Prima sedes a nemine judicatur

Uso ed Abuso

di G. L. G.

Con costernazione ritrovo in un articolo, per altro pregevole, di S. Ecc. Mons. Bernard Tissier de Mallerais, della Fraternità Sacerdotale San Pio X, il disinvolto/stravolto uso strumentale, (per evitare di approfondire un problema spinoso), del noto detto «Prima sedes a nemine judicatur»,   («La Sede Apostolica Romana non può essere giudicata da nessuno») [canone 1404 del Codice di Diritto Canonico attualmente in vigore].

Una ampia citazione del brano dell'articolo di cui sopra, che chiarisce il contesto in cui si fa uso del detto in questione è riportata nella seguente ''Nota A'' .
Un passo di un articolo del Prof. de Mattei che chiarisce la genesi storica di tale detto e, cosa più importante, in quale senso esso debba essere rettamente inteso è riportato nella seguente ''Nota B''  .

Il punto dell'articolo a cui obbietto è :
“ ..... Se il Papa dirige un’altra Chiesa è apostata, non è più Papa e l’ipotesi sedevacantista è verificata.
Basta rispondere che «Prima sedes a nemine judicatur» e che, di conseguenza, nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia di un sommo pontefice nell’errore o nella devianza  ..... ” [neretto mio]

Qui si confonde il piano del “giudizio” inteso come “sentenza” di tribunale o altro organo simile (“... nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia di un sommo pontefice nell’errore o nella devianza ...”), con il piano del “giudizio” inteso come “atto dell'intelletto con cui si attribuiscono o si negano delle qualità ad un soggetto” .

E' ovvio che io, vittima ad esempio di una rapina, sul piano del giudizio come “sentenza”, non ho veste per condannare alla prigione il mio assalitore, ma deve essere altrettanto ovvio, e sacrosanto, che sul piano del giudizio come “atto dell'intelletto con cui si attribuiscono o si negano delle qualità ad un soggetto” io posso “giudicare” il mio assalitore come delinquente rapinatore .

Non “basta” dire che siccome non ho veste per mandare in prigione il mio rapinatore allora non posso ritenerlo delinquente rapinatore, tantomeno dire, anzi, che non si deve nemmeno indagare (“... Basta rispondere che ...”) .
Quello che lo rende delinquente rapinatore è quello che ha fatto, indipendentemente dalle dichiarazioni mie o di un tribunale, private od ufficiali, cioè quandanco, per assurdo, anche in questo caso, “ ... nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia ... nell’errore o nella devianza ... ”.

Gli atti degli ultimi pontefici danno atto a delle gravissime “perplessità” e di ciò e delle conseguenze di tali atti a ciascuno è lecito, anzi a un certo punto doveroso, “giudicare attribuendo o negando delle qualità ad un soggetto”  per quanto “scomodo” sia .
Se uno ritiene di non entrare nello studio del problema è suo diritto, ma non è suo diritto nullificare il problema col comodo pretesto che nessuno può comunque “giudicare come sentenza” i pontefici («Prima sedes a nemine judicatur») .

San Roberto Bellarmino, Dottore della Chiesa, scrive in “De Romano Pontifice. II.29.” :
Come è lecito resistere al Pontefice che attacca il corpo, così anche è lecito resistergli se attacca le anime o distrugge l'ordine civile o, sopra tutto, se tenta di distruggere la Chiesa.
Dico che è lecito resistergli attraverso il non  fare ciò che ordina e l'impedire l'esecuzione della sua volontà.
Non è lecito, tuttavia, giudicarlo [sottoporlo a processo], punirlo, o deporlo, perché questi sono atti propri di un superiore.

Ammettendo la resistenza, questo passo evidentemente presuppone il previo “giudizio” inteso come  “giudicare attribuendo o negando delle qualità ad un soggetto” da parte di un inferiore e una specie di conseguente “sentenza” pratica che commina la “resistenza”, (pur negando la liceità di un formale processo con relativa formale sentenza/punizione/deposizione) .

