![]() |
![]() |
Il sì della dottrina cattolica alla pena di morte Testo
di anonimo raccolto a cura di Piergiorgio Seveso
Pubblicato
su Radio
Spada
L'immagine e l'impaginazione sono nostre ![]() Un tema abbastanza discusso (e quantomai controverso) da diversi circoli e associazioni ai giorni nostri è quello della pena capitale, ormai praticamente scomparsa in Europa ma ancora praticata in paesi come Usa e Cina. Stando a quello che dicono i benpensanti nostrani e non, essa sarebbe un abominio e una gravissima violazione dei cosiddetti diritti umani sia che venga messa in atto in uno stato democratico che in uno stato dittatoriale, ma non manca anche una fetta di popolazione dalle tendenze alquanto forcaiole che vorrebbe vedere pendagli da forca ad ogni angolo della strada come soluzione alla criminalità. Onde evitare l’eccesso per difetto (abolizionismo totale) e quello per eccesso (forcaiolismo), va tenuto come punto fisso il magistero della Chiesa riguardante questo argomento. San Tommaso d’Aquino, parlando di questo tema, disse che “Come
è lecito, anzi doveroso, estirpare un membro malato per salvare
tutto il corpo, così quando una persona è divenuta un
pericolo per la comunità o è causa di corruzione degli
altri, essa viene eliminata per garantire la salvezza della
comunità.” (Somma Teologica, II-II, q. 29, artt. 37-42)
e che “Siccome
alcuni disprezzano le punizioni inflitte da Dio, perché, essendo
dediti alle cose sensibili, badano soltanto alle cose che vedono, la
Divina Provvidenza ha ordinato che ci siano sulla terra degli uomini
che con pene sensibili e presenti obblighino costoro ad osservare la
giustizia. Ora, è evidente che tali persone non peccano quando
puniscono i malvagi” (G. C., III, C. 146, Q. De Caritate, 2, a.
8, 10 um.).
In linea con quanto affermato dal Dottore Angelico, il Catechismo del Concilio di Trento afferma: “Altra
categoria di uccisioni permessa è quella che rientra nei poteri
di quei magistrati, i quali hanno facoltà di condannare a morte.
Tale facoltà, esercitata secondo le norme legali, serve a
reprimere i facinorosi e a difendere gli innocenti. Applicando tale
facoltà, i magistrati non solamente non sono rei di omicidio,
ma, al contrario, obbediscono in una maniera superiore alla Legge
divina, che vieta di uccidere, poiché il fine della legge
è la tutela della vita e della tranquillità umana. Ora,
le decisioni dei magistrati, legittimi vendicatori dei misfatti, mirano
appunto a garantire la tranquillità della vita civile, mediante
la repressione punitiva dell’audacia e della delinquenza.”
(Catechismo Tridentino, parte terza, punto 328).
Analoghe considerazioni verranno successivamente fatte nel Catechismo Maggiore promulgato da Papa San Pio X: 413.
Vi sono dei casi nei quali sia lecito uccidere il prossimo?
È
lecito uccidere il prossimo quando si combatte in una guerra giusta,
quando si eseguisce per ordine dell’autorità suprema la condanna
di morte in pena di qualche delitto; e finalmente quando trattasi di
necessaria e legittima difesa della vita contro un ingiusto aggressore.
(Catechismo Maggiore, parte terza, punto 413).
e nell’attuale Catechismo della Chiesa Cattolica del beato Giovanni Paolo II: 2267:
L’insegnamento tradizionale
della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento
dell’identità e della responsabilità del colpevole, il
ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile
per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri
umani.” (Catechismo della Chiesa Cattolica, punto 2267)
Alcuni potranno obiettare che la pena di morte sia un concetto veterotestamentario, legato ad usi e consuetudini ebraiche superate dalla venuta al mondo di Cristo, e ad essi risponderei con le parole di padre E. Zoffoli espresse nel suo scritto “Pena di Morte e Chiesa Cattolica”: “Tutti
gli esegeti convengono che nel Nuovo Testamento non c’è un solo
cenno che abroghi la Legge Antica al riguardo della pena di morte”.
Insomma, come indirettamente ci insegna San Paolo di Tarso in Rom., 13; 3-4: […] i magistrati non son di spavento alle
opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura
dell’autorità? Fa’ quel ch’è bene, e avrai lode da essa;
perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo
bene; ma se fai quel ch’è male, temi, perché egli non
porta la spada invano; poich’egli è un ministro di Dio, per
infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male.
Non dobbiamo confondere la mitezza e la bontà evangelica con il buonismo di chi spesso e volentieri non riesce ad abbandonare una sua certa arrendevolezza e passività nei confronti di chi fa il male. Una comunità, una società di cittadini, uno Stato, come persona giuridica perfetta depositaria del diritto e della forza, esercitando il diritto di difendersi e difendere i propri membri anche attraverso la pena capitale, riafferma il supremo valore della convivenza umana, negato dall’atto del criminale, ridona fiducia ai cittadini, dissuade i buoni dal farsi giustizia da soli, riconosce anche assiologicamente il supremo valore della libertà e della dignità umana che è essenzialmente RESPONSABILITA’ (in questo caso nel reo). L’elemento rieducativo della pena (che è, ed è bene ricordarlo, CASTIGO per essenza, rieducazione per accidens) non è negato nemmeno dalla pena di morte. I rei, posti innanzi al patibolo, sono di fronte al grande mistero della morte (che l’abitudinario e comodo ergastolo nemmeno lontanamente riesce a suscitare). I loro delitti, le loro vittime, li interrogano e li incalzano: spetta alla loro coscienza rispondere in quel momento. Il pericolo dell’errore giudiziario (la gran cassa sfondata dell’orchestrina abolizionista) non può inibire l’utilizzo della pena di morte, come il pericolo dell’errore non può inibire l’utilizzo della chirurgia in medicina: i giudici giudichino con ponderazione, imparzialità e prudenza (ovviamente nei casi dubbi), prima di sanzionare con una pena tanto grave. E comunque “abusum non tollit usum”. Lo stesso “Non uccidere” biblico va inteso ed è sempre stato inteso come “Non uccidere l’innocente”: non esclude assolutamente quindi l’uccidere l’aggressore per legittima difesa, l’uccidere l’avversario nell’esercizio di una guerra giusta, l’uccidere un colpevole da parte di una comunità statuale, dopo un adeguato procedimento giudiziario. Quindi la pena di morte non è omicidio ma RISTABILIMENTO di un ordine naturale violato: non ha quindi ragioni utilitaristiche ma eminentemente morali. Papa Pio XII, in un’allocuzione del 14 settembre 1952 che è naturalmente parte del MAGISTERO PONTIFICIO, riconfermando la dottrina e la prassi millenaria della Chiesa cattolica sull’argomento ebbe ad affermare: “E’
riservato al pubblico potere privare il condannato del bene della vita,
in espiazione del suo fallo dopo che col suo crimine, si è
SPOGLIATO del diritto alla vita.”
(torna
su)
agosto 2018 |