Breve commento al
Piccolo catechismo del sedevacantismo

di Quondam Doctor

Dopo la pubblicazione del Piccolo catechismo del sedevacantismo, abbia ricevuto il seguente breve commento, redatto da un sedevacantista, che pubblichiamo per completezza di informazione

 
La Tesi sedevacantista è una tesi che si fonda su presupposti di fede ed il diritto della Chiesa. Non si vuole qui soffermarci lungamente sull’argomento, ma vi sono delle imprecisioni se così si possono definire nell’articolo intitolato “Piccolo catechismo sul sedevacantismo” pubblicato dai Padri domenicani di Avrillé sulla rivista “Le Sel de la Terre”.

In primo luogo la Costituzione Apostolica “Cum ex Apostolatus officio” di Papa Paolo IV non è mai stata abrogata sia da San Pio X con la “Costituzione Vacante Sede Apostolica” del 25 dicembre 1904, né da Pio XII con la Costituzione “Vacantis Sedis Apostolicae” dell’8 dicembre 1945. In quanto questi atti Pontifici escludevano solo i cardinali che fossero incorsi in sanzioni canoniche e che rimanessero tali nel loro ufficio.

L’eresia non è solo una questione canonica, bensì, una questione di fede che determina se un individuo possa essere considerato “materia apta” al pontificato. Tra le condizioni necessarie per assumere il pontificato è necessario: essere, battezzati, essere di sesso maschile, essere sani di mente ed essere cattolici. Tutti i canonisti e teologi l’hanno affermato da Suarez a San Roberto Bellarmino, non ultimo lo stesso Card. Juornet, Anche i canonisti degli anni 40 sebbene dopo la promulgazione delle predette costituzioni apostoliche hanno univocamente insistito su questo punto che gli eretici e gli scismatici sono esclusi dal supremo pontificato. «Eligi potest masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminae, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, haeretici, schismatici» (S. SIPOS,  Enchiridion Iuris Canonici,  Pecs 1940, p. 191.)

Se si legge attentamente la Costituzione Apostolica succitata, papa Paolo IV come farà poi San Pio V con la Bolla Quo primum tempore, dichiara apertamente che nessuno osi mutare quanto affermato e stabilito nell’atto: “Pertanto a nessun uomo sia lecito (liceat) infrangere questo foglio di nostra approvazione, innovazione, sanzione statuto derogazione, volontà e decreto, ne contraddirlo con temeraria audacia. Se qualcuno avesse la presunzione di attentarvisi, sappia che lo farà incorrere nello sdegno di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo”.
Questo un papa lo può solo fare se all’interno dell’atto promulgato si stabiliscano regole inerenti la fede. Tutto il tenore della Costituzione “Cum ex Apostolatus officio” ha il carattere dell’infallibilità e non di semplici regole disciplinari. “Con questa nostra Costituzione valida in perpetuo (perpetuum valitura), in odio a così grave crimine, in rapporto al quale nessun altro può essere più grave e pernicioso nella Chiesa di Dio, nella pienezza dell’Apostolica potestà (de Apostolica potestatis plenitudine), sanzioniamo, stabiliamo, decretiamo e definiamo (et definimus)”.
Ciò che è evidente è che la sanzione per eresia è “ipso facto” non perché è stata comminata dal papa, il cardinale o il vescovo eretico non hanno diritto di essere eletti al sommo pontificato non perché sono incorsi in sanzioni disciplinari, ma perché non sono cattolici! Sarebbe come fosse stato eletto papa un individuo di sesso femminile fosse riuscita a giungere al cardinalato.
Se vi fossero ulteriori dubbi si possono portare ulteriori conferme che in questo contesto si vogliono omettere per motivi di spazio.

Ma vi è di più: sono gli atti che hanno promulgato i pontefici conciliari a mettere in dunque, a volte la loro legittimità; il papa, infatti, è infallibile per infallibilità riflessa o per oggetto secondario del suo Magistero se promulga determinati atti: canonizzazioni dei santi, promulgazione di leggi universali sia in campo disciplinare che liturgico, approvazione degli ordini religiosi e la determinazioni di fatti storici o dogmatici.
Ora è evidente che i papi conciliari hanno promulgato leggi sia in campo liturgico che disciplinare in cui sono riscontrabili degli errori o perlomeno delle gravi omissioni, addirittura si è arrivato alla canonizzazione di santi.
Ora perlomeno a scopo prudenziale dobbiamo avere coscienza che la Chiesa un giorno dovrà pronunciarsi in base al suo diritto e alla sua stessa costituzione divina quale sia la legittimità dei “pontefici conciliari”.

Quondam Doctor





dicembre 2012

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