Il presente Statuto, 
    approvato dall'Assemblea dei Soci del 27 marzo 2004, 
    sostituisce il precedente

    (lo Statuto in formato pdf)

    (il modulo per l'iscrizione, in formato pdf)



    Art. 1 - È costituita l’associazione Inter Multiplices Una Vox col motto Nulla Veritas sine Traditione.

    Art. 2 ? L’Associazione ha sede legale in Torino, è indipendente, apolitica e senza fini di lucro. Essa si prefigge i 
                  seguenti scopi: 
                  I) difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica; 
                  II) conservare e promuovere la liturgia latino-gregoriana; 
                  III) incentivare lo studio e l’approfondimento teologico e culturale dell’immenso patrimonio religioso, storico 
                       e artistico della Cristianità;
                  IV) favorire occasioni di dialogo e d’incontro tra le diverse associazioni, esperienze o gruppi operanti 
                       nell’àmbito tradizionale.

    Art. 3 - Il patrimonio è costituito dalle quote sociali e da eventuali contributi, nonché dai beni acquisiti con altra 
                 modalità. 
                 L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
                 Entro il termine di tre mesi, alla fine di ogni esercizio, vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, su 
                 indicazione del Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

    Art. 4 - Possono essere Soci i laici che posseggono i seguenti requisiti:
                  a) essere cattolici; 
                  b) mantenere una condotta coerente con gli scopi dell’Associazione e i valori da essa sostenuti.
                  Si diventa Soci in seguito alla presentazione di domanda scritta, accettata a giudizio insindacabile del 
                  Consiglio Direttivo. Nella domanda i richiedenti devono dichiarare di conoscere e di accettare il presente 
                  Statuto.
                  I Soci che non hanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, sono 
                  considerati Soci anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
    Art. 5 - La qualità di Socio si perde:
                  a) per decesso; 
                  b) per dimissioni; 
                  c) per morosità; 
                  d) per sopravvenuta incompatibilità con i requisiti richiesti ex art. 4.
                  La morosità e l’incompatibilità vengono dichiarate dal Consiglio Direttivo.
                  Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento nei confronti dei Soci senza avere 
                  preventivamente contestato, in contraddittorio, l’addebito e senza aver dato dei termini a difesa. La mancata 
                  comparizione, richiesta entro termini congrui, dinanzi all’organo investito della questione equivale ad 
                  accettazione tacita degli eventuali provvedimenti.

    Art. 6 ? Gli associati partecipano all’Assemblea dei Soci e all’assemblea del Comitato di zona cui appartengono, con 
                 diritto di elettorato attivo e passivo. 

    Art. 7 ? I Soci che risiedono nel territorio di una stessa Diocesi e che siano almeno in cinque possono organizzarsi in 
                Comitati di zona. Per ogni Diocesi è prevista la costituzione di un solo Comitato di zona.

    Art. 8 ? Il Comitato di zona ha un proprio Statuto e svolge la sua attività nella Diocesi di appartenenza. Gli Statuti 
                 dei Comitati di zona devono recepire il presente Statuto ed essere approvati del Consiglio Direttivo. 
                 Col consenso del Consiglio Direttivo il Comitato di zona può occuparsi di attività che interessano i territori 
                 delle Diocesi limitrofe, quando in questi ultimi non vi sia un altro Comitato e in accordo con i Soci in essi 
                 residenti. 
                 L’attività dei Comitati di zona sottostà al controllo e all’approvazione del Consiglio Direttivo.

    Art. 9 ? Il Comitato di zona opera in piena autonomia nell’ambito territoriale di sua competenza, in conformità col 
                 presente Statuto e nei limiti delle finalità associative di cui all’art. 2.
                 In caso di irregolarità o di sopraggiunta incompatibilità con il presente Statuto, il Comitato di zona soggiace 
                 alle decisioni del Consiglio Direttivo.

    Art. 10 ? L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, cui spetta la gestione ordinaria e straordinaria 
                   dell’Associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci, fra coloro che abbiano 
                   almeno un anno di anzianità associativa, più i Presidenti dei Comitati di zona che contino almeno 10 Soci. 
                   La sua durata in carica è di tre anni, rinnovabili.
                   In caso di dimissioni o recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla 
                   sua sostituzione, per cooptazione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale dei Soci.
                   Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, per la sua durata in carica e per particolari esigenze, altri due 
                   Soci scelti fra coloro che abbiano la predetta anzianità associativa.

    Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un 
                  Tesoriere.

    Art. 12 - È prevista la carica di Presidente Onorario, senza rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio. 
                  Il Presidente Onorario, eletto dall’Assemblea dei Soci, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio 
                  Direttivo, con diritto di parola e di voto.

