Le risposte del Dicastero per la Dottrina della Fede

sul tema LGBT


Articolo della Fraternità San Pio X  del 10 novembre 2023








Il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF), il cui Presidente è ora il cardinale Victor Manuel Fernandez, ha pubblicato una risposta indirizzata a Mons. José Negri, vescovo di Santo Amaro, Brasile, “contenente alcune domande riguardanti la possibile partecipazione ai sacramenti del battesimo e il matrimonio dei transessuali e delle persone omoaffettive”.

Questa risposta ha ricevuto l’approvazione firmata di Papa Francesco durante l’udienza del 31 ottobre. Contiene sei domande relative alla possibilità di battezzare le persone transgender, alla loro ammissibilità come padrino o madrina in un battesimo o come testimoni in un matrimonio. Poi arriva il caso degli omosessuali: battesimo del figlio adottato, adozione a distanza e possibilità di essere testimone di matrimonio.


Considerazioni preliminari

Queste risposte sono segnate da un’assenza lampante: la questione del peccato commesso, la situazione di peccato e la persistenza in uno stato senza pentimento. Si menziona la nozione di scandalo, ma si trascura la situazione oggettiva delle persone, con le conseguenze che ciò comporta sulla possibilità di condurre una vita cristiana o di dare l’esempio.

Va notato che il Codice di Diritto Canonico riformato del 1983 ha abbandonato la nozione di “pubblico peccatore” e la connotazione giuridica di “infamia” ad essa associata. Tuttavia, nel Codice di Diritto Canonico del 1917, preparato da Papa San Pio X, l’infamia comportava l’impossibilità di essere ammessi come padrini.

La chiave che governa l’intera riflessione della risposta è ripresa dall’enciclica Evangelii gaudium: “Le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi. Questo vale soprattutto quando si tratta di quel sacramento che è “la porta”, il Battesimo. (…)  La Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”.

Nonostante alcune precauzioni, questo atteggiamento è proprio quello denunciato dal quinto dubium dei cinque cardinali, inviato al Papa a luglio, che riguarda la necessità del pentimento per ricevere l’assoluzione. In questo caso riguarda il battesimo e il matrimonio, ma la base rimane la stessa.


Le prime tre risposte riguardano i transessuali

La prima domanda era: “Un transessuale può essere battezzato?” La lunga risposta comincia dicendo “sì”, chiedendo però di evitare lo scandalo pubblico o il disorientamento dei fedeli. Ma, dopo aver citato Francesco (Evangelii gaudium), il resto si diluisce e si conferma la possibilità, anche se “non appare in modo pienamente manifesto un proposito di emendamento”.

La situazione è questa: chi richiede il battesimo vive in conformità alla fede e ha la ferma intenzione di rinunciare al peccato contenuto nella transessualità? Questa intenzione deve essere confermata dalle azioni. Se la persona non è stata operata e/o non segue dei trattamenti, è pronta ad impegnarsi a non ricorrere ad essi? E, se ha subito un’operazione, c’è vera contrizione?

In assenza di questa ferma intenzione non è possibile conferire il battesimo. La risposta del DDF affoga il peccato nel dubbio sulla situazione morale oggettiva della persona o nell’incertezza delle sue disposizioni soggettive, credendo che il futuro sia imprevedibile e che debba essere data una possibilità.

La seconda domanda era: “Un transessuale può essere padrino o madrina di battesimo?” La risposta è sì, anche se ci sono state cure ormonali e interventi chirurgici. Ma, ammette, poiché essere padrino non è un diritto, bisogna rinunciarvi in caso di rischio di scandalo, di indebita legittimazione o di disorientamento della comunità ecclesiale.

Se la situazione del transessuale è pubblica, il Codice di Diritto Canonico del 1917 avrebbe rifiutato la richiesta. Perché un adulto che cambia sesso commette un peccato grave, liberamente, ed è considerato peccatore pubblico, il che chiude la questione. Se la situazione è nascosta, la risposta potrebbe essere diversa, ma la valutazione pastorale dovrà essere attenta e la situazione attuale non incoraggia ad accettare.

Infine la terza domanda chiedeva: “Un transessuale può essere testimone di un matrimonio?”. Qui la situazione è diversa rispetto al battesimo, perché l’unica condizione richiesta per essere testimone di matrimonio è l’idoneità alla funzione. La risposta afferma che “nulla nell’attuale credo canonico universale vieta a una persona transessuale di essere testimone di un matrimonio”.

Ma questa risposta è troppo breve. Per la legge ecclesiastica, è corretta. Ma per legge naturale e divina bisogna tener conto dello scandalo. Dobbiamo quindi distinguere ancora tra la situazione pubblica e il caso occulto. Nel primo caso sembra difficile evitare lo scandalo, nel secondo la questione dovrà essere soppesata secondo la prudenza pastorale.


Le tre risposte riguardanti gli omosessuali

La quarta domanda riguarda il battesimo dei figli di una coppia omosessuale:
“Due persone omoaffettive possono figurare come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che fu adottato o ottenuto con altri metodi come l’utero in affitto?”.
La risposta è “sì”, se c’è “la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica”.

È chiaro che si può desiderare il battesimo di ogni bambino solo se è soddisfatta la condizione data. Ma la situazione non fa davvero sperare che ciò possa accadere. Come può un bambino cresciuto nelle condizioni di una simile casa sfuggire alla contaminazione dei costumi, delle idee o del peccato veicolata da questa convivenza?

La situazione è chiaramente diversa da quella dei divorziati risposati, in cui la natura è fondamentalmente rispettata. Quindi, a parte casi estremamente particolari, non sembra possibile battezzare un bambino in queste condizioni.

La quinta domanda chiedeva: “Una persona omoaffettiva e che convive può essere padrino di un battezzato?”
La risposta è “sì”, se “conduce una vita conforme alla fede e all’incarico che assume”. Ma se questa convivenza è chiaramente e pubblicamente una vita “matrimoniale”, allora la risposta si snoda, lasciando in ultima analisi la causa alla prudenza del pastore.

La questione in definitiva risiede nel carattere occulto o pubblico del peccato. Nel primo caso la possibilità è infatti aperta alla prudenza del pastore. Ma nella seconda si costituisce la situazione di “peccato pubblico” e la richiesta deve essere rifiutata.

La sesta domanda chiedeva se “una persona omoaffettiva e che convive può essere testimone di un matrimonio?”.
La risposta del DDF è la stessa che per un transessuale. Quanto alla risposta cattolica, bisogna ripetere quanto detto prima sulla distinzione tra situazione pubblica o occulta: nel primo caso ci sarebbe scandalo, nel secondo una possibilità è aperta.


Conclusione

Queste risposte sono in linea con la direzione tracciata da Papa Francesco in campo morale a partire da Amoris laetitia: uno spostamento progressivo, sufficientemente lento da non allertare le coscienze, destinato a imporre alla Chiesa una nuova concezione della moralità e della Chiesa stessa.

Ma fino a che punto vuole arrivare il Papa? Lo sa lui stesso? Non è sicuro. Ma d’altra parte, ha avviato un processo che porterà i fedeli e anche i pastori oltre i limiti della dottrina cattolica...







 
novembre 2023
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