. Ora, le fonti della Rivelazione non contengono alcun insegnamento sufficientemente esplicito su questa questione” (22).

16] Sarà vero che, anche se il Papa potesse cadere nell’eresia formale, non si potrebbe dimostrare la sua adesione interna alla deviazione dalla Fede? È quanto sembra affermare Don Gleize: “il passaggio dall’eresia materiale all’eresia formale si dà come tale nel foro interno e resta inverificabile” (23). — Se così fosse, sarebbe impossibile constatare l’eresia formale del Papa, cioè la sua pertinacia, e lo stesso varrebbe per qualunque eretico, il che contraddice la Scrittura, la Tradizione e l’evidenza. In realtà, quantunque la Chiesa visibile non possa entrare nell’intimo dell’intelligenza e della volontà degli uomini, è certo che le parole e gli atti esprimono ciò che passa nell’animo. Ammonito o avvisato due volte, come afferma San Paolo in Tito 3, 10-11, e riscontrato pertinace, sarà provata esternamente la sua eresia formale.

Il Papa eretico perde l’incarico?

17] Dice Don Gleize: “ll potere del Papa nella Chiesa, qui sulla terra, essendo supremo, nessuno ha l’autorità sufficiente per constatare giuridicamente un’eventuale eresia del Sommo Pontefice, né per trarne la conseguenza penale, ritirando al Papa il suo potere” (24). — Don Gleize vede qui un argomento a favore della sua tesi che il Papa eretico non perderebbe l’incarico. Ora, questo testo è coerente con la 4ª sentenza, secondo la quale ci dev’essere sempre un organo ecclesiastico che possa “constatare giuridicamente” l’eresia papale; ma, come si vedrà più avanti (25), non è coerente con la 5ª sentenza, per il fatto che, secondo la vera posizione di San Roberto Bellarmino, nessuno “constata giuridicamente” l’eresia del Pontefice, ma è egli stesso che rinuncia tacitamente all’incarico, potendosi avere solo una eventuale “constatazione giuridica” da parte di un Concilio imperfetto, e cioè di un Concilio senza il Papa, quando questi avrà già perso il Pontificato. — Così facendo, Don Gleize non finisce col concordare con i teologi che, con speciose distinzioni, concludono che il Papa eretico non perderebbe l’incarico, ma continuerebbe indefinitamente ad avvelenare il popolo fedele? Questa posizione corrisponde alla 3ª sentenza elencata da San Roberto Bellarmino, abbandonata da secoli, la quale non tiene conto della profonda incompatibilità che esiste tra eresia e giurisdizione ecclesiastica, come ho sottolineato nel mio studio sul Papa eretico (26).

La confusione che prevale tra i tradizionalisti
 
18] In questo modo, è lecito chiedersi quale sarà la ripercussione dei citati articoli di Don Gleize tra i tradizionalisti, nei quali a poco a poco e con grande difficoltà, si è formata la convinzione che il Papa possa deflettere dalla Fede, e in questo caso, visti gli avvertimenti di San Paolo, in una maniera o in un’altra perderebbe il Pontificato. Questa convinzione, dal solido fondamento teologico, accende nei veri fedeli una luce di speranza in mezzo alle traversie dei nostri giorni. Ed oggi essa è essenziale  perché i cattolici, anche i migliori, comprendano la profonda incompatibilità che esiste tra eresia e giurisdizione ecclesiastica, e perché non si illudano con un falso concetto, assoluto e monolitico, di infallibilità papale, che potrebbe indurli ad accettare gli eccessi dottrinali e disciplinari degli ultimi decenni.

Don Gleize e Caietano
 
19] Caietano, dopo aver affermato che nessuno, nemmeno la stessa Chiesa, è al di sopra del Papa, propone una soluzione per la questione del Papa eretico che non pregiudica il principio che il Sommo Pontefice non possa essere giudicato da alcuno. Secondo Suarez, “Caietano si sforza straordinariamente per non vedersi obbligato ad ammettere che la Chiesa o il Concilio sono al di sopra del Papa nel caso di eresia; e conclude che essi sono al di sopra del Papa, non in quanto Papa, ma in quanto  persona privata. Questa distinzione, tuttavia, non soddisfa, perché con lo stesso argomento si potrebbe dire che spetta alla Chiesa giudicare e punire il Papa, non in quanto Papa, ma in quanto persona privata” (27). — Le sottigliezze di Caietano sono duramente criticate da San Roberto Bellarmino (28). Nel suo studio, Don Gleize dà una particolare importanza alla posizione di Caietano, ma nell’ultimo articolo ammette, a ragione, che “la spiegazione di Caietano in realtà non evita che si dica che la Chiesa sta al di sopra del Papa” (29); quindi, tale spiegazione non può essere accettata.

