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| L’episcopato al bivio: a proposito dello studio della Fraternità San Pietro di don Jean-Michel Gleize, FSSPX ![]() Da dove proviene questo postulato al quale ritornano sempre – quasi a rappresentare il loro principio e fondamento considerato incrollabile – i diversi studi elaborati nell’ambito Ecclesia Dei contro le consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X? Esso è stato formulato per la prima volta nel saggio teologico collettivo dei membri della Fraternità San Pietro, pubblicato sotto la direzione di Don Josef Bisig e intitolato «Della consacrazione episcopale contro la volontà del Papa con applicazione alle consacrazioni effettuate il 30 giugno da Mons. Lefebvre». Tutta l’offensiva condotta da diversi mesi contro la legittimità delle consacrazioni episcopali previste dalla Fraternità San Pio X per il prossimo 1 luglio 2026 proviene dall’ambito Ecclesia Dei, principalmente dagli studi pubblicati nella rivista Sedes sapientiae della Fraternità San Vincenzo Ferreri o sul sito Claves della Fraternità San Pietro (1). Noi parliamo, e intenzionalmente, di una «offensiva condotta contro», perché la questione che ci interessa non è puramente teologica, che si porrebbe solo sul piano delle pure idee e nell’ambito di un dibattito mirante unicamente a confrontare delle ipotesi e condotto in modo da rimanere pacifico. La questione che ci interessa verte precisamente sulla legittimità di un’azione – le consacrazioni del 2026 al pari di quelle del 1988 – che non è moralmente indifferente e che deve essere oggetto non di una ipotesi, ma di una decisione carica di conseguenze. Si tratta quindi di una questione di prudenza, e la soluzione che essa richiama riguarda la condotta da tenere sul piano dell’azione morale. Indubbiamente, la prudenza implica la considerazione di principii dogmatici o teologici, ma essa si differenzia dalla scienza (o dalla saggezza speculativa) in quanto si preoccupa di mettere in evidenza non ciò che si dovrebbe sapere ma ciò che si dovrebbe mettere in pratica per agire per il meglio. E qui, la posta in gioco dell’azione da intraprendere è considerevole, poiché si suppone che essa fornisca la risposta ad una grave necessità. Ed è questo che conta: non è innanzi tutto il semplice fatto di consacrare dei vescovi nonostante l’esplicita opposizione di Roma, ma proprio il fatto di dare così ai fedeli cattolici il mezzo straordinario per assicurare la loro salvezza, in una situazione in cui il ricorso al mezzo ordinario diventa moralmente se non impossibile almeno troppo difficile. Lo ripetiamo (2): il disaccordo non riguarda qualcosa di facoltativo, che potrebbe ammettere una legittima diversità di opinioni. Poiché, se la salvezza delle anime è minacciata da uno stato di necessità grave, non si può rifiutare la possibilità di ricorrere, per far fronte a questa necessità, a dei mezzi straordinari proporzionati, e solo se si abbia la certezza di fede divina e cattolica – e non solo teologica – che il ricorso a tali mezzi sarebbe illegittimo. Ed è questa certezza che ci si oppone e che noi contestiamo. Il postulato di base Sebbene di natura pratica e morale nella sua portata immediata, questo disaccordo è anche di natura speculativa e dottrinale nel suo presupposto di base, che in questo caso consiste nella diversa concezione che si ha dell’episcopato. Questo presupposto su cui si basa l’argomentazione dell’ambito Ecclesia Dei è il seguente: «Il vescovo, con la sua stessa consacrazione, è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa, Corpo Mistico di Cristo»; «l’episcopato comporta una relazione con la reggenza della Chiesa che gli è essenziale». Di conseguenza «chi è consacrato vescovo non può escludere questo potere senza mettere in pericolo la validità della consacrazione» «e non può accettarla (contro la Santa Sede) senza commettere un gravissimo attentato alla stessa unità della Chiesa, secondo la formula di Pio XII (Enciclica Ad apostolorum principis, 29 giugno 1958)» (3). Questo