Traduzioni tendenziose anche
sull'Istruzione “Universae Ecclesiae”?


O comunque,
significative sfumature diverse
tra la versione italiana e la versione latina:
perchè?



Pubblichiamo un ricorso inoltrato alla
Pontificia Commissione Ecclesia Dei
dagli amici del
Circolo Cattolici per la Tradizione delle Marche,
a proposito della traduzione italiana
dell'Istruzione Universae Ecclesiae



Chiaravalle, 24 maggio 2011

Maria Santissima Ausiliatrice

8° Anniversario della S.Messa gregoriana a S. Maria Maggiore

celebrata dall'Em.mo Card. Darìo Castrillón Hoyos


OGGETTO:
RICORSO, DI CARATTERE GENERALE,

A MENTE DELL'ART. 10 COMMA 1
DELLA ISTRUZIONE “UNIVERSAE ECCLESIAE



Rev.ma Pontificia Commissione Ecclesia Dei,

innanzitutto esprimiamo grato apprezzamento per quanto la Santa Sede, e segnatamente codesta Pontificia Commissione, ha potuto fare con l'Istruzione “Universae Ecclesiae”; “parto” oggettivamente non facile, nelle presenti condizioni sfavorevoli, e “messa a punto” che il nostro gruppo aveva auspicato, in un certo senso, per la Chiesa universale.

Ciò detto, nel medesimo cuore filiale e franco inoltriamo ricorso, a mente dell'Art. 10 comma 1 della predetta Istruzione, avverso punti della sua traduzione italiana (fonte: il sito Internet ufficiale della S. Sede, www.vatican.va), che non appaiono pienamente e oggettivamente fedeli al testo latino; e che nella loro maggior vaghezza sembrano talvolta aver dato il destro a titolazioni e commenti giornalistici faziosi o servili, prospettanti condizioni non esattamente richieste dal documento normativo.

Verbi gratia: all'Art. 19 si legge di «gruppi che si manifestano contrari». Sebbene nel contesto il senso sia comunque chiaro, appare discutibile che la traduzione più propria del latino «consociationibus, quae [...] inpugnent», sia questa; a maggior ragione per la presenza nel periodo di una parola “forte” come «infensae».
Verbi gratia: all'Art. 29, appare altrettanto discutibile la resa di «facultas» con «concessione» (espressione che appare inclinare all'abrogato indulto, più che alla ratio della nuova norma), piuttosto che con il semplice "facoltà".
Verbi gratia: non vediamo come l’espressione «se le esigenze pastorali lo suggeriscono» (Art. 21) possa essere ritenuta la più corrispondente ad «adiunctis id postulantibus».

L’una o l’altra esemplificazione potrà forse essere, o venir ritenuta, poco convincente: ma si può dire che tutte lo siano? Anche perché già in precedenza si era verificato, in tempi recenti nella Chiesa, tale fenomeno: v. g. : «actioni schismaticae» che viene subito accresciuto in «scisma»; v.g.: «un prostituto» che diventa «una prostituta»... E tali esempi vanno tutti in una ben precisa direzione.

Quanto sopra premesso, si chiede:

1) la revisione - tempestiva e con la debita visibilità - delle traduzioni vernacolari, secondo la massima fedeltà oggettiva al testo latino;

2) come mai tale fenomeno reiteratamente si verifichi: forse i problemi, per così dire “di latino”, prima che nelle Diocesi sono a Roma?

Ringraziando per la cortese attenzione Vi assicuriamo del nostro ricordo nella preghiera all'Ausiliatrice, per la Santità di Nostro Signore, per codesta Pontificia Commissio e per tutta la Rev.ma Curia Romana.

Circolo "Cattolici per la Tradizione
Chiaravalle (An)

 Circolo "Cattolici per la Tradizione", Corso Matteotti 1, 60033 Chiaravalle (AN)



giugno 2011

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