Risposta della Congregazione per il Culto Divino 
alle lettere di protesta contro le “Risposte Ufficiali” del 3 luglio 1999 (prot.1411/99)
 
 
 
 
 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti



Prot. 1411.99

Risposta generale alle lettere ricevute circa le Risposte Ufficiali della Congregazione per il Culto Divino del 3 luglio 1999, prot 1411.99

1 - Il Messale Romano approvato e promulgato per autorità del papa Paolo VI, con la Costituzione Apostolica Missale 
      Romanum del 3 aprile 1969, è l’unica forma in vigore di celebrazione del Santo Sacrificio secondo il Rito romano, in virtú 
      del diritto liturgico generale.
      Ciò vale ugualmente, fermo restando le dovute riserve, per gli altri libri liturgici approvati dopo il Concilio Ecumenico 
      Vaticano II.
2 - L’uso della forma anteriore al rinnovamento liturgico post conciliare del Rito romano (che si chiami “tradizionale”, 
      “antica”, “di San Pio V”, “classica” o “tridentina”) è stata concessa, nei termini fissati dal Motu proprio “Ecclesia Dei 
      adflicta”, alle persone ed alle comunità che sono legate a questa forma del Rito romano. Questa facoltà è accordata con uno 
      speciale Indulto, il che non significa affatto che le due forme abbiano un egual valore.
3 - Colui che gode dell’indulto accordato col Motu proprio “Ecclesia Dei adflicta” può liberamente usare questa forma in 
     privato o in pubblico, nelle chiese e negli orari espressamente indicati ai fedeli.
4 - Dal momento che il modo di celebrare secondo il Rito romano costituisce la norma liturgica comune, non si può parlare di 
      “due riti” o di “bi-ritualismo”. La concessione attuata sulla base del Motu proprio “Ecclesia Dei adflicta” protegge la 
      sensibilità liturgica dei preti e dei fedeli abituati al modo precedente, ma essa non li costituisce in alcun caso come una 
      “Chiesa rituale”.
5 - La Santa Sede esorta i vescovi a dimostrare una grande pazienza nei confronti dei fedeli che desiderino partecipare alla 
      santa liturgia secondo i libri liturgici anteriori, e a considerare con attenzione la loro sensibilità. Da parte loro, questi fedeli 
      devono adottare la dottrina del Vaticano II e riconoscere anche, sinceramente, la legittimità e la coerenza con la fede 
      cattolica dei testi promulgati dopo il rinnovamento liturgico.
6 - Nella diocesi, a seconda delle diverse situazioni, la benevolenza nei confronti dei fedeli che sono 
    legati alla forma anteriore, viene espressa sia con l’assegnazione in certe chiese di orari propri alla 
    celebrazione liturgica, sia con l’assegnazione di ualche chiesa a carico di un rettore o di un 
    cappellano, sia anche, a volte, con l’erezione di una parrocchia personale.
7 - Allorché i preti che godono di questo indulto per l’uso della forma anteriore, celebrano pubblicamente nelle chiese o per le 
      comunità che seguono la forma attualmente in vigore, devono servirsi dei libri odierni rispettando con cura le prescrizioni 
      del Rito romano attuale.
8 - La competenza, e cioè l’autorità della Santa Sede, sulle comunità che godono dell’indulto che permette loro di seguire la 
      forma anteriore del rito romano, è della Commissione “Ecclesia Dei adflicta”. Ma le relazioni di queste comunità con le 
      chiese particolari, per quanto concerne le celebrazioni liturgiche, sono sottoposte alla competenza della Congregazione per 
      il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, sentiti, per competenza, gli altri Dicasteri.
9 - Le risposte ufficiali pubblicate dalla Congregazione per il Culto Divino in data 3 luglio 1999, non cambiano niente delle 
      concessioni fatte col Motu proprio “Ecclesia Dei adflicta”, ma determinano con maggiore precisione le corrette relazioni tra 
      i beneficiari del Motu proprio e le Chiese particolari nelle quali essi stessi desiderano celebrare la Santa Liturgia.
10 - Queste spiegazioni sono emesse e divengono di diritto pubblico in seguito alla consultazione e al consenso della Pontificia 
        Commissione “Ecclesia Dei adflicta”.

Dal Vaticano, 18 ottobre 1999

Cardinale Jorge Medina Estevez, Prefetto
Arcivescovo Francesco Pio Tamburrino, Segretario



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