Lettera aperta sull’invalidità del “protocollo”

di Avvocato Roberto De Petro

Inviataci dall'Autore







Ecc.za Rev.ma Arcivescovo di Palermo
Mons. Corrado Lorefice
Via Matteo Bonello, 2
90134 Palermo PA

Ecc.za Rev.ma,
sono un avvocato del foro di Palermo, cattolico praticante, residente nella sua diocesi e frequentatore - insieme a molti altri fedeli - della Santa Messa in rito antico (la più sicura in tempi di coronavirus, poiché celebrata coram Deo).
Mi rivolgo a lei, e per suo tramite a tutti i vescovi italiani, per denunciare la invalidità e la illogicità del “Protocollo circa la la ripresa delle celebrazioni con il popolo” del 7.5.2020, stipulato tra Governo e CEI, per i seguenti motivi:

1) Incostituzionalità del d.l. 33/2020 e quindi del protocollo Governo - Cei.

Visto l’attuale andamento del dichiarato allarme sanitario da covid 19 - con contagi e decessi prossimi allo zero in tutta Italia (dati del Ministero della Sanità aggiornati al 16.5.2020,

https://drive.google.com/file/d/1-jswKGJU2hJIRWVVNbm-tqF9_XM4ylwW/view?usp=sharing) (https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/coronavirus-i-contagi-in-italia/?refresh_ce) - il decreto legge 33/2020 è incostituzionale perché privo dei presupposti di “straordinaria necessità ed urgenza” richiesti dall’art. 77 Cost.

In particolare la Sicilia presenta il livello di rischio il più basso d’Italia (preambolo Ordinanza n. 21/2020 del Pres. Reg. Sicilia) ed in provincia di Palermo i decessi totali nel primo trimestre 2020 sono inferiori del 9,2% rispetto a quelli registrati nello stesso periodo del 2019.
Pertanto l’allarme sanitario – in particolare nella sua diocesi - è del tutto inesistente, stando ai dati ufficiali forniti da Istat e ISS.
L’illegittimità costituzionale del decreto legge de quo, quale atto presupposto, travolge - per l’effetto - anche i successivi decreti attuativi (dpcm 17.5.2020) nonché il mentovato “protocollo”, il quale è nullo anche per i seguenti infrascritti motivi.

2) Nullità del “protocollo” per carenza di potere e perché sacrilego.

Le disposizioni governative sulla ripresa delle celebrazioni con il popolo sono assolutamente nulle poiché:
- le autorità civili non sono competenti in materia di culto religioso;
- i rappresentanti della Conferenza Episcopale non hanno giurisdizione né sui vescovi, né sui sacerdoti, né sui fedeli.
Ogni singolo vescovo è sovrano nella sua diocesi, ma non può modificare quanto stabilito dalle rubriche del Messale, che hanno forza di legge per tutta la Chiesa. Le rubriche del Messale non prevedono l’uso di guanti nella celebrazione della Messa.
Nel rito tradizionale il vescovo toglie le chiroteche prima di accedere all’altare per la parte sacrificale: si deduce che l’Ostia consacrata può essere toccata solo da mani nude, poiché i frammenti possono rimanere attaccati alle dita.
Infatti, dopo la consacrazione del Pane, il sacerdote tiene uniti i polpastrelli del pollice e dell’indice fino a quando, terminata la comunione, non li purifica nel calice.

L’uso di guanti di lattice, alla luce di quanto appena esposto, è aberrante: il Corpo sacramentale del Signore, essendo quanto di più prezioso la Chiesa possieda in assoluto, non può certo essere toccato da  materiale spregevole che sarà gettato nella spazzatura (guanti monouso), ma soltanto dalle mani consacrate del sacerdote, il quale, proprio per questo, se le lava immediatamente prima della Messa. Inoltre tutti i vasi sacri, per rispetto di ciò che devono contenere, devono essere obbligatoriamente dorati; anche da ciò si deduce che il mettere volontariamente le Sacre Specie a contatto con materiali vili è un attentato alla loro sacralità, cioè un atto sacrilego in senso lato.

3) Manifesta illogicità della proibizione della comunione in bocca.

