Che pensare del decreto

del Dicastero per la Dottrina della Fede

del 2 luglio 2026 ?



della Fraternità San Pio X



Pubblicato sul sito francese della Fraternità San Pio X

La Porte Latine
 




Il cardinale Fernández e Papa Leone XIV



Questo decreto, emanato in seguito alle consacrazioni episcopali del 1° luglio a Écône, è stato firmato dal cardinale Victor Manuel Fernández e dai suoi due segretari.
Sotto la sua apparenza rigorosa, contiene incongruenze ed errori di natura teologica e canonica.

Senza pretendere di fare qui un’analisi esaustiva, intendiamo offrire alcune riflessioni su questo documento romano.


1. Sullo scisma

Il decreto pretende che «Mons. Alfonso de Galarreta», con la consacrazione episcopale di quattro sacerdoti senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice, avrebbe effettuato un atto di natura scismatica.

Ma tale affermazione è affrettata e rivela una visione errata dello scisma.

Il canonista Raoul Naz scrive:
«Si deve distinguere con cura lo scisma dalla disobbedienza pura e semplice. Lo scisma presuppone il rifiuto sistematico e abituale della dipendenza. Invece la disobbedienza può essere semplicemente un atto passeggero, senza che il suo autore contesti in alcun modo l’autorità della legge o del legislatore e senza che intenda sottrarvisi in maniera abituale. […] La disobbedienza può consistere nel rifiutare di riconoscere in un caso specifico la competenza del legislatore, senza contestare il suo potere. In questo caso non vi è scisma. Ci sarebbe se il rifiuto di obbedire derivasse dal fatto che viene rigettata l’autorità del legislatore» (1).

Il teologo Gaetano, il più celebre tra i commentatori di San Tommaso, grande avversario di Lutero, e a cui fa riferimento Raoul Naz, spiega:
«Lo scisma non consiste nel rifiutare di obbedire al Sommo Pontefice con pertinacia; ma vi è scisma quando ci si rifiuta di sottomettersi al Somme Pontefice in quanto capo della Chiesa. […] la disobbedienza, per quanto pertinace, non costituisce scisma, salvo che non equivalga ad una ribellione contro la funzione del Papa o della Chiesa, tale da rifiutarsi di sottomettersi a tale funzione del Papa e di riconoscerlo come proprio Superiore» (2).


Ora, la Fraternità San Pio X e il suo Superiore Generale hanno sempre affermato che riconoscono Leone XIV come loro capo. Essi si rivolgono a lui come un suddito si rivolge al suo Superiore, come un figlio si rivolge a suo padre (3). Essi sono pronti ad obbedirgli ogni qual volta l’ordine è conforme alla fede o alla morale.
Ancora più precisamente, la Fraternità non ha mai preteso di costituire una Chiesa parallela o autonoma; essa esercita il suo apostolato come un’opera della Chiesa cattolica, al suo servizio e per la sua propagazione; essa non si dà né una propria dottrina, né una propria liturgia, né una missione indipendente da quella della Chiesa. Al contrario, essa si lascia guidare dal Magistero costante della Chiesa, di cui intende conservare fedelmente l’insegnamento, e riconosce nell’autorità papale il principio visibile dell’unità, anche quando ritiene suo dovere, nelle attuali circostanze, rifiutare in diversi casi una obbedienza che sarebbe contraria al bene comune della Chiesa.

Tale distinzione è peraltro quella che attestano tutti i teologi.

Il Dictionnaire de théologie catholique, riassume il loro pensiero (4) ricordando che «lo scisma è una separazione illegittima dall’unità della Chiesa» e aggiunge che «potrebbe esserci una separazione legittima, quando qualcuno rifiutasse l’obbedienza al Papa che comandasse una cosa malvagia o ingiusta. […] Ci sarebbe in questo caso una separazione dall’unità puramente esteriore e putativa», cioè una separazione apparente, ma non reale».

Questa volontà di vivere e di agire nella Chiesa si manifesta inoltre con azioni coerenti: i membri della Fraternità sono andati in pellegrinaggio a Roma nell’Anno Santo 2025 per ricevere l’indulgenza disposta dal Papa; tutti i sacerdoti della Fraternità menzionano il nome del Papa nel Canone della Messa e pregano per lui durante la benedizione col Santissimo Sacramento.
Si troverebbero invano fatti come questi tra gli scismatici.

Se le consacrazioni episcopali del 1 luglio possono essere considerate come un rifiuto di obbedire al Papa con pertinacia, esse possono essere interpretate come una ribellione contro la funzione del Papa solo da coloro che ignorano o deformano l’intenzione dei Superiori della Fraternità San Pio X.

Di conseguenza, le consacrazione episcopali del 1 luglio non possono essere condiderate in alcun modo come un atto scismatico. Aderirvi significa aderire non ad uno scisma, ma ad un atto coraggioso che si presenta come un rifiuto dell’obbedienza al Papa, certo grave, ma perfettamente giustificato.
Infatti, come ricorda San Tommaso d’Aquino (5) seguendo l’Apostolo San Pietro (6), la non obbedienza o il rifiuto di prestare una obbedienza indebita, in alcune circostanze può essere un dovere morale.

Un altro fatto conferma l’assenza di scisma.
In occasione delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio effettuate da Mons. Lefebvre il 30 giugno 1988, il Papa Giovanni Paolo II, nel suo motu proprio Ecclesia Dei, al n° 3 parla esplicitamente di «atto scismatico» (7).
Di conseguenza, nell’ottica della Santa Sede, tutti coloro che aderiscono alle consacrazioni episcopali del 1988 sono scismatici secondo il diritto.
Ora, la Fraternità ha sempre aderito alle consacrazioni del 1988; non si è mai pentita di questo atto; e tuttavia La Santa Sede non ha mai considerato scismatici i membri della Fraternità.

I Papi, da Giovanni Paolo II a Leone XIV, hanno sempre considerato i membri della Fraternità come cattolici. Ed è proprio per questo che prima delle consacrazioni episcopali del 1 luglio 2026, il cardinale Fernández avvertì la Fraternità del rischio di scisma.
Se la Fraternità allora fosse stata fuori dalla Chiesa già a partire dal 1988, essa non avrebbe potuto uscire dalla Chiesa con uno scisma. Infatti, non si può uscire da una società da cui si è già fuori.

Non si può non concludere che il comportamento di Roma nei confronti della Fraternità lascia supporre che le consacrazioni episcopali del 2026 non costituiscono un atto scismatico, proprio come quelle del 1988.

Tale conclusione è peraltro corroborata dal fatto che a partire dalle consacrazioni del 1988, le relazioni ufficiali fra la Santa Sede e la Fraternità San Pio X sono sempre state compito della Congregazione, poi Dicastero, per la Dottrina della Fede, e non compito del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, incaricato dei rapporti con le comunità cristiane separate.
Se Roma avesse considerato la Fraternità veramente scismatica fin dal 1988, sarebbe stato quest’ultimo Pontificio Consiglio ad occuparsi normalmente dei colloquii e dei rapporti con essa.


2. Sulla scomunica in generale

Il diritto canonico prevede che quando un cattolico commette un reato, può essere punito con una pena. Tuttavia, deve tenersi conto di alcune condizioni perché la pena venga inflitta. Non basta che un atto costituisca materialmente un reato, esso deve essere anche  imputabile moralmente al suo autore, come stabilisce il § 2 del canone 1321.
L’adagio « nulla pœna sine culpa » (nessuna pena senza colpa) è un principio fondamentale del diritto canonico penale (8), per cui colui che non ha commesso colpa alcuna è esente da ogni censura o pena canonica.

E’ per questo che il cardinale Journet ha poyuto scrivere: «L’innocente, legittimamente scomunicato in base a prove apparentamente convincenti, in realtà non è scomunicato» (9).
Nello stesso senso, il canonista Raoul Naz ha scritto: «L’assenza di grave colpevolezza excusat a qualibet poena, tum latae tum ferendae sententiae [esime da ogni punizione sia latae sia ferendae sentenza (canone 2218 § 2).
Pertanto, nessuna pena può essere inflitta o subita, senza una colpa grave materialmente e formalmente» (10).

D’altra parte, il Codice di diritto canonico riformato nel 2021 precisa, al canone 1323: «Non è punibile con alcuna pena chi, quando viola una legge o un precetto: (…) agisce costretto da un grave timore, anche se esso è relativo, o spinto dalla necessità o per evitare un grave inconveniente» (11).
Il paragrafo 7 dello canone precisa anche che non punibile con alcuna pena la persona che ha creduto di essere spinto dalla necessità.
Ciò significa che se anche la persona si sbaglia nel valutare la necessità non incorre in alcuna pena.

Il canone successivo aggiunge che, anche se il reato è intrinsecamente malagio (che non è il nostro caso), la pena latae sententiae (cioè automatica) non può essere inflitta.
Questo stesso canone completa tale disposizione considerando il caso in cui l’errore derivasse dalla colpa: colui che «per un errore di cui è colpevole ha creduto che vi fossero delle circostanze di cui al n° 4 del canone 1323 (canone 1324 § 1, 8°) non è esente da ogni pena, ma questa deve essere mitigata o sostituita con una penitenza.
In ogni caso, non si applica neanche la pena latae sententiae.

Queste due considerazioni canoniche bastano per poter affermare con certezza che né i vescovi consacranti, né i vescovi consacrati il 1 luglio 2026 sono scomunicati.
E questo, a maggior ragione, vale per i sacerdoti e i fedeli della Fraternità San Pio X.

In questo caso, la necessità invocata non deriva da un sentimento personale, ma da una situazione oggettiva: quella del pericolo grave che minaccia la conservazione della fede e dei mezzi ordinarii di santificazione.
Dal momento che tale necessità è reale, le disposizioni dei canoni 1323 e 1324 sono pienamente applicabili e quindi gli interessati non possono incorrere nella pena latae sententiae.


3. Informazioni aggiuntive sulla scomunica dei vescovi

Per ricevere la remissione di una censura, il diritto canonico richiede che il colpevole metta fine alla sua contumacia (12). Si tratta della condizione essenziale richiesta dalla legge per la remissione della pena, in particolare della scomunica.
Secondo il canone 1358 § 1 del Codice del 2021: «la remissione di una censura può essere concessa solo al colpevole che ha messo fine alla sua contumacia, secondo il canone 1347 § 2, essa non può esssere rifiutata al colpevole che vi ha messo fine (…)» (13).
La fine della contumacia non consiste nel semplice abbandono del comportamento di disprezzo o di disobbedienza, ma implica un vero pentimento, un rimorso per il delitto, dunque l’emendamento del colpevole: un atto di volontà contrario a quello che è stato la fonte del delitto e la effettiva riparazione o la sincera promessa di riparare al danno ed allo scandalo (14).

Ora, è risaputo che i quattro vescovi consacrati il 30 giugno 1988 non hanno mai espresso la minima ritrattazione della loro consacrazione episcopale. E’ impossibile trovare in essi una espressione di pentimento, di rimorso o di emendamento. Anzi, hanno manifestato la loro gratitudine verso il loro vescovo consacrante per quest’atto coraggioso.
E tuttavia, il 21 gennaio 2009, il cardinale Re, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, su mandato pontificio ha ritenuto opportuno rimettere la scomunica latae sententiae ai quattro vescovi.
Bisogna vedere in questo il segno che le autorità romane non credevano nella validità di tale censura?

E’ verosimile che tale decisione derivasse prima di tutto da una iniziativa diplomatica della Santa Sede, destinata a favorire un clima propizio ai colloquii dottrinali avviati con la Fraternità San Pio X, e a spianare la strada alla auspicata reintegrazione canonica.
In ogni caso, essa conferma che le autorità romane non si ritenevano vincolate dalle normali conseguenze giuridiche che derivano da una autentica scomunica.


4. Informazioni aggiuntive sulla scomunica del fedeli

Il decreto, mette in guardia i chierici e i laici «dall’aderire allo scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X, poiché incorrerebbero ipso facto nella pena della scomunica latae sententiae».

Come interpretare tale minaccia?

La nota esplicativa del decreto rinvia alla Nota del 24 agosto 1996 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (15). Ora, il contenuto di questa Nota è restrittivo: al n° 5 richiede per «l’adesione formale allo scisma», due elementi: interno (volontà propriamente scismatica) ed esterno (la sua traduzione in atti).
Il n° 7 stabilisce che, circa i fedeli, bisogna innanzi tutto tenere conto dell’intenzione della persona e che «le diverse situazioni devono esssere valutate caso per caso negli organi competenti del foro esterno e del foro interno» (16).

Di conseguenza, il decreto del 2 luglio 2026, chiarito dalla nota esplicativa che rinvia alla Nota del 1996, eclude esplicitamente una comunica generale dei fedeli.
Un laico che assiste abitualmente alla Messa in una cappella della Fraternità e che aderisce alle consacrazioni del 1 luglio, non può essere scomunicato se prima non è sottoposto ad un giudizio individuale.


5. Sulla liceità dei sacramenti in generale

Nella sua nota esplicativa, il cardinale Fernández scrive: «Infine, noi avvisiamo il santo Popolo di Dio che i ministri sacri della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano illecitamente i sacramenti e che i sacramenti della Penitenza e del Matrimonio che amministrano sono invalidi».

Circa la liceità dell’amministrazione dei sacramenti, noi citiamo l’adagio canonico: «La necessità rende lecito ciò che è illecito» (17).
Questa regola del diritto si trova nei Decretali di Gregorio IX. Essa riprende l’assioma: «La necessità non conosce legge», spesso citato da San Tommaso d’Aquino (18).
Oggi, se i sacerdoti della Fraternità amministrano i sacramenti ai cattolici è perché questi ultimi si trovano in una situazione di necessità.
Questa necessità è dottrinale: se si rivolgessero ai sacerdoti riconosciuti canonicamente, docili agli insegnamenti del Concilio e del postconcilio, rischierebbero di sentire che le coppie omosessuali possono ricevere la benedizone di un sacerdote (19); che i divorziati risposati possono ricevere la Comunione (20); che la Santa Vergine Maria non può essere chiamata Corredentrice (21); che le false religioni sono volute da Dio (22) o possono essere utilizzate da Dio come mezzi di salvezza (23), ecc.

Questa necessità è anche sacramentale: i fedeli hanno diritto ad una liturgia che esprima senza ambiguità la fede di sempre, e ad una amministrazione dei sacramenti che non sia esposta alle derive oggi ampiamente diffuse.

In  poche parole: la fede e la morale sono in pericolo.

Esistono indubbiamente dei sacerdoti che rimangono personalmente fedeli alla dottrina tradizionale; tuttavia, la legge non si valuta in base ad eccezioni individuali, ma in base ad una situazione generale.
Ora, il pericolo che minaccia oggi la fede e i sacramenti è oggettivo e diffuso; ed è questa situazione che fonda lo stato di necessità invocato dalla Fraternità San Pio X.

In tale contesto, l’amministrazione dei sacramenti da parte del sacerdoti fedeli alla Tradizione è dunque lecita.


6. Sulla validità delle confessioni

Per dare validamente l’assoluzione, è vero che il sacerdote deve avere la giurisdizione sul suo penitente, altrimenti l’assoluzione è nulla (24).
Ora, i sacerdoti della Fraternità non hanno uno status canonico normale, quindi sono privi della giurisdizione abituale sui loro fedeli. Tuttavia, per il bene delle anime, la Santa Chiesa accorda molto facilmente una giurisdizione di supplenza ai sacerdoti che ne sono sprovvisti.
Per esempio, in caso di pericolo di morte (25), in caso di dubbio positivo (26), in caso di negligenza del ministro (27), in caso di errore comune (28), ecc., l’assoluzione è valida anche se data da un sacerdote abitualmente privo di giurisdizione.
La ragione è semplice: la Chiesa non vuole che le sue leggi che limitano la giurisdizione impediscano alle persone ben disposte di ricevere i sacramenti.
In virtù del principio canonico chiamato “analogia del diritto” (29), oggi (30) si può applicare questa supplenza di giurisdizione al caso dei sacerdoti della Fraternità, poiché i fedeli si trovano in una situazione di necessità.

Questa spiegazione è conforme all’insegnamento di San Tommaso d’Aquino:
«Ogni sacerdote, per quanto riguarda il potere delle chiavi, ha potere su tutti i fedeli e su tutti i peccati senza distinzione. Se non può assolvere tutti i peccati è perché per la legge della Chiesa ha una giurisdizione solo limitata o nessuna. Ma siccome «la necessità non conosce legge», se si presenta il caso di necessità, la legge della Chiesa non impedisce che il sacerdote assolva anche sacramentalmente, purché abbia il potere delle chiavi, e questa assoluzione del sacerdote estraneo è valida quanto quella del  proprio sacerdote. E non solo ogni sacerdote può assolvere dal peccato, ma può assolvere anche dalla scomunica, chiunque l’abbia inflitta, poiché anche questa assoluzione rientra nella giurisdizione il cui limite viene dalla legge ecclesiastica» (31).

A questo proposito, il canonista Raoul Naz precisa:
«La Chiesa supplisce, cioè rende direttamente valido l’atto che, per mancanza di normale concessione della giurisdizione, sarebbe stato nullo senza tale supplenza. E’ chiaro che la Chiesa supplisce in questo modo solo per un difetto del diritto ecclesiastico, e non del diritto naturale o divino, come per esempio nel caso che la persona che agisce non sia un sacerdote» (32).

Se un obiettore ammettesse che la nostra argomentazione è seria, ma che sussista un dubbio, allora noi rispondiamo che in caso di dubbio positivo e probabile, la Chiesa supplisce la giurisdizione (33).

Quindi, la validità delle assoluzioni impartite dai sacerdoti della Fraternità è certa.


7. Sulla validità dei matrimonii

Per diritto naturale, il matrimonio è valido anche senza il sacerdote, poiché per il sacramento del matrimonio i ministri sono gli stessi sposi e non il sacerdote.
Fu il Concilio di Trento che impose la presenza del parroco per la validità del sacramento.
Tuttavia, la Chiesa ha sempre riconosciuto, anche dopo il Concilio di Trento, la validità del matrimonio in assenza del sacerdote, quando un grave inconveniente fisico o morale impedisce agli sposi di sacambiarsi il loro consenso in sua presenza (34).

Ora, i fedeli cattolici oggi si trovano molto spesso nella situazione in cui ci sarebbe per loro un grave inconveniente a sposarsi davanti ad un sacerdote conicamente approvato, ma imbevuto di falsi principii.
Per esempio, mentre gli sposi sono legati all’insegnamento cattolico sulla gerarchia dei fini del matrimonio (35), il Concilio (36) e il postconcilio (37) rifiutano ogni gerarchia.
Per rimanere cattolici, i fidanzati vogliono praticare la loro religione e in particolare vogliono scambiarsi il reciproco consenso davanti ad un sacerdote fedele alla fede e alla morale, specialmente in tema di matrimonio.
Quindi, il loro matrimonio è valido e lecito se si scambiano il consenso davanti ad sacerdote della Fraternità (38).



8. La radice del problema è dottrinale e non disciplinare

Se andiamo adesso alla radice, potremmo rimanere stupiti nel vedere, in un tempo in cui le autorità della Chiesa spesso dimostrano lassismo, l’estrema severità della Santa Sede nei confronti di una comunità che vuole semplicemente conservare la fede cattolica e i mezzi che conducono alla salvezza eterna.
Questa apparente incoerenza si può spiegare solo con la volontà delle autorità ecclesiastiche di opporsi alla Tradizione e a tutti coloro che la rappresentano o la conservano.

In realtà, il problema non è disciplinare. Papa Leone XIV ha dato prova di una grande flessibilità di fronte al Partito Comunista cinese che ha nominato dei vescovi senza mandato pontificio.
Quello che la Santa Sede non può tollerare, quello che il Papa vuole punire il più severamente possibile, qello che è assolutamente inammissibile oggi agli occhi delle autorità ecclesiastiche, è il rifiuto di ciò che nel concilio Vaticano II si oppone alla dottrina cattolica.
Un tale rifiuto è giudicato totalmente inaccettabile.

Ne abbiamo prova nella professione di fede (39) che è richiesta come ritrattazione ai fedeli e ai sacerdoti che vorrebbero lasciare la Fraternità dopo le consacrazioni del 1 luglio. Questo documento è incentrato sull’adesione al Concilio. E’ questo il cuore della disputa che oppone la Fraternità e le autorità della Chiesa.
Si tratta di una questione dottrinale.



Conclusione

Questo decreto del Dicastero per la Dottrina della Fede è infondato sia teologicamente sia canonicamente.
La Fraternità rimane pienamente un’opera della Chiesa. Il suo clero e i suoi fedeli sono totalmente cattolici e per niente scomunicati. I suoi sacerdoti e i suoi vescovi amministrano i sacramenti validamente e lecitamente.

Rimanendo fedele alla dottrina cattolica tradizionale, la Fraternità offre alle anime i mezzi sicuri per andare in Cielo. E nello stesso tempo, essa dà alla Chiesa universale una testimonianza sincera e necessaria dell’urgenza di ritornare agli insegnamenti e alle pratiche tradizionali per liberare la Chiesa dai mali che l’affliggono.


NOTE

1.    Raoul Naz, voce «Schisme et schismatique» nel Dictionnaire de droit canonique, tomo VII, Letouzey et Ané, 1965, col. 886.
2.    Commento del cardinale Gaetano all’articolo 1 della questione 39, nella parte IIa IIæ dela Somma teologica di San Tommaso d’Aquino, estratto dalla traduzione integrale del commento di Don Jean-Michel Gleize nel numero di aprile 2018 del Courrier de Rome.
3.    Si veda per esempio la lettera di Don Pagliarani al Papa del 3 luglio 2026.
4.    Articolo « Schisme » nel Dictionnaire de théologie catholique, tomo XIV, prima parte, Letouzey et Ané, 1939, col. 1302.
5.    Somma Teologica, IaIIae, questione 96 a. 4.
6.    Atti, 5, 29.
7.    https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/motu_proprio/
documents/hf_jp-ii_motu-proprio_02071988_ecclesia-dei.html
8.    Canone 1321 § 2 del Codice del 2021 : «Nessuno sarà punito, a meno che la violazione esterna della legge o del precetto gli sia gravemente imputata per dolo o per colpa». Si veda anche il canone 2195 del Codice del 1917.
9.    Cardinale Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, DDB, 1951, t. 2, p. 849.
10.     Raoul Naz, voce «Peine» nel Dictionnaire de droit canonique, tomo VI, 1957, Letouzey et Ané, col. 1298.
11.      Si veda anche il canone 2205 § 2 del Codice del 1917.
12.      La contumacia indica il diprezzo dell’autorità ecclesiastica manifestato con una  disobbedienza ad un ordine dato con minaccia di censura.
13.      Si veda anche il canone 2248 § 2 del Codice del 1917.
14.      Si veda il canone 1361 § 4 del Codice del 2021.
15.   https://press.vatican.va/content/salastampa/
it/bollettino/pubblico/2026/07/02/0568/01078.html
16.      « Nel caso invece degli altri fedeli è ovvio che non è sufficiente, perché si possa parlare di adesione formale al movimento, una partecipazione occasionale ad atti liturgici od attività del movimento lefebvriano, fatta senza far proprio l’atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento. Nella pratica pastorale può risultare più difficile giudicare la loro situazione. Occorre tenere conto sopratutto dell’intenzione della persona, e della traduzione in atti di tale disposizione interiore. Le varie situazioni vanno perciò giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e foro interno ».
17.      Propter necessitatem, illicitum efficitur licitum.
18.      Si veda per esempio nella Somma teologica: Ia IIae questione 96 art. 6 o IIIa questione 80 art. 8.
19.      Dichiarazione Fiducia supplicans del 18 dicembre 2023.
20.      Lettera di Papa Francesco a Mons. Sergio Alfredo Fenoy, delegato della Regione pastorale di Buenos Aires, AAS 108 [2016], pp. 1071–1074.
21.     Nota Mater Populi fidelis del Dicastero per la Dottrina della Fede, pubblicata il 4 novembre 2025.
22.      Documento sulla Fraternità umana per la pace mondiale e la coesistenza commune, firmato il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar: Ahmed el-Tayeb. «Il pluralismo e la diversità di religione, di  colore, di sesso, di razza e di lingua sono una saggia volontà divina, con la quale Dio ha creato gli essseri umani».
23.      Concilo Vaticano II, decreto Unitatis redintegratio, n° 3. «Di conseguenza, queste Chiese e comunità separate, benché noi crediamo che abbiano delle deficienze, non sono per niente sprovviste di significato e di valore nel mistero della salvezza. Lo Spirito di Cristo infatti non rifiuta di servirsene come mezzi di salvezza, la cui virtù deriva dalla pienezza di grazia e di verità che è stata data alla Chiesa cattolica».
24.     Concililio di Trento, sessione 14, cap. 7.
25.     Canone 882 del Codice del 1917; canone 976 del Codice del 1983.
26.     Canone 20 del Codice del 1917; canone 19 del Codice del 1983.
27.     Canone 207 § 2 del Codice del 1917; canone 142 § 2 del Codice del 1983.
28.     Canone 209 del Codice del 1917; canone 144 § 1 del Codice del 1983.
29.     Canone 20 del Codice del 1917; canone 19 del Codice del 1983. L’analogia del diritto consiste nell’applicare le disposizioni relative ad una determinata materia ad altre materie che il legislatore non aveva previste.
30.     Per una analisi più dettagliata, si veda l’articolo di Don B. de Lacoste intitolato: « Les prêtres de la FSSPX ont-ils la juridiction pour confesser ? » nel numero di marzo 2025 del Courrier de Rome. Si veda anche lo studio di Don R. Anglés a questo indirizzo: https://sspx.org/en/validity-sspxs-confessions-marriages-30447
31.     Somma teologica, Supplemento, questione 8, art. 6, in corpore.
32.     Raoul Naz in Traité de droit canonique, tomo I, Letouzey et Ané, 1954, n°496, p. 361.
33.     Canone 209 del Codice del 1917; canone 144 § 1 del Codice del 1983.
34.     Canone 1098 del Codice del 1917; canone 1116 del Codice del 1983.
35.     Si veda il canone 1013 § 1 del Codice del 1917.
36.     Si veda Gaudium et spes, A. A. S. 58 (1966), p. 1067 e A. A. S. 58 (1966), pp. 1067–1068.
37.     Si veda il canone 1055 § 1 del Codice del 1983.
38.     Per approfondire, si veda l’articolo di Don P. Toulza intitolato « Les mariages dans la Tradition : valides ou invalides ? », a questo indirizzo: https://laportelatine.org/formation/morale/les-mariages-
dans-la-tradition-valides-ou-invalides-abbe-philippe-toulza. Si veda anche il libro: Les Mariages dans la Tradition sont-ils valides ?, di Grégoire Celier, edizioni Clovis.
39.      https://www.doctrinafidei.va/content/dam/dottrinadellafede
documenti/2026–07-02-Prassi-riconciliazione.pdf








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