ANCORA SULLA DEPOSIZIONE DEL “PAPA ERETICO”

DA PARTE DEL “CONCILIO IMPERFETTO”

Parte prima

di
Don Curzio Nitoglia


Gli articoli di Don Curzio Nitoglia sono reperibili nel suo sito








IL “DECRETO DI GRAZIANO” E LA DEPOSIZIONE DEL PAPA ERETICO

DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO


*
 

IL LIBRO «LA DÉPOSITION DU PAPE HÉRÉTIQUE»,
PARIGI, MARE & MARTIN, 2019

 
È appena uscito un libro molto interessante ed attuale intitolato La déposition du Pape hérétique, diretto da Cyrille Dounot – Nicolas Warembourg – Boris Bernabé, (Parigi, Mare & Martin, 2019 (1)).

Esso è stato scritto da vari specialisti, per lo più professori universitari di “Storia del Diritto” alla Sorbona, quindi, è senz’altro un lavoro altamente specializzato, serio, ben documentato; inoltre – tra vari argomenti collegati al problema del “Papa deponendo” – esso tocca:
1°) oltre la questione generale, assai dibattuta a partire dal 2016, della deposizione del “Papaeretico”;
2°) il problema del Decreto di Graziano (parte I, distinzione 40, canone 6 (2)) sull’impossibilità di deporre il Papa (“Prima Sedes a nemine judicetur”), tranne il caso che sia eretico (“Nisi deprehendatur a Fide devius”);
3°) infine affronta pure la questione del Sedevacantismo in tutte le sue sfaccettature (don George de Nantes, padre Noel Barbara, padre Saenz Arriaga, mons. Michel Guérard des Lauriers…).

Porgerò al lettore alcune sue tesi, facendo volta per volta qualche osservazione critica; infatti il libro è molto serio dal punto di vista della storia del Diritto canonico, ma non sempre è ben fondato secondo i princìpi della Teologia dogmatico/ecclesiologica tradizionale, la quale esula dalla materia propria dei cattedratici altamente qualificati che lo hanno composto e, quindi, non è condivisibile in toto, ma va integrato e completato dal punto di vista dogmatico sui vari argomenti giuridici/canonici affrontati con grande erudizione negli 11 Capitoli che lo compongono.


IL DECRETO DI GRAZIANO E LA DEPOSIZIONE DEL PAPA FATTA DALL’EPISCOPATO


Il primo problema che affronto in questa serie di articoli è quello del Decreto di Graziano (I parte, distinzione 40, canone 6, “Si Papa deprehendatur a Fide devius”) ripreso dal professor don P. Thierry Sol nel libro suddetto da un punto di vista giuridico/canonico.

L’Autore che tratta questa questione nel 1° capitolo (“Nisi deprehendatur a fide devius: les décrétistes face à l’hypotthèse d’un pape hérétique”) del libro succitato (pp. 29-56) insegna “Storia del Diritto Canonico” presso l’Università Pontificia della “Santa Croce” a Roma (dell’Opus Dei).

Egli, si fonda (pp. 29-30) su alcuni studi molto seri dal punto di vista della storia del diritto ecclesiastico (3) e – nel primo capitolo del libro – si focalizza:
1°) sul canone 6, distinzione 40, I parte del Decreto di Graziano “Si Papa”, secondo cui il Sommo Pontefice “a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a Fide devius / il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità umana, tranne che sia caduto in eresia” (“Conciliarismo o Episcopalismo mitigato”), secondo il quale il Papa può essere giudicato e deposto solo in caso eccezionale di eresia, e
2°) sulla questione del Gallicanesimo (o “Episcopalismo radicale” (4)), secondo cui il Papa è sempre giudicabile e deponibile dal Concilio imperfetto – errore questo del Gallicanesimo o Conciliarismo radicale – che consegue (cronologicamente e logicamente) dal Conciliarismo mitigato, a partire dai suoi prodromi impliciti (decretalisti del XII sec.) sino alla sua formulazione esplicita (XIV/XV sec.). Infatti secondo l’Autore i nemici di papa Bonifacio VIII († 1303) si erano fondati nel XIV secolo su tale canone per farlo giudicare e poi deporre dal Concilio imperfetto, ossia dall’Episcopato senza il Papa, aprendo le porte alle teorie gallicane esplicite ed estreme.

