Lettera di un Prete Perplesso
a
“La Tradizione Cattolica”

di Don Curzio Nitoglia

Articolo pubblicato sul sito sito dell'Autore




PRIMA PARTE


L’ASSISTENZA ALLA MESSA TRADIZIONALE


La posizione de “La Tradizione Cattolica”


“La Tradizione Cattolica”, organo ufficiale del ‘Distretto Italiano’ della ‘Fraternità Sacerdotale San Pio X’ (d’ora in poi ‘FSSPX’) al n.° 86, 1/2013 (p. 21) afferma:
“Quanto alle Messe tradizionali celebrate da sacerdoti che fanno professione di accettare gli errori del Concilio, o a quelle celebrate in virtù del motu proprio […], dovremo fare attenzione non alla fede personale del celebrante, ma a quella di cui si fa professione esplicita in quella particolare celebrazione. Se si intende esplicitamente celebrare in virtù del motu proprio, che assimila l’antico rito al nuovo (e che nell’istruzione applicativa richiede, come il vecchio indulto, l’adesione al Concilio), è ovvio che si sta partecipando alla professione di una falsità, e ci si deve astenere da questo”.

Alcune perplessità

1)  Questa direttiva mi lascia perplesso perché soprattutto in questi ultimi tempi anche la Direzione generale della ‘FSSPX’ fa professione di accettare il Concilio nella quasi totalità dei suoi Documenti. Si legga, per esempio, l’intervista rilasciata da mons. Bernard Fellay, Superiore generale della ‘FSSPX’, al quotidiano vallesano ‘La Liberté’ dell’11 maggio 2001 e ripresa dall’Agenzia stampa ufficiale della Fraternità “DICI”, n. ° 8, 18 maggio 2001: «Potrebbe sembrare che rifiutiamo interamente il Vaticano II. Invece, ne accettiamo il 95%. È piuttosto ad uno spirito, ad un’attitudine che ci opponiamo».

Secondo mons. Fellay, come per Benedetto XVI, non è la lettera (ossia i Documenti) del Vaticano II ad essere in rottura con la Tradizione apostolica, ma solo lo spirito ossia l’interpretazione abusiva datane dagli ultra progressisti nell’ottica dell’ermeneutica della rottura. Invece gli errori che riguardano la collegialità, l’ecumenismo, la libertà delle false religioni, il pancristismo e l’antropocentrismo si trovano nei Documenti stessi del Concilio Vaticano II, i quali non sono in continuità con la Tradizione apostolica.

Infatti i Documenti del Vaticano II (e non la loro interpretazione abusiva) presentano dei punti assai controversi, che sono perlomeno teologicamente erronei, temerari, contrari alla dottrina comune, offensivi del senso religioso dei fedeli, male sonanti, ambigui, scandalosi, se non addirittura favorenti l’eresia e prossimi all’eresia.

Brevemente:
I) la Costituzione dogmatica su “La Divina Rivelazione” Dei Verbum del Vaticano II accantona la dottrina definita dal Concilio Tridentino e dal Vaticano I sulle “due Fonti” della Rivelazione (Tradizione e S. Scrittura), per far convergere la Tradizione e il Magistero nella sola S. Scrittura;

II) la Costituzione dogmatica su “La Chiesa” Lumen gentium  si allontana dalla Dottrina della Chiesa della quale la Collegialità episcopale non fa parte [1]. Il conciliarismo, invece, tende ad assegnare ai Vescovi riuniti in Concilio ecumenico una funzione suprema eguale se non superiore a quella del Papa [2];

III) l’antropocentrismo della Costituzione pastorale  Gaudium et spes su “La Chiesa nel mondo contemporaneo” (n.° 24, § 4): «l’uomo è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa (“propter se ipsam”)» è in opposizione radicale con la Dottrina cattolica la quale come San Pio X vuole “instaurare omnia in Cristo, ricentrare tutto in Cristo”, mentre Gaudium et spes vuol “instaurare omnia in homine; ricentrare tutto nell’uomo”, essa rappresenta un contro-Magistero tutto orientato in direzione dell’uomo e proteso ad abbassare Cristo al livello del puramente naturale, disarcionandolo dal trono della sua Divinità. Quale rottura più radicale di questa?;

IV) La Dichiarazione su “La Libertà Religiosa” (Dignitatis humanae, 7 dicembre 1965) è in contraddizione con la Tradizione apostolica e il Magistero costante della Chiesa riassunte nel Diritto Pubblico Ecclesiastico [3]. Pio IX nella Quanta cura (8 dicembre 1864) ha definito esplicitamente che la libertà religiosa in foro esterno “è contraria alla dottrina della S. Scrittura, della Chiesa e dei Santi padri ecclesiastici” e che “lo Stato ha il dovere di reprimere i violatori della Religione cattolica con pene specifiche”;

V) la Dichiarazione su “Le relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane” Nostra aetate (7 dicembre 1965) è in difformità con la Tradizione cattolica (Padri ecclesiastici) ed il Magistero costantemente insegnato dal IV secolo sino a Pio XII. Inoltre sempre secondo la dottrina conciliare (cfr. Nostra aetate: “i doni di Dio sono irrevocabili”) e postconciliare (cfr. Giovanni Paolo II a Magonza nel 1980: “L’Antica Alleanza mai revocata”) l’Ebraismo attuale sarebbe ancora titolare dell’Alleanza con Dio. Invece la Tradizione cattolica (S. Scrittura interpretata unanimemente dai Padri e Magistero ecclesiastico costante e uniforme) insegna che «c’è una prima e c’è una seconda Alleanza: irrevocabile è ciò che dalla prima passa alla seconda, subentrata all’altra, quando questa “antiquata e soggetta ad invecchiamento ulteriore, sta ormai per scomparire” (Ebr., VIII, 8-13). Se non che la grazia promessa ai titolari dalla prima Alleanza non muore con essa, ma viene elargita ai titolari della seconda: questo, infatti, si verificò, quando quasi tutti i titolari della prima, rifiutando Cristo, non riconobbero il tempo in cui Dio li aveva visitati (Lc., XIX, 44). “A quelli, però, che l’accolsero” il Visitatore “fece il dono della figliolanza divina” (Gv., I, 12), strinse con essi (la “piccola reliquia” del popolo ebraico che accettò Cristo) la seconda Alleanza e l’aprì a quanti (i pagani) sarebbero sopraggiunti “dall’oriente e dall’occidente” da settentrione e da mezzogiorno (Lc., XIII, 29), trasferendo alla seconda tutti i doni già in possesso della prima. Quindi molti membri del popolo eletto rifiutarono Cristo, ma “un piccolo resto” (Apostoli e Discepoli) Lo accolsero (Rm., XI, 1-10).
La Dichiarazione Nosta aetate non reca una sola citazione di un Padre della Chiesa, di un Papa o di un pronunciamento del Magistero, perché non ve ne sono. Come  si può dire che al 95% questi Documenti sono accettabili e mantenere integra ed inviolata la Fede cattolica, senza la quale nessuno può salvarsi?

L’unico Documento del Concilio Vaticano II, che non contiene gravi errori, è il Decreto su “Gli strumenti di comunicazione sociale” Inter mirifica (4 dicembre del 1963) [4]. Esso conta grosso modo 10 pagine sulle circa 600 dei 16 Documenti del Vaticano II. Non vedo, perciò, come si possa dire che i Documenti del Concilio Vaticano II siano accettabili al 95%, quando la proporzione giusta sarebbe all’incirca di 1 su 60, ammesso e non concesso che sia lecito fare un’equazione matematica in questioni riguardanti la Dottrina ed i Costumi.

Questa intervista di mons. Fellay sull’accettazione del Concilio Vaticano II al 95%, che verte su questioni di Fede, senza la quale “è impossibile piacere a Dio” (Ebr., XI, 6) [5], è stata ripresa dall’organo stampa ufficiale “DICI”  della ‘FSSPX’ e non è stata mai smentita. Perciò non può essere minimizzata come se fosse di poca importanza e lascia dubitare dell’integrità dottrinale della Direzione generale della ‘FSSPX’.

Infatti la Fede non può essere accettata al 95% e l’errore non può essere rifiutato al 5%.

La teologia cattolica insegna che le “Verità di Fede”, non ammettono la scelta o la selezione e gli errori contro la Fede non ammettono il rifiuto parziale.

La Rivelazione, la Fede, la Dottrina cattolica o la si accetta integralmente come è ed allora essa apre la via al Cielo se è accompagnata dalle Buone Opere, oppure, anche se si nega un solo Articolo o Verità di Fede, la si rigetta per intero, ed allora si imbocca una strada pericolosa, poiché “senza Fede è impossibile piacere a Dio” (Ebr., XI, 6).

La definizione etimologica di eresia (dal greco “hàiresis” = scelta) è proprio quella di selezionare e scegliere alcune Verità o Articoli di Fede ed altri no.

Ora “ad ogni peccato misericordia”, se c’è pentimento; però qui mi sembra che non solo manchi ogni pentimento o ripensamento, ma che vi sia quanto meno una grave incoerenza da parte de “La Tradizione Cattolica” nel condannare gli altri per analoghe dottrine professate dal Superiore generale della ‘FSSPX’ [6].
Non  voglio stracciarmi le vesti e dire di non frequentare le Messe dei Sacerdoti della Fraternità, ma resto più che perplesso di fronte alle loro ingiunzioni di frequentare soltanto la loro Messa.

Infatti domando: “La Tradizione Cattolica” disapprova questa intervista di mons. Fellay o l’approva? E se l’approva, come può dare la direttiva di evitare la Messa dei sacerdoti che “fanno professione di accettare gli errori del Concilio”, quando, per dichiarazione ufficiale del Superiore generale, la stessa Fraternità accetterebbe il Concilio al 95%?
2)  Lascia perplessi anche la direttiva riguardante il motu proprio “Summorum Pontificum cura” del 7 luglio 2007, esso ha dichiarato che la Messa tradizionale non poteva essere abrogata e quindi è ancora in vigore ed ogni sacerdote può celebrarla. Questa parte positiva del motu proprio “Summorum Pontificum cura” implicitamente riconosce che Paolo VI ha commesso un abuso di potere dichiarando abrogata la Messa tradizionale ed inoltre rende possibile ad ogni sacerdote di celebrare la Messa tradizionale senza obbligarlo a riconoscere la bontà dottrinale dei Documenti del Vaticano II e la piena ortodossia del Novus Ordo Missae come richiedeva invece l’indulto del 1984, lasciando così i sacerdoti al riparo da censure abusive, che han dovuto subire dal 1976 sino al 2007.
È vero che successivamente il motu proprio assimila (in maniera erronea e inappropriata) l’antico rito (Messa di Tradizione apostolica) al nuovo rito (Novus Ordo Missae), ma ciò non significa che i Sacerdoti, i quali hanno (ri)-cominciato a celebrare la Messa tradizionale dopo il motu proprio del 2007, ipso facto facciano o debbano fare propria tale assimilazione, come invece lascia intendere “La Tradizione Cattolica” n. ° 86, 1/2013.
3)  Infine per quel che riguarda il vecchio Indulto mi pare giusto ricordare che l’allora Superiore generale della ‘FSSPX’, don Franz Schmidberger, aveva inoltrato una “petizione” a Giovanni Paolo II per ottenere la liberalizzazione della Messa di S. Pio V e di conseguenza il Papa concesse (3 ottobre 1984) un “indulto” alla condizione (che non si trova nel motu proprio del 2007) di riconoscere la piena ortodossia del Concilio Vaticano II e del ‘Novus Ordo Missae’ di Paolo VI, condizione che fu accolta abbastanza favorevolmente da don Schmidberger [7], ma non da mons. Marcel Lefebvre e neppure da mons. Antonio de Castro Mayer, che parlò addirittura di “indulto doloso”.


2)  Lascia perplessi anche la direttiva riguardante il motu proprio “Summorum Pontificum cura” del 7 luglio 2007, esso ha dichiarato che la Messa tradizionale non poteva essere abrogata e quindi è ancora in vigore ed ogni sacerdote può celebrarla. Questa parte positiva del motu proprio “Summorum Pontificum cura” implicitamente riconosce che Paolo VI ha commesso un abuso di potere dichiarando abrogata la Messa tradizionale ed inoltre rende possibile ad ogni sacerdote di celebrare la Messa tradizionale senza obbligarlo a riconoscere la bontà dottrinale dei Documenti del Vaticano II e la piena ortodossia del Novus Ordo Missae come richiedeva invece l’indulto del 1984, lasciando così i sacerdoti al riparo da censure abusive, che han dovuto subire dal 1976 sino al 2007.

È vero che successivamente il motu proprio assimila (in maniera erronea e inappropriata) l’antico rito (Messa di Tradizione apostolica) al nuovo rito (Novus Ordo Missae), ma ciò non significa che i Sacerdoti, i quali hanno (ri)-cominciato a celebrare la Messa tradizionale dopo il motu proprio del 2007, ipso facto facciano o debbano fare propria tale assimilazione, come invece lascia intendere “La Tradizione Cattolica” n. ° 86, 1/2013.


3)  Infine per quel che riguarda il vecchio Indulto mi pare giusto ricordare che l’allora Superiore generale della ‘FSSPX’, don Franz Schmidberger, aveva inoltrato una “petizione” a Giovanni Paolo II per ottenere la liberalizzazione della Messa di S. Pio V e di conseguenza il Papa concesse (3 ottobre 1984) un “indulto” alla condizione (che non si trova nel motu proprio del 2007) di riconoscere la piena ortodossia del Concilio Vaticano II e del ‘Novus Ordo Missae’ di Paolo VI, condizione che fu accolta abbastanza favorevolmente da don Schmidberger [7], ma non da mons. Marcel Lefebvre e neppure da mons. Antonio de Castro Mayer, che parlò addirittura di “indulto doloso”.


Precisazioni giuridico/canoniche

Quanto alla piena ortodossia della dottrina dogmatica di un Ministro o del suo Istituto, solo il giudizio canonico e giuridico della Gerarchia (Papa e Vescovi residenziali) può stabilire quale Ministro o Istituto sia “vitando”. Non è un singolo Sacerdote, un singolo Ordine o la ‘FSSPX’ che può emettere una decisione vincolante in questa materia.

Al massimo si può consigliare o sconsigliare caso per caso, ma non obbligare i fedeli, facendo attenzione a non commettere un Abuso di autorità, cadendo nel soggettivismo democraticista, secondo cui l’Autorità viene dal basso.

Nella Chiesa l’Autorità, per diritto divino, viene da Dio al Papa e da questo al Vescovo diocesano. La ‘FSSPX’ non ha ricevuto l’Autorità o la Giurisdizione da Dio tramite il Papa, quindi non può attribuirsela, sotto pena di peccato grave e di errore dottrinale (dogmatico e disciplinare) contro la divina Istituzione della Chiesa gerarchica.

Bisogna poi fare attenzione a non privare i fedeli della Messa tradizionale là ove ve ne è una sola, anche se non è celebrata dai sacerdoti della ‘FSSPX’, che non è la Chiesa universale.

In tempi catastrofici come questi, bisogna fare il possibile per aiutare i fedeli ad avere i Sacramenti ed il Rito tradizionale affinché vivano in  grazia di Dio e si salvino l’anima, e non dissuaderli o persino proibire loro di frequentarli là ove ci  sono.

È facile per un Sacerdote della ‘FSSPX’ dire: “andate qui e non andate là”, perché lui personalmente ha la Messa tradizionale quotidianamente assicurata. Ma quanto al fedele che, nel mondo “infernale” di oggi, in cui è molto difficile vivere abitualmente in Grazia di Dio, abita in una metropoli in cui vi è una sola Messa tradizionale celebrata da un  Sacerdote che non è della ‘FSSPX’, sarebbe – come minimo – gravemente imprudente proibirgli di frequentarla, poiché si ritiene che l’unico Istituto totalmente buono sia la Fraternità [8]. Prima di emettere (arrogandosi una Giurisdizione ed un’Autorità che non si ha) sentenze definitive ed obbliganti sulla sostanziale integrità dogmatica e liturgica di un Sacerdote o di un Istituto, con conseguenze devastanti per le anime dei fedeli, si rifletta che  la “suprema lex Ecclesiae” è la “salus animarum”.

L’assistenza alla Messa di un Sacerdote non significa seguire ipso facto la Tesi teologica che egli propugna [9]. Così non tutti i fedeli che seguono la Messa tradizionale in una Cappella in cui officiano, spiegano il Vangelo domenicale ed insegnano i rudimenti principali della Dottrina cattolica tradizionale i Sacerdoti sedevacantisti, i Parroci che celebrano anche secondo il Nuovo Rito, i Sacerdoti dell’Ecclesia Dei o i Sacerdoti che hanno iniziato a celebrare la Messa tradizionale dopo il 7 luglio del 2007 debbono ipso facto e necessariamente condividere la Tesi teologica dei celebranti sulla crisi, che travaglia attualmente gli uomini di Chiesa. L’importante è che, in questi tempi così difficili ed apocalittici, i fedeli abbiano la Messa di Tradizione apostolica, l’insegnamento della Dottrina cattolica comune ed ufficiale contenuta nel Catechismo tradizionale (senza scendere in questioni teologiche ardue ed ancora disputate) e si accostino regolarmente ai Sacramenti (specialmente alla Confessione e alla Comunione) per vivere in Grazia di Dio e salvarsi l’anima.

Son perplesso e non riesco a capire con quale Autorità si possa proibire, persino sotto pena di peccato grave, di frequentare la Messa tradizionale celebrata da Sacerdoti che seguono una Tesi teologica non condivisa al solo 5% dalla ‘FSSPX’ sul problema dell’attuale crisi che agita l’ambiente cattolico e non mi pare con ciò di offendere nessuno.
Su questo problema la Chiesa gerarchica non si è ancora pronunciata esplicitamente, in maniera dogmaticamente obbligatoria e definitoria, né tanto meno può farlo la Fraternità.
La ‘FSSPX’ si attribuisce forse una Giurisdizione universale, analoga e parallela a quella del Papa, che le verrebbe direttamente da Dio, su tutti i fedeli del mondo?
Se è così lo dica chiaramente. Se non è così per quale ragione proibisce ai fedeli di frequentare le Messe tradizionali celebrate da Sacerdoti non facenti parte della Fraternità stessa?

Sinceramente non vedo nessun Sacerdote o Istituto sacerdotale assistito infallibilmente ed indefettibilmente da Dio, né può esistere. Solo la Chiesa cattolica lo è. Ma – ahimè! – oggi, con il Concilio Vaticano II e la Nuova Messa del 1970, il “fumo di satana è penetrato anche nella Chiesa”, come riconobbe lo stesso Paolo VI (anche se poi non fece nulla per farlo uscire). Se il Nuovo Rito pone i fedeli in una tragica “necessità di opzione” (cardinali Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci) e si deve frequentare la Messa che la Chiesa ha sempre celebrato sin dall’era apostolica (“quod semper, quod ubique, quod ab omnibus”, S. Vincenzo da Lerino, Commonitorium, I), non si può proibire l’assistenza al Rito tradizionale, solo perché si ritiene che gli unici a celebrare e predicare correttamente su ogni questione particolare della Teologia cattolica siano soltanto i membri della ‘FSSPX’.
Occorre sempre distinguere una Tesi teologica liberamente disputata dalla Dottrina comune ed ufficiale della Chiesa, da quella teologicamente certa o addirittura di Fede rivelata e definita.

La Chiesa è stata fondata gerarchicamente e monarchicamente, non democraticamente, da Gesù su Pietro ed i suoi successori, i Papi, ai quali trasmette la Sua Autorità; da loro viene la Giurisdizione ai Vescovi nelle loro Diocesi i quali la delegano ai Parroci nelle proprie Parrocchie. Ora, se “in tempi di grave crisi, che comincia ad invadere quasi tutta la Chiesa, occorre fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto, evitando le novità” [10] (S. Vincenzo da Lerino, Commonitorium, I), e, quindi, “si può resistere pubblicamente ed eccezionalmente a decisioni dell’Autorità ecclesiastica” (Arnaldo Xavier Vidigal Da Silveira) [11], non è mai lecito attribuirsi una Giurisdizione che viene solo da Dio tramite il Papa ai Vescovi diocesani. Se agissimo così, faremmo allora parte non più della Chiesa fondata da Cristo, ma di una “chiesuola” fondata o, meglio, immaginata da noi.

In quest’ora tenebrosa ogni sacerdote, ogni Istituto ed anche la ‘FSSPX’ ha le sue “ombre” [12], le sue incertezze e le sue manchevolezze di fronte al “Mysterium iniquitatis” che ha avvolto l’ambiente ecclesiale; nessuno che sia sano di mente può pretendere di vedere chiaro in piena notte (“haec est hora potestas tenebrarum”, ed in tale ora anche i Dodici si smarrirono, Pietro in primis). Se lo pretendesse sarebbe o un illuso o un ipocrita.

Ringraziando Dio, in questi anni così tragici le Messe tradizionali ed i Sacerdoti che (ri)-insegnano le basi della Dottrina cattolica comune ed ufficiale si sono moltiplicati ed estesi quasi dappertutto, di modo che i fedeli possano averli anche nei posti ove prima “era follia sperar”. Allora non dobbiamo essere gelosi come il “fratello del figliol prodigo” o “gli operai della prima ora”, rimbrottati dal Vangelo, ma rallegriamoci che la Messa apostolica ed il Catechismo tradizionale siano alla portata di quasi tutti i poveri fedeli, “che vengono da lontano e se li rimandassimo a mani vuote verrebbero meno per la fame [spirituale]”, come ci ha insegnato Gesù. Conosco molti Sacerdoti che celebrano la Messa tradizionale ed hanno la vera Fede cattolica pur senza far parte della ‘FSSPX’.

La tragedia del Concilio Vaticano II è stata paragonata ad uno “Tsunami limaccioso” (mons. Brunero Gherardini), che ha travolto ogni cosa. Se un fedele  sopravvissuto alla sua furia devastatrice trova una “tavola di salvezza” cui aggrapparsi (la Messa e la Dottrina cattolica tradizionali), non sarebbe normale richiedergli il marchio di fabbrica della “tavola” o pretendere che si cerchi una nave da crociera (in pratica, l’appartenenza alla “nave” della ‘FSSPX’). Questo modo di agire non ha nulla a che vedere con la virtù di Speranza, ma significa tentare Dio ed essere temerari.
Spero che nessuno voglia prendersi questa terribile responsabilità per interessi campanilistici. “Se Atene piange, Sparta non ride” dicevano gli antichi Greci. Oggi si può dire: «se Roma piange, la ‘FSSPX’ … non ride».


SECONDA PARTE

ABUSO DI POTERE E USURPAZIONE CANONICA

Casi recenti
 
Purtroppo, da qualche tempo, la ‘FSSPX’ (anche in Italia) nega i Sacramenti o addirittura impedisce l’ingresso nelle proprie Cappelle a fedeli laici (Interdictus ab ingressu ecclesiae), sui quali strettamente parlando non ha Giurisdizione, pur presumendo che le sue cappelle siano le sole abilitate a conferire la vera Messa tradizionale ed i veri Sacramenti. E ciò perché i fedeli laici qualora manifestino la non-adesione alle direttive del Superiore generale della Fraternità medesima sui recenti colloqui con il Vaticano o sul “caso Williamson”, sono accusati di essere nemici della Fraternità o addirittura di Diffamazione [13].


Calunnia e opinioni liberamente dibattute

Ora tra “non-adesione” alle direttive del Superiore della ‘FSSPX’ e “inimicizia” o “Diffamazione” nei confronti del Superiore della ‘FSSPX’ vi è una differenza enorme. Infatti secondo la Teologia Morale “i Giornali [e quindi i siti web o “Giornali elettronici”, ndr] possono lecitamente pubblicare i delitti di uno, se essi sono pubblicamente noti o non possono più restare nascosti a lungo. Per il bene pubblico, i giornali possono indagare lecitamente e rivelare anche mancanze occulte, se il loro autore ricopre cariche pubbliche per le quali è incapace; possono pubblicare e criticare i difetti in cui sono incorse persone di pubblici uffici nell’esercizio delle loro mansioni” [14].

Inoltre il fatto di non condividere tutte le decisioni prese da una persona non rende nessuno nemico di colui con il quale non si consente, tranne che detta persona non consideri suoi nemici tutti coloro che non la pensino esattamente come lei nei minimi dettagli. Per esempio, quando San Tommaso d’Aquino si recò a render visita a San Bonaventura da Bagnoregio e gli dissero che stava scrivendo la Vita di San Francesco d’Assisi, l’Aquinate rispose: “lasciamo che il Santo scriva per il Santo!”, eppure dissentiva notevolmente e pubblicamente dal sistema filosofico/teologico di San Bonaventura, però non solo non lo considerava suo nemico, ma lo riteneva Santo. Sant’Agostino insegna: “Nelle cose certe occorre l’unità, nelle cose disputate ci sia la libertà, in ogni caso si mantenga la carità!”.

A maggior ragione si può non assentire a tutte le direttive che vengono dal Superiore generale della ‘FSSPX’, soprattutto se non si è chierici giuridicamente membri della medesima, senza commettere ipso facto un peccato morale di Calunnia ed un Delitto penale di Denigrazione e senza essere nemici suoi e della sua Fraternità.
Attenzione! Gli adulatori sono i nostri peggiori nemici, chi ci corregge è il nostro vero amico. Per esempio, quando San Paolo corresse pubblicamente San Pietro ad Antiochia (Galati, II, 11), gli fu massimamente amico, mentre se lo avesse tranquillizzato nella sua pratica ambigua nei confronti dei giudaizzanti gli sarebbe stato nemico mortale.
È per questo che L’Imitazione di Cristo ci ammonisce: “Signore dammi la forza di evitare chi mi lusinga e la saggezza di ascoltare chi mi corregge”.


Peccato e Pena canonica di Detrazione

I canonisti distinguono nettamente tra il Peccato di Ingiuria, Calunnia o Detrazione (ammesso e non concesso che vi sia Calunnia e che non ci si trovi davanti ad una semplice divergenza d’interpretazione) e Delitto di Ingiuria. Il peccato è senza Pena canonica,  ma è una colpa morale, che può essere anche mortale e se ne occupa la Teologia morale; mentre il Delitto di Calunnia è accompagnato da una Pena canonica (CIC [15], can. 1938).
Però i canonisti spiegano che il Delitto di Ingiuria è quello commesso “contro il Papa, i Cardinali, l’Ordinario del luogo o Vescovo residenziale” (cfr. P. Palazzini, voce “Ingiuria”, in “Enciclopedia Cattolica”, Città del Vaticano, 1951, vol. VI, coll. 2006-2009).

Per di più “la Pena canonica non è mai irrogata ipso facto o latae sententiae, vale a dire automaticamente, ma deve essere applicata da un giudice che ha ricevuto l’investitura o il mandato dalla Chiesa gerarchica, ossia essa è sempre ferendae sententiae” (ivi) [16].
Perciò la pubblicazione su un giornale di una mancanza del Superiore generale della ‘FSSPX’ fatta per il bene pubblico o dei privati non è Delitto penale di Diffamazione canonicamente parlando né è un peccato moralmente parlando e non incorre in Pene ecclesiastiche, onde l’Interdetto lanciato contro i laici fedeli che dissentono dalla linea del Superiore generale della ‘FSSPX’ o ne espongono le deficienze non ha ragione di sussistere in sé, e neanche quanto al soggetto che lo ha lanciato, il quale non ha l’Autorità per farlo [17].

Vi sono questioni teologiche nelle quali è lecito avere opinioni diverse senza dover essere considerato per questo come un nemico o un peccatore pubblico cui negare i Sacramenti.


Abuso di potere

L’Interdetto lanciato dai Superiori di Distretto o dal Superiore generale della ‘FSSPX’, canonicamente non ha  alcun valore, perché essi non sono abilitati a farlo dalla Chiesa, che sola dà la Giurisdizione ai suoi membri.

Ora la proibizione di entrare nelle Cappelle della ‘FSSPX’ (Interdictus ab ingressu ecclesiae) e la privazione dei Sacramenti vengono inflitte da un soggetto non avente Autorità sui Christi fideles laici (il Superiore del Distretto Italiano della ‘FSSPX’ ha potere solo sui chierici e Sacerdoti del Distretto Italiano e il Superiore generale della ‘FSSPX’ ha potere solo sui membri chierici, Sacerdoti e Vescovi di tutta la suddetta Fraternità). Quindi canonicamente queste pene sono nulle (CIC, canoni 2226-2235). Ed il fatto di comminarle è un Abuso di potere in se stesso, che diventa ancora più grave se si pensa che la ‘FSSPX’ presume di essere la sola a conferire i veri Sacramenti, la vera Messa e la pura Dottrina tradizionale.
In breve queste Pene nell’ottica della ‘FSSPX’ equivalgono praticamente ad una “Scomunica”, che separa dalla “Chiesa” [= ‘FSSPX’] “unica arca di salvezza” i suoi fedeli, i quali non avrebbero più la possibilità di partecipare alla vera Messa e di ricevere i veri Sacramenti e la sana Dottrina.

Questo Abuso di potere è un peccato contro la virtù di Giustizia (dare a ciascuno il suo o ciò che merita) moralmente parlando ed un Delitto canonicamente perseguibile a norma del CIC can. 2404-2414.

“L’Abuso di potere propriamente detto, in Diritto canonico, si verifica ogni qual volta taluno, oltrepassando i limiti della propria competenza, commetta un atto illecito. […]. L’Abuso di potere nel CIC dà sempre luogo ad un Illecito penale (can. 2904). […]. Nei casi di Abuso commesso da potestà ecclesiastica, vedi CIC can. 2405-2414” (F. Roberti – P. Palazzini,  voce “Abuso di potere”, in Dizionario di Teologia Morale, Roma, Studium, vol. I, p. 17, IV ed., 1968) [18].  Come Delitto a sé stante “l’Abuso di potere da parte degli ecclesiastici, per esempio la comminazione di Censure ingiuste o excessus praelatorum, sia punito secondo la decisione prudente del Superiore legittimo, in proporzione alla gravità della colpa” (CIC, can. 2404).


Usurpazione di potere

Come si vede l’ingiusta comminazione di un Interdetto (Interdictus ab ingressu ecclesiae) o di una Pena (privazione dei Sacramenti) vanno puniti canonicamente.
L’abuso, però, presuppone il possesso di Autorità, Ufficio, Carica o Potere legittimo. Infatti l’Abuso di potere consiste nel “sorpassare – sia quanto al fine, sia quanto alla sostanza o al modo – i limiti imposti dalla Legge all’esercizio di certe facoltà inerenti a Cariche o Uffici pubblici. […]. Perciò l’Abuso di potere presuppone da parte del soggetto che abusa il legittimo ed effettivo possesso di Autorità o dell’Ufficio.  Altrimenti vi è Usurpazione di poteri e  titoli” (F. Liuzzi, voce “Abuso di potere”, in “Enciclopedia Cattolica”, Città del Vaticano, 1949, vol. I, coll. 154-155).

Ora nel caso della ‘FSSPX’, che lancia Interdetti e Censure canoniche, ci si trova più propriamente davanti all’Usurpazione di poteri e titoli che non si hanno: quelli di Vescovo residenziale con Giurisdizione sui fedeli della propria Diocesi o del Papa con Giurisdizione universale sui fedeli battezzati di tutto il mondo, perché il Superiore del Distretto Italiano della  ‘FSSPX’ non è il Vescovo diocesano e il Superiore generale della Fraternità non è il Vescovo residenziale avente Giurisdizione e tanto meno è il Papa.

Il CIC al canone 2345 recita: “chi usurpa da sé o per mezzo di altri beni o diritti [di infliggere censure canoniche, ndr] spettanti alla Chiesa romana [ossia al Papa e ai Vescovi che hanno ricevuto la  Giurisdizione dal Papa, ndr] incorre nella scomunica latae sententiae riservata speciali modo alla  Sede Apostolica. Se sono chierici siano privati dei loro benefici, uffici, dignità …” [19].

L’Ufficio, l’Autorità, la Carica o il Potere è il cardine dell’intera organizzazione della Chiesa, lo strumento indispensabile per l’esercizio normale ed ordinato delle sue funzioni, altrimenti si vivrebbe nel difetto dell’Anarchia (sedevacantismo totale) o nell’eccesso dell’Usurpazione tirannica (gli ultimi eccessi della ‘FSSPX’), mentre la Chiesa è una Società giuridicamente e monarchicamente strutturata per Volontà divina, senza anarchia né tirannide.

Il CIC del 1917 al canone 145 distingue tra l’Ufficio (munus) in senso lato e l’Ufficio in senso stretto. L’Ufficio in senso lato è qualsiasi funzione o incarico esercitato legittimamente per un fine spirituale (salus animarum), per esempio l’Ufficio di Sacerdote, catechista, predicatore. Mentre in senso stretto l’Ufficio è una Carica stabile alla quale è annessa una partecipazione alla Giurisdizione (can. 145, § 1), per esempio l’Ufficio di Vescovo, Parroco, Superiore religioso.

Dunque per esercitare l’Ufficio di applicare le Censure ecclesiastiche bisogna aver ricevuto un “Conferimento canonico” dalla Chiesa gerarchica (Papa e Vescovo residenziale) detto anche “provvista” o “provvisione”. La “provisio canonica” (can. 147) è la concessione dell’Ufficio ecclesiastico fatta dall’Autorità competente (can. 147, § 2) ed è indispensabile per porre atti canonicamente leciti e validi ed applicare Censure ecclesiastiche.

Infatti l’Usurpazione è l’occupazione indebita di un Ufficio o Carica a cui non si ha diritto, non avendo ricevuto il mandato o la provvista canonica dall’Autorità. Perciò chi esercita tale Ufficio senza titolo è un usurpatore ossia un tiranno spirituale (can. 146-153).

Questa è la differenza essenziale tra l’Abuso di potere e l’Usurpazione.
1°) Si ha l’Abuso di potere quando l’atto arbitrario è commesso da una persona avente Autorità, Ufficio o Carica canonica (CIC, can. 2404-2014), ed è punito con una pena ferendae sententiae proporzionata alla gravità del delitto;
2°) si ha l’Usurpazione quando l’arbitrio è commesso da chi non ha alcuna autorità canonica per porre certi atti ed applicare Censure ecclesiastiche [20].

CONCLUSIONE

1°) È lecito frequentare la Messa tradizionale celebrata da qualsiasi Ministro validamente ordinato e non solo dai Sacerdoti della ‘FSSPX’, la quale ultimamente accetta al 95% il Concilio Vaticano II;

2°) se la ‘FSSPX’ proibisce ciò commette un Abuso di potere e se essa commina Censure (privazione dei Sacramenti, interdizione di entrare in chiesa), cade nell’Usurpazione di potere o tirannide spirituale.

Carissimi fedeli potete frequentare la Messa presso la ‘FSSPX’, ma se “La Tradizione Cattolica/FSSPX” vuol perseverare su questa linea (spero di no) e vi nega i Sacramenti, frequentate tranquillamente la Messa tradizionale presso Sacerdoti non imbevuti da pregiudizi teologici, che giungono sino a gravi Abusi di potere e ad Usurpazioni canoniche.

In una situazione difficile come quella odierna è facile sbandare troppo a destra o troppo a sinistra. Capisco la pressione cui sono sottoposti i Sacerdoti della Fraternità e la tensione che ne può seguire, ma spero vivamente che non vogliano perseverare nella direzione abusiva sopra esposta.

d. Curzio Nitoglia

12 aprile 2013


NOTE

[1] La Collegialità episcopale è stata costantemente condannata dal Magistero ecclesiastico sino a Pio XII, il quale ancora tre mesi prima di morire nell’enciclica Ad Apostolorum principis (29 giugno 1958), ribadì per la terza volta, dopo la Mystici Corporis del 1943 e la Ad Sinarum gentem del 1954, che la giurisdizione viene ai Vescovi tramite il Papa.

[2] Il card. Arcadio Maria Larraona il 18 ottobre 1964 inviò una lettera a Paolo VI in cui fra l’altro scrisse: «sarebbe nuovo, inaudito e ben strano che una dottrina [collegialità episcopale], la quale prima del Concilio era tenuta come meno comune, meno probabile, meno seria e meno fondata, passasse improvvisamente […] a divenire più probabile, anzi certa o addirittura matura per essere inserita in una Costituzione conciliare. Questo sarebbe cosa contraria ad ogni norma ecclesiastica, sia in capo di definizioni infallibili pontificie sia di insegnamenti conciliari anche non infallibili. […]. Lo schema [sulla collegialità] cambia il volto della Chiesa, infatti: la Chiesa diventa da monarchica, episcopale e collegiale; e ciò in virtù della consacrazione episcopale. Il Primato papale resta intaccato e svuotato. […]. Il Pontefice romano non è presentato come la Pietra sulla quale poggia tutta la Chiesa di Cristo (gerarchia e fedeli); non è descritto come Vicario in terra di Cristo; non è presentato come colui che solo ha il potere delle chiavi. […]. La Gerarchia di Giurisdizione, in quanto distinta dalla Gerarchia di Ordine, viene scardinata. Infatti se si ammette che la consacrazione episcopale porta con sé le Potestà di Ordine ma anche, per diritto divino, tutte le Potestà di Giurisdizione (magistero e governo) non solo nella Chiesa propria ma anche in quella universale, evidentemente la distinzione oggettiva e reale tra Potere d’Ordine e Potere di Giurisdizione, diventa artificiosa, capricciosa e paurosamente vacillante. E tutto ciò – si badi bene – mentre tutte le fonti, le dichiarazioni dottrinali solenni, tridentine e posteriori, proclamano questa distinzione essere di diritto divino. […] La Chiesa avrebbe vissuto per molti secoli in diretta opposizione al diritto divino […]. Gli ortodossi e in parte i protestanti avrebbero dunque avuto ragione nei loro attacchi contro il Primato» Cit. in M. Lefebvre, J’accuse le Concile, Martigny, Ed. Saint Gabriel, 1976, pp. 89-98.

[3] Dottrina costantemente e quindi infallibilmente (cfr. Pio IX, Lettera all’Arcivescovo di Monaco Tuas libenter, 1863) insegnata da S. Gregorio Nazianzeno († 390), Hom. XVII; sino a Pio XII († 1958), Discorso ai Giuristi Cattolici Italiani, 6 dicembre 1953.
 
[4] Inter mirifica insegna che gli strumenti di comunicazione (giornali, radio, televisione, cinema, ecc.) sono neutri in sé e possono diventare buoni se sono ordinati ad un fine onesto (insegnare la verità e muovere al bene); mentre possono diventare nocivi se sono finalizzati al male (l’errore e il vizio). Quindi esorta i produttori, gli operatori ed i consumatori a farne buon uso come un mezzo ordinato al fine onesto, “tanto quanto né più né meno”.

[5] Il Simbolo di Sant’Atanasio (275-373) recita: «Chiunque voglia essere salvato, innanzitutto deve avere la Fede cattolica: se qualcuno non l’avrà conservata integra ed inviolata, senza dubbio perirà in eterno. […]. Questa è la Fede cattolica: chiunque non l’avrà creduta fedelmente e fermamente, non potrà essere salvato» (DS 75-76).

[6] Vedi la Parabola del Vangelo secondo Matteo (XVIII, 23-35): «Un Re volle fare i conti con i suoi servi. Gli fu presentato uno che gli era debitore […]. Non avendo quello di che restituire, il Signore ordinò di venderlo […]. Ma il servo gli si gettò ai piedi dicendo: “ Signore, sii paziente con me e ti renderò ogni cosa!”. Il Signore lo lasciò andare e gli condonò il debito. Uscendo fuori, quel servo incontrò uno dei suoi compagni che aveva un debito con lui […], e afferratolo per la gola lo soffocava dicendo: “Restituiscimi quel che mi devi”. Il compagno lo supplicò dicendo: “Sii paziente e ti renderò tutto!”. Ma quello rifiutò e andò a farlo gettare in prigione. […] Allora il Signore gli disse. “Servo malvagio, ti ho condonato tutto quel debito […], non dovevi, anche tu, aver pietà del tuo compagno come io avevo avuto pietà di te?”».

