A PROPOSITO DI ESPIANTI E DI TRAPIANTI 
(3/96)

Come molti sanno, è in corso di approvazione, in Parlamento, una legge che dovrebbe regolamentare 
le procedure per gli espianti e per i trapianti di organi. 
Visti i molti problemi che sono stati sollevati in merito a tale questione, compreso quello del cosiddetto "silenzio-assenso", abbiamo pensato di fare cosa utile riproducendo in parte un foglio notizie diffuso da una associazione laica che si batte 
contro le moderne tecniche di espianto-trapianto e contro il concetto di "silenzio-assenso". 
Si tratta della Lega Nazionale Contro La Predazione Di Organi E La Morte A Cuore Battente
Pass. Canonici Lateranensi 22, 24121 Bergamo, (Tel. 035 - 21.92.55, Fax 035 - 23.56.60). 
Il Comitato Torinese è raggiungibile telefonando allo 011 - 562.44.60 (pomeriggio e sera). 


QUALI SONO LE VERE CONDIZIONI DI CHI È DICHIARATO DONATORE?

La Legge 578/93, unitamente al Decreto Ministeriale 582/94, ci dichiara "giuridicamente morti", e, quindi, anche "potenziali donatori di organi", quando si presume cessino irreversibilmente le funzioni del cervello, indipendentemente da ogni altra manifestazione di vitalità ancora presente, incluso il battito spontaneo del cuore, battito, anzi, indispensabile affinché gli organi non si deteriorino e risultino ancora trapiantabili. 
Il criterio attualmente (nov. '95) in vigore (D. M. 582/94) per dichiararci legalmente morti a cuore battente si basa, salvo situazioni particolari, sulla contemporaneità di queste condizioni, e cioè: 
- assenza di coscienza (D. M. 582/94, art. 3, c. 1a); 
- assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione della ventilazione artificiale (D. M. 582/94, art. 3, c. 1b-fine); 
- assenza di certi riflessi (D. M. 582/94, art. 3, c. 1b), (come la chiusura della palpebra quando si tocca la cornea); 
- nonostante la presenza di riflessi spinali, spontanei o provocati, (D. M. 582/94, art. 3, c. 2), come ad esempio il ritrarsi del piede o della mano quando vengono punti; 
- nonostante la presenza di segnali elettrici cerebrali (rivelati da encefalogramma con elettrodi a contatto con la pelle del capo) di ampiezza inferiore a due microvolt (D. M. 582/94, art. 3, c. 1c e allegato 1). 

Il criterio previsto dal D. M. 582/94 si presta a molte osservazioni, tra cui le seguenti. 
All'atto pratico le sei ore di osservazione si riducono a tre mezze ore solamente, perché la contemporaneità dei
     fenomeni di cui sopra deve venire osservata solo all'inizio, alla metà e alla fine del periodo (D. M. 582/94, art. 4, c. 
     3), e ciascuna seduta di registrazione encefalografica dura solo mezz'ora (D. M. 582/94, allegato 1, §2): è evidente 
     allora che se il nostro cervello riprendesse a funzionare per un certo tempo al di fuori di queste tre mezze 
     ore speciali, nessuno se ne accorgerebbe, né interverrebbe a soccorrerci. 
Le modalità della registrazione encefalografica non sono tali da assicurare il cittadino, infatti: 
     - il personale addetto può essere costituito semplicemente da un tecnico o da un infermiere, sia pure "in via 
          transitoria" e "sotto supervisione medica" (D. M. 582/94, allegato 1, §4); 
     - la presenza di emorragie interne può diminuire di molto l'ampiezza dei segnali rilevati dall'encefalogramma; 
     - la scala della registrazione su carta dei segnali elettroencefalografici, pari a 2 microvolt al millimetro (D. M. 
          582/94, allegato 1, §2), è tanto piccola che il superamento del 10% del livello fatale di questi 2 microvolt 
          comporta lo spostamento del pennino scrivente di un solo decimo di millimetro (!), per di piú in presenza di una 
          traccia scritta di spessore che si stima almeno triplo; il che significa che, anche in condizioni normali, per rilevare 
          "segni di vita" sono necessari non 2, ma 3 microvolt (ben il 50% in piú del livello dichiarato fatale), non solo, ma 
          questo stesso "segno di vita" non verrà notato spontaneamente (data l'esiguità della traccia scritta), ma, se 
          lo si volesse trovare, "bisognerebbe appositamente cercarlo"(!); senza parlare del fatto che la stessa Legge 
          non prevede esplicitamente il caso che questi esami possano certificare falsamente la "morte", per imperizia o per 
          dolo, né prevede quindi alcuna eventuale punizione del reato. 
     - fra l'altro, queste tecniche, previste con tanta leggerezza, non sono infallibili; solo un'autopsia del cervello del 
          "donatore" potrebbe accertare, volta per volta, se le lesioni erano veramente di natura "irreversibile"; in presenza 
          di un qualunque errore sarebbe sempre troppo tardi per riportare in vita il soggetto a cui si è già espiantato il 
          cuore; eppure si tratta di tragici errori che sono stati già riscontrati e denunciati (si veda uno studio della 
          HarvardSchool, condotto sulla base di 503 autopsie eseguite sul cervello di soggetti dichiarati in "morte 
          cerebrale" prima dell'arresto cardiaco, e pubblicato sul Critical Care Medicine, vol. 20, n° 12, 1992, p. 1705).
 
 

SIAMO TUTTI "ESPIANTABILI" A "CUORE BATTENTE" SENZA SAPERLO?

La Legge 578/93, unitamente al D. M. 582/94, alla Legge 644/75 e al D. P. 409/77, ci considera tutti "donatori", e, quindi, "espiantabili a cuore battente", basta che i medici dichiarino la cosiddetta "morte cerebrale". Non ci possono togliere gli organi solo se abbiamo esplicitamente negato il nostro assenso in precedenza o se i nostri parenti strettissimi si oppongono, per iscritto, entro le sei ore prescritte per stabilire che siamo in "morte cerebrale". 
I familiari non possono richiedere una perizia di parte sullo stato del malato, né il medico può fare obiezione di coscienza nei confronti della diagnosticata "morte cerebrale" e della esecuzione degli espianti! 
È vero che la Legge obbliga il medico ad informare i familiari del loro diritto ad opporsi all'espianto, ma le sei ore previste dalla stessa Legge sono un tempo cosí inadeguato che qualunque familiare, colpito dal dispiacere, spesso non ha neanche la possibilità di rendersi conto di quanto sta accadendo (vedi i tanti casi di incidenti, di disgrazie improvvise, di lontananza dei parenti, della loro difficoltà di contatti nelle ore notturne, ecc).
 


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