Il presente Statuto, 
    approvato dall'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2004, 
    sostituisce il precedente

    (lo Statuto in formato pdf)



    - scheda di adesione
    - la scheda di adesione, in formato pdf

    Art. 1 - È costituita l’associazione Inter Multiplices Una Vox col motto Nulla Veritas sine Traditione.

    Art. 2 ? L’Associazione è indipendente, apolitica e senza fini di lucro. Essa ha sede legale presso il domicilio del Presidente.
    Essa si prefigge i
    seguenti scopi: 
    I) difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica; 
    II) conservare e promuovere la liturgia latino-gregoriana; 
    III) incentivare lo studio e l’approfondimento teologico e culturale dell’immenso patrimonio religioso, storico  e artistico della Cristianità;
    IV) favorire occasioni di dialogo e d’incontro tra le diverse associazioni, esperienze o gruppi operanti  nell’àmbito tradizionale.

    Art. 3 - Il patrimonio è costituito dalle quote sociali e da eventuali contributi, nonché dai beni acquisiti con altra modalità. 
    L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
    Entro il termine di tre mesi, alla fine di ogni esercizio, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

    Art. 4 - Possono essere Soci i laici che posseggono i seguenti requisiti:
    a) essere cattolici; 
    b) mantenere una condotta coerente con gli scopi dell’Associazione e i valori da essa sostenuti.
    Si diventa Soci in seguito alla presentazione di domanda scritta, accettata a giudizio insindacabile del  Consiglio Direttivo. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare di conoscere e di accettare il presente  Statuto.
    I Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, sono  considerati Soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

    Art. 5 - La qualità di Socio si perde:
    a) per decesso; 
    b) per dimissioni; 
    c) per morosità; 
    d) per sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti ex art. 4.
    La morosità e l’incompatibilità vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.
    Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento nei confronti dei Soci senza avere  preventivamente contestato, in contraddittorio, l’addebito e senza aver dato dei termini a difesa. La mancata  comparizione, richiesta entro termini congrui, dinanzi all’organo investito della questione equivale ad  accettazione tacita degli eventuali provvedimenti.

    Art. 6 - Gli associati partecipano all’Assemblea dei Soci e all’assemblea del Comitato di zona cui appartengono, con  diritto di elettorato attivo e passivo. 

    Art. 7 - I Soci che risiedono nel territorio di una stessa Diocesi e che siano almeno in cinque possono organizzarsi in  Comitati di zona. Per ogni Diocesi è prevista la costituzione di un solo Comitato di zona.

    Art. 8 - Il Comitato di zona ha un proprio Statuto e svolge la sua attività nella Diocesi di appartenenza. Gli Statuti  dei Comitati di zona devono recepire il presente Statuto ed essere approvati del Consiglio Direttivo. 
    Col consenso del Consiglio Direttivo il Comitato di zona può occuparsi di attività che interessano i territori  delle Diocesi limitrofe, quando in questi ultimi non vi sia un altro Comitato e in accordo con i Soci in essi  residenti. 
    L’attività dei Comitati di zona sottostà al controllo e all’approvazione del Consiglio Direttivo.

    Art. 9 - Il Comitato di zona opera in piena autonomia nell’ambito territoriale di sua competenza, in conformità col presente Statuto e nei limiti delle finalità associative di cui all’art. 2.
    In caso di irregolarità o di sopraggiunta incompatibilità con il presente Statuto, il Comitato di zona soggiace alle decisioni del Consiglio Direttivo.

    Art. 10 - L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci, fra coloro che abbiano almeno un anno di anzianità associativa, più i Presidenti dei Comitati di zona che contino almeno 10 Soci. 
    La sua durata in carica è di tre anni, rinnovabili.
    In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale dei Soci.
    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, per la sua durata in carica e per particolari esigenze, altri due Soci scelti fra coloro che abbiano la predetta anzianità associativa.

    Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

    Art. 12 - È prevista la carica di Presidente Onorario, senza rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente Onorario, eletto dall’Assemblea dei Soci, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto.

    Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine all’attività dell’Associazione, al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.
    Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno quattro dei suoi componenti eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza di questi, dal piú anziano d’età dei Consiglieri presenti. 
    Delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il relativo verbale, che sottoscrive congiuntamente al Presidente o al suo sostituto.

    Art. 14 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica in tempi brevi da parte di quest’ultimo.

    Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta. La comunicazione dev’essere effettuata con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea dei Soci; in essa dev’essere precisato l’Ordine del Giorno e fissata la seconda convocazione.
    L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
    L’Assemblea dei Soci dev’essere convocata in Torino. Il Consiglio Direttivo, valutate particolari esigenze o richieste dei soci, può stabilire che la convocazione avvenga in altra città.
    L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario. In caso di sua assenza essa è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal piú anziano d’età tra i Soci presenti.
    Il Presidente dell’Assemblea dei Soci nomina un Segretario.

    Art. 16 - L’Assemblea dei Soci delibera sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sui bilanci consuntivo e preventivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

    Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che sono in regola col pagamento della quota di associazione. 
    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare all’Assemblea dei Soci anche dei terzi, che partecipano senza esercitare il diritto di voto.

    Art. 18 ? L’Assemblea dei Soci, convocata regolarmente, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
    Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo il caso che almeno i due terzi dei Soci presenti richieda espressamente lo scrutinio segreto.
    Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei presenti.
    Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta; quest’ultimo non può ricevere piú di dieci deleghe.
    I Soci impossibilitati a intervenire possono esprimere il loro voto per l’elezione dei componenti degli organi direttivi anche per posta. 
    Le modalità per l’elezione dei componenti degli organi direttivi vengono fissate dal Consiglio Direttivo.
    I Soci impossibilitati a intervenire possono far pervenire all’Assemblea dei Soci delle comunicazioni scritte relative all’attività dell’Associazione, tali comunicazioni verranno prese in considerazione dal Presidente e, se composte entro una pagina, lette nel corso dell’adunanza.
    Il Presidente informerà l’Assemblea dei Soci del contenuto delle comunicazioni inviate dai Soci nel corso della sua relazione.

    Art. 19 - La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre Soci eletti dall’Assemblea dei Soci, ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo, fra coloro che abbiano almeno un anno di anzianità associativa.
    I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, compresa la consistenza dei valori e dei beni di proprietà sociale, e redigono la relativa relazione. 
    Essi possono anche valutare la gestione amministrativa eventualmente affidata a Soci o a terzi, con la facoltà di procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di controllo relativi.

    Art. 20 - Il Comitato di zona ha piena autonomia nella propria gestione amministrativa. Riscuote le quote di associazione dei Soci che ne fanno parte e provvede, entro il mese di giugno di ogni anno, al versamento di una percentuale di tali quote al Tesoriere dell’Associazione.
    La percentuale minima viene fissata dal Consiglio Direttivo.

    Art. 21 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da una Assemblea dei Soci appositamente convocata a tal fine, con la maggioranza di almeno l’ottanta per cento dei Soci presenti.
    La stessa Assemblea provvede contestualmente alla nomina di uno o piú liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

    Art. 22 - Qualsiasi controversia sociale che esuli da quanto stabilito nell’art. 5, e che dovesse sorgere tra Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, anche per l’interpretazione del presente statuto, dev’essere devoluta, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno pro bono et æquo, senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. 
    La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
    Gli arbitri sono nominati, uno da ciascuna delle parti, e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello di Torino, il quale nomina anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto. 
    La parte soccombente è obbligata al pagamento di tutte le eventuali spese sostenute.

    Art. 23 - Il presente statuto può essere modificato col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci presenti all’Assemblea appositamente convocata a tal fine.

    Art. 24 - Tutte le cariche sociali non prevedono indennità o emolumenti. Rimborsi spese potranno essere concessi individualmente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

    Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute.

La scheda di adesione

scheda di adesione, in formato pdf

    Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………

    nato a………………………………………………………………… il……………………………

    residente a…………………………………………………………… CAP…………………………

    via ……………………………………………………………………………………………………

    tel. …………………………………………………………………………………………………

    posta elettronica  ……………………………………………………………………………………

    professione ……………………………………………………………………………………………

    chiede
    di entrare a far parte dell'Associazione Inter Multiplices Una Vox come socio ordinario

    dichiara
    di conoscere ed accettare lo Statuto della stessa, ed in particolare:
     - di condividere gli scopi associativi
    dall'art. 2 - … I) - difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica - II) - conservare e promuovere la liturgia latino-gregoriana - III) - incentivare lo studio e l'approfondimento teologico e culturale dell'immenso patrimonio religioso, storico e artistico della Cristianità - IV) - favorire occasioni di dialogo e di incontro tra le diverse associazioni, esperienze o gruppi operanti nell'àmbito tradizionale.
    - di essere in possesso dei requisiti personali richiesti e di accettare le norme statutarie che regolano la permanenza nella Associazione
    dall'art. 4 - Possono essere Soci i laici che posseggono i seguenti requisiti: a) essere cattolici; b) mantenere una condotta coerente con gli scopi dell'Associazione e i valori da essa sostenuti. …I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
    dall'art. 5 - La qualità di Socio si perde: a) per decesso, b) per dimissioni, c) per morosità, d) per sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti ex art. 4. La morosità e l'incompatibilità vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.
     
     

    Data……………………………    Firma del richiedente ………………………………………

    Data di accettazione ………………………  Il Presidente …………………………………………………