Né scismatici, né disobbedienti




di Don Daniele Di Sorco, FSSPX











Di fronte alla profusione di dichiarazioni, di articoli e di interviste che presentano la Fraternità San Pio X come responsabile di una frattura in seno alla Chiesa, di una gravissima disobbedienza verso il Santo Padre, o perfino di un vero scisma, ci sembra opportuno scrivere poche righe allo scopo di offrire dei chiarimenti.

Il nostro metodo sarà sempre lo stesso: no impressioni, né «sentito dire», né elucubrazioni di qualche commentatore occasionale, ma la teologia cattolica ripresa dalle sue fonti: il Magistero costante della Chiesa e l’insegnamento dei grandi teologi e canonisti.


1. La Fraternità San Pio X non è scismatica

Il cardinale Tommaso de Vio (detto Gaetano, 1469-1534), uno dei più grandi teologi di tutti i tempi, afferma esplicitamente: «Disobbedire, anche con ostinazione, al Sommo Pontefice non costituisce uno scisma. Ciò che costituisce uno scisma è il non volere essere sottomesso a lui come capo di tutta la Chiesa» (1).

Qual è la differenza tra una semplice disobbedienza, che non implica lo scisma, e la disobbedienza accompagnata dalla ribellione, che implica un rifiuto della sottomissione e costituisce uno scisma?

Il cardinale Gaetano lo spiega chiaramente.
Si può disobbedire ad un ordine del Papa per tre motivi:
1. Perché quello che egli mi ordina non mi piace o mi sembra ingiusto;
2. Perché ritengo che egli agisca ingiustamente verso di me;
3. Perché non lo riconosco come mio Superiore.

Nei primi due casi non vi è scisma; nel terzo caso vi è scisma (2).

La differenza è chiara. Se non riconosco il Papa come mio Superiore, non sarò disposto ad obbedirgli in nessuna circostanza, qualunque sia l’ordine che mi impartisca. Se, al contrario, lo riconosco come mio Superiore, posso certo disobbedirgli su un punto specifico, ma rimango pronto ad obbedirgli; quindi non sono scismatico.
Altrimenti, chiunque disobbedisse ad un precetto pontificio, per esempio rifiutandosi di digiunare nei giorni prescritti o rifiutandosi di assistere alla Messa domenicale, sarebbe scismatico. Il che è assurdo.

«Accade spesso, infatti, che un uomo si rifiuti di eseguire gli ordini del suo Superiore pur continuando a riconoscerlo come Superiore» (3).


Questa dottrina del cardinale Gaetano è stata ripresa da tutti i canonisti e i teologi successivi, senza eccezione.

Ora, se si considera l’attitudine costante della Fraternità e le dichiarazioni dei suoi Superiori, si vede chiaramente che essa disobbedisce al Papa, non perché si rifiuta di riconoscerlo come suo Superiore o di essergli sottomessa, ma perché ritiene di non poter accettare alcuni ordini che egli le dà.
Ci troviamo quindi nel primo caso presentato dal cardinale Gaetano.

In effetti, la Fraternità cita il nome del Papa nel Canone della Messa (manifestando così che lo riconosce come suo Superiore) e obbedisce alla Santa Sede in tutte le questioni in cui non esiste né certezza né probabilità di modernismo (per esempio nelle riduzioni allo stato laicale, nelle richieste di dispense o di grazie riservate al Santo Padre, nella proclamazione dei giubilei, ecc.).
Essa è anche pronta ad obbedire al Papa in tutto, purché i suoi ordini non implichino l’adesione alle dottrine moderniste del Vaticano II e del postconcilio.

Quindi, la Fraternità non è per niente scismatica.

Ma è quantomeno disobbediente? Perché si può essere gravemente disobbedienti senza essere scismatici.
Noi risponderemo a questa domanda nel terzo punto.



2. Le consacrazioni episcopali conferite senza mandato apostolico non costituiscono un atto scismatico e non rendono scismatica la Fraternità

Bisogna ricordare per prima cosa che, fino alla fine del Medioevo, la consacrazione episcopale non era riservata al Papa. Questo significa che, normalmente, il Papa non nominava i vescovi e neanche confermava la loro nomina fatta da altri. La riserva pontificia relativa alla nomina o alla conferma dei vescovi risale solo alla fine del XIII secolo e si è affermata pienamente solo nel secolo successivo.

Qualcuno potrebbe obiettare che nell’Antichità le consacrazioni episcopali avvenivano certamente senza l’intervento del Papa, ma mai contro la sua volontà. Ma questo non è sempre vero.

Al tempo di Sant’Agostino, i vescovi venivano talvolta consacrati come coadiutori in una diocesi che aveva già un vescovo titolare, o anche talvolta venivano trasferiti da una sede  all’altra contrariamente alle prescrizioni dei concilii ecumenici e, di conseguenza, contro la volontà del Papa che aveva approvato tali concilii. Furono numerosi coloro che fecero notare l’irregolarità di questi atti, ma nessuno parlò di scisma.

In epoca più recente, nei secoli XII e XIII, vi furono anche dei vescovi, principalmente appartenenti agli Ordini Mendicanti, consacrati senza rispettare la normale procedura canonica, contravvenendo così alla volontà del Papa. Anche in questi casi la Santa Sede intervenne per ristabilire l’ordine, ma nessuno fu considerato scismatico.
Ritornerò più dettagliatamente su questo argomento in un articolo a parte.

Da tutto questo deriva che la riserva del Papa della consacrazione episcopale non è di diritto divino, ma di diritto ecclesiastico.

Ciò che è di diritto divino è che il vescovo rimane in comunione col Papa.
Ora, abbiamo visto nel primo punto che i vescovi della Fraternità, non essendo scismatici, sono in piena comunione col Papa.

Nessun teologo o canonista, almeno fino al concilio Vaticano II, cita la consacrazione episcopale senza mandato apostolico tra gli atti scismatici.

Nel diritto canonico tradizionale, fino al 1951, una consacrazione episcopale senza mandato era punita semplicemente con una sospensione; quindi non era considerata come uno scisma, che era sanzionato con la scomunica.

Anche dopo il 1951, quando la pena fu aggravata passando dalla sospensione alla scomunica, nessun teologo o canonista sostenne che una consacrazione episcopale senza mandato costituisse di per sé uno scisma. 

L’idea che una consacrazione episcopale senza mandato apostolico sarebbe, per sua stessa natura, un atto scismatico è emersa in occasione delle consacrazioni effettuate da Mons. Lefebvre nel 1988. Essa non ha alcun precedente nella tradizione teologica o canonica.

Infine, si potrebbe forse considerare scismatica, o quantomeno tendente allo scisma, una consacrazione senza mandato che pretendesse di conferire al nuovo vescovo un potere di giurisdizione episcopale, cioè il diritto di governare una diocesi e di esercitare l’autorità sui sacerdoti e sui fedeli.

Ora, secondo la dottrina chiaramente insegnata da Pio VI e Pio XII, il vescovo riceve il suo potere di giurisdizione, non con la consacrazione, ma con la missione canonica ricevuta dal Papa (il Vaticano II insegna il contrario…). Pretendere di conferire un potere di giurisdizione contro la volontà del Pontefice costituirebbe quindi una usurpazione della sua autorità e una tendenza allo scisma. 

Ma la Fraternità San Pio X non ha mai preteso di conferire ai suoi vescovi un potere di giurisdizione.

I vescovi della Fraternità non possiedono, come vescovi, alcun potere per governare sui fedeli o sui sacerdoti.  Essi possiedono unicamente il potere di Ordine, cioè di conferire i sacramenti (Cresima e Ordine sacro), nonché i sacramenti riservati ai vescovi.

Ora, questo potere non proviene loro dal Papa, ma direttamente da Dio con la consacrazione episcopale.
Quindi, non vi è né usurpazione del potere del Pontefice, né tendenza allo scisma.



3. La Fraternità San Pio X non è neanche disobbediente

Nella dottrina cattolica, l’obbedienza non è un assoluto; neanche l’obbedienza al Sommo Pontefice.

Come insegna San Tommaso: «l’abuso di autorità può verificarsi […] quando ciò che è comandato dal Superiore è contrario al fine per il quale l’autorità è stata istituita, per esempio quando viene comandato un atto malvagio, contrario alla virtù che tale autorità è destinata a promuovere e a proteggere. In questo caso, non solo non si è tenuti ad ubbidire al Superiore, ma si è obbligati a non obbedirgli, come i santi Martiri affrontarono la morte  piuttosto che obbedire agli ordini empii dei tiranni» (4).

Lo stesso insegnamento si ritrova in Leone XIII nell’enciclica Diuturnum illud (29 giugno 1881).

In più, se l’ordine ingiusto del Superiore costituisce un pericolo per la fede, la disobbedienza deve essere pubblica.

E’ ancora San Tommaso che l’afferma «Quando esiste un pericolo imminente per la fede, gli stessi prelati devono essere rimproverati pubblicamente dai loro sudditi. E’ per questo che San Paolo, che era sottomesso a San Pietro, lo rimproverò pubblicamente a causa del pericolo imminente di scandalo per la fede. E come dice la Glossa citando Sant’Agostino a proposito del capitolo II dell’Epistola ai Galati: «Pietro stesso diede così un esempio ai Superiori: se mai dovessero allontanarsi dalla retta via, essi non dovrebbero rifiutarsi di essere corretti anche dai loro sudditi» (5).

Il grande teologo domenicano Juan de Torquemada (1388-1468) riassume in questi termini ciò che abbiamo qui esposto: « Se il Pontefice romano comanda qualcosa di cattivo in sé, cioè contrario alla legge divina, alla fede o alla salvezza delle anime, in questo caso, separarsi dal Pontefice romano con la disobbedienza non è illecito e, di conseguenza, non può parlarsi di scisma» (6).

Non si potrebbe essere più chiari. E, lo ripetiamo, non si tratta dell’opinione isolata di un teologo, ma dell’insegnamento unanime di tutta la tradizione teologica.



4. La Fraternità ha agito correttamente in ragione dello stato di necessità in cui si trova la fede

Tuttavia, si può dire che l’ordine al quale la Fraternità si è rifiutata di obbedire era «cattivo in sé» o perfino «peccaminoso»? Dopo tutto, rinunciare alle consacrazioni episcopali non è in sé un atto malvagio. Si potrebbe dunque concludere che, se la Fraternità non è caduta nello scisma, essa ha nondimeno commesso un grave atto di disobbedienza.

Noi rispondiamo che l’atto di rinunciare alle consacrazioni episcopali, considerato astrattamente, effettivamente non è malvagio. Ma se lo si considera nelle circostanze attuali e concrete della Chiesa, allora esso diventa malvagio e perfino colpevole.

Nella presente situazione della Chiesa, se la Fraternità San Pio X non avesse proceduto alle consacrazioni del 1 luglio, si sarebbe trovata davanti ad una alternativa inevitabile: o sparire progressivamente, o accettare, almeno nei fatti, la nuova liturgia e le false dottrine del Vaticano II e del postconcilio.  

Senza le consacrazioni del 1 luglio, la Fraternità si sarebbe ritrovata, nel giro di alcuni anni, senza vescovi, a causa del decesso naturale di quelli che esercitano oggi questo incarico.

Senza vescovi, non ci sarebbero più ordinazioni sacerdotali; senza ordinazioni, non ci sarebbero più sacerdoti, e a lungo andare non ci sarebbe più la Messa tradizionale, né l’insegnamento integrale della dottrina cattolica. 

La sola alternativa sarebbe stata chiedere dei vescovi a Roma, fare ordinare i sacerdoti da vescovi diocesani o anche di mandare i fedeli dai parroci delle parrocchie.
Ora, ognuna di queste soluzioni implicherebbe l’accettazione, almeno in pratica, delle false dottrine del Concilio e del postconcilio.

Noi lo vediamo già oggi, il Dicastero per la Dottrina della Fede, nella nota annessa al decreto di scomunica pubblicata il 2 luglio, impone a tutti coloro che desiderano ritornare «in comunione con Roma», di firmare una dichiarazione con la quale accettano il Vaticano II secondo l’interpretazione data dal Magistero attuale e con la quale si impegnano a non criticare mai gli insegnamenti del Papa.

Di conseguenza, senza le consacrazioni episcopali, la Fraternità sarebbe stata costretta ad accettare dottrine come la libertà religiosa, l’ecumenismo, la collegialità, l’illiceità della pena di morte, la possibilità per i divorziati risposati di ricevere la comunione, la benedizione delle coppie omosessuali; o quanto meno di accettare di non criticarle più pubblicamente.

Si comprende così che l’ordine del Papa, considerato nelle circostanze concrete in cui è stato impartito, comanda un atto che diventa oggettivamente malvagio e colpevole, poiché non è mai permesso di accettare o di rinunciare a denunciare ciò che è contrario alla fede.

A questo riguardo, è opportuno ricordare che le posizioni dottrinali della Fraternità non sno semplici opinioni, non sono delle preferenze personali, né delle sensibilità particolari, né dei gusti, esse costituiscono la dottrina cattolica, insegnata in maniera definitiva dal costante Magistero della Chiesa. Basta leggere gli atti di tutti i Papi e gli scritti di tutti i teologi di prima del concilio, per convincersene.

Dunque, non è possibile rinunciare ad esse, poiché appartengono allo stesso deposito della fede. Quando il Papa chiede il contrario, è chiaro che il suo ordine è, secondo l’espressione di Torquemada, contrario «alla legge divina, alla fede o alla salvezza delle anime». Quindi, non solo possiamo disobbedirgli, ma dobbiamo disobbedirgli.

Rispondiamo infine ad un’ultima obiezione: «Non siete voi che potete affermare che alcuni insegnamenti del Concilio e del postconcilio sono contrarii alla dottrina tradizionale. Questo giudizio appartiene unicamente all’autorità suprema, cioè al Papa».

Ma, se fosse così, che senso avrebbero le parole di Torquemada e di tutti gli altri teologi che affermano che ogni cristiano ha diritto di disobbedire al Papa quando egli comanda oggettivamente qualcosa di malvagio?

Quando Alessandro VI proibì, sotto pena di scomunica, alla sua amante Giulia Farnese di abbandonare la loro vita in comune per ritornare col legittimo marito, questa avrebbe dovuto obbedirgli col pretesto che non spettava a lei giudicare la conformità degli atti pontifici con la legge divina?

Del pari, quando i cattolici oggi si oppongono alla comunione dei divorziati risposati o all’approvazione degli atti omosessuali, stanno forse usurpando un potere che appartiene esclusivamente al Papa?



Conclusione

La Fraternità non è né scismatica, né disobbediente. Le scomuniche pronunciate contro di essa sono senza effetto, perché dove non c’è reato, non può esserci pena.

La ferita esiste certamente, ma non siamo noi che l’abbiamo causata.

Noi confidiamo, meglio ancora, siamo certi, in virtù delle promesse fatte da Nostro Signore Gesù Cristo alla Sua Chiesa, che un giorno le autorità della Chiesa torneranno all’autentica dottrina cattolica e riconosceranno la nostra completa innocenza.


NOTE


1. Commento della Somma teologica di San Tommaso, II-II, q. 39, a. 1, n. III.

2. ibid., n. VII.

3. ibid.

4. II Sent., dist. 44, q. 2, a. 2.

5. Somma teologica, II-II, q. 33, a. 4, ad 2.

6. Summa de Ecclesia, libro IV, parte I, cap. 11.





 
luglio 2026
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