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Conoscere meglio la Chiesa: Le Circoscrizioni ecclesiastiche ![]() Cattedrale San Salvatore in Etiopia Per meglio conoscere la
ricchezza della Chiesa, abbiamo pubblicato un primo articolo
dedicato ad una veduta d’insieme dei Riti praticati nella Chiesa.
In questo secondo articolo vedremo in che modo la Chiesa organizza i territori ecclesiastici per il bene dei fedeli che vi vivono. La varietà di queste organizzazioni è grande. Essa è nata nel corso della storia a seconda delle esigenze. Le Chiese Arcivescovili Maggiori Il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (c. 151) definisce l’arcivescovo maggiore come «il Metropolita di una sede determinata o riconosciuta dalla suprema autorità della Chiesa, a capo di un’intera Chiesa Orientale di diritto proprio, non rivestito del titolo di Patriarca. L’elezione canonica dell’arcivescovo maggiore effettuata dal Sinodo di questa Chiesa deve essere confermata dal Pontefice Romano (c. 153). Attualmente esistono quattro Chiese Arcivescovili Maggiori: la Chiesa greco-cattolica ucraina (con sede a Kiev); la Chiesa cattolica siro-malabarese (con sede a Ernakulam-Angamaly); la Chiesa siro-malankarese (con sede a Trivandrum); e la Chiesa greco-cattolica rumena (con sede a Blaj o Alba Julia). Le Chiese Metropolitane sui juris La Chiesa Metropolitana sui juris o «di Rito proprio» è guidata da un Metropolita nominato dal Pontefice Romano, ed è aiutato da un Consiglio dei Gerarchi. Solo la suprema autorità della Chiesa può erigere tali Chiese, modificarle, sopprimerle o circoscriverne il territorio. Il Metropolita ha il potere amministrativo, mentre il potere giudiziario appartiene esclusivamente al Consiglio dei Gerarchi. Vi sono cinque Chiese Metropolitane sui juris: la Chiesa cattolica orientale di Etiopia (con sede ad Addis Abeba); la Chiesa cattolica di Eritrea (con sede ad Asmara); la Chiesa cattolica rutena degli Stati Uniti (con sede a Pittsburgh); la Chiesa greco-cattolica di Slovacchia (con sede a Presov) e la Chiesa greco-cattolica di Ungheria (con sede a Hajdudorog). Arcidiocesi e diocesi L’organizzazione di diocesi in province ecclesiastiche (organizzazione metropolitana) fu stabilita alla fine del II secolo in Oriente e introdotta in Occidente nel IV secolo. Il vescovo della Chiesa Metropolitana presiedeva le assemblee dei vescovi, confermava i nuovi vescovi eletti dal clero e dai fedeli, e li consacrava, quando tale diritto non era riservato al Patriarca (come ad Alessandria). Egli aveva la responsabilità degli affari comuni dell’Eparchia (diocesi) o della provincia. A partire dal VI secolo, il Metropolita fu anche chiamato «arcivescovo», titolo attribuito inizialmente ai Patriarchi e agli Esarchi. Il Diritto Canonico distingue questi due titoli: il Metropolita presuppone sempre dei vescovi suffraganei, a differenza dell’Arcivescovo. Il Concilio di Trento introdusse delle leggere modifiche in questo campo. Il segno distintivo del Metropolita è il pallium, usato in Oriente dai vescovi, e in Occidente solo dal Papa a partire dalla fine VI secolo, che col tempo l’ha concesso a vescovi illustri, e principalmente ai Metropoliti, i quali, nell’VIII secolo, furono obbligati a chiedere questo segno del potere metropolitano. Con il motu proprio Inter eximia episcopalis, dell’11 maggio 1978, Paolo VI dispose che la concessione del Pallium sarebbe stata riservata ai soli Metropoliti, al Patriarca dei Latini di Gerusalemme e al cardinale titolare della Chiesa suburbicaria di Ostia, decano del Collegio cardinalizio. La circoscrizione dei vescovi, chiamata diocesi a partire dal VI secolo, è limitata generalmente secondo un criterio territoriale. A partire dall’XI secolo, il Sommo Pontefice si riservò la nomina dei vescovi, fatti salvi alcuni diritti particolari (come in Svizzera e in Germania). Alcune diocesi, eccezionalmente, sono soggette immediatamente alla Santa Sede; le altre appartengono alle province ecclesiastiche. Sedi titolari Gli arcivescovi titolari erano già noti al Concilio di Calcedonia (451). Alcuni vescovi residenziali ottennero dal Sommo Pontefice, in segno di benevolenza, il titolo di arcivescovi e l’uso del pallium, senza diritto di giurisdizione. Più numerosi sono gli arcivescovi e i vescovi titolari che non hanno la cura di una Chiesa. La loro origine risale al IV secolo. Il Concilio di Nicea concesse ai vescovi novaziani (scismatici), dopo la loro conversione, di mantenere il titolo e l’onore episcopale, senza ricoprire l’ufficio. Vi sono stati anche numerosi vescovi espulsi dai Saraceni nel VII e nell’VIII secolo (dall’Oriente, dall’Africa e dalla Spagna); espulsi dai pagani nel XIII secolo (dalle attuali Livonia, Lettonia ed Estonia), e dai Turchi dopo la perdita della Terra Santa (1268). Essi furono accolti dai vescovi di Occidente come vescovi ausiliari, e dopo la loro morte la Chiesa diede loro dei successori per le Chiese nelle mani dei non cristiani; questa pratica, regolata dal Concilio di Vienne (1311) e dal Concilio di Trento, è stata conservata dalla Santa Sede. La nomina dei vescovi e degli arcivescovi titolari dipende dalla Santa Sede. Il loro titolo di vescovo in partibus infidelium, fu cambiata da Leone XIII in «vescovi titolari». Anche se non hanno alcuna giurisdizione sulla loro Chiesa, essi godono dei privilegi e degli onori riservati ai vescovi. Prelature territoriali Un tempo dioceses nullius, sono dei territori con un clero e dei fedeli, il cui Prelato esercita una giurisdizione simile a quella di un vescovo diocesano. L’origine risale ai capitoli regolari [come quelli annessi alle Cattedrali] che esercitavano la cura pastorale sui fedeli circostanti, divenuti in seguito esenti dai vescovi. Il Concilio di Trento riconobbe la Prelatura nullius e determinò i diritti e i doveri del Prelato. Nel secolo scorso, delle ragioni di ordine pastorale consigliarono, come soluzione provvisoria, nei territori al di fuori dei paesi di missione, l’erezione di Prelature territoriali considerate come diocesi in formazione. L’erezione fu riservata alla Santa Sede. I Prelati, fatti salvi i diritti particolari, sono nominati direttamente dal Sommo Pontefice. Anche se non sono assimilati per diritto ad un vescovo diocesano, ricevono generalmente la consacrazione episcopale. Abbazie territoriali Esse risalgono a illustri monasteri che, nel IX e X secolo esercitarono la cura pastorale dei fedeli a loro vicini, poi sono diventati esenti dai vescovi, e gli Abati hanno ottenuto una giurisdizione quasi episcopale sulla chiesa dipendente dal monastero. I Sommi Pontefici dei secoli XI e XII confermarono tale estensione e concessero agli Abati l’uso del Pontificale. Nel XII secolo, le Abbazie nullius erano poco numerose. In tempi recenti c’è stata la creazione di nuove Abbazie nullius. Il motu proprio Catholica Ecclesia del 23 ottobre 1976, di Paolo VI, vietò l’erezione di Abbazie territoriali per l’avvenire, salvo per motivi molto speciali, e stabilì i criteri e le norme giuridiche per la riorganizzazione di questa antica struttura ecclesiastica. Gli Abati sono nominati dal Sommo Pontefice che, in caso di elezione o presentazione, deve confermare o istituire l’interessato. Gli Abati, che generalmente non ricevono la consacrazione episcopale, sono assimilati per diritto al vescovo diocesano. Esarcati apostolici e Ordinariati per i fedeli di Rito Orientale Gli Esarcati apostolici sono equivalenti ai Vicariati apostolici di diritto latino. Questi sono delle circoscrizioni ecclesiastiche rette da un Esarca, stabilite su un territorio non sottoposto ad un Patriarca o ad un Arcivescovo Maggiore, e in cui la gerarchia non è stata organizzata. Tutti i fedeli di una tale Chiesa sui juris dipendono dall’Esarca apostolico, che è sempre nominato dalla Santa Sede ed esercita la giurisdizione in nome del Sommo Pontefice. L’Ordinariato è una struttura ecclesiastica geograficamente stabile per le comunità cattoliche orientali che non hanno ancora una struttura propria. A capo dell’Ordinariato è posto un Ordinario nominato dalla Santa Sede, che possiede la giurisdizione su tale Chiesa orientale. Gli Ordinariati sono stati istituiti con la Lettera Apostolica Officium supremi Apostolatus del 15 luglio 1912. Ordinariati Personali Sono giuridicamente assimilati alle diocesi. Istituiti da Benedetto XVI con la Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus del 4 novembre 2009, sono stati eretti per accogliere i fedeli provenienti dall’anglicanesimo e desiderosi di entrare nella Chiesa cattolica, preservando le loro tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali anglicane, conformi alla fede cattolica. Senza territorio, esse sono rette da un Prelato che ha il potere ordinario vicario (esercitato in nome del Pontefice Romano) e personale (esercitato su coloro che appartengono all’Ordinariato). In alcuni casi, tale potere è esercitato congiuntamente col vescovo diocesano locale. Ordinariati Militari Sono giuridicamente assimilati alle diocesi ed erette per assicurare l’assistenza spirituale ai fedeli impegnati nella vita militare o che esercitano una attività strettamente connessa alle Forze Armate. Sono rette da un Ordinario Militare che normalmente è vescovo, coadiuvato da funzionari curiali e da un numero appropriato di cappellani militari scelti tra il clero secolare e regolare. La giurisdizione dell’Ordinario Militare è ordinaria, propria, ma cumulativa con la giurisdizione dell’Ordinario diocesano, e personale. Gli Ordinariati Militari sono organizzati sulla base delle norme della Costituzione Apostolica Spirituali militum curae del 21 aprile 1986. Vicariati Apostolici Rette da un Vicario Apostolico, sono istituite in un paese di missione, dove la gerarchia non è ancora pienamente organizzata. Il Vicario Apostolico governa il territorio che gli è stato assegnato, in nome del Sommo Pontefice. Da lui dipendono tutte le missioni che esercitano la loro attività su questo territorio. I primi Vicariati Apostolici furono istituiti nel XVII secolo. Prefetture Apostoliche Sono delle circoscrizioni ecclesiastiche analoghe ai Vicariati Apostolici, governati da un Prefetto Apostolico, ordinariamente non vescovo; differiscono dai Vicariati perché costituiscono il primo stadio dell’organizzazione della gerarchia ecclesiastica in un dato territorio, mentre i Vicariati Apostolici sono generalmente costituiti solo ad uno stadio più avanzato. Amministrazioni Apostoliche L’Amministrazione Apostolica riunisce i fedeli che, per una ragione speciale e particolarmente grave, non sono eretti in diocesi e la cui cura pastorale è affidata ad un Amministratore Apostolico che li governa in nome del Sommo Pontefice. Attualmente ne esistono una decina. Una diocesi vacante è governata da un Amministratore Apostolico. Fino al XII secolo, un vescovo vicino o il Metropolita assumeva questa responsabilità. A partire dal XII secolo la cura dei fedeli fu affidata al Capitolo della Cattedrale o al Vicario eletto al suo interno o anche al Metropolita. A partire da Bonifacio VIII, la sua nomina fu riservata al Papa. La giurisdizione dell’Amministratore Apostolico è ordinaria (in virtù dell’Officio), ma vicaria (in nome del Sommo Pontefice). Le Missioni sui juris Sono chiamati così i territori di missione che non fanno parte di alcun Vicariato o di alcuna Prefettura Apostolica. Essi sono governati da un Superiore ecclesiastico da cui dipendono la stazione e il personale missionario del territorio. Le Missioni sui juris sono state istituite col Decreto Excelsum del 12 settembre 1896. |