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| Guida canonica alle consacrazioni episcopali della Fraternità San Pio X 15 luglio 2026 Il decreto di Fernández si scontra
con i canoni in materi
di necessità, colpa personale, giusto processo, facoltà sacramentali e ricorso sospensivo Uno studio di Chris Jackson Pubblicato su Bigmodernism Chris Jackson è uno scrittore e commentatore cattolico tradizionalista; non segue alcun compromesso né alcun quietismo. Difende la fede quando gli altri tacciono. ![]() Ecône, Svizzera: Fedeli alle consacrazioni episcopali del 1 luglio 2026 Hanno partecipato alla cerimonia, durata cinque ore, circa 15.500 fedeli . Il giorno seguente, il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) ha emesso la sua risposta. Secondo quanto riportato dai media, il decreto del cardinale Víctor Manuel Fernández ha dichiarato scismatiche le consacrazioni, ha scomunicato i sei vescovi partecipanti, ha definito scismatici i circa 750 sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha minacciato con la stessa pena i fedeli laici che aderiscono formalmente ed ha annullato l’autorizzazione canonica per le confessioni e i matrimoni della Fraternità Sacerdotale San Pio X. La Fraternità ha risposto con un proprio documento. L’11 luglio, nove giorni dopo l’emissione del decreto, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato un ricorso preliminare al Dicastero per la Dottrina della Fede, ai sensi dei canoni 1734 e seguenti. Il comunicato che presenta il ricorso lo presenta come il primo passo obbligatorio prima di un ulteriore ricorso gerarchico ed afferma che la presentazione del ricorso sospende l’esecuzione del decreto ai sensi del canone 1353. Il breve annuncio del ricorso ha un peso canonico maggiore di quanto il suo linguaggio misurato lasci intendere. La Fraternità ha costretto Roma a specificare esattamente cosa contenga il decreto di Fernández, chi venga punito, in che modo ciascuna persona avrebbe presumibilmente commesso un crimine canonico, quali garanzie procedurali siano state osservate e quali parti del decreto rimangano esecutive durante la fase di revisione. Tali interrogativi mettono in luce che si tratta di un decreto redatto con un’ampiezza straordinaria e con fondamenta giuridiche sorprendentemente fragili. Il Decreto del Dicastero, la Nota esplicativa e i Protocolli di Riconciliazione Il decreto considera Mons. Alfonso de Galarreta e i quattro vescovi appena consacrati – Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier – soggetti sia al canone 1387, relativo alla consacrazione episcopale senza mandato pontificio, sia al canone 1364, relativo allo scisma. Mons. Bernard Fellay ha ricevuto un trattamento separato. Fernández lo dichiara scomunicato ai sensi del canone 1364 perché la sua partecipazione come co-consacratore avrebbe costituito, a suo dire, un’adesione pubblica a un atto scismatico. Il paragrafo finale avverte il clero e i fedeli laici che l’adesione allo “scisma della Fraternità Sacerdotale San Pio X” li esporrebbe alla stessa pena automatica. Questo decreto è solo una parte del pacchetto del 2 luglio del Dicastero Una “Nota esplicativa” separata dichiara che ogni ministro sacro appartenente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X è in scisma e soggetto a scomunica. Estende tale conclusione anche ai laici che aderiscono formalmente alla Fraternità, dichiara invalide le confessioni e i matrimoni celebrati nella Fraternità e invita i cattolici ad astenersi dalle celebrazioni e dalle attività della Fraternità. Un terzo documento stabilisce le procedure per l’accoglienza dei sacerdoti e dei fedeli laici che volessero lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X, in quella che il DDF definisce “piena comunione”. I suoi dettagli rivelano le debolezze celate dalle dichiarazioni schiette rilasciate il giorno successivo. Questi tre strumenti svolgono funzioni giuridiche diverse. La loro distinzione è importante. Il decreto stabilisce le singole pene. La nota esplicativa cerca di definire un regime penale e sacramentale generale. Il protocollo di riconciliazione fornisce gli strumenti per l’amministrazione di tale regime. Il ricorso presentato della Fraternità riguarda tutti e tre. La violazione oggettiva non determina la sanzione Le consacrazioni del 1° luglio rientrano chiaramente nei termini esterni del canone 1387. Tale canone prevede che un vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato pontificio, insieme al consacrante, incorra nella scomunica automatica riservata alla Sede Apostolica. Fernández parte da lì ed arriva subito alla pena. Tuttavia, il canone 1387 fa parte di un sistema penale completo. Le sue norme generali rimangono operative. Il canone 1321 stabilisce che ogni persona è considerata innocente fino a prova contraria e ammette la punizione solo quando una violazione esterna sia gravemente imputabile per dolo o colpa. Il canone 1323 elenca le circostanze che escludono la responsabilità. Il canone 1324 elenca le circostanze che diminuiscono la pena e, al