principio di base, che regge tutta l’argomentazione, ha portato a considerare come «scismatiche» e «non cattoliche» le consacrazioni del 30 giugno 1988. Si tratta del postulato dai due fondatori della Fraternità San Pietro e della Fraternità San Vincenzo Ferreri, rispettivamente Don Bisig e il Padre de Bligniéres; ed è anche il postulato che si ritrova alla base di tutte le argomentazioni sviluppate recentemente per squalificare in anticipo le consacrazioni episcopali del prossimo 1 luglio 2026. Cosa bisogna intendere con questa «relazione con la reggenza della Chiesa» che sarebbe «essenziale» per l’episcopato? Come deve essere intesa l’idea secondo la quale «il vescovo con la sua stessa consacrazione è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa»? I sostenitori di questa spiegazione la intendono nel senso che, con la sua consacrazione, il vescovo non riceverebbe solamente un aumento del suo potere di santificazione. Il suo episcopato, conferitogli con la consacrazione, comporterebbe sia «un potere di reggenza già esistente» (4), sia «un potere spirituale intrinsecamente ordinato al governo della Chiesa» (5). Sempre in questo senso, il vescovo riceverebbe «una attitudine radicale» a governare e ad insegnare, anche se questa attitudine si attualliza pienamente solo con la ricezione di una giurisdizione. Pertanto, l’episcopato non può essere ridotto alla semplice capacità sacramentale. Egli sarebbe per natura ordinato alla struttura gerarchica della Chiesa. Struttura basata sul potere di governo. Ed è per questo che non si può conferire la consacrazione episcopale contro la volontà del Papa senza commettere lo scisma, arrogandosi una dimensione propriamente gerarchica – o giurisdizionale – che solo il Papa può attribuire. L‘origine del postulato: un principio senza fondamento Da dove proviene questo postulato al quale ritornano sempre – quasi a rappresentare il loro principio e fondamento considerato incrollabile – i diversi studi elaborati nell’ambito Ecclesia Dei contro le consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X? Esso è stato formulato per la prima volta nel saggio teologico collettivo dei membri della Fraternità San Pietro, pubblicato sotto la direzione di Don Josef Bisig e intitolato «Della consacrazione episcopale contro la volontà del Papa con applicazione alle consacrazioni effettuate il 30 giugno da Mons. Lefebvre». E’ soprendente constatare che la quasi totalità degli scritti o delle conferenze (6) che intendono giustificare la loro opposizione alle consacrazioni si aggrappino ne varietur a quest’unica formulazione. Eretta a principio quasi dogmatico, essa è ripetuta, con diverse varianti, all’inizio di tutte le argomentazioni, e nessuno sembra mettere in dubbio la sua pertinenza, esattamente come se si trattasse di una dichiarazione del Magistero. Come stanno le cose veramente? In verità, lo studio di Don Bisig non si appoggia, alla base del suo postulato, su alcun dato divinamente rivelato, né su alcun testo del Magistero. I testi del Magistero sono certo citati nel prosequio, ma solo per essere riletti attraverso il prisma deformante dello stesso postulato ritenuto autosufficiente. Esso è enunciato nella prima parte del saggio, al capitolo II intitolato: «Della natura dell’episcopato e della sua violazione», pagine 10-14, nel paragrafo A: «Unicità della missione e della gerarchia». Tutto è basato sulle considerazioni tratte dal libro di Dom Gréa: La Chiesa e la sua divina costituzione, che vengono completate da osservazioni tratte dal libro di Charles Journet: La chiesa del Verbo incarnato, nei suoi volumi I (pagina 35 della 3° edizione del 1965) e II (pagina 642 della stessa edizione). Inoltre, queste citazioni sono selettive e non rendono appieno tutto il pensiero dei due autori indicati in ciò che esso comporta di precisione, di distinzioni e di sfumature su un argomento così complesso. Non si può che rimanere stupefatti davanti all’insuffienza, e perfino alla pochezza, di una riflessione che alimenta la pretesa di condannare l’episcopato della Fraternità San Pio X come «non cattolico» e «scismatico», tacciandolo di «eresia implicita», basandosi su elementi così esigui e controversi. Il tempo ha fatto il suo corso e il postulato, a forza di essere ripresentato e ripetuto negli anni successivi al 30 giugno 1988, ha finito con l’acquisire il diritto di essere citato dai pensatori dell’ambito Ecclesia Dei. La buona coscienza con la quale essi riproducono a volontà, alla base di tutte le loro riflessioni, i dati iniziali dell’opuscolo pubblicato dalla Fraternità San Pietro, non potrebbe tuttavia colmare il vuoto teologico di un punto di partenza che, nel 2026 come pure nel 1988, non può pretendere di garantire la validità della sua conclusione. Una lettura selettiva Che dice Dom Gréa? Egli vede l’attività della Chiesa come la continuazione della missione divina di Cristo. Da qui deriva l’unità dei tre poteri che continuano la missione di Cristo: «Questi tre elementi: il potere di insegnare o magisterium, il potere di santificare o ministerium, e l’autorità di governo o imperium; non sono tre poteri distinti nella loro origine e indipendenti gli uni dagli altri nella loro essenza. […] Quindi non vi è un ordine di dottore, un ordine di santificatore e un ordine di principii spirituali separatamente costituiti e le cui funzioni siano state riunite a caso, per divisione arbitraria o tutt’al più per semplice convenienza, una sorta di cumulo negli stessi uomini, invece esiste tra questi tre elementi una connessione logica ed un legame essenziale». Dom Gréa dice così nel capitolo IV del I volume del suo lavoro: si tratta del triplice potere considerato in relazione alla Chiesa e alla sua missione, che è la missione stessa di Cristo. Egli parla diversamente nel successivo capitolo VII, dove considera questi poteri come essi si trovano e si esercitano concretamente nei loro soggetti. Lo stesso vale in Journet: il teologo svizzero tratta dei poteri nella Chiesa distinguendo i punti di vista: il punto di vista del potere nella Chiesa e il punto di vista del potere nel soggetto che lo possiede e lo esercita (7a). Sono queste distinzioni che si trovano occultate nello studio tuttora diffuso dalla Fraternità San Pietro. L’assenza di distinzione potrebbe sembrare che avvalori l’idea centrale del postulato, l’idea secondo la quale l’episcopato è necessariamente un potere gerarchico di reggenza nella Chiesa, al punto tale che sarebbe impossibile trasmetterlo a chiunque senza trasmettere un potere giurisdizionale che solo il Papa può conferire. Ma questa idea è falsa, e si dissolve da sola non appena emergono le distinzioni che il saggio della Fraternità San Pietro ha tralasciato. E’ dunque su tali distinzioni che è importante ritornare adesso. Le distinzioni indispensabili E’ importante fare la differenza fra tre aspetti, poiché «l’episcopato» è un termine nel quale sono contenute tre realtà distinte. In primo luogo vi è la realtà di un potere; in secondo luogo vi è la necessità di questo potere per la Chiesa o, in modo equivalente, il fatto che questo potere si trova in seno alla Chiesa; e infine, in terzo luogo, la realtà del soggetto o della persona che riceve questo potere per possederlo ed esercitarlo o, in modo equivalente, il fatto che il potere si trova nella persona che lo possiede e lo esercita. Il potere dell’episcopato è duplice e comprende sia l’Ordine sia la Giurisdizione, cioè il potere di santificare e il potere di governare e di predicare. Questi due poteri: il potere episcopale di Giurisdizione e il potere episcopale di Ordine, sono formalmente distinti. E sono distinte anche le due fonti di ciascun potere: la consacrazione riguardo all’Ordine e la missione canonica del Papa riguardo alla Giurisdizione. Pertanto, anche se, nella sua integralità, il vescovo possiede i due poteri, non li possiede unicamente in virtù della consacrazione, la quale di per sé non conferisce alcuna dimensione propriamente gerarchica in ordine al potere di governare. Questi due diversi poteri sono entrambi necessarii alla Chiesa. Essa, per adempiere al suo scopo in quanto società di ordine soprannaturale, ha bisogno di questi due poteri. Quindi, essi devono coesistere mutuamente nella Chiesa, perché nella Chiesa ciascuno dei due poteri deve essere esercitato in dipendenza l’uno dall’altro: la Chiesa predica e governa usando il potere di Giurisdizione; e santifica usando il potere di Ordine. Di conseguenza, nella Chiesa il potere episcopale di Ordine è in relazione col potere episcopale di Giurisdizione. Infine, questi due poteri, come i loro soggetti, risiedono in persone diverse, in cui alcune li possiederebbero entrambi e altre ne possiederebbero solo uno senza l’altro. Alcuni vescovi detengono sia il potere episcopale di Ordine sia il potere episcopale di Giurisdizione, e sono posti a capo di una diocesi. Altri vescovi detengono solo il potere episcopale di Ordine senza avere il potere episcopale di Giurisdizione e non governano una parte della Chiesa; essi si limitano ad amministrare i sacramenti secondo i bisogni della società. Altri ancora detengono in un primo tempo il solo potere episcopale di Giurisdizione senza possedere il potere episcopale di Ordine, ma è consuetudine affidare loro anche quest’ultimo potere non appena possibile, poiché nella Chiesa coloro che esercitano l’autorità devono normalmente essere consacrati. Notiamo tutta la differenza che separa il secondo punto di vista dal terzo. Se vi è una Ordinazione o una relazione essenziale dell’episcopato alla reggenza, questo deve intendersi dell’episcopato come esso si trova nella Chiesa, nella società ecclesiastica, poiché i due poteri, che come tali definiscono l’episcopato, lo definiscono come esso esiste nella Chiesa e per la Chiesa. Questo significa che l’esistenza di questi due poteri è necessaria nella Chiesa, poiché l’uno (insegnamento e governo) deve essere esercitato in vista dell’altro (santificazone). Ma questo non significa in alcun modo che ciò valga per la persona o il soggetto che detiene il potere. Nella persona del vescovo che detiene il potere di Ordine in virtù della consacrazione, non vi è alcuna ordinazione essenziale, alcuna esigenza, alcun potere di alcun tipo in relazione al potere di reggenza. La confusione introdotta nel saggio di Don Bisig sta proprio qui: confusione tra il potere come si trova nella Chiesa e quello come si trova nel soggetto che lo detiene e lo esercita. E tuttavia, è proprio questa la distinzione operata da Dom Gréa tra il capitolo VI e il capitolo VII del primo volume del suo lavoro. Ed è anche la distinzione operata da Charles Journet. Che noi abbiamo spiegato in dettaglio nel numero precedente di questo giornale (7b). Inutile ritornarci. Una rilettura sofistica Il seguito del saggio di Don Bisig si compiace di mostrare dei testi tratti dal Magistero o dal Codice di Diritto Canonico, che sembrano andare nel senso voluto dal postulato. Tutti questi testi alludono ad una usurpazione della Giurisdizione e non si pongono per niente dal punto di vista di una consacrazione episcopale in cui ci si limita a trasmettere solo il potere di Ordine. Pertanto, non possono essere utilizzati per denunciare le consacrazioni di Ecône come scismatiche. Ma alla Fraternità San Pietro basta usare il suddetto postulato come la bacchetta magica per attribuirgli il significato che intende ricavarne: il potere di Ordine è supposto comportare il potere di Giurisdizione, non solo nella Chiesa, ma anche nel soggetto che lo riceve. Quindi, a noi basta negare tale postulato e stabilirne l’incoerenza per privare del suo fondamento l’accusa di scisma. Segnaliamo solo due passi regolarmente citati, il cui significato è stato falsato rispetto allo stesso testo letterale. La Fraternità San Pietro crede di potersi basare su un passo dell’Enciclica Ad apostolorum principis di Pio XII, in cui il Papa «ricorda con forza che il diritto di giudicare l’idoneità dell’episcopato appartiene solo alla Sede apostolica e che il Papa è il solo ad avere il diritto di nominare i vescovi» […] «Questo testo è particolarmente importante poiché distingue esplicitamente la dignità episcopale dalla missione episcopale. In altre parole, l’intervento del Papa non riguarderebbe solo la Giurisdizione, ma anche lo stesso accesso alla dignità episcopale» (8). Tuttavia, il passo citato da Pio XII è il seguente: «I sacri canoni infatti decretano chiaramente ed esplicitamente che spetta solo alla Sede apostolica giudicare l’idoneità di un ecclesiastico a ricevere la dignità e la missione episcopale (canono 331, § 3) e che spetta al Pontefice romano nominare liberamente i vescovi (canone 329 § 2). I riferimenti dati da Pio XII ai canoni del Codice dimostrano chiaramente che qui si tratta della scelta di un candidato al potere di Giurisdizione. Il canone 331 dice esplicitamente che si tratta dell’idoneità a governare una diocesi. Non si tratta dell’idoneità al potere di Ordine episcopale. Ancor meno dell’atto stesso della consacrazione episcopale. Infine e soprattutto, questo passo non precisa affatto che tutto ciò deriva da un diritto divino. E quando è effettivamente il diritto divino ad essere in giogo, i Papi hanno sempre avuto cura di specificarlo. Un altro passo della stessa Enciclica è tanto più interessante perché proposto, in occasione del concilio Vaticano II, dal Maestro Generale dell’Ordine dei Frati Predicatori, il Reverendo Padre Aniceto Fernandez Alonso (1895-1981) per contestare lo schema della futura Costituzione Lumen gentium, precisamente sul punto in cui si voleva far derivare il potere di Giurisdizione dalla consacrazione episcopale. Egli diceva: «In effetti, Pio XII insegna espressamente che “I vescovi che non sono stati né nominati né confermati dalla Sede apostolica, e ancor più quelli che sono stati eletti e consacrati contro le sue prescrizioni, non godono di alcun potere di magistero né di Giurisdizione, poiché la Giurisdizione perviene ai vescovi dall’unico Pontefice romano. E’ quello che abbiamo ricordato nell’enciclica Mystici Corporis con queste parole: ‘I vescovi consacrati… per quanto concerne la propria diocesi, come veri pastori, pascolano e governano individualmente, in nome di Cristo, i greggi a loro affidati; tuttavia, così facendo, essi non sono pienamente indipendenti, ma sono posti sotto l’autorità del Pontefice romano, benché godano del potere ordinario di Giurisdizione, che viene loro conferito immediatamente dallo stesso Pontefice romano’ (Enciclica Mystici Corporis, del 29 giugno 1943, AAS, t. XXXV (1943), pp. 211-212). «Questa dottrina, noi l’abbiamo ricordato in seguito nella lettera Ad Sinarum gentem, indirizzata al vostro popolo: ‘Il potere di Giurisdizione, che è conferito direttamente dal Sommo Pontefice per lo stesso diritto divino, deriva da questo stesso diritto anche ai vescovi, ma solo tramite il Successore di Pietro. A lui, non solo i fedeli cristiani, ma anche i vescovi sono tenuti a sottomettersi e ad essere legati dal vincolo dell’obbedienza e dell’unità’. (Enciclica Ad Sinarum gentem, del 7 octobre 1954, AAS, t. XLVII (1955), p. 9; Ad Apostolorum Principis, del 29 giugno 1958, AAS, t. L (1958), p. 610-611)». «Ed egli lo ripete anche in diverse allucuzioni, per esempio: ai predicatori della Quaresima (17 febbraio 1942); agli uditori della Rota romana (10 febbraio 1945): “I pastori ricevono immediatamente dal Papa la loro Giurisdizione e la loro missione”. Quindi, bisogna attenersi a questa dottrina, proposta in modo ripetuto e fermo dal Magistero ordinario. Anche diversi Padri e Dottori della Chiesa l’hanno sostenuta, come Sant’Ambrogio, San Leone Magno, Alberto il Grande, San Bonaventura, Tommaso d’Aquino e Robert Bellarmino. Sarebbe del tutto inconveniente che una opinione contraria venga approvata e proposta in questa Costituzione concilare, poiché allora il Magistero solenne della Chiesa sarebbe in contraddizione col suo Magistero ordinario» (9). L’intervento di questo Padre conciliare, che fa eco a quello di molti altri, rappresenta dal 1964 la smentita del falso postulato espresso nel saggio di Don Bisig nel 1988. No, la consacrazione non crea in chi la riceve alcuna «ordinazione essenziale» relativa alla Giurisdizione. La spiegazione di Padre Victor-Alain Berto La spiegazione che abbiamo appena fornito, con le distinzioni che essa contiene, si trova in Don Raymondo Dulac, che abbiamo abbondantemente citato altrove, e in anche in Padre Victor-Alain Berto (10). Le affermazioni di quest’ultimo, che si trovano nel suo libro Per la Santa Chiesa romana, pubblicato dalle Edizion du Cédre nel 1976 (pp. 243-244), meritano di essere ricordate qui. Colui che fu il teologo privato di Mons. Lefebvre scrive: «Un vescovo consacrato nell’unità della Chiesa, anche se attualmente non ha alcuna Giurisdizione di pastore ordinario particolare, sia che sia consacrato come vescovo titolare, sia che si sia dimesso dalla sua sede o sia stato deposto (per altra causa che non sia un delitto), fa parte del corpo episcopale, perché nulla in lui contraddice la “vocazione” dei sacerdoti di primo rango al governo del popolo cristiano». L’eminente teologo intende caratterizzare così la situazione di un vescovo solo consacrato, soggetto al potere di Ordine e non rivestito del potere di Giurisdizione. Ed afferma: «In lui c’è certamente qualcosa di simile ad una “vocazione” al potere di governo». Ma Padre Berto si affretta ad aggiungere: «Questo termine “vocazione”, lo mettiamo tra virgolette perché non ci soddisfa. Noi lo impieghiamo perché dice meno di “requisito” e ancor meno di “idoneità”, poiché certamente non è un “requisito” né una “idoneità” che chiunque abbia ricevuto la consacrazione riceva una giurisdizione. O meglio, se esiste una idoneità e perfino un requisito, essa è collettiva e non distibutiva. L’insieme dei soggetti che hanno ricevuto la consacrazione o che hanno un mandato apostolico per riceverla, esige di costituire il corpo di governo della Chiesa sotto il Pontefice romano, ma questo non è vero per ogni singolo soggetto consacrato. E d’altra parte, una tale parte del gregge può essere posta per un tempo più o meno lungo, in circostanze particolari, sotto il governo di un soggetto non consacrato, il quale per questo, senza essere vescovo, appartiene al corpo episcopale». E un po’ più avanti: «Si deve ammettere che l’appartenenza al corpo episcopale conferisce per diritto divino, a coloro che ne sono membri, insieme alla capacità di governare pastoralmente, sebbene non sovranamente, ogni singolo gregge, singuli singulos greges (Vaticano I), la capacità di governare ed istruire collegialmente tutta la Chiesa – ma niente di più che una capacità alla quale solo il Sommo Pontefice può dare la possibilità di esercitare». Teniamo a mente questo punto importante della spiegazione di Padre Berto: se vi è una idoneità o una “vocazione” perché il vescovo consacrato governi una parte della Chiesa, questa “vocazione” o questa idoneità «è collettiva e non distributiva». In altre parole, se è vero che il potere episcopale di Ordine non si deve separare dal potere episcopale di Giurisdizione nella Chiesa e in ogni vescovo, questi due poteri sono essenzialmente distinti e separabili nel loro oggetto e possono essere separati in alcuni vescovi. Tale congiunzione è quindi necessaria se la si intende in rapporto all’episcopato in generale nella Chiesa; ma non lo è più se la si intende in rapporto a questo o a quel vescovo particolare nella persona di colui che riceve la consacrazione. Nella linea del saggio pubblicato nel 1988, lo studio firmato «Theologus» e pubblicato l’11 aprile scorso sul sito Claves, riporta una citazione molto parziale della dichiarazione di Padre Berto: egli scrive: «Per diritto divino, i vescovi, anche dispersi, sono un corpo costituito nella Chiesa». Sì, è vero, ma nella misura esatta in cui sono tutti investiti del potere di Giurisdizione in ragione della missione canonica ricevuta dal Papa. Solo in virtù della loro consacrazione episcopale, e in ragione del solo potere di Ordine, i vescovi costituiscono, per così dire, «l’ordine episcopale», che è l’unione morale di tutti i vescovi che hanno ricevuto il potere di Ordine con