OLTRE LA «TIRANNIDE TEMPORALE»

ESISTE ANCHE LA «TIRANNIA SPIRITUALE»?


I - IL CATTIVO USO DEL «POTERE SPIRITUALE CHE SI POSSIEDE»




di  Don Curzio Nitoglia


Gli articoli dell'Autore sono reperibili sul suo sito
https://doncurzionitoglia.wordpress.com/










L’ABUSO SPIRITUALE

L’ingiusta comminazione di una pena canonica da parte di un Prelato avente giurisdizione è un abuso che va punito canonicamente.

Essa presuppone il possesso di Autorità, Ufficio, Carica o Potere legittimo; in questo caso ci si trova nello stato di “TIRANNIA DI GOVERNO SPIRITUALE”, che ha l’autorità, ma ne usa male; lo stesso vale per o un processo ingiusto emesso dal Prelato.

Infatti; l’abuso di potere avviene, quando «un soggetto abusa del legittimo ed effettivo possesso d’Autorità o dell’Ufficio che possiede.  Altrimenti (v. seconda parte di quest’articolo), vi è USURPAZIONE di poteri e titoli; ossia, “TIRANNO D’USURPAZIONE”, che non ha il potere, ma lo ruba, se lo attribuisce da sé o lo usurpa» (F. LIUZZI, voce “Abuso di potere”, in “Enciclopedia Cattolica”, Città del Vaticano, 1949, vol. I, coll. 154-155).


«TIRANNO DI GOVERNO» NELL’ORDINE SPIRITUALE


Quindi,
1°)
nell’ABUSO DI POTERE SPIRITUALE ci si trova nel caso di TIRANNO DI GOVERNO SPIRITUALE, il quale ha l’autorità (in senso largo, almeno sui sudditi, che spontaneamente si son messi sotto la sua direzione), ma commina pene ingiuste o imbastisce processi canonici illegali (1); mentre,
2°)
nell’USURPAZIONE DI POTERE SPIRITUALE ci si trova nel caso di TIRANNIA DI USURPAZIONE SPIRITUALE, in cui il Prelato non ha il potere che si è arrogato per emettere degli ordini, i quali non sono di sua competenza o autorità (CIC, can. 2404-2014) (2), di modo che anche se sono giusti non hanno alcun vigore.

Il diritto positivo umano (civile o ecclesiastico) dev’essere conforme al diritto naturale; ossia alla retta ragione, alla giustizia oggettiva, alla legge eterna divina e di natura. Perciò, non può ammettere ingiustizie o abusi da qualsiasi persona vengano (fosse anche dal Papa).

“Il diritto naturale obbliga sempre in coscienza, mentre il diritto positivo umano temporale o ecclesiastico può essere talvolta privo di obbligatorietà, quando si trova in urto col diritto naturale” (F. ROBERTI – P. PALAZZINI, cit., vol. I, p. 531). 

Certamente “la forza va unita al diritto, ma essa è una forza morale, per cui
1°) a nessun’autorità è lecito agire contro il diritto altrui; e
2°)
il suddito possessore del diritto può usare la forza per contrastare chi voglia impedirgli l’uso del suo diritto” (Ivi, p. 532) (3).

“Il diritto canonico è uno dei mezzi di cui la Chiesa si serve per raggiungere il suo fine soprannaturale: la salvezza delle anime. Perciò, esso deve regolare la condotta degli uomini in relazione alla salvezza delle loro anime. Fondamento del diritto canonico è la potestà di giurisdizione, senza la quale non sussiste il diritto di fare leggi, di giudicare, né di obbligare a osservarle mediante giuste pene. […]. Le fonti del diritto canonico sono la S. Scrittura, la Tradizione apostolico/patristica e gli Atti pontifici, ossia il Magistero ecclesiastico” (Ivi, p. 533) (4).

Quindi, l’uomo (il cittadino e il fedele) ha il diritto di tendere al raggiungimento del proprio fine (temporale/spirituale), difeso dal diritto naturale e divino e anche da quello positivo umano (civile/canonico), che non dipendono dalla volontà o peggio dall’arbitrio dell’uomo, ma dalla natura e da Dio.

Perciò, il diritto positivo umano specifica quello naturale e divino, se lo contraddice cessa di essere diritto o legge per diventare “abuso e corruzione di legge”, essendo l’uomo animale razionale e sociale, ordinato per sua natura al vivere in società (civile temporale naturale/ecclesiastica spirituale soprannaturale). Tale diritto non può essere violato da nessun’autorità umana o ecclesiastica. Inoltre, il diritto non può mai essere separato e indipendente dalla morale ma, subordinato a essa (cfr. F. ROBERTI – P. PALAZZINI, cit., I vol., p. 535) (5).

La Legge, o il Diritto è il cardine dell’intera organizzazione della Chiesa. Nessun’Autorità può violare la legge naturale, neppure Dio può fare il male (S. Th., I, q. 19, a. 9; ivi, q. 25, a. 4; ivi, q. 48, a. 2; ivi, q. 49, a. 2) . Infatti, Egli è l’Essere perfettissimo e il male è una deficienza o privazione di bene, che è incompatibile con l’assoluta perfezione di Dio.

Il Diritto umano ed ecclesiastico sono il cuore della vita sociale civile e religiosa. “L’uomo è per natura un animale sociale” (ARISTOTELE, Politica 1253), “fatto per vivere in società temporale e spirituale, poiché l’uomo è un composto di corpo, che è ordinato al bene temporale e di anima, che ultimamente è finalizzata al bene spirituale” (S. TOMMASO D’AQUINO, De regimine principum, cap. 1).

Ora, se il Principe temporale o anche il Prelato spirituale (aventi giurisdizione) usano malamente del loro potere per fare leggi (civili/ecclesiastiche) inique o processi (civili, penali, canonici) falsi, violando la legge e commettendo, così, una violenza giuridica; allora, è lecita la legittima difesa (fisica/giuridica), come dice l’adagio “vim vi repellere licet / è lecito respingere la forza con la forza”.

Infatti, i processi illegali e gli ordini illeciti “non sono legge, ma una corruzione della legge” (S. TOMMASO, S. Th., I.II, q. 95, a. 2), essi equivalgono a una violenza tentata contro la legge e l’uomo, quindi la legittima difesa è lecita e persino necessaria in alcuni casi. 


II - L’«USURPAZIONE» DI UN POTERE SPIRITUALE CHE NON SI HA

«TIRANNO D’USURPAZIONE» NELL’ORDINE SPIRITUALE

“Il legislatore dev’essere investito dell’autorità sul corpo sociale (civile o ecclesiastico). Se egli non è legittimamente investito dell’autorità sociale, è soltanto apparentemente legislatore e le sue ‘leggi’ non hanno valore. Quindi, l’USURPATORE non può far leggi e se le fa esse non obbligano” (F. ROBERTI – P. PALAZZINI, cit., I vol., p. 890) (6).

Il Principe temporale o anche il Prelato che commina pene canoniche, senza averne il potere, equivale non al TIRANNO DI GOVERNO, ma al TIRANNO temporale DI USURPAZIONE, il quale abusa del potere legittimo per fare leggi inique o imbastire processi falsi, che sono contro la legge.

Il Prelato/tiranno o usurpatore/spirituale, è colui il quale ingiustamente si arroga o usurpa un potere che non ha e diviene l’ingiusto aggressore di un fedele su cui non ha giurisdizione.

Ora, bisogna sempre resistere al tiranno in atto di usurpare, almeno
1°) passivamente non eseguendo i suoi ordini, che non hanno forza di legge perché egli è privo di autorità o, anche,
2°) attivamente con denunce, petizioni e risposte pubbliche; invece - contro il tiranno spirituale - si può reagire, però mai in maniera armata; infatti, essa può essere attuata solo contro il tiranno temporale, come extrema ratio

Infatti, la dottrina cattolica insegna che - in casi eccezionali - è lecito resistere ai Prelati (anche attivamente, mai manu militari) in caso di leggi o processi ingiusti (abuso, oppure ‘TIRANNIA DI POTERE O DI GOVERNO’) e a maggior ragione in caso di gravi usurpazioni da parte dei Prelati stessi (‘TIRANNIA DI USURPAZIONE’).

La Resistenza attiva non-violenta consiste in un’opposizione positiva alla legge ingiusta o all’usurpazione, compiuta sul terreno delle leggi o con mezzi legali, per es. pubbliche riunioni, proteste, petizioni ricorso ai tribunali ecc...

Il CIC del 1917 al canone 2345 recita: “Chi usurpa da sé o per mezzo di altri beni o diritti [d’infliggere censure canoniche, ndr] spettanti alla Chiesa romana [ossia al Papa e ai Vescovi che hanno ricevuto la Giurisdizione dal Papa, ndr] incorre nella scomunica latae sententiae riservata special modo alla  Sede Apostolica. Se sono chierici siano privati dei loro benefici, uffici, dignità …” (7).

L’Ufficio, l’Autorità, la Carica, il Diritto, la Legge, o il Potere è il cardine dell’intera organizzazione della Chiesa, lo strumento indispensabile per l’esercizio normale e ordinato delle sue funzioni, altrimenti si vivrebbe nel difetto dell’Anarchia o nell’eccesso dell’Usurpazione tirannica, mentre la Chiesa è una Società giuridicamente e monarchicamente strutturata per Volontà divina, senza anarchia/liberale né tirannide/totalitaria.

Per esercitare l’Ufficio di applicare le Censure ecclesiastiche, bisogna aver ricevuto un “Conferimento canonico” dalla Chiesa gerarchica (Papa e Vescovo residenziale) detto anche “provvista” o “provvisione”. La “provisio canonica” (can. 147) è la concessione dell’Ufficio ecclesiastico fatta dall’Autorità competente (can. 147, § 2) ed è indispensabile per porre atti canonicamente leciti e validi e applicare Censure ecclesiastiche.

Perciò, è lecito opporsi (mai con la violenza fisica) all’usurpazione di potere o alla tirannia spirituale del Prelato che infligge pene senza averne l’autorità.

Vi è una chiara analogia (somiglianza/dissomigliante) tra tiranno temporale e spirituale, l’unica differenza è che mentre si può giungere, come extrema ratio, alla soppressione armata e fisica del tiranno temporale; ciò non è mai lecito per il tiranno spirituale. La resistenza passiva e attiva verso il Prelato/tiranno spirituale non devono mai diventare violente o a mano armata.



NOTE

1 -
Per esempio, quelli subìti da S. Giovanna d’Arco, da monsignor Marcel Lefebvre e recentemente da p. Settimio Manelli, il fondatore dei ‘Frati Francescani dell’Immacolata’.

2 - Cfr. F. ROBERTI, De delictis et poenis, I, 1, Roma, 1930.

3 - F. OLGIATI, Il concetto di giuridicità e S. Tommaso d’Aquino, Milano, Vita & Pensiero, 1943; G. GRANERIS, Philosophia juris, Torino-Roma, Marietti, 1943; ID., Contributi tomistici alla filosofia del diritto, Torino, Marietti, 1949; ID., La filosofia del diritto nella sua storia e nei suoi problemi, Parigi, Desclée, 1961; R. PIZZORNI, Diritto naturale e diritto positivo in S. Tommaso d’Aquino, Bologna, ESD, 1999; ID., Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d’Aquino, Bologna, ESD, 2000; ID., Giustizia e Carità, Bologna, ESD, 1995.

4 - P. CIPROTTI, Lezioni di diritto canonico, Padova, 1943; G. GRANERIS, Contributi tomistici…, cit., 1949.

5 - G. GONELLA, Diritto e morale, Milano, 1960; C. JANNACCONE, Il fondamento psicologico della morale e del diritto in S. Tommaso, Roma, 1960.

6 - Cfr. U. PADOVANI, Il fondamento e il contenuto della  morale, Milano, 1947.

7 - Cfr. E. JONE, Compendio di Teologia morale, cit., p. 374, n.° 439, § 9.





 
ottobre 2025
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