NUOVI PRETI DELLA NUOVA CHIESA
 

Sistematici vituperî nei confronti della Sacra Liturgia

Un esempio nella diocesi di Cerignola


Pubblichiamo la lettera che un fedele praticante della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano ha indirizzata al proprio vescovo (giusto quanto stabilito dall'Istruzione Redemptonis Sacramentum al n° 184), per lamentare quelli che egli definisce: “sistematici vituperî in relazione alla Sacra Liturgia.

Quanto lamentato da questo fedele è ugualmente riscontrabile in tutte le diocesi, con toni più o meno accentuati. 
Il punto di partenza è sempre la “nuova pastorale” scaturita dal Concilio e dalle sue applicazioni.
La prassi usata è sempre quella che scaturisce dalla pretesa di avvicinare la liturgia agli usi del mondo, per “comunicare” meglio.
Il punto di arrivo sarà, inevitabilmente, il mutamento degli insegnamenti di Cristo, la banalizzazione della Chiesa Cattolica e dei suoi riti, e, in ultima analisi, l'aumento esponenziale dei rischi che i fedeli corrono per la salvezza delle proprie ànime.

Le sottolineature
e i riquadri con i paragrafi della Redemptionis Sacramentum
sono nostre


Redemptonis Sacramentum

184.  Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice.[290] È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità. 

Nota 290
[290] Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1417 § 1.


 
Qui era riprodotta la lettera.

Perché non c'è più?
Perché qualche volta capita che sia opportuno applicare il vecchio adagio:
si dice il peccato, ma non il peccatore”.

In realtà si trattava di una articolata testimonianza circa la moderna creatività dei nuovi preti della nuova chiesa, creatività applicata, come spesso accade, a tutti gli ambiti della pratica cattolica: dalla liturgia alla catechesi. 
A sostegno della bontà delle critiche sollevate nella lettera, avevamo riportato un paragrafo della Redemptionis Sacramentum (quello qui accanto), ma in definitiva avremmo potuto riportare “tutta” la Redemptionis Sacramentum, o quasi.

Trattandosi di una ulteriore testimonianza basta andare a leggere le altre pagine sui Frutti del Concilio, metterle insieme, e ritrovare le segnalazioni contenute nella lettera.

(9 febbraio 2006)

 
Redemptionis Sacramentum

88.  I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante.[172] Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.[173]

Note 172 e173 
[172] Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55.
[173] Cf. S. Congr. dei Riti, Istr., Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Pont. Cons. per l’Interpr. dei Testi Legislativi, Responsio ad propositum dubium, 1 giugno 1988: AAS 80 (1988) p. 1373. 




(gennaio 2006)
 
 



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