la loro consacrazione episcopale. E questo «ordine episcopale» è una realtà molto diversa dal «corpo episcopale» che è l’unione morale di tutti i vescovi investiti del potere di Giurisdizione. Padre Berto precisa: «l’insieme dei soggetti che hanno ricevuto la consacrazione o che hanno il mandato apostolico per riceverla, esige la costituzione del corpo di governo della Chiesa sotto il Pontefice romano, sì, ma questo non è vero per ciascuno del soggetti consacrati». Tutti questi punti sono stati ricordati nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome (11), in cui abbiamo presentato le spiegazioni dettagliate del cardinale Charles Journet e del cardinale Louis Billot; a cui rimandiamo il lettore. Per finire, sottolineiamo quest’altro aspetto dell’argomentazione di Padre Berto. Egli si dice insoddisfatto della formulazione che è costretto a proporre per caratterizzare la complessa situazione dell’episcopato. Egli parla di “vocazione” al governo che sarebbe per così dire inscritta nella consacrazione, e mette questo termine tra virgolette, per indicare che lo usa in mancanza di meglio, perché – dice – «significa meno di “esigenza” e ancor meno di “opportunità”, che chiunque abbia ricevuto la consacrazione riceva una Giurisdizione». Qui abbiamo certo una smentita e una condanna esplicita del falso postulato tuttora sostenuto dalla Fraternità San Pietro e dal suo sito Claves, seguendo le orme di Padre de Blignières e di Don Bisig. Se si afferma, come fanno questi ultimi, che «il vescovo, con la sua stessa consacrazione, è ordinato essenzialmente a governare la Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, e che «colui che è consacrato vescovo non può escludere questo potere senza mettere in pericolo la validità della consacrazione», ci si condanna a non poter giustificare le consacrazioni di Ecône. Ma se si adotta un falso postulato, ci si condanna ad adottare una definizione altrettanto falsa dell’episcopato cattolico. NOTE 1. Si vedano i numeri di luglio-agosto 2022, ottobre 2022, novembre 2022, aprile 2024 e giugno 2025 del Courrier de Rome. 2. Questo è già stato citato nel numero di novembre 2022 del Courrier de Rome. 3. Padre de Blignières, nel «Supplemento dottrinale» n° 2 al numero di giugno 1987 della rivista Sedes sapientiae, pagina 2, cita nell’articolo «L’episcopato di Padre de Blignières» del numero di ottobre 2022 del Courrier de Rome. 4 - Questa è la spiegazione data da Padre de Blignières nell’articolo già citato. 5 - Questa è la spiegazione data sul sito Claves della Fraternità San Pietro nello stdio già citato. 6 - Ci riferiamo alla conferenza che si è svolta a Parigi il 6 aprile scorso e che non ha fatto altro che ripetere sotto tre forme appena diverse questo postulato iniziale dell’opuscolo del 1988. 7a - Si veda l’articolo intitolato « De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I) » nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome. 7b - Si veda l’articolo intitolato « De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I) » nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome. 8 - Testo allegato nel corso della conferenza svoltasi a Parigi, lo scorso 6 aprile. 9 - Acta, … vol. III, pars I, p. 697. 10 - Si veda l’articolo «L’épiscopat autonome du Père de Blignières » nel numero di ottobre 2022 del Courrier de Rome, nonché l’articolo « Munera et potestas : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (2) » nel numero di aprile 2026 del Courrier de Rome. 11 - Si veda l’articolo intitolato «De la nature de l’épiscopat : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (1) ». ![]() Don Jean-Michel Gleize è stato per quasi trent'anni professore di apologetica, di ecclesiologia e di dogma al Seminario San Pio X di Ecône. E’ il principale redattore del Courrier de Rome. Ha partecipato alle discussioni dottrinali fra Roma e la Fraternità San Pio X tra il 2009 e il 2011. Oggi esercita il suo apostolato a Parigi, nella chiesa Saint-Nicolas-du Chardonnet, dove le sue conferenze sulla Chiesa sono molto seguite. |