paragrafo 3, impedisce che ogni latae sentientiae sorga tardivamente. Una pena automatica richiede comunque la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato. Il termine “automatico” descrive la modalità con cui la pena si instaura una volta che tali elementi sussistono. Non esenta dall’esame dell’intenzione, dell’imputabilità, della necessità, del timore, dell’errore o della ridotta capacità di intendere e di volere. Il decreto di Fernández non contiene alcuna analisi di nessuno di essi. Il documento riporta l’assenza di un mandato pontificio, l’opposizione del Papa e i precedenti avvertimenti inviati al Superiore Generale. Dichiara quindi la scomunica. Il ragionamento giuridico occupa poche righe. La tesi, da tempo sostenuta dalla Fraternità Sacerdotale San Pietro in merito alla necessità dell’intervento non viene trattata. Non viene affrontata la natura del ministero che i nuovi vescovi intendono svolgere. Non viene spiegata la differenza tra la continuazione sacramentale e l’istituzione di una giurisdizione parallela. Il decreto arriva alla stessa conclusione che i canoni penali richiedono al DDF di dimostrare. Il canone 1324 è il centro del ricorso L’argomentazione più solida della Fraternità Sacerdotale San Pio X inizia con il canone 1323 e trova la sua massima espressione nel canone 1324. Il canone 1323 esenta dal giudizio la persona che agisce per necessità o grave inconveniente, a meno che l’atto non sia intrinsecamente malvagio o tenda a recare danno alle anime. Lo stesso canone esenta la persona che, senza colpa personale, credeva che tale necessità esistesse. Prevedibilmente, Roma dichiarerà che le consacrazioni episcopali contrarie a un espresso comando papale tendono a nuocere alle anime attraverso lo scandalo e a danneggiare l’unità ecclesiale. Anche accettando tale premessa per amor di discussione, il canone 1324 rimane valido. Il canone 1324 § 1 riduce la pena quando una persona agisce per necessità nel commettere un reato considerato dannoso per le anime. Si applica anche a chi crede colpevolmente che sussista tale necessità. La sezione 3 stabilisce la conseguenza determinante: in tali circostanze attenuanti, il reo non è soggetto a una pena automatica. Pene o sanzioni minori possono essere imposte successivamente attraverso procedure legali. Le possibilità canoniche sono quindi le seguenti. - Laddove sussista una
necessità oggettiva, il canone 1323 può escludere la
responsabilità penale.
Laddove i vescovi credevano incolpevolmente che sussistesse la necessità, il canone 1323 può nuovamente escludere la responsabilità. - Laddove i vescovi abbiano colpevolmente valutato male la necessità, il canone 1324 § 3 impedisce comunque la scomunica automatica. Roma deve escludere tutte e tre le possibilità prima di dichiarare la pena inflitta. Gli avvertimenti dimostrano che i vescovi sapevano che Roma si opponeva alle consacrazioni. La conoscenza del divieto è diversa da una colpevole assenza di necessità. Un uomo può comprendere perfettamente un comando e tuttavia credere che una grave emergenza richieda un’azione contraria. Se tale convinzione fosse fondata, imprudente, colpevole o incolpevole, richiede un giudizio giuridico e fattuale. La Fraternità Sacerdotale San Pio X non ha scoperto la necessità di tali consacrazioni il 1° luglio. Mons. Marcel Lefebvre l’aveva già sollevata prima delle consacrazioni del 1988. La Fraternità l’ha ripetuta per decenni. I suoi attuali Superiori hanno discusso pubblicamente dell’età dei vescovi rimasti, della portata geografica del suo apostolato, della necessità di cresime e ordinazioni e dell’incapacità di Roma di fornire una soluzione duratura. Fernández può respingere tale giudizio. Ma non può farne scomparire l’esistenza. Gli atti pubblici stessi forniscono prove sufficienti a impedire una mera presunzione di imputabilità inalterata. Il canone 1321 ammette una presunzione di imputabilità solo fino a quando le circostanze non dimostrino il contrario. In questo caso, tali circostanze sono state predicate, pubblicate, dibattute e presentate a Roma per decenni. “Di natura scismatica” non è il crimine di scisma Il decreto di Fernández definisce le consacrazioni un “atto di natura scismatica”. Questa espressione ha un significato notevole. Il canone 751 definisce lo scisma come il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o il rifiuto della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti. Il canone 1364 prevede la scomunica automatica per chi commette tale reato. La definizione canonica riguarda il rapporto di una persona con l’autorità papale e la comunione ecclesiale. Va oltre la semplice descrizione di un atto come divisivo, ribelle o pericoloso dal punto di vista ecclesiologico. Il canone 1371 punisce separatamente chi persiste nella disobbedienza dopo aver rifiutato un comando o un divieto legittimo della Sede Apostolica o di un superiore. La distinzione operata dal Codice tra disobbedienza e scisma ha un significato giuridico. Il DDF deve quindi dimostrare i seguenti fatti. - Roma ha
negato il mandato.
- Il Papa ha obiettato. - I vescovi hanno compreso la sua obiezione. - Hanno comunque proceduto con la cerimonia. Questi fatti configurano una grave disobbedienza. Mentre il crimine di scisma richiede il rifiuto della sottomissione al Papa o della comunione ecclesiale. Il decreto non identifica mai un Papa rivale, non parla di alcuna giurisdizione territoriale, non dichiara la separazione dalla Chiesa cattolica né parla di negazione dell’autorità del Romano Pontefice sulla Chiesa universale. I vescovi appena consacrati non hanno ricevuto diocesi. Sono stati presentati come ausiliari che avrebbero ordinato sacerdoti, cresimato i fedeli, consacrato gli oli e assistito l’opera sacramentale della Fraternità. La Fraternità continua a nominare il Romano Pontefice nel Canone della Messa e a professare di appartenere alla Chiesa Cattolica. Roma può obiettare che questa posizione contiene una contraddizione interna. Ma la sola contraddizione non è sufficiente a soddisfare gli elementi del canone 751. Il ricorso dovrebbe insistere su tale limite. Un atto capace di provocare scisma, incoraggiare lo scisma o esprimere grave resistenza non dimostra automaticamente che ciascun partecipante abbia personalmente rifiutato la sottomissione al Sommo Pontefice. Fernández ha trasformato una descrizione — “di natura scismatica” — in un crimine canonico compiuto, senza però fornire l’analisi mancante. La scomunica di Mons. Fellay è particolarmente debole Il modo in cui il decreto tratta Mons. Fellay mette in luce il problema in forma concentrata. Fernández afferma che Fellay ha partecipato direttamente come co-consacratore e che, pertanto, “ha aderito pubblicamente all’atto scismatico”. Da tale partecipazione esterna, il decreto conclude che Fellay è incorso nella scomunica ai sensi del canone 1364. Curiosamente, Fernández non cita il canone 1387 contro Fellay, sebbene il decreto lo definisca co-consacratore. Il canone 1387 si applica al vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato. L’omissione solleva un interrogativo ovvio. Se Fellay ha agito sacramentalmente come vescovo consacrante, lo specifico canone sulla consacrazione sembra essere coerente con la sua condotta. Se il suo ruolo non ha soddisfatto i requisiti di tale canone, il DDF deve spiegare esattamente cosa ha fatto e in che modo tale condotta abbia portato a compimento, in modo indipendente, il crimine di scisma. Il decreto non contiene alcuna spiegazione. Il sostegno pubblico all’azione di un’altra persona può fornire la prova di accordo. Il canone 1364 richiede comunque che Fellay abbia rifiutato la sottomissione al Papa o la comunione ecclesiale. Il decreto sostituisce la partecipazione visibile alla prova di tale offesa. Roma potrebbe utilizzare il ricorso per “correggere” l’omissione aggiungendo il canone 1387. Tale modifica metterebbe in luce un’ulteriore difficoltà: un’autorità competente che esamina una dichiarazione penale deve comunque tenere conto dei canoni dal 1321 al 1324 e rispettare il diritto di difesa. Un ricorso offre talvolta all’autore di un decreto viziato l’opportunità di correggere il proprio lavoro. Tale rischio rappresenta uno dei motivi per cui la Fraternità Sacerdotale San Pio X inquadra la propria contestazione in modo ampio e solleva fin dall’inizio ogni obiezione sostanziale e procedurale. Dove si è svolto il processo penale? Una dichiarazione di una pena automatica mediante decreto extragiudiziale rimane un procedimento penale. Il canone 1342 ammette una dichiarazione extragiudiziale solo preservando il canone 1720, in particolare il diritto alla difesa e la certezza morale dell’autorità. Il canone 1720 richiede che l’autorità informi l’accusato dell’imputazione e delle prove, gli conceda la possibilità di difendersi, valuti le prove e le argomentazioni con due assessori ed emetta un decreto che ne indichi le motivazioni di diritto e di fatto. Il decreto di una sola pagina afferma che erano stati rivolti avvertimenti al Superiore Generale. Non menziona la possibilità per i quattro sacerdoti o per Mons. Fellay di rispondere all’accusa di scisma. Non specifica che ciascuno di loro abbia ricevuto le prove a proprio carico. Non riporta alcuna valutazione individuale di intenzione, necessità, errore o imputabilità. Le firme rivelano la presenza di tre funzionari del DDF, sebbene le sole firme non dimostrino che i valutatori, come previsto dal canone 1720, abbiano effettivamente esaminato la difesa di ciascun accusato. Il fascicolo amministrativo potrebbe contenere materiale aggiuntivo. La Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrebbe richiedere l’intero fascicolo. Se tale fascicolo contiene avvisi individuali, difese, pareri dei periti e conclusioni riguardanti le eccezioni penali, la Fraternità può rispondere nel merito. Se il fascicolo contiene solo avvertimenti, corrispondenza con il Superiore Generale, video pubblici della cerimonia e una conclusione legale precompilata, la dichiarazione presenta un vizio procedurale sostanziale. Il canone 1347, che richiede un avvertimento prima dell’imposizione di una censura, fornisce un argomento più debole in questo caso, poiché Fernández afferma di dichiarare sanzioni automatiche piuttosto che imporne di nuove. La contestazione più solida risiede nei canoni 1342 e 1720. La dichiarazione stessa richiedeva il rispetto del giusto processo, anche se la presunta pena si fosse verificata al momento dell’atto. La nota esplicativa tenta qualcosa di molto più grave Il decreto nomina sei vescovi. La nota esplicativa che lo accompagna tenta di definire lo status canonico di un’intera comunità sacerdotale mondiale. Il documento dichiara che tutti i ministri sacri appartenenti alla Fraternità Sacerdotale San Pio X “sono in scisma”, “devono pertanto essere considerati scismatici” e di