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Consacrazioni
senza giurisdizione:
agosto 2025
uno scisma? Risposta ai sofismi de La Nef di
don Jean-Michel Gleize, FSSPX
![]() I quattro vescovi consacrati da Mons. Lefebvre il 30 giugno 1988 I. Dall’opinione alla scienza 1. La consacrazione di un vescovo da parte di un altro vescovo deriva dal Diritto divino o dal Diritto Canonico? Dalla risposta a questa domanda dipende il giudizio che si potrà esprimere sulle consacrazioni episcopali effettuate da Mons. Lefebvre nel 1988: è stato uno scisma? In questa materia grave e tecnica, per superare l’opinione comune e raggiungere la certezza, è necessario ricorrere ad una dimostrazione scientifica e qui, in materia teologica, questa ha la sua fonte nell’argomento di autorità rappresentato dall’insegnamento del Magistero. 2. La corretta comprensione di ciò richiede una certa maestria. E questa deve essere realizzata in modo particolare in una disciplina come ecclesiologia, i cui dati essenziali sono direttamente implicati nella soluzione di gravi difficoltà del tempo presente. D’altrone, l’autore dello studio pubblicato sulla pagina del 27 marzo 2025 del sito della rivista La Nef lo riconosce: «Alcuni difensori della FSSPX sostengono che Mons. Lefebvre non ha compiuto un atto scismatico, perché secondo loro la prerogativa di scegliere i vescovi non apparterrebbe al Papa per diritto divino, ma solo per diritto ecclesiastico. Ora, il diritto ecclesiastico può conoscere eccezioni in caso di stato di necessità, cosa che permette di giustificare le consacrazioni. Don Gleize, teologo ufficiale della FSSPX riassume bene questa posizione nei suoi scritti. Tuttavia, egli riconosce che, se consacrare un vescovo contro la volontà del Papa è proibito per diritto divino, allora le consacrazioni del 1988 sarebbero scismatiche. Quindi è quest’unica premessa che deve essere esaminata. Questo si fa con una lettura diligente del Magistero». 3. Una lettura diligente del Magistero: questo è ben detto ed è esattamente ciò che vogliamo dire qui. Ma nella mente dell’autore di queste pagine, c’è da temere che la diligenza in questione non vada nel senso della profondità – e della vera comprensione dell’insegnamento dei Papi. E’ inutile infatti accumulare quantità di citazioni del Magistero che non sono appropriati alla questione da risolvere. Troppo spesso, gli apologeti de La Nef e di altri, quando si impegnano a contrastare le posizioni della Fraternità San Pio X, operano in questo modo: redigono cataloghi di citazioni, certo impressionanti, ma è fin troppo chiaro che non ne hanno la vera comprensione e che le presentano ai loro lettori in modo troppo superficiale per consentire una adeguata comprensione. 4. C’è da temere che questo modo di procedere produca qualche effetto sugli sfortunati lettori dell’obbedienza Ecclesia Dei, che credono troppo ingenuamente di potersi confortare nel loro rifiuto del supposto «scisma» di Mons. Lefebvre. Le lunghe e ripetute citazioni del Magistero possono impressionarli, in vista di una erudizione rassicurante e del ricorso apparente all’argomento principale e decisivo, che è quello dell’autorità del Magistero. Ma in definitiva, tutto si basa sul credito che i lettori attribuiscono ai compilatori delle citazioni. E citare Pio XII senza fornirne la corretta comprensione è cosa forse razionale? La fede dovrebbe cercare la comprensione e questa ricerca è quella di una scienza dai metodi debitamente collaudati: questi non si improvvisano. Qui come altrove la «tradizione» non è solo la trasmissione di un deposito, e anche la formazione delle intelligenze. 2. I testi di Pio XII 5. Il sito de La Nef vorrebbe basarsi sulla Enciclica di Papa Pio XII Ad apostolorum principis del 29 giugno 1958. «Pio XII ha anche insegnato», scrive l’apologeta dell’Ecclesia Dei, «che le consacrazioni episcopali senza mandato pontificio sono: «dei gravi attentati contro la disciplina e l’unità della Chiesa, e (che) è nostro espresso dovere ricordare a tutti che la dottrina e i principii che regolano la costituzione della società divinamente fondata da Gesù Cristo sono ben diversi». Più avanti egli ricorda che «nessuno può conferire legittimamente la consacrazione episcopale senza la previa certezza del mandato pontificio. Una consacrazione così conferita contro il diritto divino e umano e che è un gravissimo attentato all’unità stessa della Chiesa, è punita con la scomunica». […] Pertanto, il Magistero insegna chiaramente che solo il Papa ha il privilegio di diritto divino di scegliere i membri del Collegio dei vescovi in virtù del suo primato. Allo stesso modo in cui solo Cristo invia i suoi discepoli in tutto il mondo, solo il vicario di Cristo invia (espressamente o tacitamente) i vescovi in tutto il mondo. Questo implica che non si può mai diventare membro del Collegio dei vescovi contro la volontà del capo del Collegio dei vescovi. La consacrazione di vescovi contro l’espressa volontà del Papa è dunque necessariamente di natura scismatica». 6. Pio XII ha richiamato insieme a Santo Innocenzo I (1), San Leone Magno (2) e Pio IX (3). Ma si ha il diritto di chiedersi se l’autore dello studio prodotto da Le Nef abbia colto tutto il significato dei loro scritti. Perché questi tre passi richiamati alludono chiaramente al potere di giurisdizione, che è trasmesso non con la consacrazione episcopale, ma con l’atto di volontà del Papa che conferisce la missione canonica al vescovo eletto, sia che sia già consacrato o no. Occorre ancora ripetere queste evidenze (4)? Il potere episcopale è specificamente duplice: da una parte si dice vescovo colui che possiede ed esercita il potere episcopale di Ordine, cioè il potere di amministrare il sacramento dell’Ordine e quello della Cresima; dall’altra parte si dice vescovo colui che possiede ed esercita il potere episcopale di giurisdizione, cioè il potere di governare una parte della Chiesa sotto la giurisdizione suprema ed universale del Pontefice romano. I due poteri sono distinti e separabili: l’uno può trovarsi senza l’altro in uno stesso soggetto, sebbene, il più delle volte, i due siano riuniti nello stesso soggetto, che sarà chiamato «vescovo» in entrambi i sensi del termine. E ciò che qui è importante è che i due poteri non vengono comunicati allo stesso modo: il potere episcopale di Ordine è comunicato da ogni vescovo (anche diverso dal Papa) validamente consacrato e che usa il rito della Chiesa; il potere episcopale di giurisdizione è comunicato con l’atto di volontà del solo vescovo di Roma, e da nessun altro. I testi citati di Sant’Innocenzo I, di San Leone Magno, di Pio IX e di Pio XII parlano precisamente della comunicazione del potere di giurisdizione, la quale, come dicono questi Papi, appartiene esclusivamente al successore di Pietro. Ma non si potrebbe parlare qui di potere di Ordine o, se c’è, lo si trova nella misura in cui alla comunicazione di questo potere di ordine con la consacrazione è di fatto unita la comunicazione di un potere di giurisdizione. I testi citati o non comprendono affatto il potere di Ordine o lo comprendono per caso o … per altro, ed è per questo che l’uso di questi testi riguardo al potere di Ordine episcopale significa fare il sofisma dell’accidente (5). O semplicemente commettere l’errore scolastico del totale fuori argomento. 7. In particolare, è chiaro che quando Pio XII parla di una consacrazione episcopale conferita «senza la previa certezza del mandato pontificio», si tratta proprio (come indica l’intero contesto) di una consacrazione a cui è unita l’attribuzione di una giurisdizione. Pio XII quindi non considera qui la consacrazione episcopale in quanto tale; parla formalmente dell’attribuzione illecita del potere di giurisdizione commessa in occasione di una consacrazione episcopale. Il testo dice infatti «hujusmodi consecratio» (6), riferendosi con questo alle precisazioni date nella frase precedente. Questa frase parla esattamente de «l’istituzione canonica conferita a un vescovo» per ribadire che questa è riservata solo al Pontefice romano: «Da quanto abbiamo esposto, consegue che nessuna autorità diversa da quella del Pastore supremo può invalidare l’istituzione canonica conferita a un vescovo; nessuna persona o assemblea, di sacerdoti o di laici, piò arrogarsi il diritto di nominare dei vescovi; nessuno può legittimamente conferire la consacrazione episcopale senza la previa certezza del mandato pontificio (7). Se la consacrazione episcopale non è legittima senza la certezza di un mandato pontificio, lo è nella misura in cui questa consacrazione si aggiunge al conferimento di una giurisdizione. Il testo dice infatti: «una consacrazione così conferita…», cioè conferita contemporaneamente all’attribuzione di un potere di giurisdizione, che solo il Papa può conferire. 8. Quello che possiamo e dobbiamo dire, basandoci sui testi citati del Magistero, è che la consacrazione di un vescovo alla quale è legata l’attribuzione di un potere di giurisdizione dipende per diritto divino dalla sola volontà del Papa. Ma nessuno di questi testi può servire da argomento di autorità per obbligarci a dire che la consacrazione di un vescovo alla quale non è legata l’attribuzione di un potere di giurisdizione dipende per diritto divino dalla sola volontà del Papa. Bisogna dire che dipende da essa in ragione della verità divinamente rivelata che il Papa è il capo supremo di tutta la Chiesa, ma non è in alcun modo provato dai testi citati che essa ne dipende per diritto divino. E’ anzi provato, a parere di teologi e canonisti, che essa ne dipende per diritto solo ecclesiastico, esattamente come ne dipende, tutto sommato, l’ordinazione di un sacerdote o quella di un diacono (8). 3. La lettura sofistica de La Nef 9. Il ragionamento de La Nef accumula delle citazioni del Magistero senza darne l’esatta comprensione. E’ un falso ragionamento, un sofisma, la cui falsità è basata sulla confusione tra la consacrazione conferita con giurisdizione (di cui parlano i testi di Pio XII e tutti gli altri testi citati) e la consacrazione conferita senza giurisdizione (di cui gli stessi testi non parlano). NOTE 1 - «Du Siège apostolique découlent l’épiscopat et toute son autorité» «Dalla Sede apostolica scaturiscono l’episcopato e tutta la sua autorità» (Lettera 29, al Concilio di Cartagine del 417, DS n° 217; «Pierre est l’auteur et du nom et de la dignité des évêques » «Pietro è l’autore del nome e della dignità dei vescovi» (Lettera 30 ai Padri del Sinodo di Mileto, DS n° 218). 2 - «Tout ce que Jésus-Christ a donné aux autres évêques, il le leur a donné par Pierre » «Tutto ciò che Gesù Cristo ha dato agli altri vescovi, lo ha dato loro tramite Pietro» (Sermone 4, Per il suo anniversario, Migne latin, t. LIV, col. 150). 3 - «Quanto al Nostro diritto di scegliere un soggetto al di fuori dei tre candidati proposti, Noi non abbiamo creduto di passarlo sotto silenzio, affinché in avvenire la Sede Apostolica non fosse mai costretta a ricorrere all’esercizio di questo diritto. Del resto, se Noi non ne avessimo parlato, questo diritto e questo dovere sarebbero rimasti in tutta la loro integrità alla Cattedra di San Pietro. Infatti, i diritti e i privilegi concessi a questa Cattedra da Gesù Cristo stesso possono essere contestati, ma non possono mai esserle tolti, e non è nel potere di un uomo rinunciare ad un diritto divino che talvolta può essere obbligato ad esercitare per volontà di Dio stesso» (Lettera enciclica Quartus supra a proposito dello scisma armeno, del 6 gennaio 1873). 4 – Si vedano gli articoli pubblicati nei numeri di settembre 2019, luglio-agosto 2022 e ottobre 2022 del Courrier de Rome. 5 – Si veda l’articolo «Du bien penser au bien dire» «Dal ben pensare al ben dire» nel numero di maggio 2025 del Courrier de Rome. 6 - «Itaque, si huiusmodi consecratio contra jus fasque impertitur, quo facinore gravissime petitur ipsa unitas Ecclesiae, statuta est excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicae reservata, in quam ipso facto incurrit qui consecrationem ex arbitrio collatam recipit, atque etiam consecrans ipse » «Se pertanto questo tipo di consacrazione viene impartita contro la legge e l’ordine, delitto con cui viene gravemente lesa l’unità stessa della Chiesa, è stabilita la scomunica, riservata in modo del tutto speciale alla Sede Apostolica, nella quale incorre ipso facto chi riceve la consacrazione conferita arbitrariamente, e anche lo stesso consacratore» (AAS, t. L (1958), p. 612–613). 7 - «Ex iis, quae exposuimus, sequitur, ut nulla prorsus auctoritas, praeter eam, quae Supremi Pastoris propria est, institutionem canonicam alicui Episcopo concessam possit irritam efficere ; ut nulla persona nullusve coetus sive sacerdotum sive laicorum jus sibi queat arrogare Episcopos nominandi ; ut nemo consecrationem episcopalem valeat legitime conferre, nisi prius de pontificio mandato constiterit » «Da quanto abbiamo esposto, consegue che nessuna autorità, se non quella propria del Supremo Pastore, può rendere nulla e invalida una istituzione canonica concessa a un Vescovo; che nessuna persona o gruppo, sia di sacerdoti sia di laici, può arrogarsi il diritto di nominare Vescovi; che nessuno può conferire legittimamente la consacrazione episcopale se non ha prima ottenuto il mandato pontificio. (Ibidem). 8 – Si veda l’articolo «Les sacres : suite … et fin ?» «Le consacrazioni: seguito … e fine?» nel numero di marzo 2025 del Courrier de Rome. ![]() Don Jean-Michel Gleize è professore di apologetica, di ecclesiologia e di dogma al Seminario San Pio X di Ecône. E’ il principale redattore del Courrier de Rome. Ha partecipato alle discussioni dottrinali fra Roma e la Fraternità San Pio X tra il 2009 e il 2011. |