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approvato dall'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2004, sostituisce il precedente - scheda di adesione - la scheda di adesione, in formato pdf Art. 1 - È costituita l’associazione Inter Multiplices Una Vox col motto Nulla Veritas sine Traditione. Art. 2 ? L’Associazione è
indipendente, apolitica e senza fini di lucro. Essa ha sede legale
presso il domicilio del Presidente. Art. 3 - Il patrimonio è
costituito dalle
quote sociali e da eventuali contributi, nonché dai beni
acquisiti
con altra modalità. Art. 4 - Possono essere Soci i laici
che posseggono
i seguenti requisiti: Art. 5 - La qualità di Socio
si
perde: Art. 6 - Gli associati partecipano all’Assemblea dei Soci e all’assemblea del Comitato di zona cui appartengono, con diritto di elettorato attivo e passivo. Art. 7 - I Soci che risiedono nel territorio di una stessa Diocesi e che siano almeno in cinque possono organizzarsi in Comitati di zona. Per ogni Diocesi è prevista la costituzione di un solo Comitato di zona. Art. 8 - Il Comitato di zona ha
un proprio
Statuto e svolge la sua attività nella Diocesi di appartenenza.
Gli Statuti dei Comitati di zona devono
recepire il presente Statuto ed essere
approvati
del Consiglio Direttivo. Art. 9 - Il Comitato di zona
opera in piena
autonomia nell’ambito territoriale di sua competenza, in
conformità
col presente Statuto e nei limiti delle
finalità associative di cui
all’art. 2. Art. 10 - L’Associazione è
diretta da un Consiglio
Direttivo, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso è composto da sette membri
eletti
dall’Assemblea
dei Soci, fra coloro che abbiano almeno un anno
di anzianità associativa, più i Presidenti
dei Comitati di zona che contino almeno 10 Soci. Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Art. 12 - È prevista la carica di Presidente Onorario, senza rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente Onorario, eletto dall’Assemblea dei Soci, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto. Art. 13 - Il Consiglio Direttivo
si riunisce
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta
di
almeno due dei suoi componenti, e comunque
almeno una volta l’anno per
deliberare
in ordine all’attività dell’Associazione,
al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali. Art. 14 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica in tempi brevi da parte di quest’ultimo. Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea,
dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta. La comunicazione dev’essere
effettuata con
almeno
venti giorni di anticipo rispetto alla data
fissata per l’Assemblea dei Soci; in essa dev’essere
precisato
l’Ordine del Giorno e fissata la seconda
convocazione. Art. 16 - L’Assemblea dei Soci delibera sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sui bilanci consuntivo e preventivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Art. 17 - Hanno diritto di
intervenire all’Assemblea
i Soci che sono in regola col pagamento della quota di associazione. Art. 18 ? L’Assemblea dei Soci,
convocata
regolarmente, è validamente costituita, in prima convocazione,
con
la presenza di almeno la metà dei Soci;
in seconda convocazione,
qualunque
sia il numero dei Soci presenti. Art. 19 - La gestione amministrativa
dell’Associazione
è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre
Soci eletti dall’Assemblea dei Soci, ad ogni
rinnovo del Consiglio
Direttivo,
fra coloro che abbiano almeno un anno di
anzianità associativa. Art. 20 - Il Comitato di zona
ha piena autonomia
nella propria gestione amministrativa. Riscuote le quote di associazione dei Soci che ne fanno parte e provvede, entro
il mese di
giugno
di ogni anno, al versamento di una percentuale
di tali quote al Tesoriere dell’Associazione. Art. 21 - Lo scioglimento
dell’Associazione
è deliberato da una Assemblea dei Soci appositamente convocata a
tal fine, con la maggioranza di almeno
l’ottanta per cento dei Soci
presenti. Art. 22 - Qualsiasi controversia
sociale che esuli
da quanto stabilito nell’art. 5, e che dovesse sorgere tra Soci e
tra questi e l’Associazione o i suoi organi,
anche per l’interpretazione
del
presente statuto, dev’essere devoluta, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla determinazione
inappellabile
di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri
amichevoli compositori, i quali giudicheranno pro bono
et
æquo, senza formalità di procedura, salvo
contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. Art. 23 - Il presente statuto può essere modificato col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci presenti all’Assemblea appositamente convocata a tal fine. Art. 24 - Tutte le cariche sociali non prevedono indennità o emolumenti. Rimborsi spese potranno essere concessi individualmente su deliberazione del Consiglio Direttivo. Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute. Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… nato a………………………………………………………………… il…………………………… residente a…………………………………………………………… CAP………………………… via …………………………………………………………………………………………………… tel. ………………………………………………………………………………………………… posta elettronica …………………………………………………………………………………… professione …………………………………………………………………………………………… chiede dichiara Data…………………………… Firma del richiedente ……………………………………… Data di accettazione ……………………… Il Presidente ………………………………………………… |
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