conseguenza sono soggetti alla scomunica prescritta dal canone 1364. Applica un trattamento analogo ai fedeli laici che aderiscono formalmente. Dichiara inoltre invalide le confessioni e i matrimoni della Fraternità. Il documento reca il titolo “Nota esplicativa”. È firmato da Fernández e da due segretari del DDF. Non contiene alcuna formula che attesti l’approvazione in forma specifica da parte del Romano Pontefice. Il suo carattere giuridico ora diventa cruciale. Se la nota si limita a spiegare il decreto, il canone 52 impedisce che il decreto singolo acquisisca forza nei confronti di persone che non nomina né giudica. Gli atti amministrativi singolari si applicano alle persone e alle questioni effettivamente decise. Anche gli atti amministrativi penali sono soggetti a interpretazione restrittiva e non possono essere estesi ad altri casi. Se la nota costituisce un decreto o una norma generale, il DDF ha tentato di creare una presunzione universale secondo cui l’appartenenza equivale allo scisma. Un’istituzione curiale non può emanare decreti generali aventi forza di legge né derogare al diritto universale senza una specifica approvazione papale. La Praedicate Evangelium stabilisce espressamente tale requisito. Se la nota intende interpretare il canone 1364 in modo autentico, il canone 16 riserva l’interpretazione autentica al legislatore o a un’autorità investita di tale potere. Un’interpretazione amministrativa in un caso specifico vincola solo le persone e le questioni interessate. Anche le leggi penali richiedono un’interpretazione restrittiva ai sensi del canone 18. Fernández si trova di fronte a un bivio giuridico. Una spiegazione non ha il potere di scomunicare centinaia di sacerdoti non identificati. Un singolo atto amministrativo non può essere esteso oltre le persone che disciplina. Una norma penale generale richiede competenza legislativa, promulgazione e l’eventuale approvazione papale. Un’interpretazione autentica del codice penale richiede un’autorità che il documento non rivendica mai. La nota esplicativa cerca di sfruttare la forza di tutte e quattro le categorie, senza tuttavia accettare i limiti di nessuna di esse. L’appartenenza ad una comunità non può sostituire l’imputabilità personale Il canone 1321 ora inizia con la presunzione di innocenza. Richiede una grave imputabilità personale prima della punizione. La nota esplicativa ribalta tale regola. Inizia con l’appartenenza ad una comunità e ordina alla Chiesa di trattare ogni sacerdote della Fraternità Sacerdotale San Pio X come uno scismatico. Questo approccio elude le questioni che il diritto canonico richiede. - Un sacerdote in
particolare ha partecipato alle consacrazioni?
- Le approvava? - Credeva che esistesse uno stato di necessità? - Rifiutava l’autorità del Pontefice romano? - Rimase nella Fraternità perché credeva che la continuazione del ministero fosse utile alla Chiesa? - Si oppose in privato o in pubblico? - Intendeva il suo legame con la Fraternità come una separazione da Roma? Un sacerdote della Fraternità in Sudamerica, Africa, Francia, Stati Uniti o Filippine potrebbe non avere avuto alcun ruolo nella decisione presa a Menzingen, Potrebbe aver appreso gli ultimi dettagli contemporaneamente al pubblico. Alcuni potrebbero aver accolto favorevolmente l’atto. Altri potrebbero averlo accettato con riluttanza. Altri ancora potrebbero aver nutrito serii dubbii pur rimanendo legati al loro apostolato, alle loro scuole, ai loro Priorati e ai loro fedeli. La nota esplicativa di Fernández considera queste distinzioni irrilevanti. Il diritto canonico le considera come la sostanza dell’indagine penale. Il DDF può indagare su singoli sacerdoti. Può accusarli di scisma, presentare prove, ascoltare le loro difese ed emettere giudizi individuali. Può imporre o dichiarare sanzioni qualora il reato sia provato con certezza morale. Non può scomunicare un’organizzazione in base alla sua classificazione e non può permettere che la sanzione si propaghi a cascata sull’intero elenco dei suoi membri. Il DDF si contraddice sui laici Il separato protocollo di riconciliazione contiene una ammissione fatale per le affermazioni generali della nota esplicativa. Il protocollo afferma che l’imposizione di una pena ai fedeli laici della Fraternità Sacerdotale San Pio X “non può essere presunta automaticamente” e “deve essere valutata caso per caso”. Osserva correttamente che l’imputabilità richiede piena conoscenza e deliberato consenso. Questa è la legge canonica. Tuttavia, la nota esplicativa annuncia che i fedeli laici che aderiscono formalmente “devono essere considerati scismatici e scomunicati”. Entrambi le proposizioni non possono disciplinare le stesse persone allo stesso modo. Il protocollo elenca l’appartenenza al Terz’Ordine della Fraternità Sacerdotale San Pio X e la frequenza abituale, accompagnata da un’adesione formale alle posizioni dottrinali della Fraternità, come esempi di imputabilità comprovata. Tali fatti possono giustificare un’indagine: ma non possono stabilire la piena consapevolezza, il consenso deliberato, il rifiuto della sottomissione papale e la grave imputabilità in ogni persona. L’appartenenza al Terz’Ordine indica a un investigatore che un laico ha sviluppato un legame stabile con la spiritualità della Fraternità, ma non rivela se egli si consideri di aver abbandonato la Chiesa cattolica. L’assistenza abituale dice ad un investigatore dove un cattolico si reca per il culto, ma non costituisce il reato di scisma. Essere d’accordo con le critiche della Fraternità Sacerdotale San Pio X al Concilio Vaticano II, alla libertà religiosa, all’ecumenismo, alla collegialità o alla nuova liturgia può rivelare un conflitto dottrinale. Il canone 751 richiede ancora il rifiuto della sottomissione al Papa o della comunione ecclesiale. Lo stesso protocollo distingue i laici che partecipano per motivi liturgici o spirituali da coloro che, pur consapevoli delle tensioni con Roma, continuano ad accettare l’autorità papale. Afferma che tali persone non sono imputabili. Tuttavia, richiede loro di promettere di non frequentare mai più la Fraternità Sacerdotale San Pio X prima di potersi rivolgere a un sacerdote in “piena comunione”. Quindi, il DDF riconosce la loro innocenza, e ciononostante esige un atto di rinuncia. Questa è coercizione pastorale mascherata da riconciliazione canonica. Il protocollo per il sacerdote presume che egli censuri il codice che non cita The procedure for former SSPX priests is even more revealing. La procedura per i sacerdoti che intendessero lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X è ancora più rivelatrice. Un sacerdote che lascia la Fraternità Sacerdotale deve scrivere personalmente al Romano Pontefice chiedendo la remissione delle censure subite sia perché ha ricevuto l’ordinazione da un vescovo scomunicato o irregolare, sia perché, dopo un’ordinazione valida e legittima altrove, è successivamente entrato nella Fraternità. La formulazione tratta tacitamente due circostanze come intrinsecamente penali: - ricevere l’ordinazione
sacerdotale da un vescovo irregolare;
- aderire alla Fraternità dopo l’ordinazione. Il codice penale dice qualcosa di più restrittivo. Il canone 1388 stabilisce che un vescovo che ordina un suddito di un altro senza le dovute lettere dimissionarie è interdetto dall’ordinare per un anno, mentre il destinatario viene automaticamente sospeso dall’ordinazione ricevuta. Non impone la scomunica solo perché il vescovo ordinante era scomunicato o canonicamente irregolare. L’adesione alla Fraternità Sacerdotale San Pio X non è menzionata in alcun punto del codice penale come reato punibile con la esecuzione dell’adesione. La scomunica, secondo il canone 1364, si verificherebbe solo se un sacerdote avesse commesso personalmente uno scisma con la relativa imputabilità. Il protocollo prevede che il sacerdote che lascia la Fraternità confessi una conclusione giuridica prima che Roma abbia dimostrato l’offesa. Deve chiedere la remissione da una censura, le cui motivazioni possono variare notevolmente da caso a caso. Un sacerdote validamente ordinato da un vescovo diocesano che in seguito è entrato nella Fraternità Sacerdotale San Pio X non commette automaticamente alcun reato canonico semplicemente cambiando residenza e affiliandosi alla Fraternità. Roma può accusarlo di ministero illegittimo, disobbedienza o eventuale scisma. Ogni accusa ha i suoi elementi e le sue pene. Nessuna può essere sostituita dalla frase: “È entrato nella Fraternità San Pio X”. Il protocollo di riconciliazione trasforma un’accusa contestata nel prezzo da pagare per l’ammissione. L’ex sacerdote deve innanzitutto riconoscere la propria colpa nei termini stabiliti dal DDF. La verifica dottrinale va oltre l’accusa penale Il protocollo richiede al sacerdote che sia disposto ad accettare il Vaticano II e la “legittimità” del Novus Ordo Missae. La Formula di Adesione allegata utilizza un linguaggio più cauto. Richiede l’accettazione dell’insegnamento della Lumen Gentium 25, una “linea positiva” di interpretazione per le dottrine conciliari e postconciliari controverse e l’accettazione della validità della Messa e dei sacramenti celebrati secondo i libri promulgati da Paolo VI e Giovanni Paolo II. La condizione introduttiva, dunque, attesta la legittimità della nuova Messa. La formula firmata ne attesta la validità. Questi concetti differiscono. Un sacerdote può riconoscere che un rito sacramentale consacri validamente l’Eucaristia, pur criticandone la composizione, gli effetti pastorali, le enfasi teologiche o la promulgazione prudenziale. Gli stessi documenti del DDF oscillano tra questi due standard. Il protocollo richiede inoltre un ampio impegno ad astenersi da dichiarazioni pubbliche contrarie alla persona o al Magistero del Papa. Tale formulazione potrebbe includere calunnie o incitamenti già disciplinati dal diritto penale. Potrebbe anche essere utilizzata per reprimere legittime critiche teologiche ben oltre il reato che si presume venga rimesso. Il procedimento assomiglia sempre più a un esame di lealtà ideologica allegato a un rescritto penale. La Dichiarazione sulla Confessione presenta una lacuna giuridica inspiegabile La nota esplicativa informa i fedeli che i sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X amministrano i sacramenti illecitamente e che le loro assoluzioni non sono valide. Francesco aveva personalmente esteso ai sacerdoti della Fraternità Sacerdotale San Pio X la facoltà di assolvere validamente e lecitamente anche oltre l’Anno Giubilare, «fino a quando non saranno prese ulteriori disposizioni». La nota del 2 luglio potrebbe essere intesa come una di quelle “ulteriori disposizioni”. Il suo testo non lo afferma mai esplicitamente. Non revoca mai espressamente la facoltà. Non identifica mai l’autorità in base alla quale una nota esplicativa del DDF revoca una facoltà universale concessa personalmente in una lettera apostolica. Non indica mai una data di entrata in vigore né spiega come la presunta revoca sia stata comunicata a ciascun sacerdote interessato. Il DDF potrebbe possedere facoltà speciali derivate da Leone XIV che non sono state pubblicate. Roma è tenuta a produrle se intende farvi affidamento. Il meccanismo giuridico è importante. Un sacramento che richiede una facoltà può diventare invalido quando tale facoltà viene a mancare o viene legalmente revocata. Una dichiarazione di invalidità di tutte le assoluzioni non spiega di per sé quando, come e da chi è venuta meno la facoltà in questione. La Fraternità dovrebbe esigere una risposta diretta: La facoltà di
Francesco è stata revocata?
Quale atto l’ha revocata? Chi ha approvato la revoca? L’approvazione è avvenuta in forma specifica? Quando è entrata in vigore la revoca? Il presente ricorso la sospende? La nota non fornisce nessuna di queste risposte. La dichiarazione sul matrimonio è ancora meno precisa Il decreto romano del 2017 autorizzava gli ordinari locali a conferire la delega per i matrimoni celebrati della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Idealmente, un sacerdote diocesano avrebbe dovuto ricevere i voti. Qualora ciò si fosse rivelato impossibile, l’ordinario poteva delegare direttamente il sacerdote della Fraternità. La lettera romana mirava espressamente a dissipare ogni dubbio sulla validità. La nota esplicativa del 2 luglio ora dichiara invalidi in toto i matrimonii celebrati dalla Fraternità San Pio X. Tale linguaggio ignora la natura dell’accordo del 2017. Alcuni matrimoni celebrati nella Fraternità Sacerdotale San Pio X prevedono che il consenso venga ricevuto da un sacerdote diocesano. Tali matrimoni non possono essere invalidati per il fatto che la Messa celebrata in concomitanza sia officiata da un sacerdote della Fraternità. Altri matrimoni prevedono una delega specifica concessa ad un sacerdote della Fraternità Sacerdotale San Pio X dall’ordinario locale. Una nota esplicativa generale non indica che ogni delega locale sia stata revocata individualmente. Il canone 47 prevede che la revoca di un atto amministrativo abbia effetto quando viene legalmente comunicata alla persona per la quale è stata emessa. I matrimoni celebrati in passato con delega valida conservano la validità che avevano al momento del consenso. Un atto successivo non può revocare e sciogliere il vincolo matrimoniale. I casi futuri dipenderanno dalla formulazione e dalla durata della specifica delega. Il DDF potrebbe ordinare ai vescovi di cessare di concedere nuove facoltà. Potrebbe cercare un cambiamento universale nella politica. Dovrà comunque spiegare il fondamento giuridico per dichiarare invalido ogni matrimonio, indipendentemente da chi abbia ricevuto il consenso o da quale delega sia rimasta in vigore. La sentenza di Fernández è abbastanza generica da spaventare le coppie sposate, ma troppo imprecisa per spiegare loro perché il loro matrimonio sarebbe fallito. Il ricorso sospende definitivamente il decreto contro i vescovi L’11 luglio, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha presentato la petizione scritta richiesta dal canone 1734, chiedendo al DDF di revocare o modificare il suo decreto. La Fraternità descrive la presentazione come il necessario passo preliminare prima di ricorrere alle vie gerarchiche e invoca l’effetto sospensivo del canone 1353. La presentazione sembra tempestiva. Il canone 1734 concede dieci giorni utili dalla notifica legale. La petizione è stata presentata nove giorni di calendario dopo la data stampata sul decreto. Il canone 1353 stabilisce che l’appello o il ricorso contro un decreto che impone o dichiara una pena ha effetto sospensivo. Il canone 1736 § 1 attribuisce alla petizione preliminare lo stesso effetto qualora il successivo ricorso sospenda l’esecuzione per legge. Il decreto del 2 luglio sanziona espressamente i sei vescovi. La sua esecuzione è pertanto sospesa in attesa dell’esito del ricorso canonico. Questo non risolve automaticamente la questione fondamentale se al momento della consacrazione sia sorta una pena di condanna tardiva. I vescovi sostengono che i canoni 1323 e 1324 lo impedissero. La conseguenza procedurale immediata è che la dichiarazione di Fernández non può essere considerata una decisione penale definitiva ed esecutiva in sede di ricorso. Gli ufficiali ecclesiastici dovrebbero astenersi dall’imporre nuove sanzioni, come se il contenzioso fosse concluso. La nota esplicativa deve essere contestata separatamente I documenti allegati richiedono maggiore precisione riguardo ai sacerdoti, ai fedeli laici, alle confessioni e ai matrimonii. Tali conclusioni compaiono nella nota esplicativa piuttosto che nel decreto penale di una sola pagina. Il canone 1353 sospende automaticamente i decreti che impongono o dichiarano pene. La sua applicazione a un documento denominato “Nota esplicativa” dipende dal reale contenuto giuridico della nota stessa. La Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrebbe evitare di permettere a Roma di sfruttare i titoli. Il suo ricorso dovrebbe identificare espressamente: il decreto;
la nota esplicativa; il protocollo di riconciliazione dei sacerdoti; il protocollo di riconciliazione dei laici; ogni conseguenza sacramentale e penale derivante dal pacchetto del 2 luglio. La Fraternità dovrebbe sostenere che i documenti costituiscono un’unica operazione amministrativa coordinata, sotto lo stesso numero di protocollo. Il decreto descrive il presunto evento di scisma. La nota esplicativa lo generalizza. I protocolli amministrano le sanzioni che ne derivano. Il loro contenuto e la loro tempistica rivelano una decisione integrata. In alternativa, se Roma insiste sul fatto che si tratti di atti distinti, la Fraternità dovrebbe presentare ricorsi separati e richiedere la sospensione esplicita di ciascuno di essi. Questa è la principale correzione procedurale richiesta dai documenti appena forniti. Il ricorso sospende indubbiamente il decreto penale riguardante i sei vescovi. La Fraternità Sacerdotale San Pio X deve assicurarsi che Roma non possa lasciare in vigore i provvedimenti correlati solo perché Fernández li ha classificati in modo diverso. Fernández ha trenta giorni per riparare il danno Il canone 1735 concede all’autore del decreto trenta giorni dal ricevimento della richiesta preliminare per emendare il decreto, respingere la richiesta o rimanere in silenzio. Il silenzio segna l’inizio del successivo periodo per ulteriori ricorsi. Il canone 1737 concede poi di norma quindici giorni utili per i ricorsi gerarchici. Il DDF ha diverse scelte. Una revoca completa appare improbabile. Il pacchetto del 2 luglio riflette una decisione istituzionale ponderata, preparata con sufficiente dettaglio da far sì che il protocollo di riconciliazione ne stabilisca l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio. Fernández potrebbe emettere un decreto modificato contenente motivazioni più complete, specifiche constatazioni sulla necessità e una descrizione più esplicita dello scisma. Potrebbe aggiungere il canone 1387 al caso di Fellay. Potrebbe separare le disposizioni sacramentali dalla dichiarazione penale e affermare che solo le scomuniche sono sospese. Il DDF potrebbe anche richiedere una ratifica esplicita da parte di Leone XIV. Un’approvazione in forma specifica rafforzerebbe la tesi di Roma secondo cui il provvedimento deroga legittimamente alle norme ordinarie e potrebbe ostacolare il controllo, trattando la decisione come di natura papale. A un primo esame dei documenti del 2 luglio, tale approvazione non risulta presente da nessuna parte. Tale omissione merita di essere sottolineata. Il Praedicate Evangelium richiede una specifica approvazione papale laddove un’istituzione curiale deroga al diritto universale in un caso particolare. Il decreto e la nota pubblicati recano solo le firme del DDF. Roma non può trasformare arbitrariamente la normale consapevolezza papale in un decreto personale inappellabile a posteriori. La Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrebbe esigere la data, la forma, la portata e la prova documentale di qualsiasi presunta approvazione papale. Il prossimo forum dipende dalla risposta di Roma. Il comunicato della Fraternità prevede un ricorso gerarchico. Poiché l’atto contestato proviene da un Dicastero romano, il superiore gerarchico sarà in ultima analisi il Romano Pontefice, a meno che il diritto curiale non preveda un esame interno intermedio. La Fraternità dovrebbe ricorrere a tale strumento entro i termini canonici, preservando al contempo la distinzione tra un atto della DDF e un atto papale personale. Se l’atto finale impugnabile rimane imputabile al DDF, la Signatura Apostolica ha giurisdizione sui ricorsi che contestino la legittimità di un singolo atto amministrativo di un Dicastero, sia esso deliberato o procedurale. Può inoltre occuparsi dei danni derivanti da un atto illecito. La Signatura si concentrerebbe meno sull’intero conflitto teologico che circonda il Concilio Vaticano II e più sui vizi giuridici identificabili: Mancata trattazione dei
canoni 1323 e 1324;
assenza di conclusioni individualizzate; confusione tra disobbedienza e scisma; disprezzo del diritto di difesa; insufficiente certezza morale; estensione di un singolo decreto oltre i suoi soggetti nominati; creazione di presunzioni penali collettive; inspiegabile revoca delle facoltà sacramentali; contraddizione interna tra la nota esplicativa e i protocolli di riconciliazione; assenza di approvazione papale dimostrata per una deroga generale alla legge. Quel contesto potrebbe rivelarsi scomodo per il DDF. La posizione di Fernández è più forte come dichiarazione politica ed ecclesiologica. La sua struttura giuridica si indebolisce quando ogni frase viene valutata alla luce del canone che pretende di applicare. Roma dirà che la necessità contro il Papa è impossibile La risposta sostanziale che ci si aspetta dal DDF è già presente nei suoi documenti. Essa si baserà sulla sentenza del 1988 secondo cui la consacrazione episcopale contro il Papa costituisce un effettivo rifiuto del primato romano. Farà riferimento alla nota esplicativa del 1996, adottata nel nuovo documento. Sosterrà che il Romano Pontefice è il supremo custode della Tradizione, della successione episcopale e dell’unità ecclesiastica; pertanto, uno stato di necessità non può giustificare un’azione contro di lui. La Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrebbe rispondere basandosi sul testo della legge. I canoni 1323 e 1324 non contengono alcuna eccezione che li dichiari inapplicabili quando è coinvolto un potere papale riservato. Il canone 1324 prevede espressamente i giudizi di necessità colpevolmente errati ed elimina le sanzioni automatiche in tali casi. Roma può ritenere difettosa l’ecclesiologia della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Tale constatazione, tuttavia, lascia inalterata la conseguenza penale prescritta dal legislatore. Il DDF deve anche distinguere le due accuse: Il canone 1387 riguarda la
consacrazione non autorizzata.
Il canone 1364 riguarda lo scisma. L’offesa specifica di cui al canone 1387 non può costituire prova definitiva dell’ulteriore offesa di cui al canone 1364. Altrimenti, ogni consacrazione episcopale non autorizzata costituirebbe automaticamente scisma, e i singoli elementi statutari del canone 751 diventerebbero superflui. Fernández deve dimostrare ciascun reato separatamente. Roma dovrà richiedere l’adesione formale Probabilmente il DDF sosterrà che la permanenza nella Fraternità San Pio X dopo il 1 luglio costituisce l’atto esterno richiesto per l’adesione formale allo scisma. Il suo stesso protocollo per i laici smentisce tale argomentazione. Il protocollo ammette che l’imputabilità non può essere presunta e richiede una valutazione caso per caso. La Fraternità dovrebbe pretendere che Roma mantenga tale impostazione. L’appartenenza può dare inizio ad una inchiesta, ma non può completarla. La permanenza di un sacerdote in un Priorato può essere espressione di adesione alle consacrazioni. Può anche derivare da obblighi verso i parrocchiani, dalla mancanza di un altro vescovo incardinante, dalla dipendenza dalla Fraternità per il sostegno economico, dalla convinzione che il suo ministero rimanga cattolico, o dalla riluttanza ad abbandonare i fedeli da un giorno all’altro. L’assistenza di un laico alla Messa può esprimere un formale rifiuto di Roma. Può anche esprimere l’attaccamento alla Messa tradizionale. Il DDF deve dimostrare gli elementi interiori ed esteriori dello scisma in ogni persona che intende punire. Il suo protocollo riconosce tale principio. La sua nota esplicativa lo viola. Roma separerà le disposizioni sacramentali dal ricorso La mossa procedurale più probabile del DDF sarà quella di affermare che il canone 1353 sospende solo il decreto di scomunica. Classificherà le disposizioni sacramentali come chiarimenti amministrativi o dottrinali indipendenti. La Fraternità Sacerdotale San Pio X dovrebbe rispondere che Roma deve quindi mantenere tali disposizioni come atti indipendenti. Per la confessione, il DDF deve accertare la legittima revoca della facoltà universale concessa da Francesco. Per il matrimonio è necessario tenere conto delle deleghe specifiche già concesse dagli Ordinari locali. In entrambi i casi, è necessario identificare l’autorità, la data effettiva, la notifica, l’ambito di applicazione e gli effetti giuridici del presunto ritiro. Un documento non può derivare la propria autorità da un decreto penale quando ne dichiara l’invalidità e poi pretendere di essere indipendente da tale decreto quando si trova di fronte a un ricorso sospensivo. Il documento pubblicato scaturisce da un singolo evento, reca un unico numero di protocollo e sostiene un’unica teoria: le consacrazioni hanno creato uno scisma nell’intera Fraternità, e tale scisma ha distrutto le fondamenta del ministero sacramentale. I suoi elementi devono reggersi o crollare insieme, a meno che Roma non fornisca fondamenti giuridici distinti per ciascuno di essi. I documenti rafforzano il ricorso Il decreto del 2 luglio rimane vulnerabile per quanto riguarda la necessità, l’imputabilità, lo scisma e la procedura penale. La nota esplicativa è ancor più debole. Cerca di trasformare un atto singolo che coinvolge sei vescovi in una dichiarazione universale che disciplina centinaia di sacerdoti e una moltitudine indefinita di fedeli laici. Non offre alcun procedimento specifico, nessuna autentica interpretazione legislativa, nessuna dimostrazione di promulgazione e nessuna esplicita approvazione papale. I protocolli di riconciliazione svelano quindi il meccanismo che si cela dietro la dichiarazione. Il protocollo per i sacerdoti presuppone censure basate sull’ordinazione o sull’appartenenza al clero, che il Codice non impone mai in forma così generalizzata. Il protocollo per i laici ammette che le sanzioni non possono essere presunte automaticamente e devono essere valutate individualmente. Le disposizioni sacramentali dichiarano l’invalidità senza tuttavia identificare gli atti giuridici che hanno revocato le facoltà e le deleghe esistenti. Il pacchetto di Fernández era stato concepito per apparire esaustivo. La sua ampiezza ha creato le falle che ora il ricorso può sfruttare. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha costretto il DDF a scegliere tra diverse posizioni svantaggiose. Roma può ammettere che la nota esplicativa non ha forza penale vincolante. Può difendere un regime di scomunica collettiva contro la presunzione di innocenza e l’imputabilità individuale previste dal Codice. Può emanare un atto papale specifico e attribuire l’intera controversia direttamente a Leone XIV. Può emendare i documenti e riconoscere, attraverso l’emendamento, che il primo tentativo è fallito. Il ricorso dell’11 luglio ha già ottenuto un risultato importante. La dichiarazione di Fernández non si trova più di fronte alla Chiesa come una sentenza incontestata. Il decreto è sospeso. I documenti circostanti sono vulnerabili. Le autorità romane devono ora spiegare come i loro stessi canoni permettano ciò che i loro stessi documenti hanno tentato di fare. Écône ha portato l’accusa di Roma all’interno del tribunale di Roma, secondo la legge di Roma, con le contraddizioni di Fernández inserite agli atti. |