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PONTIFICIA COMMISSIONE ECCLESIA DEI Lettera Prot. n° 500/90
Eccellenza, Le scrivo quale fratello nel collegio episcopale, incaricato dal Santo Padre dell’applicazione delle disposizioni contenute nella Sua Lettera Apostolica Ecclesia Dei del 2 luglio 1988. Nel rivolgermi a Lei adesso mi propongo di incoraggiarLa nell’esercizio del suo ministero pastorale nei confronti di coloro che legittimamente chiedono la celebrazione della Santa Messa secondo il Messale Romano nell’edizione tipica del 1962. In questo senso penso potrà essere utile ripercorrere le tappe che hanno condotto alla pubblicazione del Motu Proprio Ecclesia Dei. 3. Il 3 ottobre 1984 la Sacra Congregazione per il Culto Divino pubblicava la lettera Quattuor abhinc annos, in cui il Santo Padre dava ai vescovi diocesani “la possibilità di usufruire di un indulto, onde concedere ai sacerdoti insieme a quei fedeli … di poter celebrare la S. Messa usando il Messale Romano secondo l'edizione del 1962 …”. Venivano stabilite le seguenti condizioni: a) che coloro che richiedono il permesso non mettano “in dubbio la legittimità e l'esattezza dottrinale del Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970”; b) che “la celebrazione sia fatta soltanto per l'utilità di quei gruppi che la chiedono, … non, però, nelle chiese parrocchiali, a meno che il vescovo lo abbia concesso in casi straordinari… e alle condizioni fissate dal vescovo”;2. Nel dicembre del 1986 si riunì una speciale Commissio cardinalitia ad hoc ipsum instituta (*) col compito di esaminare l’applicazione dell’indulto. In quella sede i cardinali convennero unanimemente che le condizioni contenute nella Quattuor abhinc annos fossero troppo restrittive e dovessero essere attenuate. 3. Come Ella certamente sa, in risposta alle illecite
ordinazioni episcopali avvenute a Ecône il 30 giugno 1988, e desiderando
tenere fermi i principi fissati nel precedente e sfortunatamente infruttuoso
dialogo con l’Arcivescovo Marcel Lefébvre, il Santo Padre, il 2
luglio del 1988, ha pubblicato il Motu
Proprio Ecclesia Dei.
Di conseguenza, rivolgendosi “A tutti questi fedeli cattolici, che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina”, e non solo a coloro che seguono l’Arcivescovo Lefébvre, egli ha espresso la sua volontà di “garantire il rispetto delle loro giuste aspirazioni.” (n. 5). Per venire incontro ai legittimi desideri di questi fedeli, egli ha costituita questa Pontificia Commissione ed ha espresso la sua primaria preoccupazione stabilendo che: “… dovrà essere ovunque rispettato l’animo di tutti coloro che si sentono legati alla tradizione liturgica latina, mediante un’ampia e generosa applicazione delle direttive, già da tempo emanate dalla Sede Apostolica, per l’uso del Messale Romano secondo l’edizione tipica del 1962” (n. 6c).Ciò premesso, desideriamo esortare Vostro Eccellenza a facilitare la idonea e devota celebrazione dei riti liturgici secondo il Messale Romano del 1962, ovunque si manifesti in questo senso il genuino desiderio da parte dei preti e dei fedeli. Questo non deve essere inteso come una promozione di quest’ultimo Messale a scapito di quello promulgato otto anni dopo, ma semplicemente come un provvedimento pastorale che viene incontro alle “giuste aspirazioni” di coloro che desiderano la celebrazione del Culto secondo la tradizione liturgica Latina, come è avvenuto per secoli. Alla luce del Motu Proprio del Santo Padre, quindi, suggeriamo le seguenti direttive e proposte: 1. Non vi è alcuna ragione per cui la cosiddetta “Messa Tridentina” non possa essere celebrata in una chiesa parrocchiale, ove ciò rappresenti un autentico servizio pastorale per i fedeli che lo richiedono. Bisogna ovviamente preoccuparsi di stabilire un’armonica integrazione di questa celebrazione in seno al piano parrocchiale esistente.Infine, Eccellenza, è mio sincero augurio che questa lettera fraterna possa essere per noi che siamo membri del collegio episcopale un incentivo all’esercizio di quel munus episcopale così deliziosamente espresso al n° 23 della Lumen Gentium: “I singoli vescovi, che sono preposti a Chiese particolari, esercitano il loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio che è stata loro affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. Ma in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, per istituzione e precetto di Cristo sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce sommamente al bene della Chiesa universale. Tutti i vescovi, infatti, devono promuovere e difendere l'unità della fede e la disciplina comune all'insieme della Chiesa …” Sono lieto di cogliere l’occasione per rivolgere i miei migliori auguri a Lei e all’insieme dei fedeli affidati alla sua cura, nonché per assicurarLe la mia piena collaborazione affinché, in ogni circostanza, Iddio sia glorificato nel culto della Sua Santa Chiesa. Augustin Card. Mayer, Prefetto
NOTE del Traduttore (*) - Commissione cardinalizia istituita espressamente a questo scopo (torna al testo) (**) - Questa citazione non è presente nel testo del Motu Proprio Ecclesia Dei, né al n° 5a citato, né altrove. (torna al testo) (torna su)
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