Nel XII secolo si era arrivati implicitamente (senza volerne trarre le conclusioni pratiche) “soltanto” alla tesi ipotetica e teoretica che il Papa potesse essere giudicato dai Vescovi in caso di eresia (Conciliarismo mitigato) non solo dottoralmente, ma anche giuridicamente; però non si sosteneva ancora esplicitamente la dottrina della superiorità abituale del Concilio sul Papa (Conciliarismo radicale), che due secoli più tardi – nel Trecento – il Gallicanesimo (con Guglielmo di Occam † 1349 e Marsilio da Padova † 1343) esplicitò a partire dalle tesi dei canonisti o decretalisti del XII secolo (5) (specialmente Uguccione da Pisa † 1210; cfr. nota n. 14) formulando l’ipotesi, sùbito trasformata dai loro posteri in tesi – secondo la tattica degli eresiarchi ben collaudata nel corso dei secoli – della superiorità abituale e non solo eccezionale o in caso di eresia dell’Episcopato sul Pontefice Romano, che col Grande Scisma d’Occidente (1378) divenne ancora più radicale.

L’Autore, infine, sostiene (p. 33) che i decretalisti del XII secolo distinguevano la Chiesa universale (Universitas fidelium, sine macula et ruga) dalla Chiesa romana, la quale per essi era soltanto locale, ossia riguardava solo la Diocesi di Roma e non era universale. Inoltre essi distinguevano l’infallibilità della Chiesa dall’infallibilità del Papa, poiché sostenevano che solo la Chiesa non potesse essere contaminata interamente dall’eresia; non così invece il Papa, il quale non sarebbe stato preservato, per assistenza divina, dall’errore. Teorie queste che aggravavano la dottrina fondata sul canone 6, distinzione 40, parte I del Decreto di Graziano quanto al potere dell’Episcopato di giudicare e deporre il Papa in caso ipotetico di eresia.


INFALLIBILITÀ DELLA CHIESA E DEL PAPA

Per rispondere a questa distinzione proto-gallicana, che assegna l’infallibilità solo alla Chiesa ma non al Papa, come se il Papa non fosse il Capo delle Chiesa di Cristo, basta rifarsi al Concilio Vaticano I, il quale ha definito che “il Papa gode della stessa infallibilità di cui Cristo dotò la sua Chiesa” (DB, 1839), ma ciò non significa che vi siano due infallibilità:
a) una della Chiesa, ossia i Vescovi (la Gerarchia), i Chierici e i fedeli (i subordinati) e
b) l’altra del Papa; di modo da avere due Gerarchie parallele: il Papato e l’Episcopato. Invece vi è una sola Gerarchia: il Papa cui l’Episcopato è subordinato, la quale governa la Chiesa discente (Chierici e fedeli laici) in cooperazione di subordinazione dei Vescovi col Papa.

Infatti l’infallibilità data da Cristo (Causa efficiente prima) alla sua Chiesa è una sola: quella esercitata da Pietro e dai suoi successori (causa efficiente seconda) e conferita loro da Gesù per il bene comune spirituale della Chiesa universale (causa finale).

La prerogativa dell’infallibilità si dice data alla Chiesa poiché è stata largita per il bene comune di tutta la Chiesa, ma essa è esercitata dal Papa non dai Vescovi, dai Sacerdoti e dai fedeli. La causa finale dell’infallibilità è il bene di tutta la Chiesa (Papa, Episcopato, Chierici e fedeli laici), ma la causa efficiente seconda – che la esercita subordinatamente a Dio, sua Causa prima – è il Papa, non l’Episcopato.

Per fare un esempio, la vita dell’uomo è una sola, ma pur derivando dall’anima, che è il principio della vita, si diffonde per tutto il corpo; così l’infallibilità è diffusa e circola per tutta la Chiesa docente (infallibilità attiva o in docendo) e discente (infallibilità passiva o in discendo), però essa deriva e dipende dal Papa come causa efficiente seconda subordinata a Dio, che è la Causa prima.

L’Episcopato, come successore degli Apostoli, non può esercitare ex sese il Magistero infallibile e neppure la Giurisdizione universale (su tutta la Chiesa) senza il Papa (successore di Pietro, Principe degli Apostoli); anche se per divina istituzione l’Episcopato fa parte della Chiesa gerarchica e docente, ma sempre subordinatamente al Papa (“cum Petro et sub Petro”). Perciò la Chiesa non potrebbe sussistere senza il Papa e neppure senza l’Episcopato (ossia i Vescovi residenziali aventi Giurisdizione nelle loro rispettive Diocesi); tuttavia il capo, il fondamento, la colonna della Chiesa docente e discente, gerarchica (6) e subordinata è il Papa non l’Episcopato, che deve essere subordinato al Pontefice romano e che può comandare o condurre (Imperium), istruire (Magisterium), santificare (Sacerdotium) i Chierici/fedeli solo dipendentemente dal Papa.
Per cui la definizione del Vaticano I non può essere intesa nel senso che la Chiesa, ossia l’Episcopato (più i Chierici e i fedeli), dà al Papa il potere di Magistero e di Giurisdizione. No! Questo potere gli viene direttamente da Dio e – tramite il Papa – esso è trasmesso da Dio all’Episcopato. Perciò l’infallibilità (e il governo) data da Cristo alla sua Chiesa è una sola: quella esercitata da Pietro e dai suoi successori, che è conferita loro da Gesù per il bene della Chiesa universale (Episcopato, Chierici e fedeli laici). Quindi, l’infallibilità è diffusa e circola per il bene di tutta la Chiesa (Vescovi, Chierici e laici) come causa finale, però essa deriva e dipende dal Papa come da causa efficiente.

Il Pontefice romano può esercitare l’infallibilità:
1) sia ex sese, infatti le sue definizioni sono infallibili e irreformabili (cioè non soggette a correzioni) anche senza il consenso della Chiesa; altre volte il Papa può esercitarla, solo se vuole e senza esservi obbligato,
2) attraverso l’Episcopato a lui subordinato
a) riunito in Concilio ecumenico (7), oppure
b) disperso nelle Diocesi di tutto il mondo: Magistero Ordinario Universale (8) (cfr. San Tommaso d’Aquino, Quodlibetum, 9, q. 7, a. 16; A. Piolanti, Dizionario di Teologia Dommatica, Roma, Studium, IV ed., 1957, pp. 214-215, voce “Infallibilità pontificia”; V ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018).

Il potere d’insegnare anche, e non esclusivamente, infallibilmente, tramite il Magistero conferito da Cristo alla sua Chiesa come causa finale, ossia per il suo bene, risiede in Pietro e nei Papi (suoi successori) come nella sua fonte o causa efficiente seconda principale; mentre negli Apostoli e nei Vescovi (loro successori) solo subordinatamente al Vicario di Cristo, come cause efficienti seconde strumentali o subordinate al Papa (“cum Petro et sub Petro”).
Quindi essa si diffonde in tutto il Corpo della Chiesa per il suo bene comune, derivando dal Papa e pure dai Vescovi, solo se il Papa li vuole unire a sé in virtù del Primato di giurisdizione, che ha ricevuto da Gesù nella e sulla Chiesa universale, non essendo necessitato a pronunciarsi collegialmente con l’Episcopato, come vorrebbe la teoria della “Collegialità episcopale”, la quale – diminuendo il Primato papale – tenderebbe a fare del Corpo dei Vescovi un’entità per la sua stessa natura sempre unita in atto al Papa, di cui il Sommo Pontefice avrebbe bisogno per esercitare il suo supremo Magistero e la sua Giurisdizione quasi come un “Primus inter pares”.

DECRETALISTI DEL XII SECOLO
E
GALLICANI DEL TRE/QUATTROCENTO

Tuttavia don Thierry Sol (p. 34) riconosce che per i decretalisti del XII secolo il Papa o la Prima Sede non poteva esser giudicato/a da nessuna autorità umana (Imperatore) o ecclesiastica (Episcopato, Collegio cardinalizio) “per se” o abitualmente, ma solo “per accidens” o eccezionalmente, cioè in caso di eresia, poiché inferiore a lui; essi si fondavano su una lunga tradizione canonica elaborata sin dal VI secolo e consolidatasi sino al Mille/Mille e cento prima di essere “corretta” dal canone “Si Papa” del Decreto di Graziano (I parte, distinzione 40, canone 6); egli si fonda soprattutto sul libro di J. M. Moynihan, Papal Immunity and Liability in the Writings of the Medieval Canonists, Roma, Gregoriana University Press, 1961.

Senonché il canone 6 “Si Papa”, parte I, distinzione 40, del Decretum Gratiani fu ripreso dal medesimo Graziano a partire dal De rebus ecclesiasticis (lib. I, cap. 231) del Cardinale benedettino Deusdedit di Limosino in Francia († 1100 (9)), il quale lo attribuiva erroneamente al Santo Martire e Vescovo di Magonza Bonifacio († 754), che avrebbe attinto ai Moralia in Job (XXV, cap. 16, PL, LXXVI, col. 344-345) di S. