Congregazione per la Dottrina della Fede
DELLA MATERIA EUCARISTICA
(Notiziario CEI n. 7, 19.7.1995, 280s)
Ai presidenti delle conferenze episcopali.
Eminenza, questo dicastero ha seguito attentamente durante gli ultimi
anni lo sviluppo del problema connesso con l'uso del pane con poca quantità
di glutine e del mosto come materia eucaristica. Dopo approfondito studio,
condotto in collaborazione con alcune conferenze episcopali particolarmente
interessate, la Congregazione ordinaria del 22 giugno 1994 ha preso al
riguardo alcune decisioni.
Mi pregio pertanto comunicarle la normativa in proposito:
I. Per quanto riguarda la licenza di usare il pane con poca
quantità di glutine:
a) Essa può essere concessa dagli ordinari
ai sacerdoti e ai laici affetti da celiachia, previa presentazione di
certificato medico.
b) Condizioni di validità della materia:
1. le ostie speciali quibus
glutinum ablatum est sono materia invalida;
2. sono invece materia valida
se in esse è presente la quantità di glutine sufficiente
per ottenere la
panificazione, e non vi siano aggiunte materie estranee e comunque il procedimento
usato nella loro
confezione non sia tale da snaturare la sostanza del pane.
II. Per quanto riguarda la licenza di usare il mosto:
a) la soluzione da preferirsi rimane la comunione
per
intinctionem ovvero sotto la sola specie del pane
nella concelebrazione;
b) la licenza di usare il mosto nondimeno può
essere concessa dagli ordinari ai sacerdoti affetti da
alcoolismo o da altra malattia
che impedisca l'assunzione anche in minima quantità di alcool, previa
presentazione di certificato
medico;
c) per mustum si intende il succo d'uva fresco
o anche conservato sospendendone la fermentazione
(tramite congelamento o
altri metodi che non ne alterino la natura);
d) per coloro che hanno il permesso di usare il
mosto, rimane in generale il divieto di presiedere la s. messa
concelebrata. Si possono
tuttavia dare delle eccezioni: nel caso di un vescovo o di un superiore
generale,
o anche nell'anniversario
dell'ordinazione sacerdotale o in occasioni simili, previa approvazione
da parte
dell'ordinario. In tali
casi colui che presiede l'eucaristia dovrà fare la comunione anche
sotto la specie del
mosto e per gli altri concelebranti
si predisporrà un calice con vino normale;
e) per i casi di richieste da parte di laici
si dovrà ricorrere alla Santa Sede.
III. Norme comuni.
a) L'ordinario deve verificare che il prodotto usato
sia conforme alle esigenze di cui sopra.
b) L'eventuale permesso sarà dato soltanto
finché dura la situazione che ha motivato la richiesta.
c) Si deve evitare lo scandalo.
d) I candidati al sacerdozio che sono affetti da
celiachia o soffrono di alcoolismo o malattie analoghe, data
la centralità della
celebrazione eucaristica nella vita sacerdotale, non possono essere ammessi
agli ordini
sacri.
e) Dal momento che le questioni dottrinali implicate
sono ormai definite, la competenza disciplinare su tutta
questa materia è
rimessa alla Congragazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
f) Le conferenze episcopali interessate riferiscano
ogni due anni alla suddetta Congregazione circa
l'applicazione di tali norme.
Nel comunicarle quanto sopra, profitto della circostanza per porgerle ossequi
e confermarmi
dev.mo Joseph card. Ratzinger
19 giugno 1995
(da Il Regno - Documenti, 17/'95, p. 555)
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