Roma, 1 luglio 2002
(pubblicata su Notitiae, nov.-dic. 2002)
(Sul diritto di ricevere la Comunione in ginocchio)
Eccellenza,
A questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
sono recentemente giunte notizie di fedeli membri della vostra Diocesi
cui veniva rifiutata la Santa Comunione ove non stessero in piedi per riceverla,
invece che in ginocchio.
È riportato che tale politica era stata annunziata ai parrocchiani.
Ci sono sospetti che un simile fenomeno possa in qualche modo espandersi
ulteriormente nella Diocesi, ma la Congregazione non è in grado
di verificarlo.
Questo Dicastero ha fiducia nella vostra Eccellenza affinché
possa definire in modo più chiaro la questione, e queste lamentele
in qualsiasi evento offrono occasione perché la Congregazione possa
comunicare il modo in cui usualmente si rivolge a tale questione, con la
richiesta che rendiate tale posizione nota a qualsiasi sacerdote che si
trovasse nel bisogno di esserne informato.
La Congregazione è effettivamente preoccupata di fronte al numero
di tali lamentele ricevute negli ultimi mesi da varie direzioni, e ritiene
che qualsiasi rifiuto della Santa Comunione ad un fedele sulla base
del suo modo di presentarsi sia una grave violazione di uno dei più
fondamentali diritti del fedele cristiano, precisamente quello di essere
assistito dai suoi Pastori per mezzo dei Sacramenti (CIC 213).
E tenendo conto della norma per cui "i ministri dei sacramenti non possono
negarli a chi legittimamente li chiedono, essendo propriamente disposti
e non sia loro vietato di riceverli" (canone 843 comma 1), non dovrebbe
esserci un tale rifiuto ad alcun cattolico che si presenti per la Santa
Comunione alla Messa, tranne casi che presentino pericolo di grave scandalo
ad altri credenti, che scaturisca da peccato pubblico impenitente od eresia
impenitente o scisma, pubblicamente professati o dichiarati, della persona.
Anche ove la Congregazione abbia approvato norme sulla posizione
del fedele durante la Santa Comunione, in accordo con gli adeguamenti ammessi
alla Conferenza Episcopale dall'Institutio Generalis Missalis Romani 160
comma 2, ciò è stato fatto colla clausola per cui su tale
base non si potrà negare la Santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno
di inginocchiarsi.
E fattivamente, e come sua Eminenza Card. Joseph Ratzinger ha recentemente
sottolineato, la pratica d'inginocchiarsi per la Santa Comunione ha
in suo favore una tradizione secolare, ed è un segno particolarmente
eloquente di adorazione, completamente adeguato alla luce della presenza
vera, reale e sostanziale di Nostro Signore Gesù Cristo sotto le
specie consacrate.
Datasi l'importanza di tale questione, la Congregazione vorrebbe richiedere
alla vostra Eccellenza che s'indaghi specificamente se questo prete abbia
effettivamente l'abitudine di rifiutare la Santa Comunione a qualsiasi
fedele nelle suddescritte circostanze; e, se la lamentela è comprovata,
sia fermamente istruito a lui e ad altri preti che possano aver avuto una
tale abitudine di evitare simili comportamenti per il futuro.
Conviene ai sacerdoti il capire che la Congregazione terrà molto
serio conto di future lamentele di tale natura, e se esse venissero verificate
è determinata a richiedere azioni disciplinari consone al peso dell'abuso
pastorale.
Ringraziando Vostra Eccellenza per l'attenzione e confidando nella vostra
sollecita collaborazione in merito, il sinceramente vostro in Cristo
+ Jorge A. Cardinale Medina Estévez, Prefetto
+Francesco Pio Tamburrino, Segretario Arcivescovile