20] Don Gleize critica Caietano anche perché questi interpreta lo “stà lontano” di San Paolo (30) come se significasse ‘deponilo dall’incarico’, mentre invece, per Don Gleize, sarebbe possibile stare lontano dal Papa e resistergli, senza che egli venga “deposto dalla sua funzione” (31). In questa ottica, Don Gleize scrive che “la spiegazione di Caietano [...] soffre di una debolezza che le è senza dubbio fatale” (32). – Ora, San Roberto Bellarmino e Suarez non la pensano così. Il santo gesuita dice: “il Papa che rimane Papa non può essere evitato, perché: come potremmo evitare la nostra testa? Come potremmo allontanarci da un membro a cui siamo uniti? Questo principio è assolutamente certo” (33). E trattando del Papa eretico, Suarez scrive: “l’eresia ‘si diffonde come il cancro’, motivo per cui gli eretici devono essere evitati per quanto possibile, e quindi a maggior ragione deve esserlo il pastore eretico; ma come potrebbe essere evitato se non smette di essere il pastore?” (34).

La vera posizione di San Roberto Bellarmino

21] Don Gleize non riferisce la vera posizione di San Roberto Bellarmino sulla 5ª sentenza. Questa sostiene che la perdita del Papato si verifica ipso facto, per lo stesso fatto dell’esteriorizzazione dell’eresia formale del Papa. Ecco le sue parole: “il Papa eretico manifesto cessa per ciò stesso di essere Papa e testa, allo stesso modo che cessa per ciò stesso di essere cristiano e membro del corpo della Chiesa” (35).
 
22] Pertanto, secondo San Roberto Bellarmino, nessuno depone il Papa, ma è lui stesso che, per il fatto di manifestare la sua eresia formale davanti alla Chiesa visibile, si allontana da essa e per questo perde canonicamente l’incarico, nonostante egli pretenda, renitente, di rimanere nei Palazzi Apostolici e nell’esercizio del Pontificato. Trattasi di una abdicazione, di una rinuncia tacita, per il fatto di adottare una posizione incompatibile  con il Papato.

23] Tutte le altre sentenze sul modo in cui il Papa eretico perderebbe l’incarico suppongono per lo meno un atto giurisdizionale del Concilio imperfetto, del Collegio dei Cardinali o di qualche altro organo ecclesiastico. L’unica sentenza dei dottori classici che non ricorre ad un pronunciamento giurisdizionale contro il Papa ancora regnante è quella di San Roberto Bellarmino, adottata anche, e in alcuni punti implementata ed arricchita, da Ballerini, Wernz-Vidal, Billot e altri. Così:

•    Ballerini vede negli avvertimenti di San Paolo degli atti di correzione fraterna, non di giurisdizione; e quindi di carità, non di giustizia. Parlando di “abdicazione”, egli evidenzia che nessuno deporrebbe il Papa, ma è lui che rinuncerebbe da se stesso all’incarico, implicitamente, nonostante pretendesse di mantenerlo (36).
•    Wernz-Vidal afferma, senza esitazione, che secondo San Roberto Bellarmino il Papa eretico perderebbe l’incarico solo quando la sua defezione dalla Fede diventasse “notoria e pubblicamente divulgata” (37). Dal momento che il diritto ecclesiastico non si applica al Papa, è evidente che qui “pubblica” e “notoria” debbono essere intese nel loro significato corrente, detto anche “di fatto”, e non nel senso tecnico-canonico (38).
•    Billot: “Ammessa l’ipotesi che il Papa diventi notoriamente eretico, si deve ritenere senza esitazione che egli perda ipso facto il potere pontificio, dato che per sua stessa volontà si sarebbe posto fuori del corpo della Chiesa, diventando infedele” (39).

24] Nella motivazione della sua posizione, San Roberto Bellarmino si rifà a San Gerolamo, le cui parole sono citate testualmente da Ballerini: “Per questo si dice che l’eretico si è condannato da sé: perché il fornicatore, l’adultero, l’omicida e gli altri peccatori sono espulsi dalla Chiesa dai sacerdoti; ma gli eretici pronunciano la sentenza contro loro stessi escludendosi spontaneamente dalla Chiesa: esclusione questa che costituisce la loro condanna per la propria coscienza” (40).
 
25] Tenuto conto della vera posizione di San Roberto Bellarmino nell’adottare la 5ª sentenza, mi sembra che la seguente affermazione di Don Gleize debba essere rettificata: “Per Caietano, è solo la Chiesa che causa la decadenza del Papa; per San Roberto Bellarmino, è solo Cristo. Per Suarez sono, al tempo stesso, Cristo e la Chiesa” (41). In verità, per San Roberto Bellarmino è solo lo stesso Papa che, abbracciando l’eresia, lascia la Chiesa e pertanto il Pontificato.

Posizioni di San Roberto Bellarmino e Suarez
 
26] Secondo Suarez, esternata l’eresia formale, ipso facto Nostro Signore depone il Pontefice, e dopo, il Concilio imperfetto dichiara tale deposizione davanti alla Chiesa visibile. Secondo San Roberto Bellarmino, nessuno lo depone, nemmeno Nostro Signore, ma è lo stesso Papa che si stacca dall’incarico, per la pratica di un atto incompatibile col Pontificato. Entrambi sostengono la perdita dell’incarico ipso facto, in forza dell’esteriorizzazione inequivoca  dell’eresia formale. Per entrambi l’ipso facto è il medesimo, ma quanto ne consegue è diverso. Per San Roberto Bellarmino, come già detto, la perdita dell’incarico si ha con l’esteriorizzazione dell’eresia. Per Suarez, dopo di questo vi è un atto di Nostro Signore, con la successiva destituzione da parte del Concilio, e pertanto Suarez usa un’espressione impropria parlando di ipso facto.

27] È per questo che attribuisco a Suarez la 4ª sentenza esposta da San Roberto Bellarmino, e non la 5ª. Secondo Suarez, Nostro Signore depone il Papa con un Suo atto, non manifesto agli uomini. Ora, la visibilità della Chiesa impone che tale deposizione venga resa manifesta alla Chiesa militante. Ed allora Suarez, nel suo eclettismo che Don Gleize segnala a ragione (42), immagina un atto conciliare, che finirebbe col ledere il principio che il Papa non è soggetto  ad alcun organo ecclesiastico.
 
28] Lo ripeto: la posizione di San Roberto Bellarmino è l’unica, relativa al modo in cui il Papa decade dall’incarico, che non richiede l’intervento di alcun organo ecclesiastico. Tutte le altre meritano la critica che San Roberto Bellarmino rivolge al Caietano, dimostrando che qualsiasi atto di un organo ufficiale nell’allontanamento del Papa implicherebbe la giurisdizione, e cioè il giudizio del Papa da parte della Chiesa. Non avendo colto su questo punto la vera sentenza di San Roberto Bellarmino, Don Gleize ritiene che tutte le soluzioni speculative relative a questo problema non siano soddisfacenti. In realtà, l’unica soddisfacente è quella  del dottore gesuita, che egli non riporta correttamente.

Tre sentenze teologicamente certe
 
29] Nell’edizione brasiliana del 1970 del mio studio sul Papa eretico, in quella francese del 1975 e in quella italiana del 2016, affermai che, per le ragioni teologicamente intrinseche che reggono la 5ª sentenza, non la consideravo  solo probabile, ma certa; tuttavia, non volli usare la qualificazione di “teologicamente certa” per una ragione estrinseca, e cioè perché autori importanti non la adottano (43). Questa era anche l’opinione dell’allora Vescovo di Campos, Mons. Antonio de Castro Mayer, da lui manifestata nella lettera del 25-01-1974, quando inviò il mio lavoro a Paolo VI, chiedendogli che indicasse gli eventuali errori (cosa mai avvenuta), e dicendo espressamente che inviava lo studio “redatto dall’avvocato Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, al cui contenuto mi associo” (44). — Oggi, tuttavia, trascorsi ben più di quattro secoli dallo studio di San Roberto Bellarmino, del 1588, credo che la detta 5ª sentenza debba considerarsi come teologicamente certa, tanto per le ragioni intrinseche che la reggono, quanto per essere l’unica, tra quelle che trattano del modo in cui il Papa eretico perde l’incarico, che non pone alcun organo  ecclesiastico al di sopra del Papa stesso (45). E, negli ultimi decenni, numerosi lavori sul Papa eretico, più o meno dettagliati, hanno esaminato a fondo la questione, mostrando che, nel loro complesso, le posizioni di San Roberto Bellarmino sono certe. — Così che la probabilità estrinseca cede alla certezza intrinseca.

30] Penso anche che debba darsi per risolta la subquestione A, indicata nella nota nº 6. Così, suggerisco che si ritenga come teologicamente certa la seguente proposizione, modellata in parte sul passo di Don Gleize (46): Solo il diritto divino può stabilire leggi che si applicano al Papa; ora, le fonti della Rivelazione non contengono alcun insegnamento sufficientemente esplicito sull’impossibilità di caduta del Papa nell’eresia formale e notoria; pertanto, in termini dogmatici, nulla impedisce che il Papa diventi eretico o lo sia già al momento dell’elezione (47). — Da notare che Don Gleize formula il detto passo (48) nel senso che niente, nella Rivelazione, determina la perdita dell’incarico del Papa eretico, passo che, come è formulato qui da me, permette di concludere che nulla, nella Rivelazione, impedisce che il Papa cada nell’eresia.

31]  Penso che anche la subquestione B (49) oggi debba considerarsi risolta, dato che mi sembrano convincenti gli argomenti di San Roberto Bellarmino e di altri sulla 3ª sentenza che egli enumera. Così, propongo che si tenga come teologicamente certo che, data la profonda incompatibilità che esiste tra eresia e giurisdizione ecclesiastica, e dato che l’eretico formale e notorio cessa di essere membro della Chiesa, il Papa eretico formale e notorio dovrà perdere l’incarico (50).

Ancora sulla questione della certezza

32] Riassumendo, ho proposto (51) che si ritenga come teologicamente certo: (i) ciò che insegnano sulla 5ª sentenza San Roberto Bellarmino, Ballerini, Wernz-Vidal e Billot; (ii) che nulla nella Rivelazione impedisce che il Papa casa nell’eresia; e (iii) che l’eventuale Papa eretico deve perdere il Pontificato. Non presentando la vera posizione di San Roberto Bellarmino sulla 5ª sentenza, e prendendo tutte le opinioni degli antichi come solo probabili, Don Gleize conclude che non vi sia alcunché di certo sui punti fondamentali della questione del Papa eretico: “ragioni puramente teologiche (...) che sono solo probabili, e che rimangono insufficienti per dare una certezza speculativa” (52). Egli ritiene che non si sa se il Pontefice possa cadere nell’eresia; né se si possa provare la sua eventuale eresia formale; né se perderebbe l’incarico; né se vi sono principii dogmatici applicabili al caso. Tutto verrebbe devoluto alla prudenza dei fedeli, e in questo Don Gleize delinea la sua posizione: che è di rifiutarsi di seguire il Papa in ciò che si distacca dalla Tradizione cattolica (53). – Si torna così alla questione della certezza nella teologia (54).

Don Gleize critica il mio studio sul Papa eretico
 
33] In nota al primo articolo (55), Don Gleize scrive: “Lo studio recente, ma già datato, di ARNALDO XAVIER DA SILVEIRA, La Nouvelle Messe de Paul VI: qu’en penser? p. 213-281, è citato frequentemente come referenza. Ma, se lo si esamina un po’ più da vicino, ci si accorge che Silveira non ha avuto accesso ai testi di Torquemada né di Caietano: per presentare il pensiero di questi due teologi, egli si è servito semplicemente del riassunto che di esso danno Suarez e Giovanni di San Tommaso. D’altra parte, egli si inganna molte volte nell’attribuire ai teologi un’opinione che questi si limitano a citare senza farla propria. Journet, al contrario, ha manifestamente letto da vicino il testo di Caietano: il suo Excursus La Chiesa del Verbo Incarnato, I, p. 625-627, si accontenta di esporre il pensiero di Caietano, ma almeno lo espone con tutto il rigore richiesto”.

34] Come già detto (56), Don Gleize critica la posizione di Caietano, che in nessun caso pone la Chiesa al di sopra del Papa. Non vedo come, nel mio libro, tale posizione dovesse essere più approfondita. Anche il riferimento a Torquemada non sembra comprensibile, visto che il grande Cardinale del XV secolo sosteneva che la perdita del Pontificato si determina anche di fronte all’eresia solo interna, sentenza abbandonata da tempo e a giusta ragione (57).

35] Ed è giustificata l’accusa che i teologi del passato avrebbero riferito opinioni altrui, da loro solo citate senza averle fatte proprie? L’accusa è seria. Falsare “molte volte” le opinioni degli antichi è un grave errore, che può disorientare molti. — Don Gleize non indica espressamente dove avrei commesso questo errore, ma da quello che dice, deduco che si tratti, tra le altre, della questione della sentenza alternativa-successiva. Così, la spiegazione della mia posizione su questo punto, che ritengo chiara e logica, si trova nel paragrafo “La sentenza alternativa-successiva di San Roberto Bellarmino e di altri” (58).

36] Prendo le critiche di Don Gleize con spirito spassionato e accademico. L’apprezzo come prima e mantengo l’attenzione e il rispetto cordiale con cui ho sempre letto e studiato i suoi lavori.

Che Maria Santissima, Madre di Dio e nostra, ci assista e ci illumini.


