BEN OLTRE IL CRUDO LEGALISMO

(Riflessione sulla grande questione spirituale
del nostro tempo)





Messa tradizionale: Introibo ad Altare Dei

 


A partire dal Concilio Vaticano II, si può osservare un’evoluzione verso influenze hegeliane nei dibattiti ecclesiastici riguardanti la liturgia romana.

In un primo momento si osservò una rottura pratica, poiché, dopo la riforma liturgica, con la promulgazione da parte di Paolo VI del nuovo “Ordo Missae” nel 1969 e la sua entrata in vigore all’inizio dell'Avvento di quell’anno, si consolidò progressivamente l’erronea percezione che la vecchia Messa appartenesse a un ordine superato.
Non è necessario addentrarsi ora nella controversia sulla legittimità della Messa tradizionale: nella prassi ecclesiale ordinaria, guidata dalla gerarchia post-conciliare, essa veniva ampiamente trattata come se fosse proibita, con l’eloquente eccezione della Fraternità Sacerdotale San Pio X.

Negare questo è disonestà o pura ignoranza.

In un secondo momento, alcuni decenni dopo, si assistette alla reintroduzione della cosiddetta Messa tridentina come “forma straordinaria” del rito romano. Benedetto XVI propose allora una soluzione particolare: non si limitò a ripristinare la situazione precedente, ma non accettò nemmeno la premessa che l’antica liturgia fosse legalmente scomparsa. Da qui nasce l’idea di due forme della stessa “lex orandi”: una ordinaria, l’altra straordinaria. Questo rappresentò un tentativo di sintesi: preservare la riforma e, al contempo, reincorporare ciò che la riforma aveva storicamente sostituito.

In un terzo momento, viene negata l’interpretazione giuridica di Benedetto XVI, e qui “Traditionis custodes” assume un significato straordinario. Francesco non si è limitato a imporre alcune restrizioni disciplinari: nell’articolo 1 ha dichiarato i libri di Paolo VI e Giovanni Paolo II come “unica espressione della ‘lex orandi’ del rito romano”.

In breve: dalla proibizione pratica della Messa tradizionale per decenni, si è passati alla sua reintegrazione canonica come “forma straordinaria”, sotto la problematica impostazione teologica della cosiddetta “ermeneutica della continuità”; e da quest’ultima, si è passati alla sua severa restrizione legale, accompagnata dalla negazione del suo stesso status di forma straordinaria del Rito Romano.

Arriviamo adesso ad una situazione curiosissima: una liturgia che ha attraversato secoli di storia della Chiesa ha subito, nel giro di pochi decenni, successive trasformazioni giuridiche e amministrative: normalità, proscrizione di fatto, indulto, eccezionalità, “forma straordinaria” e di nuovo restrizione. In questo processo, ciò che è rimasto sostanzialmente quasi invariato – il Messale tradizionale – ha modificato il proprio status istituzionale al mutare della legislazione che lo riguardava.

In breve: la Messa tradizionale rimane; è l’ordinamento giuridico che, progressivamente, modifica il modo in cui l’autorità ecclesiastica permette, classifica, tollera o reprime questa realtà.

A questo punto sorge una questione teologica ben più complessa del mero problema liturgico: fino a che punto un’autorità ecclesiastica può trasformare in qualcosa di giuridicamente eccezionale, sospetto o indesiderabile ciò che la Chiesa stessa ha trasmesso come sacro e ortodosso per secoli?

Questa, a mio avviso, è la questione fondamentale. Essa ci conduce direttamente dal “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI e dalla “Traditionis custodes” di Francesco a San Tommaso d’Aquino: qual è la natura e quali sono i limiti della legge, i fondamenti dell’obbedienza, i limiti dell’autorità e la possibilità di una legittima resistenza all’autorità?

A questo punto, a prescindere da qualsiasi giudizio si possa esprimere sulla correttezza o l’erroneità delle sue posizioni specifiche, è necessario riconoscere una fondamentale coerenza nella posizione storica della Fraternità Sacerdotale San Pio X: per essa, la crisi non è mai stata principalmente liturgica, tanto meno canonica. La questione è, soprattutto, dottrinale. Il problema della Messa ha costituito una manifestazione visibile di divergenze precedenti e più profonde riguardanti la Tradizione, il Magistero, la libertà religiosa, l’ecumenismo, la collegialità e, infine, lo stesso Concilio Vaticano II.

Per questo, la Fraternità Sacerdotale San Pio X ha sempre nutrito sospetti nei confronti delle soluzioni che cercavano di risolvere canonicamente ciò che considerava dottrinalmente irrisolto.
Si può discutere se la sua diagnosi fosse corretta; si può discutere dell’esistenza, della portata e delle conseguenze del cosiddetto “stato di necessità”; si può discutere della legittimità degli atti compiuti in suo nome.
Ciò che difficilmente si può negare è la coerenza interna del seguente principio: UNA CONTROVERSIA LA CUI RADICE È DOTTRINALE NON PUÒ ESSERE RISOLTA CON SEMPLICI STRUMENTI GIURIDICI.

Una lezione che ho imparato da Domingo de Soto e Domingo Bañez è questa: quando due parti non sono d’accordo sull’applicazione di una norma comune, il diritto può dirimere la controversia. Tuttavia, quando il disaccordo riguarda proprio i presupposti in base ai quali tale norma dovrebbe essere interpretata – e, in definitiva, il rapporto tra Tradizione, autorità, Magistero e diritto ecclesiastico – la soluzione giuridica maschera solo temporaneamente il disaccordo fondamentale, come ha dimostrato la soluzione ideata da Benedetto XVI.

Sotto questo aspetto, l’esperienza degli ultimi decenni rende comprensibile la diffidenza tradizionalista verso soluzioni meramente canoniche. Un pontificato concede un indulto; un altro riconosce un diritto più ampio; un altro ancora ne limita l’esercizio. Le istituzioni vengono riconosciute, ricevono garanzie e successivamente si imbattono in limitazioni che dipendono da Roma, dai Dicasteri o dagli Ordinari locali.
Insomma, se il fondamento dottrinale della controversia rimane intatto, la soluzione giuridica “semplice” resta necessariamente precaria, perché chi ha la competenza a concederla conserva anche, entro i limiti dell’ordinamento giuridico stesso, la competenza a modificarla.

È in questo senso – senza per questo condividerne tutte le conclusioni – che si può riconoscere la coerenza della posizione storica della Fraternità Sacerdotale San Pio X: se la crisi è essenzialmente dottrinale, un accomodamento canonico può gestirne gli effetti, ma è incapace di risolverne la causa.

Forse questa è la formulazione più concisa dell'intero problema: QUANDO I PRESUPPOSTI DOTTRINALI SONO DISTINTI, ANCHE LA LEGALITÀ VIENE INTERPRETATA IN MODO DIVERSO. Pertanto, prima di chiedersi quale soluzione giuridica possa conciliare il conflitto, è necessario chiedersi quale verità dottrinale debba governare la legge che intende risolverlo.





agosto 2026
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