SOLTANTO MERKELBACH? E PER DIPIÙ MALCITATO …

RISPOSTA A UN’OBIEZIONE



di  Don Curzio Nitoglia


Gli articoli dell'Autore sono reperibili sul suo sito
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/









La rivista antimodernista “SI SI NO NO”  ha pubblicato recentemente (n. 3, 15 febbraio 2025, p. 3) un articolo, in cui cita Padre BENEDICTUS HENRICUS MERKELBACH (1), il quale insegna - citando SAN TOMMASO D’AQUINO (2) - che la Giurisdizione si esercita dal Ministro ordinato (come “strumento secondario” del Signore), tramite il Potere di governare o giurisdizionale, che gli deriva da Dio, mediante il Sommo Pontefice (come Ministro e “strumento principale” della Divinità).

Ora, qualcuno ha obiettato che le citazioni di San Tommaso e di Padre Merkelbach fatte da “SI SI NO NO”, non sarebbero state riportate correttamente, perché il Potere di confessare (che riguarda il “foro interno” o Potere di santificare le anime) - secondo lui - sarebbe ricevuto dal novello sacerdote il giorno della sacra Ordinazione sacerdotale direttamente da Dio e non tramite la Giurisdizione conferita al Ministro sacro, da Dio, mediante il Papa, il che (Giurisdizione ricevuta dal Papa come canale) - sempre secondo lui - avverrebbe solo per il “foro esterno” o per quanto riguarda il Potere di governare i fedeli.

Perciò, egli introduce la suddistinzione (che non mi sembra essere suffragata da nessuna citazione) tra Giurisdizione in “foro interno” (che verrebbe direttamente dalla sola Ordinazione sacerdotale, senza passare attraverso il Papa come canale che trasmette la Giurisdizione) e Giurisdizione in “foro esterno” (che viene dal Potere di governo, tramite il Papa).

Egli, però - criticando la citazione di padre Merkelbach riprodotta da “SI SI NO NO” - non mi sembra che citi un solo autore (canonista o dogmatico/moralista) che sostiene tale tesi.

Invece, non solo i teologi ma anche il CIC del 1917, al canone 872, (assieme a tutti i grandi commentatori del CIC: Felice Cappello (3), Pietro Gasparri (4), Franz Xavier Wernz & Paul Vidal (5)) afferma la tesi del Potere di confessare (o della Giurisdizione in generale) ricevuto dal Ministro sacro, da Dio, tramite il Papa.


… KARL RAHNER

Tuttavia, a onor del vero, bisogna ammettere che almeno un autore ha sostenuto una tesi simile a quella dell’obiettante: Karl Rahner…

Infatti, egli ha esposto questa tesi, a più riprese, in molti volumi della sua opera principale (Saggi di teologia, Milano/Cinisello Balsamo, Paoline/San Paolo Edizioni, 16 voll., 1954-1984), ritornando sopra questo tema più volte, specialmente nei volumi che trattano dei Sacramenti (vol. n. 6) e della Chiesa (vol. n. 3, 5 e 10).

In breve, K. Rahner sostiene che ogni Prete nell’Ordinazione sacerdotale riceve la capacità ontologica di assolvere i peccati. Inoltre, il Prete ordinato riceverebbe per Rahner, con la sola Ordinazione sacra, anche il Potere di Giurisdizione, che però resterebbe “legata” sino a che il Papa non scioglie questo vincolo con un suo atto autoritativo.

Tuttavia, la tesi di Rahner era ritenuta dai teologi scolastici approvati almeno “teologicamente erronea”, se non addirittura “prossima all’eresia”, poiché negherebbe almeno indirettamente il Primato di Giurisdizione di Pietro e del Romano Pontefice.

Inoltre, mi sembra che si possa tranquillamente rispondere che non è solo padre Merkelbach (che ho riletto, senza aver trovato nessuna imprecisione o omissione nella citazione riportata da “SI SI NO NO”) a sostenere la tesi della Giurisdizione (in “foro interno ed esterno”) che viene al Ministro sacro da Dio tramite il Papa.

Infatti, innanzitutto:
I)
padre Merkelbach non fa nessuna suddistinzione tra “foro esterno” (Giurisdizione tramite il Papa) e “foro interno” (Giurisdizione che verrebbe direttamente dall’Ordine sacro).

II) Per dipiù, la tesi pura e semplice della Giurisdizione (senza suddistinzione di “foro interno ed esterno”), che viene al Ministro sacro tramite il Papa è sostenuta comunemente da molti eminenti teologi, tra i quali si può citare a mo’ d’esempio (tanto per non tediare il lettore con una lista lunghissima): 1°) padre DOMINICUS MARIA PRÜMMER, Manuale Theologiae Moralis, Barcellona, Herder, ed. 15a, 1961, 3° vol., p. 291; 2°) padri E. F. REGATILLO – MARCELLINUS ZALBA, Theologiae Moralis Summa, Madrid, BAC, 1952, vol. III, p. 280 ss. ; 3°) I Cardinali FRANCESCO ROBERTI e PIETRO PALAZZINI, Dizionario di Teologia Morale, Roma, Studium, 1955) (6)  i quali insegnano che occorre sempre un Papa che (come causa efficiente) guidi la Chiesa per il bene comune spirituale dei fedeli (come causa finale), perché anche la Giurisdizione supplita passa - attraverso lui - da Dio al Sacerdote.

Ebbene, tanto per fare un esempio, anche i dieci teologi, che ho citato sopra, sostengono che la Giurisdizione viene dal Papa al Ministro sacro anche per il “foro interno”.

Perciò, il Sacerdote non ha la Giurisdizione (né per il “foro esterno” e neppure per quello “interno”) direttamente dall’Ordinazione sacro; ma indirettamente, da Dio tramite il Papa


LA GIURISDIZIONE: SUA CAUSA EFFICIENTE E FINALE

Il Potere di governo (Giurisdizione)che viene dato da Cristo alla sua Chiesa è stato largito per il bene comune spirituale dei fedeli della Chiesa (causa finale) ma, è esercitato da Pietro e dai suoi successori (causa efficiente).

Insomma, l’Infallibilità e l’Imperio o Giurisdizione DATA DA Cristo (Causa efficiente prima) alla sua Chiesa è una sola: quella ESERCITATA DA Pietro e DAI suoi successori (causa efficiente seconda) e conferita loro da Gesù PER IL BENE comune spirituale della Chiesa universale (causa finale).

La prerogativa dell’Infallibilità/Giurisdizione si dice data ALLA Chiesa poiché è stata largita PER il bene comune della Chiesa, ma essa è esercitata DAL Papa.

La causa finale dell’Infallibilità/Giurisdizione è il bene di tutta la Chiesa, ma la causa efficiente seconda - che la esercita subordinatamente a Dio sua Causa prima - è il Papa.

Per fare un esempio, la vita dell’uomo è una sola, ma pur derivando DALL’anima, che è il principio della vita, si diffonde PER tutto il corpo; così l’Infallibilità/Giurisdizione è diffusa e circola PER tutta la Chiesa docente e discente (infallibilità passiva o in discendo), però essa deriva e dipende DAL Papa come causa efficiente seconda subordinata a Dio (Causa prima).

L’Episcopato (successore degli Apostoli) non può esercitare ex sese il Magistero infallibile e neppure la Giurisdizione universale (su tutta la Chiesa) senza il Papa (successore di Pietro, Principe degli Apostoli); anche se, per divina istituzione l’Episcopato fa parte della Chiesa gerarchica e docente, ma sempre subordinatamente al Papa (“cum Petro et sub Petro”).

Perciò, la Chiesa non potrebbe sussistere senza il Papa e neppure senza l’Episcopato o i Vescovi residenziali (aventi Giurisdizione nelle loro rispettive Diocesi); ma il capo, il fondamento, la colonna della Chiesa docente e discente, gerarchica (7)  e subordinata è il Papa non l’Episcopato, il quale ultimo dev’essere subordinato al Pontefice romano e, perciò, comanda (Imperium), istruisce (Magisterium), santifica (Sacerdotium) i Chierici/fedeli solo dipendentemente dal Papa.

Quindi, l’Infallibilità/Imperium è diffusa e circola per il bene di tutta la Chiesa (Vescovi, Chierici e laici) come causa finale, però essa deriva e dipende dal Papa come da causa efficiente (cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, Quodlibetum, 9, q. 7, a. 16; A. PIOLANTI, Dizionario di Teologia Dommatica, Roma, Studium, IV ed., 1957, pp. 214-215, voce “Infallibilità pontificia”; V ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018). 

Insomma, ricapitolando, come la vita umana deriva dall’anima come da causa efficiente e si diffonde per tutto il corpo per il suo benessere materiale (causa finale); così la Giurisdizione circola e si diffonde in tutta la Chiesa per il suo bene spirituale, ma dipende dal suo Capo (Papa) come da causa efficiente.


APPENDICE

In aggiunta, vorremmo chiedere all’Autore obiettante, che aderisce alla Tesi del Papato materiale:

Dopo la morte di Paolo VI, il cadavere di Montini è ancora Papa in potenza; ossia, è un Cardinale eletto Papa, ma che non ha ancora accettato in atto l’elezione? Oppure è solo un cadavere, che non è più capace di accettare e ricevere il Papato in atto? E, quindi, si passerebbe così dal Papato materiale alla Sede totalmente vacante?  Infatti, il Papa materiale è un Cardinale eletto Papa, che non ha accettato l’elezione e non è un cadavere.

Per poter avere un Papa materiale, ci vuole un battezzato vivente (non un cadavere) di sesso maschile, che accetti l’elezione canonica e da Papa in potenza diventi Papa in  atto.

Ora, questa mancanza di Papa in atto - secondo la tesi del Papato materiale - dura da oltre 50 anni. Perciò, la Chiesa da mezzo secolo non avrebbe più la continuità apostolica. Invece, il Credo fa professare: “Credo la Chiesa … apostolica”.

Allora, mi sembra sia lecito distinguere: 1°) lo stato transeunte di Sede vacante, che va dalla morte di un Papa all’elezione di un altro; 2°) dallo stato abituale di Vacanza della Prima Sede; ossia, di privazione totale di Papa in atto, del Collegio cardinalizio e anche dell’Episcopato universale avente Giurisdizione nelle varie Diocesi, che potrebbe durare dai 50 anni a … non si sa sino a quando.

Ebbene, questo stato sarebbe la “morte” della Chiesa, il che è diametralmente contrario alla divina Rivelazione.

Infatti, se si ritiene che le Consacrazioni episcopali e le Ordinazioni sacerdotali dopo il nuovo sacramentario di Paolo VI (1970) siano invalide; la Chiesa, non soltanto sarebbe priva di Papa da oltre mezzo secolo, ma non avrebbe più né Cardinali, né Vescovi, né Preti.

Perciò, la Chiesa gerarchica (Papa e Vescovi) sarebbe scomparsa e le porte dell’inferno avrebbero prevalso smentendo la promessa di Cristo: “Portae inferi non praevalebunt adversus Eam!” (Mt., XVI, 18). Quod repugnat!



NOTE

1 - Summa Theologiae Moralis, Roma/Tournay/Parigi, Desclée de Brouwer,1932/1933, III vol., Tratt. De Poenitentia, IV parte, q. 1, n. 569 e 570.
2 - S. Th., II-II, q.17, a. 2, ad 1um; II-II, q. 39, a. 1.
3 - Summa iuris canonici, Roma, Gregoriana, 1928.
4 - Codicis iuris canonici fontes, Città del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 1923/1939. 
5 - Ius Canonicum, Roma, Gregoriana, 7 voll., 1928/1937.
6 -  Si potrebbe citare anche: R. GARRIGOU-LAGRANGE, De santificatione sacerdotum, Roma/Torino, Marietti, 1946; G. PERRONE, Praelectiones theologicae, Roma, 1835; F. CAPPELLO, Tractatus canonico-moralis de Sacramentis, Roma/Torino, Marietti, 1947; L. BILLOT, De Ecclesia Christi, Roma, Gregoriana, 1897; A. TANQUERAY, Synopsis Theologiae Dogmaticae, Roma/Tournai/Parigi, Desclée de Brouwer, 1896.
7 -   Dal greco archòs = capo, hieròs = del sacro.







 
settembre 2025
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