    Art. 13 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 
                  due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine all’attività 
                  dell’Associazione, al consuntivo, al preventivo e alle quote sociali.
                  Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno quattro dei suoi componenti 
                  eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
                  Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e in assenza 
                  di questi, dal piú anziano d’età dei Consiglieri presenti. 
                  Delle riunioni del Consiglio Direttivo, il Segretario redige il relativo verbale, che sottoscrive congiuntamente 
                  al Presidente o al suo sostituto.

    Art. 14 - Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura 
                  l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Nei casi d’urgenza può 
                  esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica in tempi brevi da parte di quest’ultimo.

    Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, mediante 
                  comunicazione scritta. La comunicazione dev’essere effettuata con almeno venti giorni di anticipo rispetto 
                  alla data fissata per l’Assemblea dei Soci; in essa dev’essere precisato l’Ordine del Giorno e fissata la 
                  seconda convocazione.
                  L’Assemblea dei Soci può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.
                  L’Assemblea dei Soci dev’essere convocata in Torino. Il Consiglio Direttivo, valutate particolari esigenze o 
                  richieste dei soci, può stabilire che la convocazione avvenga in altra città.
                  L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente Onorario. In caso di sua assenza essa è presieduta dal 
                  Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal piú anziano d’età tra i Soci presenti.
                  Il Presidente dell’Assemblea dei Soci nomina un Segretario.

    Art. 16 ? L’Assemblea dei Soci delibera sulle direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il 
                   Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sui bilanci consuntivo e preventivo e su quant’altro ad essa 
                   demandato per legge o per Statuto.

    Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che sono in regola col pagamento della quota di 
                  associazione. 
                  Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare all’Assemblea dei Soci anche dei terzi, che partecipano senza 
                  esercitare il diritto di voto.

    Art. 18 ? L’Assemblea dei Soci, convocata regolarmente, è validamente costituita, in prima convocazione, con la 
                   presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
                   Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo il caso che almeno i due terzi dei Soci presenti richieda 
                   espressamente lo scrutinio segreto.
                   Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei presenti.
                   Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta; quest’ultimo non può ricevere 
                   piú di dieci deleghe.
                   I Soci impossibilitati a intervenire possono esprimere il loro voto per l’elezione dei componenti degli organi 
                   direttivi anche per posta. 
                   Le modalità per l’elezione dei componenti degli organi direttivi vengono fissate dal Consiglio Direttivo.
                   I Soci impossibilitati a intervenire possono far pervenire all’Assemblea dei Soci delle comunicazioni scritte 
                   relative all’attività dell’Associazione, tali comunicazioni verranno prese in considerazione dal Presidente e, 
                   se composte entro una pagina, lette nel corso dell’adunanza.
                   Il Presidente informerà l’Assemblea dei Soci del contenuto delle comunicazioni inviate dai Soci nel corso 
                   della sua relazione.

    Art. 19 - La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori, composto da tre Soci 
                  eletti dall’Assemblea dei Soci, ad ogni rinnovo del Consiglio Direttivo, fra coloro che abbiano almeno un 
                  anno di anzianità associativa.
                  I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, compresa la consistenza dei valori e dei beni 
                  di proprietà sociale, e redigono la relativa relazione. 
                  Essi possono anche valutare la gestione amministrativa eventualmente affidata a Soci o a terzi, con la facoltà 
                  di procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di controllo relativi.

    Art. 20 ? Il Comitato di zona ha piena autonomia nella propria gestione amministrativa. Riscuote le quote di 
                   associazione dei Soci che ne fanno parte e provvede, entro il mese di giugno di ogni anno, al versamento di 
                   una percentuale di tali quote al Tesoriere dell’Associazione.
                   La percentuale minima viene fissata dal Consiglio Direttivo.

    Art. 21 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato da una Assemblea dei Soci appositamente convocata a tal 
                  fine, con la maggioranza di almeno l’ottanta per cento dei Soci presenti.
                  La stessa Assemblea provvede contestualmente alla nomina di uno o piú liquidatori e delibera in ordine alla 
                  devoluzione del patrimonio.

    Art. 22 - Qualsiasi controversia sociale che esuli da quanto stabilito nell’art. 5, e che dovesse sorgere tra Soci e tra 
                  questi e l’Associazione o i suoi organi, anche per l’interpretazione del presente statuto, dev’essere devoluta, 
                  con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato 
                  da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno pro bono et æquo, senza formalità di procedura, 
                  salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. 
                  La loro decisione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
                  Gli arbitri sono nominati, uno da ciascuna delle parti, e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal 
                  Presidente della Corte d’Appello di Torino, il quale nomina anche l’arbitro per la parte che non vi avesse 
                  provveduto. 
                  La parte soccombente è obbligata al pagamento di tutte le eventuali spese sostenute.

    Art. 23 - Il presente statuto può essere modificato col voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci 
                  presenti all’Assemblea appositamente convocata a tal fine.

    Art. 24 - Tutte le cariche sociali non prevedono indennità o emolumenti. Rimborsi spese potranno essere concessi 
                  individualmente su deliberazione del Consiglio Direttivo.

    Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del 
                  Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute.