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| Le consacrazioni del 1 luglio 2026 di don Jean-Michel Gleize, FSSPX ![]() E’ possibile procedere alle consacrazioni episcopali annunciate per il 1 luglio 2026 senza compiere uno scisma né un atto di disobbedienza L’annuncio dell’atto La data delle consacrazioni, già annunciate, è ormai nota. Il Superiore Generale della Fraternità: Don Davide Pagliarani, durante l’omelia per la cerimonia di vestizione dell’abito talare a Flavigny, lo scorso 2 febbraio, ha annunciato che la consacrazione episcopale di nuovi vescovi ausiliari della Fraternità si svolgerà quest’anno nella festa del Preziosissimo Sangue di Gesù. La natura dell’atto Queste consacrazioni episcopali sono l’atto resosi necessario nella Chiesa a causa di un “stato di necessità”, perché l’attuale situazione, che è quella di una invasione generalizzata e permanente del modernismo nella mente degli uomini di Chiesa, esige, per la santificazione e la salvezza delle anime, un episcopato veramente cattolico e indenne dagli errori del concilio Vaticano II, quale non si poteva trovare al di fuori dell’opera fondata da Mons. Lefebvre. Queste consacrazioni sono possibili senza compiere uno scisma, anche contro la esplicita volontà del Papa, poiché si tratta di conferire solo il potere di Ordine episcopale, senza il potere di Giurisdizione, dato che si compie uno scisma solamente con l’attribuzione del potere di Giurisdizione contro la volontà del Papa. Esse sono possibili senza costituire un grave atto di disobbedienza, poiché sono la legittima resistenza ad un abuso di potere con cui l’autorità, riconosciuta come legittima, nega alle anime i mezzi ordinari della salvezza ai quali essi hanno stretto diritto, per diritto divino. Le obiezioni Nel suo stesso principio, questa rinnovata iniziativa (perché col passare del tempo di è reso necessario ripetere l’operazione sopravvivenza della Tradizione compiuta da Mons. Lefebvre il 30 giugno 1988), ha già riscontrato e rischia di riscontrare ancora due obiezioni principali: la prima consiste nel negare lo stato di necessità, che è la ragion d’essere delle consacrazioni; la seconda consiste nel negare la possibilità morale e canonica delle consacrazioni. La negazione dello stato di necessità A questa prima obiezione hanno già risposto dettagliatamente i numeri di aprile e soprattutto di ottobre 2024 del Courrier de Rome. Non se ne esce, si tratta sempre degli stessi sofismi. E in definitiva, tutti questi sofismi suppongono che non vi sia una crisi nella Chiesa – o almeno, se ve n’è una, essa non è così grave da mettere in pericolo la fede. Il realtà, da parte della Fraternità non vi è né scisma, né disobbedienza, né sedevacantismo pratico. In realtà vi è: 1° una autorità gravemente carente a Roma, al punto da scandalizzare gravemente le anime; 2° una reazione da parte della Fraternità per neutralizzare lo scandalo e rimediare alla carenza. L’attitudine della Fraternità è una «reazione», cioè una azione seconda (vogliamo proteggerci) provocata da un’azione prima (perché gli uomini di Chiesa ci aggrediscono). Tutta la questione sta nel sapere se si ammette la 1°. Se non la si ammette, se la nuova Messa non è un nido di rettili velenosi, se il concilio Vaticano II non mette in pericolo la fede, se la libertà religiosa non è contraria agli insegnamenti di Pio IX, se l’ecumenismo non mette in discussione il dogma dell’unicità del valore salvifico della Chiesa cattolica, se la collegialità non mette in discussione il dogma dell’unicità del soggetto del Primato; allora tutto va bene. E il Superiore Generale è un allucinato insieme a tutta la Fraternità. Ma bisogna provare seriamente che la 1° non esiste e che nessuno l’ha mai fatto. E invece, fuori dalla Fraternità, molti lo hanno fatto e continuano a farlo. In pratica, tutti o quasi tutti finiscono con l’ammettere il 1°. Quelli che continuano a negarlo appariranno (o appaiono già) come le vere vittime di una vera e propria allucinazione. L’impossibilità morale Anche alla seconda obiezione si è già risposto dettagliatamente nei numeri di gennaio, marzo e giugno 2025 del Courrier de Rome. Essa è stata appena ribadita (ma non rinnovata) da Mons. Eleganti, ex vescovo ausiliare di Mons. Huonder (1). Il quale ci dice che il Papa è, per diritto divino, il titolare del Primato della suprema ed universale giurisdizione nella Chiesa, e consacrare dei vescovi contro la sua esplicita volontà sarebbe contrario al diritto divino, e quindi, anche ammettendo lo stato di necessità, non si potrebbe rispondere consacrando dei vescovi contro la volontà del Papa. E allora, non resta altro che invocare, come privilegio straordinario, la causa della liturgia tradizionale della Chiesa e tacere sui ripetuti e aggravati scandali derivati dagli errori dottrinali del Concilio. Quanto alla salvezza delle anime, si dirà infatti che «non siamo noi che salviamo la Chiesa, ma è la Chiesa che salva noi», come se tra noi (i cattolici) e la Chiesa vi fosse una reale distinzione. Ribadiamo, ancora una volta, quanto già segnalato. Sì, nella Fraternità nessuno ha mai negato che è per diritto divino che il vescovo di Roma possiede, come successore dell’Apostolo Pietro, il potere episcopale di giurisdizione suprema e universale su tutta la Chiesa di Cristo: la Chiesa cattolica romana. Ne consegue che spetta solo a lui – sempre per diritto divino – far partecipare altri a questo potere di giurisdizione che egli possiede nella sua pienezza, essendo questa pienezza di potere quella di Cristo, di cui il vescovo di Roma è vicario. Ne consegue anche che l’esercizio di qualsiasi altro potere nella Chiesa deve dipendere in un modo o in un altro, dalla volontà del Papa. Ma non ne consegue necessariamente che la comunicazione di ogni altro potere nella chiesa dipenda dalla sola volontà del Papa, né che tale dipendenza, se deve essere confermata, derivi dal diritto divino. Solo la consacrazione di un vescovo a cui è legata l’attribuzione del potere di giurisdizione dipende per diritto divino dalla sola volontà del Papa. La consacrazione di un vescovo alla quale non è legata l’attribuzione del potere di giurisdizione dipende anch’essa dalla volontà Papa, ma, secondo i canonisti, questa dipendenza non si basa sul diritto divino. Padre Felix Cappello, per esempio, nel Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. IV (De sacra ordinatione) Marietti, 3° edizione, 1951, al n° 320, dice che l’esigenza di un mandato pontificio è comparsa nell’XI secolo e vale solo per la Chiesa latina. Fino a quella data, il Papa non si era ancora riservata la consacrazione episcopale. Questa riserva si è generalizzata solo progressivamente a causa degli abusi commessi dai metropoliti, Pertanto, furono solo le circostanze storiche che hanno motivato questa misura, che fu infine sancita dal Diritto Canonico. Di conseguenza, se la consacrazione episcopale dipende da una speciale autorizzazione del Papa, ciò avviene solo in virtù del diritto ecclesiastico e non per diritto divino. Ne consegue che la consacrazione di un vescovo senza giurisdizione, compiuta contro la volontà del Papa non è un atto «intrinsecamente cattivo», come lo sarebbe un atto che, per sua natura, è sempre e ovunque contrario al diritto divino. Si tratta di un atto che può rivelarsi cattivo, se vogliamo, solo «estrinsecamente», quando non è compiuto in conformità con la regola del diritto ecclesiastico, nel qual caso costituisce, né più né meno, che un atto di disobbedienza, cioè una grave ingiustizia. L’ingiustizia qui consiste nel non rendere all’autorità ciò che le è dovuto, in ragione del bene comune. Pertanto, le circostanze straordinarie possono richiedere di compiere quest’atto senza conformarsi alla regola del diritto ecclesiastico, proprio in nome della giustizia, quando l’autorità abusa del suo potere e mette gravemente in percolo il bene comune, cioè quando si verifica ciò che si designa come uno «stato di necessità». Quest’ultimo obbliga ogni vescovo nella Chiesa a rifiutare al Papa quella che sarebbe una falsa obbedienza (in realtà una vera complicità nell’ingiustizia) e l’autorizza parimenti a dare ai membri della Chiesa i veri buoni pastori di cui hanno bisogno, e per questo a consacrare dei vescovi, senza conferire loro la giurisdizione ordinaria. La giurisdizione detta di supplenza, se ce n’è una, sarà solo la risposta che questi vescovi danno ai bisogni delle anime che hanno loro chiesto l’amministrazione di veri sacramenti e la predicazione della dottrina della vera fede. E se l’obiezione persiste? Alcuni potrebbero risponderci che l’atto di consacrazione episcopale compiuto contro la volontà del Papa rimane «intrinsecamente cattivo», perché contrario al diritto divino. Questi si rifanno, in gran parte, alla nuova ecclesiologia del Vaticano II, che postula che la consacrazione trasmette sia il potere di Ordine sia il potere di Giurisdizione. Quindi, la consacrazione compiuta contro la volontà del Papa sarebbe un atto compiuto in contraddizione con la legge divina, la quale riserva al Papa, e solo a lui, il conferimento della giurisdizione. Noi lasciamo ai lettori la cura di riflettere sulla palese contraddizione di questa argomentazione - che è quella della nuova ecclesiologia – che vorrebbe che la giurisdizione procederebbe, nella sua essenza di giurisdizione, sia dalla consacrazione senza il Papa sia dal Papa senza la consacrazione. E lasciamo ai lettori anche la cura di rendersi conto che il solo mezzo per sfuggire a questa contraddizione sarebbe di fare del Papa un primo fra i suoi pari, incaricato solo di regolare l’esercizio della giurisdizione – e non di conferirla nella sua essenza come una partecipazione al suo potere supremo. Ricordiamo solo questo, perché basterà: non è affatto provato che è il diritto divino che riserva al Papa l’autorizzazione per una consacrazione episcopale, anche compiuta senza il conferimento della giurisdizione. Se questo non è affatto provato, se questo è dubbio, non può essere utilizzato per rifiutare la legittimità di un atto evidente e perfino riconosciuto necessario per far fronte ad una grave necessità. E’ un classico adagio del diritto della Chiesa che «odiosa sunt restringenda», le decisioni pregiudizievoli devono essere limitate e ristrette solo a coloro sui quali si ha la certezza chiara e incontestabile. Da parte nostra, sosteniamo che è solo il diritto ecclesiastico che riserva al Papa l’autorizzazione di una consacrazione episcopale e che quindi l’eccezione è possibile. Ma a coloro che invocheranno il diritto divino, basta rispondere che tale diritto è dubbio e che non si può basare un argomento decisivo su un riferimento dubbio. Se la realtà del diritto ecclesiastico non è sufficientemente confutata, essa deve imporsi, proprio fino a prova contraria. La salvezza delle anime Tutta l’azione intrapresa da Mons. Lefebvre e proseguita dai suoi successori fu ispirata dalla carità apostolica. «Nello spirito del diritto della Chiesa», conclude Don Davide Pagliarani, Superiore Generale della Fraternità, «espressione giuridica di questa carità, il bene delle anime viene prima di tutto. Essa rappresenta veramente la legge delle leggi, a cui tutte le altre devono essere subordinate, e contro la quale nessune legge ecclesiastica prevale» (2). Ed è precisamente da questa legge ecclesiastica che deriva l’esclusiva papale che riserva al successore di Pietro l’approvazione delle consacrazioni episcopali. NOTE 1 – https://www.leforumcatholique.org/message.php?num=995624 2 – https://laportelatine.org/actualite/entretien-avec-le- superieur-general-de-la-fraternite-sacerdotale-saint-pie-x 2 ![]() Don Jean-Michel Gleize è stato per quasi trent'anni professore di apologetica, di ecclesiologia e di dogma al Seminario San Pio X di Ecône. E’ il principale redattore del Courrier de Rome. Ha partecipato alle discussioni dottrinali fra Roma e la Fraternità San Pio X tra il 2009 e il 2011. Oggi esercita il suo apostolato a Parigi, nella chiesa Saint-Nicolas-du Chardonnet, dove le sue conferenze sulla Chiesa sono molto seguite. |