Responsum de Communione super linguam recipienda
(pubblicata su Notitiae, 392-393 1999)
(Sul diritto di ricevere la Comunione sulla lingua)
Responso
Se nelle diocesi in cui è permesso distribuire la comunione
nella mano dei fedeli sia lecito al sacerdote ovvero ai ministri straordinari
della comunione obbligare i comunicandi a ricevere l’ostia esclusivamente
in mano, e non sulla lingua.
Risulta per certo dagli stessi documenti della Santa sede che nelle
diocesi ove il pane eucaristico è posto nella mano dei fedeli,
resta
intatto il loro diritto di riceverlo sulla lingua.
Pertanto agiscono in violazione delle norme sia coloro che obbligano
i comunicandi a ricevere la comunione esclusivamente in mano sia
coloro che rifiutano ai fedeli la comunione in mano nelle diocesi che godono
di questo indulto.
Nel rispetto delle norme sulla distribuzione della santa comunione,
i ministri ordinari e straordinari curino particolarmente che l’ostia
sia assunta immediatamente dai fedeli, in modo tale che nessuno si allontani
con le specie eucaristiche ancora in mano.
Tutti ricordino che è tradizione secolare ricevere l’ostia
sulla lingua. Il sacerdote celebrante, se vi sia pericolo di sacrilegio,
non ponga la comunione in mano ai fedeli, e li informi sul fondamento di
tale modo di procedere.