Fraternità Sacerdotale San Pio X

Analisi della lettera della Commissione Ecclesia Dei
sui matrimoni dei fedeli della Fraternità San Pio X


pubblicato su DICI



Matrimonio in una cappella della Fraternità



Matrimoni validi incontestabili


Il 1 settembre 2015, il Papa annunciava che tutti i fedeli che si fossero confessati durante l’Anno Santo della Misericordia con i sacerdoti della Fraternità San Pio X, avrebbero ricevuto «un’assoluzione valida e lecita dei loro peccati».
In un comunicato pubblicato lo stesso giorno, la Casa Generalizia della Fraternità ringraziava il Papa, ricordando: «Nel ministero del sacramento della penitenza, essa si è sempre appoggiata, con assoluta certezza, sulla giurisdizione straordinaria che conferiscono le Normae generales del Codice di Diritto Canonico. In occasione di questo Anno Santo, il Papa vuole che tutti i fedeli che desiderano confessarsi con i sacerdoti della Fraternità San Pio X possano farlo senza che nessuno possa opporre la minima obiezione.»

Il 20 novembre 2016, la lettera apostolica di Papa Francesco, Misericordia et misera (n° 12) estendeva al di là dell’Anno Santo della Misericordia la facoltà di confessare accordata il 1 settembre. Se la situazione di crisi che attraversa la Chiesa è sfortunatamente sempre la stessa, la persecuzione che privava ingiustamente i sacerdoti e i fedeli della giurisdizione ordinaria è cessata, dal momento che essa è stata conferita dal Sommo Pontefice.

Il 4 aprile 2017, è stata resa pubblica una lettera del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e Presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei indirizzata agli Ordinari delle Conferenze Episcopali. Il Cardinale Gerhard Ludwig Müller vi ricorda la decisione di Papa Francesco «di accordare a tutti i sacerdoti di questo istituto i poteri di confessare validamente i fedeli, in maniera da assicurare la validità e la liceità del sacramento che essi amministrano». Poi, egli vi ha annunciato le nuove disposizioni del Santo Padre che, nello stesso spirito, «ha deciso di autorizzare gli Ordinari del luogo a concedere anche i permessi per la celebrazione dei matrimoni dei fedeli che seguono l’attività pastorale della Fraternità» (Lettera del 27 marzo 2017) (1).

I vescovi del luogo, «nella misura del possibile», sia delegheranno un sacerdote della diocesi a ricevere, secondo il rito tradizionale, i consensi prima della celebrazione della Messa da parte di un sacerdote della Fraternità, sia potranno «concedere direttamente le facoltà necessarie al sacerdote della Fraternità che celebrerà anche la Santa Messa».

Il Cardinale Müller conclude la sua lettera ricordando qual è l’intenzione del Papa.
Da una parte egli intende togliere «i dubbi sulla validità del sacramento del matrimonio» contratto davanti ad un sacerdote della Fraternità. Ricevendo la delega del vescovo, egli non può più essere considerato come irregolare quando celebra un matrimonio. Dall’altra parte, il Papa intende facilitare «il cammino verso la piena regolarizzazione istituzionale». E infatti, la lettera del Cardinale menziona «la persistenza oggettiva, per il momento, della situazione canonica illegittima nella quale si trova la Fraternità San Pio X».

Chiunque potrà valutare l’abilità che consiste nel dare i poteri di confessare o di ricevere i consensi matrimoniali, in altre parole a regolarizzare – almeno ad casum – il ministero dei sacerdoti di una società ecclesiastica «irregolare».
Nondimeno, queste nuove misure del Papa prendono atto della realtà dell’apostolato realizzato dalla Fraternità San Pio X in tutti i paesi ove essa è stabilita, e in certo modo l’incoraggia.

La validità dei matrimoni della Fraternità San Pio X

Ormai, come non c’è più bisogno di ricorrere ad una giurisdizione straordinaria per confessare validamente, non c’è più bisogno di ricorrere allo stato di necessità per ricevere validamente i consensi, a meno che il vescovo non si opponga alle nuove disposizioni, rifiutando la delega voluta dal Papa.

Questo non vuol dire che lo stato di grave necessità sia cessato, ma che le autorità della Chiesa non rifiutano più alla Tradizione alcuni mezzi per svilupparsi. La Messa di prima del Concilio è stata riconosciuta nel 2007 come mai abrogata. Le ingiuste censure che gravavano sui vescovi della Fraternità sono state rimosse nel 2009. Il non riconoscimento della validità del ministero dei suoi sacerdoti nel sacramento della penitenza è cessato nel 2015. La presunta irregolarità del sacerdote della Fraternità quale testimone autorizzato per il sacramento del matrimonio è ormai rimossa, per il bene degli sposi.

Pertanto, come il sacramento della penitenza non era amministrato in maniera valida dai sacerdoti della Fraternità prima del 2015, così i matrimoni da loro celebrati senza delega ufficiale del vescovo del luogo o del parroco non lo erano parimenti.

Il diritto della Chiesa prevede in effetti che, perché sia valido, il matrimonio dev’essere celebrato davanti al parroco o ad un suo delegato, alla presenza di due testimoni (Codice di Diritto Canonico del 1917 (canone 1094); Codice del 1983 (canone 1108). Ora, i sacerdoti della Fraternità San Pio X non sono parroci. E’ questa la ragione per la quale certuni vorrebbero sostenere che, in assenza di delega, un sacerdote di questa congregazione ecclesiastica non potrebbe ricevere i consensi. Un tale matrimonio sarebbe invalido per difetto di forma canonica.

Tuttavia, lo stesso diritto della Chiesa prevede (Codice del 1917, canone 1098; Codice del 1983, canone 1116) la seguente situazione straordinaria: «Se non si può avere o andare senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto». Se si prevede che questa situazione duri almeno un mese, la Chiesa dichiara valido il matrimonio celebrato davanti ai soli testimoni. Se un sacerdote non delegato può essere presente, egli dev’essere chiamato per ricevere i consensi. Questa legislazione è una semplice applicazione dei princípi fondamentali del diritto: La legge suprema è la salvezza delle anime e I sacramenti sono per gli uomini ben disposti.

E se per avventura sussistesse il sospetto del dubbio su questa situazione straordinaria, occorrerà rispondere che in caso di dubbio la Chiesa supplisce la giurisdizione (Codice del 1917, canone 209; Codice del 1983, canone 144).
Risolto ogni dubbio, i matrimoni celebrati nella Fraternità San Pio X, anche senza delega, sono stati certamente validi, considerato lo stato di necessità.

Lo stato di necessità perdura

Questo stato di grave necessità nella Chiesa non è scomparso. Non si tratta di negare la terribile realtà.

Infatti, a partire dal concilio Vaticano II e soprattutto dal nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983, il fine primario del matrimonio, che è la procreazione e l’educazione dei figli, è svilito rispetto al muto sostegno degli sposi, secondo una concezione personalista della dignità dell’amore che fa svanire il primato del bene comune di quella società che è la famiglia.

Il recente Sinodo sulla famiglia è un’altra triste descrizione della permanenza di questo stato di necessità. Al pari delle scandalose dichiarazioni di prelati e di dignitari ecclesiastici a proposito dei concubini e degli omosessuali, che vorrebbero far credere che queste unioni contengano dei «valori positivi» e sarebbero perfino conciliabili con la santità del matrimonio.

Ci si ricordi pure della Supplica che Mons. Bernard Fellay ha indirizzato al Santo Padre il 15 settembre 2015, in seguito alla pubblicazione del documento pontificio Mitis Judex (15 agosto 2015): «Le recenti disposizione canoniche del motu proprio… che facilitano delle dichiarazioni di nullità accelerate, apriranno di fatto la porta a una procedura di “divorzio cattolico” sotto altro nome».

Infine, certe affermazioni dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia a proposito dei divorziati «risposati», che potrebbero accedere ai sacramenti della penitenza e dell’Eucarestia pur continuando a vivere maritalmente, costituiscono delle pietre d’inciampo per la coscienza cattolica.

Per tutte queste ragioni, i fedeli si trovano in una condizione di necessità che permette loro di ricorrere ai sacerdoti della Tradizione. In virtù della legislazione della Chiesa, il loro matrimonio è certamente valido.
Che oggi il Papa chieda ai vescovi di facilitare questo ricorso alla giurisdizione ordinaria, assicurando la regolarità del testimone autorizzato che è il sacerdote che riceve il consenso degli sposi, non fa cessare questo stato oggettivo di crisi della Chiesa.

E non v’è dubbio che, nell’ipotesi che l’Ordinario rifiutasse sia di designare un sacerdote delegato, sia di «concedere direttamente le facoltà necessarie al sacerdote della Fraternità», questo celebrerebbe validamente in virtù di questo stato di necessità, in quanto il vescovo si opporrebbe manifestamente alla volontà del capo supremo della Chiesa.

Messa in opera delle disposizioni romane

Papa Francesco vuole che i sacerdoti della Fraternità San Pio X possano celebrare dei matrimoni certamente leciti e validi, senza alcuna possibile contestazione, per il bene degli sposi. «C’è da augurarsi che tutti i vescovi condividano la stessa sollecitudine pastorale» scrive il comunicato della Fraternità del 4 aprile. E c’è anche da augurarsi che i tribunali ecclesiastici non possano pronunciare degli annullamenti per «vizio di forma canonica» dei matrimoni celebrati nella Tradizione.
Facendo cessare questo scandalo che la Rota romana tollera da troppo tempo, il Papa procura anche un gran bene.

Le nuove disposizioni, che permettono di ottenere la delega dell’Ordinario, non significano che saranno i sacerdoti diocesani che prepareranno, organizzeranno o celebreranno i matrimoni. Di fatto, i sacerdoti della Tradizione non potrebbero affidare i fedeli che si rivolgono a loro per prepararsi santamente al matrimonio, a certi sacerdoti che professano dei cattivi princípi e che possono mettere in pericolo la fede dei futuri sposi, inculcando loro un’errata concezione del matrimonio cristiano.
Papa Francesco vuole solo che gli Ordinari deleghino i sacerdoti della Fraternità: la sua  proposizione è essenzialmente giuridica. Come ha dichiarato Padre Cédric Burgun, vice-decano della facoltà di Diritto Canonico di Parigi: «Il Papa non risolve la questione del dibattito dottrinale. Lui toglie le ambiguità sulla questione del diritto e rende validi, e leciti, quei matrimoni che saranno celebrati sotto le condizioni prescritte da Roma» (RCF [Radio Cristiana Francofona], 5 aprile 2017).

La messa in opera delle disposizioni potrà rivelarsi delicata nel caso in cui sarebbe un sacerdote diocesano a ricevere i consensi. E tuttavia sarebbe facile manifestare l’imbarazzo che avrebbero i futuri sposi a scambiarsi i loro consensi davanti ad un sacerdote che non conoscono e che probabilmente non rivedranno più nella loro vita. Molti desiderano giustamente che sia un sacerdote da loro conosciuto e stimato, talvolta un loro parente, a celebrare i loro impegni e il loro matrimonio.
La «misura del possibile» di cui parla il documento romano è molto vasta perché il vescovo del luogo possa far valere le difficoltà pratiche della sua applicazione. Tanto più che è previsto che egli «possa concedere direttamente le facoltà necessarie al sacerdote della Fraternità».
L’ideale sarebbe che il vescovo, per delle buone ragioni pastorali, desse puramente e semplicemente delega ai sacerdoti della Fraternità per celebrare i matrimoni dei loro fedeli. L’invio della notifica del matrimonio alla diocesi, richiesta nella lettera del 27 marzo 2017, non pone alcun problema, poiché questo lo si fa già in tutti i Distretti della Fraternità.

Perché queste disposizioni romane a favore dei matrimoni nella Tradizione possano essere ricevuti senza dubbi o ambiguità da tutti i sacerdoti, il Superiore generale, Mons. Bernard Fellay, ha chiesto a dei canonisti e a dei pastori che hanno una lunga esperienza di ministero, di redigere – sotto l’autorità della Casa Generalizia -, un direttorio che definisca una disciplina comune per tutti i Distretti della Fraternità San Pio X

DICI - 11 aprile 2017

NOTA

1
– Il Papa si rivolge ai vescovi perché la delega derivi dal potere dei vescovi o del parroco. Cfr. Concilio di Trento, decreto Tametsi, 11 novembre 1563, DzS 1816. A differenza del sacramento della confessione, che riguarda il foro interno, il matrimonio riguarda il foro esterno, come tutti gli atti pubblici e sociali dei figli della Chiesa. Le disposizioni guardano al bene dei fedeli della Fraternità San Pio X, e a monte il ministero dei suoi sacerdoti.





aprile 2017
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