A PROPOSITO DI ESPIANTI E DI TRAPIANTI
(3/96)
Come molti sanno, è in corso di approvazione, in Parlamento,
una legge che dovrebbe regolamentare
le procedure per gli espianti e per i trapianti di organi.
Visti i molti problemi che sono stati sollevati in merito a tale questione,
compreso quello del cosiddetto "silenzio-assenso", abbiamo pensato di fare
cosa utile riproducendo in parte un foglio notizie diffuso da una associazione
laica che si batte
contro le moderne tecniche di espianto-trapianto e contro il concetto
di "silenzio-assenso".
Si tratta della Lega Nazionale Contro La Predazione Di Organi
E La Morte A Cuore Battente,
Pass. Canonici Lateranensi 22, 24121 Bergamo, (Tel. 035 - 21.92.55,
Fax 035 - 23.56.60).
Il Comitato Torinese è raggiungibile telefonando allo 011 -
562.44.60 (pomeriggio e sera).
QUALI SONO LE VERE CONDIZIONI DI CHI È DICHIARATO DONATORE?
La Legge 578/93, unitamente al Decreto Ministeriale 582/94, ci dichiara
"giuridicamente morti", e, quindi, anche "potenziali donatori di organi",
quando si presume cessino irreversibilmente le funzioni del cervello, indipendentemente
da ogni altra manifestazione di vitalità ancora presente, incluso
il battito spontaneo del cuore, battito, anzi, indispensabile affinché
gli organi non si deteriorino e risultino ancora trapiantabili.
Il criterio attualmente (nov. '95) in vigore (D. M. 582/94) per dichiararci
legalmente morti a cuore battente si basa, salvo situazioni particolari,
sulla contemporaneità di queste condizioni, e cioè:
- assenza di coscienza (D. M. 582/94, art. 3, c. 1a);
- assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione della
ventilazione artificiale (D. M. 582/94, art. 3, c. 1b-fine);
- assenza di certi riflessi (D. M. 582/94, art. 3, c. 1b), (come
la chiusura della palpebra quando si tocca la cornea);
- nonostante la presenza di riflessi spinali, spontanei o provocati,
(D. M. 582/94, art. 3, c. 2), come ad esempio il ritrarsi del piede o della
mano quando vengono punti;
- nonostante la presenza di segnali elettrici cerebrali (rivelati
da encefalogramma con elettrodi a contatto con la pelle del capo) di ampiezza
inferiore a due microvolt (D. M. 582/94, art. 3, c. 1c e allegato 1).
Il criterio previsto dal D. M. 582/94 si presta a molte osservazioni,
tra cui le seguenti.
All'atto pratico le sei ore di osservazione si riducono a tre mezze
ore solamente, perché la contemporaneità dei
fenomeni di cui sopra deve venire osservata
solo all'inizio, alla metà e alla fine del periodo (D. M. 582/94,
art. 4, c.
3), e ciascuna seduta di registrazione encefalografica
dura solo mezz'ora (D. M. 582/94, allegato 1, §2): è evidente
allora che se il nostro cervello riprendesse
a funzionare per un certo tempo al di fuori di queste tre mezze
ore speciali, nessuno se ne accorgerebbe,
né interverrebbe a soccorrerci.
Le modalità della registrazione encefalografica non sono
tali da assicurare il cittadino, infatti:
- il personale addetto può essere
costituito semplicemente da un tecnico o da un infermiere, sia pure
"in via
transitoria"
e "sotto supervisione medica" (D. M. 582/94, allegato 1, §4);
- la presenza di emorragie interne può
diminuire di molto l'ampiezza dei segnali rilevati dall'encefalogramma;
- la scala della registrazione su carta
dei segnali elettroencefalografici, pari a 2 microvolt al millimetro
(D. M.
582/94, allegato
1, §2), è tanto piccola che il superamento del 10% del
livello fatale di questi 2 microvolt
comporta lo
spostamento del pennino scrivente di un solo decimo di millimetro (!),
per di piú in presenza di una
traccia scritta
di spessore che si stima almeno triplo; il che significa che, anche
in condizioni normali, per rilevare
"segni di vita"
sono necessari non 2, ma 3 microvolt (ben il 50% in piú del livello
dichiarato fatale), non solo, ma
questo stesso
"segno di vita" non verrà notato spontaneamente (data l'esiguità
della traccia scritta), ma, se
lo si volesse
trovare, "bisognerebbe appositamente cercarlo"(!); senza parlare del
fatto che la stessa Legge
non prevede
esplicitamente il caso che questi esami possano certificare falsamente
la "morte", per imperizia o per
dolo, né
prevede quindi alcuna eventuale punizione del reato.
- fra l'altro, queste tecniche, previste
con tanta leggerezza, non sono infallibili; solo un'autopsia del cervello
del
"donatore" potrebbe
accertare, volta per volta, se le lesioni erano veramente di natura "irreversibile";
in presenza
di un qualunque
errore sarebbe sempre troppo tardi per riportare in vita il soggetto a
cui si è già espiantato il
cuore; eppure
si tratta di tragici errori che sono stati già riscontrati e denunciati
(si veda uno studio della
HarvardSchool,
condotto sulla base di 503 autopsie eseguite sul cervello di soggetti dichiarati
in "morte
cerebrale" prima
dell'arresto cardiaco, e pubblicato sul Critical Care Medicine,
vol. 20, n° 12, 1992, p. 1705).
SIAMO TUTTI "ESPIANTABILI" A "CUORE BATTENTE" SENZA SAPERLO?
La Legge 578/93, unitamente al D. M. 582/94, alla Legge 644/75
e al D. P. 409/77, ci considera tutti "donatori", e, quindi, "espiantabili
a cuore battente", basta che i medici dichiarino la cosiddetta "morte
cerebrale". Non ci possono togliere gli organi solo se abbiamo esplicitamente
negato il nostro assenso in precedenza o se i nostri parenti strettissimi
si oppongono, per iscritto, entro le sei ore prescritte per stabilire che
siamo in "morte cerebrale".
I familiari non possono richiedere una perizia di parte sullo
stato del malato, né il medico può fare obiezione di coscienza
nei
confronti della diagnosticata "morte cerebrale" e della esecuzione degli
espianti!
È vero che la Legge obbliga il medico ad informare i familiari
del loro diritto ad opporsi all'espianto, ma le sei ore previste dalla
stessa Legge sono un tempo cosí inadeguato che qualunque familiare,
colpito dal dispiacere, spesso non ha neanche la possibilità di
rendersi conto di quanto sta accadendo (vedi i tanti casi di incidenti,
di disgrazie improvvise, di lontananza dei parenti, della loro difficoltà
di contatti nelle ore notturne, ecc).
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