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| Il diritto dei fedeli a ricevere la Comunione in ginocchio. Un rapporto canonico ![]() Il cardinale Ratzinger amministra la Comunione ad una piccola fedele in ginocchio Umilmente, questa è l’intenzione di questo blog. A seguito degli eventi accaduti due settimane fa, e dopo un’attenta lettura delle note ufficiali che l’Arcivescovo di Mendoza e Presidente della Conferenza Episcopale Argentina ha inviato alla giovane insegnante —alla quale, insieme ad alcuni studenti, è stato impedito di ricevere la Comunione in ginocchio nella chiesa francescana di Mendoza e, inoltre, è stata maltrattata e umiliata dal sacerdote celebrante—, ho notato che qualcosa non funzionava come avrebbe dovuto e, seguendo il consiglio pontificio, lo rendo noto. Nella nota 506/25, Mons. Colombo fa riferimento alla Risoluzione n. 12 della Conferenza Episcopale Argentina, datata novembre 2002, che afferma che “i fedeli dovrebbero ricevere la Comunione in piedi…”. Dopo molte ricerche, e con l’aiuto di un lettore, ho trovato questo documento. La mia intenzione era di verificare l’informazione, e ho trovato conferma che questo era effettivamente ciò che il documento affermava, che raccoglieva le modifiche che l’episcopato aveva proposto per l’inclusione nella nuova edizione del Messale argentino. Tuttavia, come tutti sanno, queste modifiche devono essere approvate a Roma, e non sono state approvate esattamente come proposto dallo stimato episcopato argentino. Infatti, l’Istruzione Generale del Messale Romano in uso in Argentina afferma al suo paragrafo 160: Non è permesso ai fedeli prendere
il pane consacrato o il calice sacro, né tanto meno passarli di
mano in mano. I fedeli ricevono la Comunione in ginocchio o in piedi,
secondo quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale. (…) In Argentina,
è prassi consolidata
che i fedeli ricevano la Comunione in piedi (…)”.
La differenza sembra insignificante, così insignificante che, comprensibilmente, Mons. Colombo ha omesso di menzionarla nella sua nota. Infatti, «forma usuale» non equivale a «forma esclusiva», che è ciò che, secondo la sua nota, intendeva e che diverse chiese di Mendoza stanno cercando di far rispettare. Certamente, il modo usuale di ricevere la Comunione è in piedi; lo vediamo ogni volta che partecipiamo alla Messa. Ma se una persona si avvicina in sedia a rotelle, riceve la Comunione seduta; e se qualcuno desidera ricevere la Comunione in ginocchio, può farlo, come stabilito da una legge generale che nessuna legge particolare può contraddire o limitare. Ora, poiché io non sono un canonista e Mons. Colombo lo è, ho preferito consultare uno specialista. Mi sono rivolto a un canonista romano, un professore universitario che ha anche lavorato per anni in posizioni di responsabilità presso la Curia romana. Egli, a sua volta, ha sottoposto il caso ad alcuni colleghi e ha redatto una relazione tecnica – a dire il vero piuttosto lunga – che vale la pena pubblicare integralmente, affinché i fedeli, i sacerdoti e i vescovi sappiano cosa aspettarsi nel rispetto dei diritti che spettano a ogni battezzato. Come potranno constatare i lettori, il rapporto è esauriente e non lascia spazio a dubbi: nessun sacerdote e nessun vescovo