NOTE

1 - Gli articoli sono: I - In caso di dubbio...; II - Il Papa può cadere nell’eresia? Materia di un dibattito; III - Del Papa e dell’eresia; IV- Francesco eretico?; V - Giovanni XXII; VI - Il Papa Che cade nell’eresia perde l’investitura nel Primato? (Courrier de Rome, nº 595, gennaio 2017).
2 - Cito i sei articoli di Don Gleize con i numeri romani da I a VI, seguiti dai numeri arabi dei punti di ogni articolo (esemplo: Don Gleize, art. VI, punto 12). Faccio riferimento ai testi portoghese, francese e italiano del mio studio, con Le abbreviazioni XS.pt, XS.fr e XS.it, seguite rispettivamente dai numeri delle pagine (es.: XS.it 79). - XS.pt indica “Considerações sobre o ‘Ordo Missae’ de Paulo VI” [Considerazioni sull’Ordo Missae di Paolo VI], edizione ciclostilata, São Paulo, Brasil, 169 pp., 1970. - XS.fr indica “La Nouvelle Messe de Paul VI: Qu’en Penser?” [La Nuova Messa di Paolo VI], Diffusion de la Pensée Française, Chiré en Montreuil, France, 360 pp., 1975. - XS.it indica “Ipotesi Teologica di un Papa Eretico”, Ed. Solfanelli, Chieti, Italia, 200 pp., 2016.
3 - Don Gleize, art. VI, punto 12.
4 - La frase “ragioni puramente teologiche (...) Che sono solamente probabili, e che restano insufficienti per dare una certezza speculativa” è commentata nel seguente paragrafo 32.
5 - Don Gleize, art. VI, punto 11.
6 - Nel mio citato studio sul Papa eretico, divido la trattazione secondo le cinque sentenze enumerate da San Roberto Bellarmino (XS.fr 218-219; XS.it 27-28). In Esso si vede che l’ipotesi del Papa eretico comporta tre subquestioni, Che gli autori non sempre distinguono debitamente:
- subquestione A – Il Papa può diventare eretico, o esserlo già quando viene eletto? – Tema della 1ª sentenza;
- subquestione B – Se può essere eretico, deve perdere il Papato? – Tema della 3ª sentenza;
- subquestione C – Se deve perdere l’incarico, come lo perde? – Tema della 2ª sentenza (per essere eretico,  anche nascosto), della 4ª (per dichiarazione della Chiesa) e della 5ª (ipso facto, nell’esternare la sua eresia formale).
7 - San Tommaso, Sum. Th., I, q. 1, a. 2, c.
8 - Idem, ibidem, a. 5, c.
9 - Don Gleize, art. VI, punto 11.
10 - Idem, punto 12.
11 - Idem, art. IV.
12 - Don Gleize, art. VI, punto 6.
13 - XS.pt 36 ss.; XS.fr 273 ss.; XS.it 88 ss.
14 - Don Gleize, art. VI, punto 6.
15 - XS.fr 241; XS.it 50. – San Roberto Bellarmino, De Rom. Pont., libro II, cap. 30, p. 418.
16 - XS.fr 266; XS.it 79. – idem, ibidem, p. 420.
17 - XS.fr 220-222, 240-241; XS.it 29-31, 50-51. – Salaverri, De Eccl. Christi, p. 718.
18 - Don Gleize, art. VI, punti 9-10.
19 - XS.fr 268; XS.it 81 – Pietro Ballerini, De Potestate Ecclesiastica ..., pp. 104-105.
20 - Don Gleize, art. III.
21 - Si veda Il precedente paragrafo 9.
22 - Don Gleize, art. VI, punto 9.
23 - Idem, art.  III, punto 5.
24 - Idem, art. VI, punto 9.
25 - Si veda più avanti nei paragrafi da 21 a 25.
26 - Si veda Il precedente paragrafo 10.
27 - XS.fr 259; XS.it 71. – Suarez, De Fide, disp. X, seç. VI, nn. 3-10, pp. 316-318.
28 - XS.fr 260-265; XS.it 73-78. – San Roberto Bellarmino, De Rom. Pont., libro II, cap. 30, pp. 418-420.
29 -Don Gleize, art. VI, punto 16.
30 - Tito 3, 10.
31 - Don Gleize, art. VI, punto 15.
32 - Idem, ibidem.
33 - XS.fr 260; XS.it 73. – San Roberto Bellarmino, De Rom. Pont., libro II, cap. 30, pp. 418-420 (Il neretto è nostro).
34 - XS.fr 257-258; XS.it 70. Suarez, De Fide, disp. X, seç. VI, nn. 3-10, pp. 316-318.
35 - XS.fr 266; XS.it 79. – San Roberto Bellarmino, De Rom. Pont., libro II, cap. 30, p. 420 (neretto nostro).
36 - XS.fr 268; XS.it 82-83. - Pietro Ballerini, De Potestate Ecclesiastica ..., pp. 104-105.
37 - XS.fr 278; XS.it 83-85. – Wenz-Vidal, Ius. Can., vol. II, p.517.
38 - Si veda Don Gleize, art. III, punto 3.
39 - XS.fr 224; XS.it 34. – Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, tomo I, pp. 617-618.
40 - XS.fr 268-269; XS.it 82. – Pietro Ballerini, De Potestate Ecclesiastica ..., pp. 104-105.
41 - Don Gleize, art. VI, punto 17.
42 - Idem, ibidem.
43 - XS.pt 40; XS.fr 281; XS.it 96-97.
44 - https://www.fsspx.com.br/carta-a-paulo-vi/   
45 - Si veda sopra la nota nº 6, subquestione C.
46 - Don Gleize, art. VI, punto 9, citato nel precedente paragrafo 15.
47 - Si veda sopra la nota nº 6, subquestione C.
48 - Don Gleize, art. VI, punto 9, citato nel precedente paragrafo 15.
49 - Si veda la nota nº 6.
50 - Si veda XS.fr 273-275; XS.it 88-91.
51 - Si vedano i paragrafi da 29 a 31.
52 - Don Gleize, art VI, punto 11, citato nel precedente paragrafo 3.
53 - Idem, ibidem, punto 15 e rispettiva nota nº 20.
54 - Si veda il precedente paragrafo 7.
55 - Don Gleize, art. I, punto 5, nota 5.
56 - Si veda Il precedente paragrafo 19.
57 - Don Gleize, art. VI, punti 2 e 13.
58 - Si vedano i precedenti paragrafi da 11 a 13.



settembre 2017

AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI
AL PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO