Santa Sede:

divieto di modifiche sul registro dei battesimi
 


Articolo della Fraternità San Pio X








In una Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi, la Santa Sede ha ricordato il divieto dell’annullamento o della modifica delle iscrizioni nei registri del Battesimo, tranne che per correggere eventuali errori di trascrizione.

La Nota ricorda che il Diritto Canonico «non autorizza la modifica o l’annullamento delle iscrizioni nel registro dei battesimi, tranne che per correggere eventuali errori di trascrizione».  In effetti, «questo registro ha lo scopo di garantire la certezza di certe iscrizioni, permettendo di verificare la loro effettiva esistenza».

Ogni parrocchia deve avere il suo registro e conservarlo. Esso serve a registrare il Battesimo, che non può essere ritirato, al pari degli altri sacramenti: Cresima, Ordinazione sacra, Matrimonio. Bisogna aggiungere la professione perpetua negli istituti religiosi, «che vieta l’accesso al matrimonio»; il cambiamento del rito e l’adozione, che nella Chiesa comporta l’impedimento matrimoniale.

La Nota ne conclude che «il registro dei battesimi rappresenta il registro oggettivo degli atti sacramentali, o legati ai sacramenti, compiuti storicamente dalla Chiesa. Si tratta di eventi ecclesiastici di cui si deve tenere conto per ragioni di buon ordine amministrativo e pastorale; per ragioni teologiche; per la sicurezza giuridica, ma anche per l’eventuale protezione dei diritti della parte interessata e dei terzi.

E’ per questo che «non è permesso modificare o sopprimere i dati registrati nel registro, tranne che per correggere eventuali errori di trascrizione».
Il testo precisa che «questo divieto assoluto deriva dal carattere imperativo delle norme che prescrivono la registrazione e la certificazione degli atti».

Infatti, senza «il carattere obbligatorio del registro dei battesimi, la Chiesa non potrebbe esercitare la sua attività sacramentale, perché la “valida” ricezione dei sacramenti esige la certezza della ricezione del Battesimo» E si conclude legittimamente che «Un ministro non può permettere la celebrazione degli altri sacramenti se non è verificata la ricezione del Battesimo».

Quanto ai sacramenti e agli atti citati prima (Cresima, Ordine sacro, Matrimonio, ecc.) «il fatto di non registrare questi atti ostacolerebbe l’amministrazione normale e semplice dei sacramenti nella Chiesa».


Il registro dei battesimi non è un elenco di membri

La Nota insiste sul fatto che «il registro dei battesimi non è un elenco di membri», ma «un registro dei battesimi effettuati». E commenta: «Il suo solo scopo è di certificare un “fatto” ecclesiastico del passato, e non pretende di provare la fede religiosa di una persona o il fatto che sia un membro della Chiesa».

Questa insistenza è legata alle richieste che sono state fatte in diversi paesi da apostati della fede cattolica di essere cancellati dai registri dei battesimi, in nome della legge sulla protezione dei dati. Ma la spiegazione della Nota taglia in radice tale rivendicazione.
D’altronde, è necessario dire che finora i tribunali hanno rispettato i registri e non hanno imposto la cancellazione dei nomi.

Purtroppo, il testo aggiunge che «i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà dei credenti cristiani che, in virtù di tali sacramenti, decidono la lasciare la Chiesa».
Certo, ma il cattolico che lascia la Chiesa, se ha la libertà psicologica e fisica di farlo, non ne ha la libertà morale: è un apostata.

La Nota precisa anche che l’Atto formale di defezione dalla Chiesa deve essere aggiunto nel registro dei battesimi quando una persona indica che vuole lasciare la Chiesa cattolica.
Benché «i dati contenuti nei registri parrocchiali non possono essere soppressi, (…) su richiesta dell’interessato è possibile aggiungere la sua dichiarazione di volontà in tal senso».

Il testo rileva inoltre che il registro dei battesimi «permette il rilascio di un certificato di ricezione del Battesimo» per la ricezione degli altri sacramenti. Nonché l’estratto del Battesimo, che indica al sacerdote interessato tutti gli eventuali elementi di cui ha bisogno per una corretta amministrazione dei sacramenti: Matrimonio, Ordinazione, professione religiosa, ecc.

Infine, la Nota sottolinea che è «necessario avere una conoscenza certa dell’evento che accaduto». E’ questo che spiega l’esigenza canonica dei testimoni al momento della celebrazione dei sacramenti, a cominciare dal Battesimo, fino alla professione religiosa,  testimoni che dovranno firmare il registro per attestare ciò di cui sono stati testimoni.

Questa Nota ha rimesso ordine in una situazione in cui alcuni sacerdoti, ed anche vescovi, hanno proposto, in nome della libertà e della protezione dei dati, di procedere alla cancellazione di alcune iscrizioni dal registro dei battesimi, o anche all’iscrizione di dati che non hanno non vi hanno niente a che fare, come il cambiamento di genere.

Infine, bisogna rilevare che questa Nota sembra riprendere quanto disposto da Benedetto XVI  nel 2009 col Motu Proprio Omnium in mentem, che aveva soppresso dal Diritto Canonico ogni menzione di un atto formale di defezione dalla Chiesa cattolica. In sé, la defezione rimaneva possibile, ma teoricamente non poteva più essere iscritta nel registro dei battesimi. Cosa che purtroppo oggi sembra possibile.









 
aprile 2025
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