[7] “Nonostante ciò [le condizioni imposte da Giovanni Paolo II, ndr], ci rallegriamo di questa decisione …” (don Franz Schmidberger, Rikenbach 18 ottobre 1984).

[8] Ogni Ordine o Istituto ha i suoi lati d’ombra o limiti dottrinali, solo Dio è assolutamente semplice, puro e perfetto. Per esempio i Domenicani, i Francescani e i Gesuiti seguono tre dottrine teologiche liberamente disputate assai diverse tra di loro (Tomismo, Scotismo, Suarezismo). Sarebbe un grave abuso di potere, oltre che una mancanza di buon senso, se i Gesuiti o i Domenicani o i Francescani dicessero: «si può andare solo alla Messa celebrata dalla ‘Compagnia di Gesù’ o dall’ ‘Ordine dei Predicatori’ o dai ‘Frati Minori’».
 
[9] Per esempio, non tutti i fedeli che si recano a Messa dai Domenicani sono ipso facto tomisti, come non tutti i fedeli che vanno a Messa dai Gesuiti sono suarezisti. Si può frequentare la Messa dei Domenicani ed essere suarezisti o la Messa dei Gesuiti ed essere tomisti. I Gesuiti non possono espellere dalle loro chiese i tomisti né i Domenicani possono espellere dalle loro i suarezisti.

[10] Per esempio, si possono evitare le “novità” neomodernistiche contenute nei Documenti del Concilio Vaticano II, il quale «si è imposto di non definire nessun dogma, ma ha scelto deliberatamente di restare ad un livello modesto, come semplice Concilio puramente pastorale» (card. J. RATZINGER, Discorso alla Conferenza Episcopale Cilena, Santiago del Cile, 13 luglio 1988, in “Il Sabato”, n. 31, 30 luglio-5 agosto 1988). Quindi il Concilio Vaticano II non obbliga e si può non aderire alle sue indicazioni pastorali, restando legati a ciò che la Chiesa ha sempre insegnato o definito dogmaticamente. Questa medesima tesi era già stata formulata da Paolo VI per ben tre volte il 6 marzo 1964, il 16 novembre 1965 ed il 15 novembre 1966.

[11] Cfr. A. X. Vidigal Da Silveira, Se vi possa essere errore nei documenti del Magistero, in “sì sì no no”, n. ° 17, 15 ottobre 2010; Id., Qual è l’autorità dottrinale dei documenti pontifici e conciliari?, in “sì sì no no”, n. ° 18, 31 ottobre 2010;  Id., Resistenza pubblica  a decisioni dell’Autorità ecclesiastica, in “sì sì no no”, n. ° 19, 15 novembre 2010; Id., La Nouvelle Messe de Paul VI. Qu’en penser?, Chiré en Montreuil, DPF, 1975.
Si può, dunque, non frequentare la nuova Messa senza commettere peccato, perché essa è in rottura con la Tradizione apostolica (Da Silveira) e “si allontana in maniera impressionante dalla Dottrina cattolica definita infallibilmente dal Concilio di Trento sul Sacrificio della Messa” (cardinali Alfredo Ottaviani e Antonio Bacci, Breve Esame Critico del Novus Ordo Missae, 1969).

[12] Attenzione! Non dico che la Fraternità è solo ed esclusivamente “ombra”, riconosco che anch’essa, come ogni ente creato, può avere delle ombre e di fatto ne ha, vedi l’intervista citata sopra di mons. Fellay.

[13] Cfr. P. Ciprotti, De iniuria ac diffamazione in iure poenali canonico, Roma, 1937; F. X. Wernz – P. Vidal, Jus Canonicum, tom. VII, Jus Poenale Ecclesiasticum, Roma, 1937, nn. 445-500, pp. 476-557; F. M. Cappello, Summa Juris Canonici, vol. III, Roma, 1940, n. 452, p. 407 ss.; P. Palazzini (a cura di), Dictionarium morale et canonicum, Roma, Officium Libri Catholici, 1965, vol. II, voce “Detractio”, pp. 70-72 e voce “Iniuria”, pp. 719-727.

[14] E. Jone, Compendio di Teologia Morale, Torino, Marietti, VI ed., 1964, p. 311, n.° 377.

[15] Mi riferisco al Codice del 1917, che è più severo di quello del 1983. Per cui se il primo Codice non punisce certi atti, a maggior ragione il nuovo Codice promulgato da Giovanni Paolo II non li penalizza.

[16] Sul Delitto canonico-penale di Ingiuria cfr. F. M. Cappello, Tractatus canonico-moralis de censuris, III ed., Torino, 1933; F. Liuzzi, voce “Autorità Ecclesiastiche. Delitti contro le”, in “Enciclopedia Cattolica”, Città del Vaticano, 1949, vol. II, coll. 491-496.

[17] Cfr. A. Retzbach, Il Diritto della Chiesa, tr. it., Alba, Paoline, 1958, libro V, parte 1, 2 e 3, pp. 577-660; P. Ciprotti, Lezioni di diritto canonico, Padova, 1943.

[18] F. Roberti, Abuso di potere canonico, in “Nuovissimo Digesto Italiano”, I, 1, pp. 104-107.

[19] Cfr. E. Jone, Compendio di Teologia morale, cit., p. 374, n.° 439, § 9.

[20] Cfr. F. Roberti, De delictis et poenis, I, 1, Roma, 1930.





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