COSTITUZIONE APOSTOLICA
QUO PRIMUM TEMPORE
PIUS EPÍSCOPUS SERVUS SERVÓRUM DEI
AD PERPÉTUAM REI MEMÓRIAM
I
Fin dal tempo della Nostra elevazione al sommo vertice dell'Apostolato,
abbiamo rivolto l'animo, i pensieri e tutte le Nostre forze alle cose riguardanti
il Culto della Chiesa, per conservarlo puro, e, a tal fine, ci siamo adoperati
con tutto lo zelo possibile a preparare e, con l'aiuto di Dio, mandare
ad effetto i provvedimenti opportuni. E poiché, tra gli altri Decreti
del sacro Concilio di Trento, ci incombeva di eseguire quelli di curare
l'edizione emendata dei Libri Santi, del Messale, del Breviario e del Catechismo,
avendo già, con l'approvazione divina, pubblicato il Catechismo,
destinato all'istruzione del popolo, e corretto il Breviario, perché
siano rese a Dio le lodi dovutegli, ormai era assolutamente necessario
che pensassimo quanto prima a ciò che restava ancora da fare in
questa materia, cioè pubblicare il Messale, e in tal modo che rispondesse
al Breviario: cosa opportuna e conveniente, poiché come nella Chiesa
di Dio uno solo è il modo di salmodiare, cosí sommamente
conviene che uno solo sia il rito per celebrare la Messa.
II
Per la qual cosa abbiamo giudicato di dover affidare questa difficile incombenza
a uomini di eletta dottrina. E questi, infatti, dopo aver diligentemente
collazionato tutti i codici raccomandabili per la loro castigatezza ed
integrità - quelli vetusti della Nostra Biblioteca Vaticana e altri
ricercati da ogni luogo - e avendo inoltre consultato gli scritti di antichi
e provati autori, che ci hanno lasciato memorie sul sacro ordinamento dei
medesimi riti, hanno infine restituito il Messale stesso nella sua antica
forma secondo la norma e il rito dei santi Padri.
III
Pertanto, dopo matura considerazione, abbiamo ordinato che questo Messale,
già cosí riveduto e corretto, venisse quanto prima stampato
a Roma, e, stampato che fosse, pubblicato, affinché da una tale
intrapresa e da un tale lavoro tutti ne ricavino frutto: naturalmente,
perché i sacerdoti comprendano di quali preghiere, di qui innanzi,
dovranno servirsi nella celebrazione della Messa, quali riti e cerimonie
osservare.
IV
Perciò, affinché tutti e dovunque adottino e osservino le
tradizioni della santa Chiesa Romana, Madre e Maestra delle altre Chiese,
ordiniamo che nelle chiese di tutte le Provincie dell'orbe Cristiano: -
nelle Patriarcali, Cattedrali, Collegiate e Parrocchiali del clero secolare,
come in quelle dei Regolari di qualsiasi Ordine e Monastero, maschile e
femminile, nonché in quelle degli Ordini militari, nelle private
o cappelle - dove a norma di diritto o per consuetudine si celebra secondo
il rito della Chiesa Romana, in avvenire e senza limiti di tempo, la Messa,
sia quella Conventuale cantata presente il coro, sia quella semplicemente
letta a bassa voce, non potrà essere cantata o recitata in altro
modo da quello prescritto dall'ordinamento del Messale da Noi pubblicato;
e ciò, anche se le summenzionate Chiese, comunque esenti, usufruissero
di uno speciale indulto della Sede Apostolica, di una legittima consuetudine,
di un privilegio fondato su dichiarazione giurata e confermato dall'Autorità
Apostolica, e di qualsivoglia altra facoltà.
V
Non intendiamo tuttavia, in alcun modo, privare del loro ordinamento quelle
tra le summenzionate Chiese che, o dal tempo della loro istituzione, approvata
dalla Sede Apostolica, o in forza di una consuetudine, possono dimostrare
un proprio rito ininterrottamente osservato per oltre duecento anni. Tuttavia,
se anche queste Chiese preferissero far uso del Messale che abbiamo ora
pubblicato, Noi permettiamo che esse possano celebrare le Messe secondo
il suo ordinamento alla sola condizione che si ottenga il consenso del
Vescovo o dell'Ordinario, e di tutto il Capitolo.
VI
Invece, mentre con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo,
priviamo tutte le summenzionate Chiese dell'uso dei loro Messali, che ripudiamo
in modo totale e assoluto, stabiliamo e comandiamo, sotto pena della Nostra
indignazione, che a questo Nostro Messale, recentemente pubblicato, nulla
mai possa venir aggiunto, detratto, cambiato. Dunque, ordiniamo a tutti
e singoli i Patriarchi e Amministratori delle suddette Chiese, e a tutti
gli ecclesiastici, rivestiti di qualsiasi dignità, grado e preminenza,
non esclusi i Cardinali di Santa Romana Chiesa, facendone loro severo obbligo
in virtú di santa obbedienza, che, in avvenire abbandonino del tutto
e completamente rigettino tutti gli altri ordinamenti e riti, senza alcuna
eccezione, contenuti negli altri Messali, per quanto antichi essi siano
e finora soliti ad essere usati, e cantino e leggano la Messa secondo il
rito, la forma e la norma, che Noi abbiamo prescritto nel presente Messale;
e, pertanto, non abbiano l'audacia di aggiungere altre cerimonie o recitare
altre preghiere che quelle contenute in questo Messale.
VII
Anzi, in virtú dell'Autorità Apostolica, Noi concediamo,
a tutti i sacerdoti, a tenore della presente, l'Indulto perpetuo di poter
seguire, in modo generale, in qualunque Chiesa, senza scrupolo veruno di
coscienza o pericolo di incorrere in alcuna pena, giudizio o censura, questo
stesso Messale, di cui dunque avranno la piena facoltà di servirsi
liberamente e lecitamente: cosí che Prelati, Amministratori, Canonici,
Cappellani e tutti gli altri Sacerdoti secolari, qualunque sia il loro
grado, o i Regolari, a qualunque Ordine appartengano, non siano tenuti
a celebrare la Messa in maniera differente da quella che Noi abbiamo prescritta,
né, d'altra parte, possano venir costretti e spinti da alcuno a
cambiare questo Messale.
VIII
Similmente decretiamo e dichiariamo che le presenti Lettere in nessun tempo
potranno venir revocate o diminuite, ma sempre stabili e valide dovranno
perseverare nel loro vigore. E ciò, non ostanti: precedenti costituzioni
e decreti Apostolici; costituzioni e decreti, tanto generali che particolari,
pubblicati in Concilii sia Provinciali che Sinodali; qualunque statuto
e consuetudine in contrario, nonché l'uso delle predette Chiese,
fosse pur sostenuto da prescrizione lunghissima e immemorabile, ma non
superiore ai duecento anni.
IX
Inoltre, vogliamo e, con la medesima Autorità, decretiamo che, avvenuta
la promulgazione della presente Costituzione, e seguita l'edizione di questo
Messale, tutti siano tenuti a conformarvisi nella celebrazione della Messa
cantata e letta: i Sacerdoti della Curia Romana, dopo un mese; quelli che
sono di qua dei monti, dopo tre mesi; quelli che sono di là dei
monti, dopo sei mesi o appena sarà loro proposto in vendita.
X
Affinché poi questo Messale sia ovunque in tutta la terra preservato
incorrotto e intatto da mende ed errori, ingiungiamo a tutti gli stampatori
di non osare o presumere di stamparlo, metterlo in vendita o riceverlo
in deposito, senza la Nostra autorizzazione o la speciale licenza del Commissario
Apostolico, che Noi nomineremo espressamente nei diversi luoghi a questo
scopo: cioè, se prima detto Commissario non avrà fatta all'editore
piena fede che l'esemplare, che deve servire di norma per imprimere gli
altri, è stato collazionato con il Messale stampato in Roma secondo
la grande edizione, e che gli è conforme e in nulla ne discorda;
sotto pena, in caso contrario, della perdita dei libri e dell'ammenda di
duecento ducati d'oro da devolversi ipso facto alla Camera Apostolica,
per gli editori che sono nel Nostro territorio e in quello direttamente
o indirettamente soggetto a Santa Romana Chiesa: della scomunica latæ
sententiæ e di altre pene a Nostro arbitrio, per quelli che risiedono
in qualsiasi altra parte della terra.
XI
Data però la difficoltà di trasmettere le presenti Lettere
nei varii luoghi dell'orbe Cristiano, e di portarle alla conoscenza di
tutti il piú presto possibile, Noi prescriviamo che esse vengano
affisse e pubblicate come di consueto alle porte della Basilica del Principe
degli Apostoli e della Cancelleria Apostolica, e in piazza di Campo dei
Fiori, dichiarando che sia nel mondo intero accordata pari e indubitata
fede agli esemplari delle medesime, anche stampati, purché sottoscritti
per mano di pubblico notaio e muniti del sigillo di persona costituita
in dignità ecclesiastica, come se queste stesse Lettere fossero
mostrate ed esibite.
XII
Nessuno dunque, e in nessun modo, si permetta con temerario ardimento di
violare e trasgredire questo Nostro documento: facoltà, statuto,
ordinamento, mandato, precetto, concessione, indulto, dichiarazione, volontà,
decreto e inibizione. Che se qualcuno avrà l'audacia di attentarvi,
sappia che incorrerà nell'indignazione di Dio onnipotente e dei
suoi beati Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno diciannove di luglio dell'anno
millecinquecentosettanta, quinto del nostro pontificato.
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