Ammessa e non concessa la attuale sussistenza di un allarme sanitario nell’arcidiocesi di Palermo, è apodittico ed ascientifico affermare che la comunione in mano sia innocua, mentre quella in bocca esponga al contagio virale: è vero il contrario, poiché il palmo della mano ed i polpastrelli sono i principali vettori di sporcizia, virus e batteri; invece la saliva contiene il lisozima, avente proprietà “antibatteriche, antivirali, antiprotozoarie, immunomodulanti" (Prof. Di Bella http://www.metododibella.org/it/notizie/2020-03-12/La-straordinaria-
efficacia-del-Lisozima-come-antivirale-Roma.it.html).
E’ di lapalissiana evidenza che molti agenti patogeni vengono trasmessi attraverso le mani, che toccano quelle di altre persone, le maniglie delle porte, i corrimano, i maniglioni nei trasporti pubblici, etc.
Le stesse mani e dita vanno poi a toccare il naso e la bocca (cfr. rivista “BMC Infectious Diseases”, studio del 2006 citato in https://www.corrispondenzaromana.it/notizie-dalla-rete/i-vescovi-non-
possono-imporre-la-comunione-alla-mano-ne-proibire-la-comunione-alla-lingua/).
Anche i medici interpellati dalla diocesi di Portland hanno confermato che “le mani hanno una maggiore esposizione ai germi” (https://www.catholicnewsagency.com/news/portland-archdiocese-
coronavirus-or-no-communion-can-be-received-on-the-tongue-17282).

Si noti, infine, che mentre il macellaio può toccare la carne animale a mani nude, il sacerdote viene costretto a porgere il Corpo di Cristo con i guanti monouso!
Si ripetono così le assurdità della fase 1, in cui si poteva andare al supermarket, edicola e tabaccaio, ma non in parrocchia a pregare. Perseverare diabolicum.

4) Violazione dei paragrafi 14 e segg. e 90 e segg. della Redemptionis Sacramentum.

La competenza a regolamentare ed ordinare la Sacra Liturgia spetta alla Sede Apostolica, e non al vescovo, ai sensi dei paragrafi 14 e segg. della tuttora vigente “Redemptionis Sacramentum”, la quale attribuisce ai fedeli il diritto di fare la comunione in ginocchio (nn. 90 e 92) ed espressamente stabilisce che “i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli”; pertanto “non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio" (n.91, la cui violazione in molte parrocchie palermitane è stata più volte invano denunciata a vostra Ecc.za).

Infine, Ecc.za Rev.ma, rifletta sul fatto che l’irresponsabile ed arbitraria interdizione ai fedeli della S. Messa (stigmatizzata anche da Papa Francesco il 17.4.2020 http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Papa-Francesco-Cosi-non-e-Chiesa-celebrare-a
-distanza-per-uscire-dal-tunnel-81fb2600-7e83-488a-8cb7-98ab5cd320f6.html), ha portato ad una disastrosa “virtualizzazione“ dei Sacramenti, taluni aboliti de facto, altri sostituiti da “cerimonie in streaming”.
Ciò ha instillato l’erroneo convincimento che sia possibile soddisfare il proprio “sentimento religioso usufruendo delle numerose alternative offerte mediante gli strumenti informatici”, come ha testualmente statuito il Tar Lazio il 29.4.2020 (https://tinyurl.com/ycyzd2oq), il quale ha occupato il vuoto lasciato dagli ipocondriaci vescovi e presbiteri italiani, plaudenti alla “conversione” di Silvia “Aisha” Romano e barricati dentro le loro canoniche per un misero frammento di RNA, mentre i cattolici cinesi, africani e mediorientali rischiano ogni giorno di essere decapitati, torturati, bombardati e bruciati vivi mentre assistono alla Santa Messa, preferendola alla loro stessa vita.

Auspico che vostra Ecc.za Rev.ma - avendo a cuore la salute dei fedeli tanto quanto il decoro della Liturgia – vorrà disapplicare l’umiliante “protocollo” per tutti i motivi sopra esposti, nonché favorire la celebrazione del Vetus Ordo, che assicura maggiore distanza e minori contatti tra fedeli e presbiteri.

Con osservanza.

Palermo lì 20.5.2020

Avv. Roberto De Petro






maggio 2020
AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI