Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

 
Roma, 1 luglio 2002
(pubblicata su Notitiae, nov.-dic. 2002)
 
 

(Sul diritto di ricevere la Comunione in ginocchio)



Egregio signore,

Questa Congregazione gratamente accusa ricevuta della vostra lettera che concerne una politica preannunziata di diniego della Santa Comunione a chi s'inginocchia per riceverla in una certa chiesa.

È inquietante che voi sembriate esprimere riserve circa sia la proprietà che l'utilità dell'indirizzarsi alla Santa Sede su tale questione. 
Il Codice di Diritto Canonico 212, comma 2, stabilisce che "i fedeli di Cristo sono totalmente liberi di render note le loro istanze, specialmente le spirituali, ed i loro desideri, al Pastore della Chiesa". E continua nel comma 3: "Secondo la propria competenza e posizione, hanno il diritto, e a volte il vero dovere, di presentare al sacro Pastore le loro opinioni circa le cose che riguardano il bene della Chiesa". 

Secondo ciò, considerando la natura del problema e la possibilità relativa che lo si possa o no risolvere a livello locale, ogni fedele ha il diritto di ricorrere al Romano Pontefice: o personalmente, o per mezzo dei Dicasteri o Tribunali della Curia romana.
Altro fondamentale diritto del fedele, come statuito dal canone 213, è "il diritto di ricevere assistenza dai sacri Pastori dai beni spirituali della Chiesa, specialmente la parola di Dio ed i Sacramenti". 

Tenuto conto della norma per cui i "sacri" ministri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, sono adeguatamente disposti e non vietati dal riceverli (canone 843, comma 1), non dovrebbe trovar luogo simile rifiuto ad alcun cattolico che si presenti a Messa per la Santa Comunione, tranne in casi che presentino pericolo di scandalo grave ad altri credenti che sorga da peccato pubblico impenitente od eresia o scisma ostinato della persona, pubblicamente professati o dichiarati. 

Anche ove la Congregazione abbia approvato norme che stabiliscano che si stia in piedi per la Santa Comunione, secondo gli adeguamenti ammessi alla Conferenza Episcopale dall'Instituzto Generalis Missalis Romani 160 comma 2, è stato fatto colla clausola per cui su tale base non si potrà negare la Santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno di inginocchiarsi.

Assicuriamo che la Congregazione continuerà a considerare tale questione con la massima serietà e sta prendendo i contatti necessari a riguardo.
Contemporaneamente, questo Dicastero sarà sempre disponibile all'assistenza, se doveste contattarlo nuovamente in futuro.

Ringraziando per l'interesse, e con ogni buon auspicio nella preghiera, resto sinceramente vostro in Cristo

+ Monsignor Mario Marini, Sottosegretario




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