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La
nuova Cresima è valida?
di
Don Matthias Gaudron, FSSPX (1)
![]() Al momento della pubblicazione di questo estratto, non era ancora disponibile in italiano il Catechismo della crisi nella Chiesa, di Don Matthias Gaudron, pubblicato in francese dalle Editions du Sel, Avrillé, 2008) col titolo Catéchisme catholique de la crise dans l'Église. Questo chiarisce quanto detto nella nota 1, che noi abbiamo riportato comunque; nonché il fatto che quanto qui riportato è la traduzione affettuata dal sito - come detto in nota - che potrebbe non corrispondere esattamente a quanto oggi pubblicato sul libro in italiano. Attualmente, il testo, pubblicato in italiano dall'editrice Ichthys, Albano Laziale è disponibile presso la Fraternità San Pio X - Via Trilussa, 45 - 00041 Albano Laziale (RM) - Tel./Fax [39] 06.930.68.16 - E-mail: albano@sanpiox.it) o presso i Priorati e le cappelle della Fraternità in Italia. ![]() Uno degli argomenti più controversi dell’era postconciliare è senza dubbio quello della validità dei Sacramenti amministrati secondo i nuovi rituali. La validità del Sacramento della Cresima, conferito secondo il nuovo rito e con una materia diversa dall’olio d’oliva, è certamente uno dei temi che ha diviso gli animi anche in ambito «tradizionalista». L’Autore, seguendo il metodo usato all’interno del suo libro Catechismo della crisi nella Chiesa (domanda-e-risposta), prende in esame la questione della «materia» del Sacramento della Cresima offrendo una risposta che pende verso l’invalidità o quanto meno la validità dubbia di tale Sacramento; e quindi, anche se indirettamente, per la necessità di riamministrarlo sotto condizione usando il vecchio rito e la materia utilizzata da sempre dalla Chiesa. Perché la Confermazione [...] dev’essere amministrata con l’olio d’oliva? Nella stessa maniera in cui
la parola «vino» designa, nel senso primo del termine, il
succo d’uva fermentato - anche se viene utilizzata in modo secondo per
designare il vino di palma, di riso, ecc... - parimenti, la parola
«olio» (oleum), nell’antichità designava
innanzitutto - in senso proprio - il liquido ottenuto dalla spremitura
delle olive. Ne consegue, dunque, che se solo il vino di vite e il pane
di frumento sono la materia valida del Sacramento dell’Eucarestia, solo
l’olio d’oliva è materia valida della Confermazione [...]. Tale
era l’opinione tradizionale e comune dei teologi (2).
Questa opinione si basa unicamente su una ragione filologica? Questa opinione non si basa
sopratutto sulla filologia, ma sul fatto che, come Cristo ha impiegato
del pane di frumento e del vino di vite al momento dell’Ultima Cena,
allo stesso modo le unzioni che ha raccomandato agli Apostoli non
potevano che essere unicamente delle unzioni con olio d’oliva; non
poteva venire in mente agli Apostoli di utilizzare altra materia che
l’olio in senso proprio, nel senso nobile del termine.
L'impiego di un altro olio
rende dunque almeno dubbia la validità del Sacramento.
Esistono altri argomenti in favore dell’olio d’oliva? Si può notare che lo
stesso Giovedì Santo in cui instituì il Sacramento
dell’Ordine - il giorno in cui prese del pane e del vino per istituire
l’Eucarestia - Nostro Signore arrossò con il sudore del suo
sangue il Giardino degli Ulivi - vicino ad un frantoio di olive vicino
- come per santificare la materia con cui sarebbero state fatte le
sacre unzioni. Infatti, è sempre nel giorno di Giovedì
Santo che, ogni anno, i Vescovi consacrano gli oli santi durante della
Messa crismale.
Da dove deriva l’uso di altri oli diversi dall’olio d’oliva nei Sacramenti? Il 3 dicembre 1970, un
decreto della Congregazione dei Riti autorizzò l’utilizzo di
altri oli vegetali nell’amministrazione dei Sacramenti (3).
Come spiegò la Congregazione dei Riti questo cambiamento? La Congregazione dei Riti
non spiegò affatto come divenne improvvisamente possibile
ciò che era sembra stato considerato come probabilmente invalido.
Non esiste dunque alcuna spiegazione su questo cambiamento di materia? A riguardo di tale
cambiamento non venne mai fornita una spiegazione dottrinale. Si
invocò solamente una ragione pratica che Paolo VI (1897-1978)
riprese due anni più tardi nella Costituzione Apostolica Sacram unctionem infirmorum (del 30
novembre 1972):
«Dato, poi, che l’olio d’oliva, quale fino
ad ora era prescritto per la validità del Sacramento, in alcune
regioni manca del tutto o può essere difficile procurarlo,
abbiamo stabilito, su richiesta di numerosi Vescovi, che possa essere
usato in futuro, secondo le circostanze, anche un olio di altro tipo,
che tuttavia sia stato ricavato da piante, in quanto più
somigliante all’olio d’oliva» (4).
Questa spiegazione non risolve la questione? Questa spiegazione pratica
non solo non risolve la questione, ma tende piuttosto ad aggravare il
problema, perché è evidente che non è mai stato
tanto facile come oggi far giungere dell’olio d’oliva in tutti gli
angoli del mondo (5). Ora, se fino ad oggi,
malgrado tutte le difficoltà di trasporto, la Chiesa si è
sempre rifiutata di cambiare la materia dei Sacramenti è
perché ha sempre avuto delle buone ragioni per farlo.
NOTE 1 - Traduzione di un estratto (pagg. 264-266) dall'opera Catéchisme catholique de la crise dans l'Église (Le Sel, Avrillé 2008), a cura di Antonio Casazza. 2 - San Tommaso d’Aquino insegna a proposito dell’Estrema Unzione: «Nel testo di San Giacomo, l’olio è assegnato come materia di questo Sacramento; ora non si parla di olio, in senso proprio, che per l’olio di oliva; dunque è quest’olio che è la materia dell’Estrema Unzione» (Suppl., q. 29, a. 4). 3 - Cfr. Ordo benedicendi olea et conficiendi chrisma, nn. 3-4. Il nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 (§ 847) afferma: «Nell’amministrazione dei sacramenti dove sono utilizzati gli oli santi, il ministro deve utilizzare l’olio di oliva o altri oli vegetali consacrati o benedetti dal Vescovo, ecc...». 4 - Cfr. Documentation catholique, n° 1625, 1973, pag. 102. 5 - Nel XIII secolo, San Tommaso rispose già all’argomentazione secondo cui l’olio d’oliva non si trovava ovunque affermando: «Sebbene non sia prodotto ovunque, l’olio d’oliva può essere trasportato comodamente dappertutto» (Suppl., q. 29, a. 4, a 3). (torna
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giugno 2016 |