può negare ai fedeli il diritto di ricevere la Comunione in ginocchio, e noi, fedeli, dobbiamo garantire che questo diritto, concessoci dalla Chiesa, venga rispettato. Per questo è importante denunciare i casi di abuso alle autorità competenti. E poiché i tempi sono cambiati, queste denunce hanno un effetto concreto. Inoltre, le denunce devono essere disponibili presso la Nunziatura Apostolica e sono sempre facilmente consultabili come materiale di partenza per la stesura di relazioni in merito alla promozione di un vescovo. Alla fine di questo articolo, ho incluso le istruzioni su come procedere in questi casi. LIBERTA’
DEI FEDELI DI RICEVERE LA SACRA COMUNIONE IN GINOCCHIO
ANALISI CANONICA DELLA NORMATIVA VIGENTE In risposta alle lettere dell’Arcivescovo di Mendoza, Prot. N° 506/25 e Prot. N° 514/25. I. OGGETTO E ANTECEDENTI DEL CASO Il presente scritto intende dimostrare, dal punto di vista del vigente diritto canonico, che i fedeli della Chiesa cattolica hanno il diritto di ricevere la Sacra Comunione in ginocchio, e che nessuna norma particolare della Conferenza Episcopale Argentina (CEA) può legittimamente sopprimere tale diritto. Questa analisi è scaturita da due lettere da Sua Eccellenza Mons. Marcelo Colombo, Arcivescovo di Mendoza (Argentina). Nella prima (Prot. N° 506/25 del 27 agosto 2025), l’Arcivescovo afferma che la postura corretta per la ricezione della Sacra Comunione nelle diocesi dell’Argentina è quella in piedi. In base alla Risoluzione n° 12 della 84° Assemblea plenaria della CEA. Nella seconda lettera (Prot. 514/25 del 1 settembre 2025), sebbene l’Arcivescovo riconosca maggiori sfumature – citando tra l’altro il canone 843 e il canone 18 del codice di Diritto Canonico (CDC), nonché una udienza di Papa Francesco del 21 marzo 2018 – non cambia la sua posizione di fondo. L’analisi che segue dimostra che la posizione sostenuta nella prima lettera dell’Arcivescovo è canonicamente infondata, e che perfino gli elementi forniti nella seconda lettera confermano la libertà dei fedeli di ricevere la Comunione in ginocchio. II. LA NORMA UNIVERSALE: l’IGMR e L’ISTRUZIONE REDEMPTIONIS SACRAMENTUM Il punto di partenza normativo è il n° 160 della Istruzione Generale del Messale Romano (IGMR), il cui testo stabilisce: «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Vescovi», con la fonferma della Sede Apostolica. «Quando si comunicano in piedi, si raccomanda di fare, prima di ricevere il Sacramento, la debita riverenza, che deve essere stabilita dalle stesse norme». Questo testo è riprodotto con identico tenore nel n. 90 dell’Istruzione Redemptionis Sacramentum, del 25 marzo 2004, emanata dalla congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Tuttavia, il n. 91 della stessa Istruzione Redemptionis Sacramentum aggiunge una disposizione di fondamentale importanza, che l’Arcivescovo omette di citare nella sua prima lettera: Nella distribuzione della
Sacra Comunione occorre ricordare che “i sacri ministri non possono
negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, che sono
debitamente disposti e non sono impediti dalla legge a riceverli” [can.
843 § 1 del CDC]. Di conseguenza, ogni battezzato cattolico, a cui
la legge non lo proibisca, deve essere ammesso alla Sacra Comunione.
Pertanto, non è lecito negare la Sacra Comunione, per esempio, ad un fedele solo perché desidera ricevere l’Eucarestia in ginocchio o in piedi. Questa disposizione è chiarissima: la ricezione della Comunione in ginocchio o in piedi dipende dalla libera decisione del fedele. Negare la Comunione a chiunque per il solo fatto che chiede di riceverla nell’una o nell’atra postura costituisce una violazione della legge universale della Chiesa. Il n. 92 della stessa Istruzione rafforza questo principio, affermando che «ogni fedele ha sempre il diritto di scegliere se desidera ricevere la Sacra Comunione in bocca», stabilendo così una logica analoga riguardo alla modalità di ricezione: la norma può stabilire una pratica ordinaria, ma non può sopprimere il diritto del fedele di scegliere la forma più riverente per lui. III. CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA PORTATA DEL POTERE CONFERITO ALLE CONFERENZE La disposizione del n. 60 della IGMR che stabilisce che i fedeli ricevano la Comunione «in ginocchio o in pedi, secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Vescovi, deve essere interpretata correttamente. La facoltà conferita alle Conferenze Episcopali è quella di regolamentare la postura ordinaria, potendo autorizzare o stabilire la ricezione in piedi come norma ordinaria nel suo territorio. Ma questa facoltà ha un limite preciso: non può arrivare alla soppressione della postura tradizionale in ginocchio. Infatti, come ha segnalato con precisione uno dei canonisti romani consultati sul presente caso: La Conferenza Episcopale
può solo permettere la Comunione in piedi, e se lo permette
può regolamentarla, ma non ha il potere/la facoltà/il
diritto di eliminare la Comunione in ginocchio. La frase “come
stabilito dalla Conferenza” serve per poter usare l’alternativa in modo
concomitante e per regolamentare tale alternativa, se permessa […] Eliminare la Comunione in ginocchio
sarà sempre impedito dal diritto positivo, dalla maggiore
riverenza rilevata e dalla antichità della tradizione.
Queste interpretazione è l’unica coerente col sistema canonico. Altrimenti basterebbe una risoluzione di qualsiasi Conferenza Episcopale per annullare il diritto riconosciuto dal n. 91 della Redemptionis Sacramentum, cosa che è giuridicamente impossibile: un decreto generale esecutivo di una Conferenza Episcopale non può abrogare una Istruzione della Sede Apostolica. Infatti, occorre tenere presente che la Risoluzione n. 12 della 84° Assemblea plenaria della CEA è un decreto di una autorità subordinata alla Congregazione del Culto Divino. Se questo decreto fosse interpretato come un divieto alla ricezione della Comunione in ginocchio, sarebbe in contraddizione diretta col n. 91 della Redemptionis Sacramentum, che è una Istruzione universale con l’autorità della Sede Apostolica. In virtù del principio generale che la legge particolare non può derogare alla legge universale, tale interpretazione restrittiva sarebbe priva di effetto giuridico. IV. IL CANONE 33 §1 DEL CIC: I DECRETI GENERALI NON POSSONO DEROGARE LA LEGGE Su questo punto, il Codice di Diritto Canonico è inequivocabile. Il canone 33 § 1 stabilisce: I
decreti esecutivi generali, anche se pubblicati in direttorii o
documenti con altro nome, non abrogano le leggi e le loro prescrizioni
che siano contrarii alle leggi sono del tutto prive di valore.
La Risoluzione n° 12 della CEA è, in tassonomia canonica, un decreto esecutivo generale o una norma amministrativa di rango inferiore alla legge universale. Nella misura in cui potesse essere interpretata come una soppressione del diritto dei fedeli a ricevere la Comunione in ginocchio, tale interpretazione contraddirebbe direttamente il n. 91 della Redemptionis Sacramentum – che ha lo status di Istruzione universale della Sede Apostolica – e con il canone 33 § 1 del CIC, che è parte del Codice stesso. Pertanto, tale presunta norma proibitiva “non ha alcun valore”, secondo le esatte parole del canone 33 § 1. Nello stesso senso, il canone 34 § 1 del CIC stabilisce che le istruzioni dell’autorità superiore obbligano tutti i responsabili alla loro applicazione: Le
istruzioni che chiariscono le prescrizioni delle leggi e definiscono le
modalità di esecuzione delle stesse, sono rivolte a coloro che
sono responsabili dell’attuazione delle leggi e li obbligano ad
eseguirle.
Questo significa che il n. 91 dela Redemptionis Sacramentum obbliga tutti i ministri della Comunione —incluso il vescovo diocesano – nella misura in cui è loro responsabilità garantire che le leggi liturgiche universali siano osservate. V. IL PRONUNCIAMENTO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO (2005) L’applicazione del n. 91 della Redemptionis Sacramentum al caso specifico della postura durante la ricezione della Comunione è stata oggetto di un pronunciamento formale ed esplicito della Congregazione per il Culto Divino e da Disciplina dei Sacramenti, nella sua lettera del 23 agosto 2005 (Prot. N. 981/05/L). In questa lettera, la Congregazione afferma molto chiaramente: Nell’Istruzione Redemptionis Sacramentum del 25 marzo 2004, questo Dicastero, in virtù della propria autorità e competenza, ha stabilito come i canoni e le disposizioni dell’Institutio Missalis Romani riguardanti la ricezione della Santa Comunione debbano essere interpretati e applicati universalmente. In particolare, il paragrafo 91 dell’Istruzione afferma che «non è lecito negare la Santa Comunione a un fedele, ad esempio, semplicemente perché desidera ricevere l'Eucaristia in ginocchio o in piedi». La Congregazione ha quindi indicato al destinatario che poteva mostrare una copia della lettera al suo parroco, “o anche, se del caso, al suo vescovo diocesano, affinché i suoi diritti, o quelli di qualsiasi altro fedele, siano rispettati in ogni circostanza”. Non si può trascurare l’importante indicazione della Congregazione: la dichiarazione mira proprio a tutelare i fedeli da qualsiasi restrizione imposta dal parroco o persino dal vescovo diocesano. Ciò rivela che la norma n. 91 del RS opera come un diritto dei fedeli, opponibile anche all’autorità diocesana. Analogamente, in risposta a una richiesta del 2009, padre Anthony Ward, S.M., sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino, ha confermato che il n. 92 della Redemptionis Sacramentum riconosce espressamente che “ogni fedele ha sempre il diritto di ricevere la Santa Comunione sulla lingua”, aggiungendo che non è lecito negare la Comunione a nessun fedele di Cristo che non sia impedito dalla legge. VI. IL CANONE 843 § 1 DEL CIC: IL DIRITTO FONDAMENTALE DEL FEDELE A RICEVERE I SACRAMENTI Il canone 843 §1 del Codice di Diritto Canonico sancisce il diritto fondamentale di ogni battezzato a ricevere i sacramenti: I sacri ministri non possono negare i
sacramenti a coloro che li chiedono in modo opportuno, sono ben
disposti e non sono impediti dalla legge a riceverli.
Le condizioni minime per chiedere lecitamente la Comunione sono: chiederla in modo opportuno, essere ben disposto (in stato di grazia) e non avere impedimento giuridico. Ricevere la Comunione in ginocchio non costituisce alcun impedimento giuridico. Al contrario, nessun canone del CIC, né alcuna Istruzione della Sede Apostolica proibiscono al fedele di ricevere la Comunione in ginocchio. Quindi, negare la Comunione a chi la chiede di riceverla in ginocchio è una violazione del canone 843 § 1. Questo ragionamento è stato esplicitamente adottato dallo stesso Mons. Colombo nella sua seconda lettera (Prot. N° 514/25), in cui cita il canone 843 e riconosce che Papa Francesco, nell’udienza del 21 marzo 2018, ha indicato che «nei contesti compatibili con i canoni 843 e 18 del CDC la Comunione potrebbe essere benissimo amministrata anche in ginocchio» Questa ammissione è di capitale importanza, poiché è lo stesso Arcivescovo che così riconosce che la ricezione in ginocchio è, in linea di principio, lecita. VII. CANONE 18 del CIC: INTERPRETAZIONE RIGOROSA DELLE NORME RESTRITTIVE Il canone 18 del CIC stabilisce: Le leggi che stabiliscono una pena o
coartano il libero esercizio dei diritti, o contengono una eccezione
alla legge, si devono interpretare in modo restrittivo.
Se la Risoluzione n° 12 della CEA fosse interpretata come una restrizione al libero esercizio del fedele di scegliere la postura in ginocchio, detta restrizione dovrebbe applicarsi con una interpretazione restrittiva, in conformità col canone 18. Nessun diritto del fedele può essere limitato da una interpretazione estensiva della norma. Ora, la Risoluzione n° 12 della CEA stabilisce che i fedeli «ricevono la Comunione in piedi e prima, come gesto di riverenza, inclinano il capo». Anche leggendo questo testo in maniera letterale, ciò che la Risoluzione stabilisce è la postura ordinaria (in piedi) e il gesto di riverenza che l’accompagna. Non dice, in alcun momento, che la ricezione in ginocchio è proibita. Interpretare la prescrizione della postura ordinaria come una proibizione della postura in ginocchio sarebbe una interpretazione estensiva di una norma restrittiva, espressamente vietata dal canone 18. La logica è analoga a quella che regola la ricezione nella mano: la CEA può autorizzare la ricezione nella mano, ma non può proibire la ricezione in bocca; allo stesso modo, la CEA può autorizzare la postura ordinaria in piedi, ma non può proibire la postura in ginocchio. Il diritto di ricevere la Comunione in ginocchio resta inviolabile (Congregazione per il Culto Divino. Risposta pubblicata in Notitiae, aprile 1999). VIII. SULL’ARGOMENTO DELLA UNIFORMITA’ LITURGICA Nella sua prima lettera, l’Arcivescovo invoca anche il n. 42 dell’IGMR, secondo il quale «l’uniformità della postura osservata da tutti i partecipanti è segno di unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la sacra Liturgia». Tuttavia, questo argomento non può fondare la negazione della Comunione a coloro che vogliono riceverla in ginocchio, per due motivi: In primo luogo, il principio della
uniformità del n. 42 dell’IGMR
si riferisce all’assemblea nel
suo insieme durante le parti comuni della Messa, non al momento individuale della ricezione
della Comunione. Infatti, i nn. 160-161 dello stesso IGMR, nel trattare il momento della
Comunione, stabiliscono che «la scelta spetta al
comunicando», il che implica necessariamente una legittima
diversità di attitudini in quel momento.
In secondo luogo, anche se l’argomento della uniformità fosse applicabile, non potrebbe prevalere sul diritto positivo stabilito nel n. 91 della Redemptionis Sacramentum. Una disposizione pastorale o disciplinare non può annullare un diritto riconosciuto da una Istruzione della Sede Apostolica. IX. RELEVANZA DELLA TRADIZIONE LITURGICA Ma al di là del diritto positivo, occorre ricordare che la ricezione della Comunione in ginocchio è la postura tradizionale e universale della Chiesa occidentale da almeno il VI secolo fino alla metà del XX secolo, e rimane come forma esclusiva della Forma Straordinaria del Rito Romano. Permettere la ricezione in piedi fu una concessione disciplinare delle Conferenze Episcopali: mai fu concepita come la soppressione della pratica tradizionale. La postura in ginocchio durante la ricezione della Comunione esprime la fede della Chiesa nella Presenza Reale di Cristo nell’Eucarestia ed una manifestazione del sensus fidei che l’autorità pastorale deve proteggere e non ostacolare. X. CONCLUSIONI Da tutto quanto sopra esposto si possono trarre le seguenti conclusioni canoniche: 1. La norma universale della
Chiesa, contenuta nel n. 91 della Istruzione Redemptionis Sacramentum
(2004), stabilisce con chiarezza che non
è lecito negare la Sacra Comunione ad un fedele per il solo
fatto che chiede di riceverla in ginocchio. Questo diritto del
fedele non può essere soppresso da alcuna norma particolare di
una Conferenza Episcopale.
In conclusione: i fedeli
della Chiesa cattolica in Argentina – come nel resto della Chiesa
universale – hanno il diritto canonico di ricevere la Sacra Comunione
in ginocchio, e nessun ministro del Sacramento può
legittimamente negargliela per questo solo motivo. 2. La facoltà conferita alle Conferenze Episcopali dal n. 160 dell’IGMR si limita a indicare la postura ordinaria per la ricezione della Comunione. Non include la facoltà di sopprimere il diritto del fedele a riceverla in ginocchio, che è la postura più conforme alla tradizione liturgica della Chiesa. 3. In virtù del canone 33 § 1 del CIC, ogni prescrizione contraria alla legge superiore non ha alcun valore. La Risoluzione n° 12 della CEA, se si interpreta come proibizione di comunicarsi in ginocchio, sarebbe contraria al n. 91 della Redemptionis Sacramentum e al canone 843 § 1 del CIC, e pertanto nulla sotto tale aspetto. 4. In virtù del canone 18 del CIC, ogni norma che limiti il libero esercizio dei diritti deve essere interpretata in modo restrittivo. La Risoluzione n° 12 della CEA stabilisce la postura ordinaria (in piedi), ma non contiene alcuna proibizione di comunicarsi in ginocchio; interpretarla in senso restrittivo sarebbe una estensione illegittima di una norma restrittiva. 5. Il canone 843 § 1 del CIC obbliga i sacri ministri a non negare i sacramenti a coloro che li chiedono in maniera opportuna e siano ben disposti. Ricevere la Comunione in ginocchio non costituisce alcun impedimento giuridico. Negarla a chi chiede di riceverla in ginocchio viola il canone 843 § 1. 6. La Congregazione per il Culto Divino ha confermato espressamente, nella lettera del 23 agosto 2005 (Prot. N. 981/05/L) che il n. 91 della Redemptionis Sacramentum è vincolante per tutti i ministri della comunione, inclusi i vescovi diocesani, e ha invitato i fedeli a far valere questo pronunciamento davanti all’autorità ecclesiastica in tutti i casi. 7. Lo stesso Arcivescovo di Mendoza, nella sua seconda lettera (Prot. N° 514/25), riconosce implicitamente la liceità della ricezione della Comunione in ginocchio, citando il canone 843 e l’udienza di Papa Francesco del 21 marzo 2018, in cui il Sommo Pontefice affermò che si può amministrare perfettamente la comunione anche in ginocchio. La risoluzione N° 12 della CEA fissa la postura ordinaria, ma non elimina né può eliminare questo diritto. La posizione contraria sostenuta dall’Arcivescovo di Mendoza nella sua lettera Prot. N° 506/25 non ha fondamento nel diritto canonico vigente ed è a rigore incompatibile col pronunciamento espresso dalla Sede Apostolica su questo punto. Maggio 2026 Procedura per fare la denuncia: Se un fedele desidera ricevere la Sacra Eucarestia in ginocchio e il sacerdote gliela nega, può fare denuncia senza alcun timore perché non sta facendo niente di male, ma sta semplicemente esigendo il rispetto del diritto che gli riconosce la Chiesa. Per prima cosa deve scrivere una lettera al vescovo diocesano. In essa, è sufficiente che segnali il caso, con tutti dettagli necessari: data, luogo e sacerdote o ministro dell’Eucarestia coinvolto. E’ importante includere i dati personali e il proprio recapito e chiedere rispettosamente al vescovo che si tenga conto del proprio diritto. Se entro un tempo ragionevole (15-30 giorni) non riceve risposta, deve inviare una lettera simile alla Nunziatura Apostolica e al Dicastero del Culto Divino. Deve fornire il maggior numero di dettagli e deve spiegare di non aver ricevuto risposta dal vescovo diocesano e che è per questo che si appella all’autorità superiore. Deve anche segnalare che invia una copia della lettera alla Nunziatura e al Dicastero. In Argentina, la lettera deve essere inviata a: Ecc.mo Sig. Nunzio
Apostolico
Nunziatura Apostolica Viale Alvear 1605 C1014AAD – Città Autonoma di Buenos Aires Per il Dicastero, la lettera deve essere inviata a Em.mo. Sig. Cardinale
Prefetto del
Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Piazza Pio XII n. 10 00120 Città del Vaticano |