Il presente Statuto,
approvato dall'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2004,
sostituisce il precedente
(lo
Statuto in formato pdf)
(il
modulo per l'iscrizione, in formato pdf)
Art. 1 - È costituita l’associazione Inter
Multiplices Una Vox col motto Nulla Veritas sine Traditione.
Art. 2 ? L’Associazione ha sede legale in Torino,
è indipendente, apolitica e senza fini di lucro. Essa si prefigge
i
seguenti scopi:
I) difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica;
II) conservare e promuovere la liturgia latino-gregoriana;
III) incentivare lo studio e l’approfondimento teologico e culturale dell’immenso
patrimonio religioso, storico
e artistico della Cristianità;
IV) favorire occasioni di dialogo e d’incontro tra le diverse associazioni,
esperienze o gruppi operanti
nell’àmbito tradizionale.
Art. 3 - Il patrimonio è costituito dalle
quote sociali e da eventuali contributi, nonché dai beni acquisiti
con altra
modalità.
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il termine di tre mesi, alla fine di ogni esercizio, vengono predisposti
dal Consiglio Direttivo, su
indicazione del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio.
Art. 4 - Possono essere Soci i laici che posseggono
i seguenti requisiti:
a) essere cattolici;
b) mantenere una condotta coerente con gli scopi dell’Associazione e i
valori da essa sostenuti.
Si diventa Soci in seguito alla presentazione di domanda scritta, accettata
a giudizio insindacabile del
Consiglio Direttivo. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare di conoscere
e di accettare il presente
Statuto.
I Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il
30 ottobre di ogni anno, sono
considerati Soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della
quota annuale di associazione.
Art. 5 - La qualità di Socio si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni;
c) per morosità;
d) per sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti ex
art. 4.
La morosità e l’incompatibilità vengono dichiarate dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento nei
confronti dei Soci senza avere
preventivamente contestato, in contraddittorio, l’addebito e senza aver
dato dei termini a difesa. La mancata
comparizione, richiesta entro termini congrui, dinanzi all’organo investito
della questione equivale ad
accettazione tacita degli eventuali provvedimenti.
Art. 6 ? Gli associati partecipano all’Assemblea
dei Soci e all’assemblea del Comitato di zona cui appartengono, con
diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 7 ? I Soci che risiedono nel territorio di
una stessa Diocesi e che siano almeno in cinque possono organizzarsi in
Comitati di zona. Per ogni Diocesi è prevista la costituzione
di un solo Comitato di zona.
Art. 8 ? Il Comitato di zona ha un proprio
Statuto e svolge la sua attività nella Diocesi di appartenenza.
Gli Statuti
dei Comitati di zona devono recepire il presente Statuto ed essere approvati
del Consiglio Direttivo.
Col consenso del Consiglio Direttivo il Comitato di zona può occuparsi
di attività che interessano i territori
delle Diocesi limitrofe, quando in questi ultimi non vi sia un altro Comitato
e in accordo con i Soci in essi
residenti.
L’attività dei Comitati di zona sottostà al controllo e all’approvazione
del Consiglio Direttivo.
Art. 9 ? Il Comitato di zona opera in piena
autonomia nell’ambito territoriale di sua competenza, in conformità
col
presente Statuto e nei limiti delle finalità associative di cui
all’art. 2.
In caso di irregolarità o di sopraggiunta incompatibilità
con il presente Statuto, il Comitato di zona soggiace
alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 10 ? L’Associazione è diretta da un
Consiglio
Direttivo, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall’Assemblea
dei Soci, fra coloro che abbiano
almeno un anno di anzianità associativa, più i Presidenti
dei Comitati di zona che contino almeno 10 Soci.
La sua durata in carica è di tre anni, rinnovabili.
In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo,
alla prima riunione, provvede alla
sua sostituzione, per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima
Assemblea annuale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, per la sua durata
in carica e per particolari esigenze, altri due
Soci scelti fra coloro che abbiano la predetta anzianità associativa.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge
al proprio interno: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e
un
Tesoriere.
Art. 12 - È prevista la carica di Presidente
Onorario, senza rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in
giudizio.
Il Presidente Onorario, eletto dall’Assemblea dei Soci, partecipa di diritto
alle riunioni del Consiglio
Direttivo, con diritto di parola e di voto.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce
tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di
almeno
due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta l’anno per deliberare
in ordine all’attività
dell’Associazione, al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.
Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva
di almeno quattro dei suoi componenti
eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di
sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza
di questi, dal piú anziano d’età dei Consiglieri presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il relativo
verbale, che sottoscrive congiuntamente
al Presidente o al suo sostituto.
Art. 14 - Il Presidente rappresenta legalmente
l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo. Nei casi d’urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica in tempi brevi da parte
di quest’ultimo.
Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea,
dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante
comunicazione scritta. La comunicazione dev’essere effettuata con almeno
venti giorni di anticipo rispetto
alla data fissata per l’Assemblea dei Soci; in essa dev’essere precisato
l’Ordine del Giorno e fissata la
seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche su domanda
sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea dei Soci dev’essere convocata in Torino. Il Consiglio Direttivo,
valutate particolari esigenze o
richieste dei soci, può stabilire che la convocazione avvenga in
altra città.
L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario. In caso
di sua assenza essa è presieduta dal
Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal piú anziano
d’età tra i Soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea dei Soci nomina un Segretario.
Art. 16 ? L’Assemblea dei Soci delibera
sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti
il
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sui bilanci consuntivo
e preventivo e su quant’altro ad essa
demandato per legge o per Statuto.
Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea
i Soci che sono in regola col pagamento della quota di
associazione.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare all’Assemblea dei
Soci anche dei terzi, che partecipano senza
esercitare il diritto di voto.
Art. 18 ? L’Assemblea dei Soci, convocata
regolarmente, è validamente costituita, in prima convocazione, con
la
presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei Soci presenti.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo il caso che almeno i due
terzi dei Soci presenti richieda
espressamente lo scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega
scritta; quest’ultimo non può ricevere
piú di dieci deleghe.
I Soci impossibilitati a intervenire possono esprimere il loro voto per
l’elezione dei componenti degli organi
direttivi anche per posta.
Le modalità per l’elezione dei componenti degli organi direttivi
vengono fissate dal Consiglio Direttivo.
I Soci impossibilitati a intervenire possono far pervenire all’Assemblea
dei Soci delle comunicazioni scritte
relative all’attività dell’Associazione, tali comunicazioni verranno
prese in considerazione dal Presidente e,
se composte entro una pagina, lette nel corso dell’adunanza.
Il Presidente informerà l’Assemblea dei Soci del contenuto delle
comunicazioni inviate dai Soci nel corso
della sua relazione.
Art. 19 - La gestione amministrativa dell’Associazione
è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre
Soci
eletti dall’Assemblea dei Soci, ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo,
fra coloro che abbiano almeno un
anno di anzianità associativa.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale,
compresa la consistenza dei valori e dei beni
di proprietà sociale, e redigono la relativa relazione.
Essi possono anche valutare la gestione amministrativa eventualmente affidata
a Soci o a terzi, con la facoltà
di procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di controllo
relativi.
Art. 20 ? Il Comitato di zona ha piena autonomia
nella propria gestione amministrativa. Riscuote le quote di
associazione dei Soci che ne fanno parte e provvede, entro il mese di giugno
di ogni anno, al versamento di
una percentuale di tali quote al Tesoriere dell’Associazione.
La percentuale minima viene fissata dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Lo scioglimento dell’Associazione
è deliberato da una Assemblea dei Soci appositamente convocata a
tal
fine, con la maggioranza di almeno l’ottanta per cento dei Soci presenti.
La stessa Assemblea provvede contestualmente alla nomina di uno o piú
liquidatori e delibera in ordine alla
devoluzione del patrimonio.
Art. 22 - Qualsiasi controversia sociale che esuli
da quanto stabilito nell’art. 5, e che dovesse sorgere tra Soci e tra
questi e l’Associazione o i suoi organi, anche per l’interpretazione del
presente statuto, dev’essere devoluta,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla determinazione inappellabile
di un Collegio Arbitrale formato
da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno pro bono et
æquo, senza formalità di procedura,
salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto
tra le parti.
Gli arbitri sono nominati, uno da ciascuna delle parti, e il terzo dai
primi due o, in difetto di accordo, dal
Presidente della Corte d’Appello di Torino, il quale nomina anche l’arbitro
per la parte che non vi avesse
provveduto.
La parte soccombente è obbligata al pagamento di tutte le eventuali
spese sostenute.
Art. 23 - Il presente statuto può essere
modificato col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci
presenti all’Assemblea appositamente convocata a tal fine.
Art. 24 - Tutte le cariche sociali non prevedono
indennità o emolumenti. Rimborsi spese potranno essere concessi
individualmente su deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente
statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del
Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute.