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| A proposito della recente dichiarazione del cardinale Fernandez del 13 maggio 2026 di don Jean-Michel Gleize, FSSPX ![]() Papa Leone XIV saluta il cardinale Fernandez «Medico, guarisci te stesso» (Lc. 4, 23)
1. Mercoledì 13 maggio, la
Sala Stampa del Vaticano ha pubblicato la seguente dichiarazione del
cardinale Fernandez, Prefetto del Dicastero
per la Dottrina della Fede :
Per quanto riguarda la
Fraternità Sacerdotale San Pio X, noi ribadiamo ciò che
è stato comunicato. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla
Fraternità Sacerdotale San Pio X non sono accompagnate dal
relativo mandato pontificio. Questo gesto costituirà «un
atto scismatico» (Giovanni Paolo II, Ecclesia Dei, n° 3) e
«l’adesione formale allo scisma costituisce una grave offesa a
Dio e comporta la scomunica prevista dal diritto della Chiesa» (ibid., 5c, cfr. Pontificio
Consiglio per i testi Legislativi, Nota esplicativa, 24 agosto 1996)
Il Santo Padre continua, nelle sue preghiere, a chiedere allo Spirito Santo di illuminare i responsabili della Fraternità Sacerdotale San Pio X affinché recedano da questa gravissima decisione che hanno preso. 2. Dunque si tratta di questione di diritto canonico, nel capitolo delle pene inflitte per eventuali delitti. Ma questo non è nuovo. La novità presente in questa dichiarazione di Roma è che le consacrazioni episcopali previste per il prossimo 1 luglio non saranno «accompagnate dal relativo mandato pontificio». <>Prevenendo da un Prefetto di Dicastero del Vaticano, questa affermazione equivale molto chiaramente a far sapere alla Fraternità che Papa Leone XIV si rifiuterà di autorizzare le consacrazioni. 3. In un certo senso, anche questo non è nuovo, poiché si tratta della ripetizione di ciò che la Fraternità ha già vissuto nel 1988. Nell’omelia che pronunciò il giorno delle consacrazioni del 30 giugno, Mons. Lefebvre accennò a diversi studi canonici redatti da specialisti in materia e sui quali ci si poteva basare per legittimare l’atto della consacrazione episcopale in quella occasione del 30 giugno. Tra questi studi (1), quello del professore Rudolf Kaschewsky (2) è stato pubblicato inizialmente nel numero di marzo-aprile 1988 di Una Voce Korrespondenz. 4. Si tratta precisamente della questione delle pene previste per un eventuale delitto. Il nuovo Codice del 1983, al canone 1323, indica quali sono le situazioni in cui l’atto commesso non costituisce reato dal punto di vista canonico. Il n° 4 precisa: «Non incorre in alcuna pena la persona che, quando viola una legge o un precetto: […] ha agito […] per necessità o per evitare un grave danno, a meno che l’atto non sia intrinsecamente malvagio o arrechi danno alle anime». Il Canone successivo, 1324, precisa al § 1 che «se il delitto è intrinsecamente malvagio o se arreca danno alle anime», colui che viola la legge «non è esente dalla pena, ma la pena prevista dalla legge o dal precetto deve essere temperata, o deve essere sostituita con una penitenza, se il delitto è stato commesso da chi ha agito […] per bisogno o per evitare un grave danno». E il § 3 dello stesso Canone precisa anche che «nelle circostanze di cui al § 1, il colpevole non è colpito da una pena latae sententiae». Dunque, secondo la legge della Chiesa, colui che non rispetta la legge non commette alcun delitto punibile, purché vi sia stato costretto dalla necessità e tale inosservanza non costituisca un atto intrinsecamente malvagio o arrechi danno alle anime. E anche se tale equivalenza fosse verificata, l’atto delittuoso non potrebbe essere punito con una pena latae sententiae, derivante dal fatto stesso del reato. 5. Il n° 7 del Canone 1323 precisa inoltre che l’atto commesso non costituirà reato, dal punto di vista del diritto canonico, non solo se effettivamente commesso per necessità (n° 4), ma anche se chi lo ha commesso «credeva che sussistesse una delle circostanze previste al n° 4» cioè la circostanza della necessità. In altre parole, anche ammettendo che non vi sia una reale necessità a giustificare l’atto, il semplice fatto che l’autore lo abbia commesso spinto da quella che credeva essere una reale necessità è sufficiente a scusarlo dal reato. Il n° 8 del § 1 del Canone 1324 dice inoltre che chi, «per un errore di cui è colpevole, ha creduto che si fosse verificata una delle circostanze di cui al n° 4 del Canone 1323», non è esente dalla pena, ma questa deve essere mitigata o sostituita da una penitenza. E quanto affermato nel paragrafo 3 dello stesso canone 1324 si applica anche in questo caso: in tal caso, non si incorre nella pena latae sententiae. 6. Dunque, secondo il diritto della Chiesa, chi non rispetta la legge non commette alcun reato punibile purché vi sia spinto da una necessità non solo reale ma anche putativa, ovvero presunta erroneamente a causa di un errore soggettivo, purché tale errore non sia colpevole ma accompagnato dalla più completa buona fede. E anche se l’errore fosse colpevole, il reato non potrebbe essere sanzionato con una pena latae sententiae, derivante dal fatto stesso del reato. 7. Più fondamentalmente, e come non cessa di ripetere Don Davide Pagliarani, seguendo Mons. Lefebvre, La Fraternità cerca il bene della Chiesa, che è il bene delle anime. Ed è per questo motivo che non tiene conto di questa applicazione della legge ecclesiastica che la accuserebbe di un crimine e le imporrebbe la pena relativa. Perché ? Semplicemente perché la legge ecclesiastica non può essere applicata a discapito della salvezza delle anime. Ed è proprio per rispondere alla grave e urgente necessità della salvezza delle anime che la Fraternità ha considerato queste consacrazioni episcopali. In realtà, da parte della Fraternità non vi è alcun delitto, alcuno scisma. Ma solo lo stesso zelo che rimane immutato, anche se agli occhi del mondo assume forme paradossali, per la gloria di Dio e la salvezza delle anime. 8. Scomunicati? Ma da chi? Da coloro che ricevono la benedizione di una donna scismatica, l’arcivescova di Canterbury, Sarah Mullally? Da coloro che autorizzano la benedizione Fiducia aupplicans ? Da chi si inginocchia davanti alla Pachamama ? … Le pene, nella Chiesa, sono medicinali. Ma allora, non dovrebbero forse scorgare dalle labbra del cattolico di buona volontà, le parole di Nostro Signore nel Vangelo: «Medice, cura teipsum» (Lc. 4, 23) (3). NOTE 1 – Essi furono pubblicati nel giugno 1989 dalle Edizioni del Courrier de Rome, in un opuscolo a parte intitolato La Tradition excommuniée. Lo studio che citiamo qui si trova nelle pp. 51-57. 2 - Rudolf Kaschewsky (1939-2020), dottore in teologia e sinologo rinomato, specialista del buddismo e della Cina, fu conferenziere all’Università di Bonn dal 1974 al 2004. Egli si interessò degli aspetti canonici della consacrazione episcopale a seguito dei ben noti avvenimenti accaduti nella Chiesa in Cina. Cfr. il suo articolo: « Zur Frage der Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag » in China heute. Informationen über Religion und Christentum im chinesischen Raum. Jahrgang VIII (1989), n° 5 (45), p. 124-128. 3 – «Medico, guarisci te stesso». NOTIZIA
![]() Don Jean-Michel Gleize è stato per quasi trent'anni professore di apologetica, di ecclesiologia e di dogma al Seminario San Pio X di Ecône. E’ il principale redattore del Courrier de Rome. Ha partecipato alle discussioni dottrinali fra Roma e la Fraternità San Pio X tra il 2009 e il 2011. Oggi esercita il suo apostolato a Parigi, nella chiesa Saint-Nicolas du Chardonnet, dove le sue conferenze sulla Chiesa sono molto seguite. |