Decreto d’ammissione
di altre religioni, confessioni o raggruppamenti religiosi, nonché della Fraternità sacerdotale San Pio X e di «teologi indipendenti» nelle chiese e cappelle cattoliche romane


Questo decreto è stato pubblicato dalla diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo, anche a nome dei vescovi e degli abati della Svizzera. Porta la firma di Mons. Morerod, già teologo dell'Ecclesia Dei per i colloqui con la Fraternità San Pio X.
Il testo originale è reperibile, in formato pdf, nel sito della diocesi

Si legga il nostro breve commento a proposito





Osservazioni preliminari

Il presente decreto è diretto a tutte le persone che, nell’esercizio delle loro responsabilità, sovraintendono all’impiego di chiese e cappelle cattoliche romane.
Con questo decreto, i vescovi e gli abati territoriali della Svizzera promulgano delle norme particolari destinate alle loro diocesi o abbazie territoriali, in applicazione delle norme canoniche generali.
Si parte dal principio e dal desiderio che ogni comunità di fede disponga di proprie risorse finanziarie e di luoghi d’incontro. Con le presenti direttive, si tratta dunque di ammettere le comunità non cattoliche romane a titolo eccezionale.


Regolamento del diritto canonico della Chiesa cattolica romana (CIC 1983)

Le prescrizioni della Chiesa cattolica romana forniscono (ai canoni 1205-1234 CIC 1983) delle indicazioni di ordine generale per l’impiego dei luoghi sacri (chiese e cappelle) oltre che destinati al culto divino.

Il canone 1210 stabilisce in particolare: «Nel luogo sacro sia consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione, e vietata qualunque cosa sia aliena dalla santità del luogo. L’Ordinario, però, per modo d’atto può permettere altri usi, purché non contrari alla santità del luogo.»


Impiego da parte di altre Chiese cristiane o comunità ecclesiali

Sulla base delle indicazioni del «Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo» del 25 marzo 1993 (n° 137), il permesso di mettere chiese e cappelle a disposizione di comunità di altre confessioni cristiane può essere accordato per delle ragioni di necessità pastorale.

Se si presenta la detta necessità pastorale, le chiese e le cappelle cattoliche possono essere messe a disposizione solo delle comunità di fede cattolico-cristiana, evangelica-riformata, luterana, ortodossa e anglicana.


Impiego da parte dei membri della Fraternità sacerdotale San Pio X

La scomunica formale del 30 giugno 1988 contro i vescovi della Fraternità sacerdotale, è stata tolta con decreto della Congregazione per i vescovi del 21 gennaio 2009.

Nella sua lettera «riguardo alla remissione della scomunica dei  
quattro vescovi consacrati dall’arcivescovo Lefebvre» del 
10 marzo 2009, il Papa Benedetto XVI scrive ai vescovi: «Il fatto che la Fraternità San Pio X non possieda una posizione canonica nella Chiesa, non si basa in fin dei conti su ragioni disciplinari ma dottrinali. Finché la Fraternità non ha una posizione canonica nella Chiesa, anche i suoi ministri non esercitano ministeri legittimi nella Chiesa» (sospensione a divinis).

In funzione delle dette ragioni, ai preti della Fraternità sacerdotale San Pio X è vietato impiegare chiese e cappelle cattoliche per ogni servizio sacerdotale, in particolare per l’amministrazione dei sacramenti.

Impiego da parte delle comunità religiose non cristiane

Le richieste per l’uso di una chiesa o di una cappella provenienti da comunità appartenenti a religioni non cristiane otterranno una risposta negativa.


Impiego da parte dei cosiddetti «teologi indipendenti» / che accompagnano dei rituali

Le offerte di rituali da parte di teologi indipendenti o che accompagnano dei rituali, non sono delle celebrazioni ecclesiali.

Per questo motivo, gli spazi sacri cattolici non possono essere messi a disposizione di indipendenti che propongono dei rituali.


Friburgo, 20 gennaio 2013

Firmato
+ Charles Morerod OP
Vescovo di Losanna, Ginevra e Friburgo

Gilles Gay-Crosier
Cancelliere







febbraio 2013

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