Un argomento giuridico

a favore delle consacrazioni episcopali



di Miguel Escrivá



Pubblicato su Infovaticana da Miguel Escrivá

Ripreso sul sito di El Wanderer





Miguel Escrivá



L’invocazione dello “stato di necessità” da parte della Fraternità Sacerdotale San Pio X è spesso presentata come un gesto ideologico.
Tuttavia, l’argomento non attiene all’ambito retorico, né esclusivamente all’ambito morale e pastorale, ma principalmente all’ambito tecnico-giuridico.

Il canone1323, 4°, del Codice di Diritto Canonico esclude la pena quando qualcuno agisce spinto dalla necessità di evitare un grave male, purché l’atto non sia intrinsecamente illecito né dannoso per le anime.

La dottrina canonica classica esige tre condizioni cumulative: grave pericolo per un bene spirituale, natura effettiva e moralmente certa di tale pericolo, mancanza di mezzi ordinari efficaci per evitarlo.

Pertanto, la questione non è se si apprezzi o no il rito tradizionale, né se si condivida la posizione della Fraternità San Pio X, ma se l’attuale quadro giuridico vaticano garantisca oggettivamente la continuità sacramentale del rito che lo sostiene.

Per rispondere, è necessario esaminare due elementi: il recente modello dell’esercizio del potere amministrativo nella Curia e il nuovo status giuridico del rito tradizionale a partire dal 2021.


Il precedente istituzionale: interventi amministrativi senza processo penale

Durante il pontificato di Francesco di consolidò un modello di intervento negli Istituti e nelle Associazioni tramite singoli decreti amministrativi.
Lo strumento utilizzato non fu il processo canonico penale ordinario – con accusa formale, prova contraddittoria e sentenza motivata – ma la potestà esecutiva del Dicastero del momento.

Il caso degli Araldi del Vangelo è un esempio particolarmente rilevante. L’associazione, fondata in Brasile e riconosciuta canonicamente fu sottoposta a visita apostolica e successivamente ad intervento per decisione del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, allora presieduto dal cardinale Joao Braz de Aviz.
Furono nominati dei commissari pontifici, fu rimosso il legittimo governo e l’organismo fu ristrutturato. 
Non vi fu una condanna penale pubblica che dichiarasse concreti delitti provati dopo un processo in contraddittorio. Il provvedimento fu adottato in sede amministrativa.
Formalmente valido, certo, ma con garanzie molto limitate di giusto processo.  La completa sostituzione del governo non fu la conseguenza di una condanna giudiziaria, ma di un atto esecutivo.

Un precedente simile si verificò nel 2013 con i Francescani dell’Immacolata. Anche in quel caso si trattò di un intervento amministrativo, che comportò inoltre la restrizione dell’uso del rito tradizionale nell’Istituto, per decreto e non per sentenza. 

Dal punto di vista del Diritto Canonico, il problema non sta nell’esistenza della potestà, ma nella sua configurazione pratica.
Quando decisioni di enorme impatto – soppressione di governi, blocco delle ordinazioni, limitazioni liturgiche – possono essere adottate tramite atti amministrativi con ricorsi privi di effetto sospensivo automatico, la stabilità giuridica risulta indebolita.

Questo contesto è giuridicamente rilevante. Se la continuità vocazionale e sacramentale di una comunità dipende in ultima analisi dalla discrezionalità di un Dicastero, il rischio di interruzione non è immaginario.


16 luglio 2021: la mutazione normativa del rito tradizionale

Il secondo elemento è strettamente normativo ed ha una data precisa: 16 luglio 2021. Quel giorno, Papa Francesco promulgò il motu proprio Traditionis Custodes.
 
Fino ad allora, col regime di Summorum Pontificum (2007), l’uso del Messale del 1962 si considerava una facoltà riconosciuta in termini generali.
Con la normativa introdotta dalla nuova norma, questa logica cambiò radicalmente.

L’articolo 4 di Traditionis Custodes stabilisce che i sacerdoti ordinati a partire dal 16 luglio 2021 debbono chiedere l’autorizzazione al vescovo per celebrare la Messa col rito tradizionale, e che il vescovo, prima di concederla, deve consultare la Sede Apostolica.
Tale centralizzazione venne rafforzata nella risposta ai dubia del 18 dicembre 2021.

In pratica, nessun sacerdote ordinato dopo tale data può celebrare la Messa tradizionale senza la specifica autorizzazione di Roma, di competenza del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il cui Prefetto è il cardinale Arthur Roche.

La differenza giuridica è sostanziale. Si è passati da una facoltà generale ad un sistema di singole concessioni. Non esiste un diritto soggettivo stabile, esiste una autorizzazione condizionata e, quindi, potenzialmente revocabile.

In pubbliche interviste, lo stesso cardinale Roche ha dichiarato che l’obiettivo della riforma è che il rito riformato della Messa sia l’unica espressione del rito romano nella pratica ordinaria.
Questo orientamento non è giuridicamente neutrale quando il sistema dipende da autorizzazioni discrezionali.


La combinazione dei fattori: discrezionalità e riduzione progressiva

Se si analizzano congiuntamente il recente modello amministrativo e il nuovo regime normativo, emerge una chiara struttura.
Per un verso, esiste un precedente di interventi amministrativi intensivi senza previo processo penale, con ricorsi limitati e senza effetto sospensivo automatico. Per altro verso, il regime liturgico posteriore al 2021 subordina la celebrazione del rito tradizionale da parte dei nuovi sacerdoti ad una specifica singola autorizzazione da parte di Roma.
La prospettiva è evidente: se le autorizzazioni vengono concesse in maniera restrittiva o eccezionale, il numero dei celebranti diminuirà progressivamente a causa del cambio generazionale.
Non sarà necessaria una proibizione formale; basta non autorizzare nuove celebrazioni.
Da tale tecnica giuridica deriva il rischio strutturale per la continuità sacramentale del rito tradizionale.


Esiste lo stato di necessità?

La risposta richiede l’applicazione dei tre criteri classici.
Esiste grave pericolo? Se il sistema permette che nel giro di una generazione il rito tradizionale rimane in vaste zone senza ministri autorizzati, il pericolo può dirsi grave.

Il pericolo è attuale e moralmente certo? Il dato normativo è oggettivo: dal 16 luglio 2021 ogni nuova ordinazione è sottomessa all’autorizzazione specifica per celebrare col Messale del 1962. Non è una ipotesi remota, è una struttura giuridica vigente.

Esistono mezzi ordinari efficaci? Il sistema non riconosce un diritto soggettivo stabile, né prevede un ricorso con effetto sospensivo automatico che garantisca la continuità mentre si risolve un conflitto. La recente esperienza degli interventi amministrativi rafforza la percezione di precarietà e arbitrarietà nei metodi asfissianti del blocco delle ordinazioni.
Senza il precedente degli interventi come quello contro gli Araldi del Vangelo, e senza il quadro restrittivo attuato tramite Traditionis Custodes, l’appello allo stato di necessità sarebbe considerevolmente debole.
Con tale quadro giuridico, il dibattito si sposta dal campo ideologico a quello tecnico.

La questione finale non è se si approvi o meno la strategia della Fraternità San Pio X. La questione è se l’ordinamento attuale protegga oggettivamente la continuità sacramentale del rito tradizionale o se lo abbia posto in un regime di dipendenza amministrativa senza garanzie di sopravvivenza.
Se ci si attiene a quest’ultimo, lo stato di necessità finisce di essere uno slogan e diventa una tesi giuridicamente articolabile.


L’obiezione dell’unità e la dimensione reale del fenomeno

E’ evidente che ogni frattura dell’unità visibile della Chiesa ha un effetto disgregatore. L’unità è un bene giuridico e teologico essenziale e la sua alterazione non è neutra.
Tuttavia, l’analisi non può limitarsi ad una affermazione astratta. Per valutare rigorosamente l’eventuale esistenza di uno stato di necessità è imprescindibile valutare la dimensione reale della situazione e il numero dei fedeli coinvolti, perché il Diritto Canonico non opera nel vuoto, ma in realtà concrete.

La Fraternità Sacerdotale San Pio X non è un fenomeno marginale, né una aggregazione irrilevante di individui isolati. Essa conta più di 700 sacerdoti, più di 200 seminaristi in formazione, più di un centinaio di Priorati e più di 700 centri di Messa, distribuiti in più di 60 paesi. Include inoltre comunità religiose femminili, fratelli coadiutori e una rete significativa di scuole e di opere apostoliche.
Questa struttura sostiene la regolare vita sacramentale di centomila fedeli in tutto il mondo.

Dal punto di vista giuridico, questa dimensione è determinante. Non si tratta di valutare la condotta di un piccolo gruppo senza incidenza pastorale, ma la situazione di una realtà che dispensa i sacramenti in forma stabile ad una massa considerevole di cattolici.
Se il quadro normativo vigente genera un rischio oggettivo per la continuità sacramentale  in tale ambito, il problema cessa di essere aneddotico e acquisisce rilevanza strutturale.
In tale contesto, l’argomento dello stato di necessità non può essere liquidato come la giustificazione di un gruppo residuale, ma deve essere esaminato alla luce del bene spirituale effettivamente compromesso.





marzo  2026
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