Anche per i pontefici i loro atti sono quel che sono, indipendentemente e anche in assenza di pronunciamenti pubblici o privati :
Li riconoscerete dai loro frutti” vale più del “Prima sedes a nemine judicatur”.


NOTA “A”

(passo tratto da:)


VI E' UNA CHIESA CONCILIARE ?


di S. Ecc. Mons. Bernard Tissier de Mallerais
della Fraternità Sacerdotale San Pio X

Articolo pubblicato sul n° 85 (estate 2013) della rivista
Le Sel de la Terre - Intelligence de la foi
Riportato su UNA VOX

   .....
Che la gerarchia cattolica governi ad un tempo la Chiesa cattolica e una società che ha le sembianze di una contraffazione della Chiesa, è cosa che sembra ripugnare all’assistenza promessa da Cristo a Pietro e ai suoi successori, che garantisce l’inerranza del magistero e l’indefettibilità della Chiesa (Mt. 16, 17-19; 28, 20).
Se il Papa dirige un’altra Chiesa è apostata, non è più Papa e l’ipotesi sedevacantista è verificata.
Basta rispondere che «Prima sedes a nemine judicatur» e che, di conseguenza, nessuna autorità può pronunciare l’ostinazione, dichiarare la pertinacia di un sommo pontefice nell’errore o nella devianza: e che, d’altra parte, in caso di dubbio, la Chiesa supplirebbe almeno il potere esecutivo dell’apparente pontefice (can. 209 del CIC del 1917)  ( Il nuovo Codice del 1983 limita la supplenza a quella del potere esecutivo.) .    [sottolineatura mia]
Quanto al magistero, esso è assistito solo se ha l’intenzione di trasmettere il deposito della fede e non delle novità profane  (Nella Gaudium et spes (11, 2), il concilio Vaticano II dichiara di aver l’intenzione originaria di introdurre e di assimilare nella dottrina cattolica i valori liberali; questa operazione non può beneficiare dell’assistenza dello Spirito Santo ed è contraria all’oggetto del magistero, che è di «conservare santamente ed esporre fedelmente» il deposito della fede. ) .
Quanto all’indefettibilità della Chiesa, essa non impedisce che la Chiesa, in seguito ad una grande apostasia come quella annunciata da San Paolo (2 Ts. 2, 3), possa essere ridotta ad un modestissimo numero di veri cattolici.
Di conseguenza, nessuna delle difficoltà sollevate contro l’esistenza di una vera società chiamata Chiesa conciliare e diretta dal Papa e dalla gerarchia cattolica, è decisiva.


NOTA “B”

(passo tratto da:)


CHIESA CATTOLICA: Prima sedes a nemine iudicatur


del Prof. Roberto de Mattei

Articolo pubblicato sul n° di agosto-settembre 2010 della rivista
Radici Cristiane
Riportato su Corrispondenza Romana

  “ ..... Le origini di questo assioma sulla ingiudicabilità papale sono antiche e gloriose.
Esso fu formulato da san Gregorio VII nel Dictatus Papae (1075) contro il cesaropapismo tedesco; fu proclamato da Bonifacio VIII nella Bolla Unam Sanctam (1302) contro il gallicanesimo di Filippo il Bello; fu definito dal Concilio Vaticano I (1870) contro il laicismo liberale. …
..... La Chiesa ..., diceva Pio XII, «è una potenza religiosa e morale, la cui competenza si estende a tutto il campo religioso e morale, e questo a sua volta abbraccia l’attività libera e responsabile dell’uomo, considerato in se stesso e nella società» (Discorso del 12 maggio 1953).
Essa rivendica il diritto di giudicare gli uomini e le società in nome della legge divina e naturale che custodisce, ma non può essere giudicata da alcuna autorità umana, perché nessuna autorità sulla terra le è moralmente o giuridicamente superiore.
Definire la verità, condannare l’errore, fa parte della sua missione.
Questa missione postula la libertà e l’indipendenza dal potere civile.  .... ”





agosto 2013

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