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“Prima sedes a nemine judicatur” Uso ed Abuso di
G. L. G.
Con costernazione ritrovo in un articolo, per altro pregevole, di S. Ecc. Mons. Bernard Tissier de Mallerais, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il disinvolto/stravolto uso strumentale, (per evitare di approfondire un problema spinoso), del noto detto «Prima sedes a nemine judicatur», («La Sede Apostolica Romana non può essere giudicata da nessuno») [canone 1404 del Codice di Diritto Canonico attualmente in vigore]. Una ampia citazione del brano dell'articolo di cui sopra, che chiarisce il contesto in cui si fa uso del detto in questione è riportata nella seguente ''Nota A'' . Un passo di un articolo del Prof. de Mattei che chiarisce la genesi storica di tale detto e, cosa più importante, in quale senso esso debba essere rettamente inteso è riportato nella seguente ''Nota B'' . Il punto dell'articolo a cui obbietto è : “ ..... Se il Papa dirige un’altra Chiesa è apostata, non è più Papa e l’ipotesi sedevacantista è verificata. Basta rispondere che «Prima sedes a nemine judicatur» e che, di conseguenza, nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia di un sommo pontefice nell’errore o nella devianza ..... ” [neretto mio] Qui si confonde il piano del “giudizio” inteso come “sentenza” di tribunale o altro organo simile (“... nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia di un sommo pontefice nell’errore o nella devianza ...”), con il piano del “giudizio” inteso come “atto dell'intelletto con cui si attribuiscono o si negano delle qualità ad un soggetto” . E' ovvio che io, vittima ad esempio di una rapina, sul piano del giudizio come “sentenza”, non ho veste per condannare alla prigione il mio assalitore, ma deve essere altrettanto ovvio, e sacrosanto, che sul piano del giudizio come “atto dell'intelletto con cui si attribuiscono o si negano delle qualità ad un soggetto” io posso “giudicare” il mio assalitore come delinquente rapinatore . Non “basta” dire che siccome non ho veste per mandare in prigione il mio rapinatore allora non posso ritenerlo delinquente rapinatore, tantomeno dire, anzi, che non si deve nemmeno indagare (“... Basta rispondere che ...”) . Quello che lo rende delinquente rapinatore è quello che ha fatto, indipendentemente dalle dichiarazioni mie o di un tribunale, private od ufficiali, cioè quandanco, per assurdo, anche in questo caso, “ ... nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia ... nell’errore o nella devianza ... ”. Gli atti degli ultimi pontefici danno atto a delle gravissime “perplessità” e di ciò e delle conseguenze di tali atti a ciascuno è lecito, anzi a un certo punto doveroso, “giudicare attribuendo o negando delle qualità ad un soggetto” per quanto “scomodo” sia . Se uno ritiene di non entrare nello studio del problema è suo diritto, ma non è suo diritto nullificare il problema col comodo pretesto che nessuno può comunque “giudicare come sentenza” i pontefici («Prima sedes a nemine judicatur») . San Roberto Bellarmino, Dottore della Chiesa, scrive in “De Romano Pontifice. II.29.” : “ Come è lecito resistere al
Pontefice che attacca il corpo, così anche è lecito
resistergli se attacca le anime o distrugge l'ordine civile o, sopra
tutto, se tenta di distruggere la Chiesa.
Dico che è lecito resistergli attraverso il non fare ciò che ordina e l'impedire l'esecuzione della sua volontà. Non è lecito, tuttavia, giudicarlo [sottoporlo a processo], punirlo, o deporlo, perché questi sono atti propri di un superiore. ” Ammettendo la resistenza, questo passo evidentemente presuppone il previo “giudizio” inteso come “giudicare attribuendo o negando delle qualità ad un soggetto” da parte di un inferiore e una specie di conseguente “sentenza” pratica che commina la “resistenza”, (pur negando la liceità di un formale processo con relativa formale sentenza/punizione/deposizione) . Anche per i pontefici i loro atti sono quel che sono, indipendentemente e anche in assenza di pronunciamenti pubblici o privati : “Li riconoscerete dai loro frutti” vale più del “Prima sedes a nemine judicatur”.
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agosto 2013 |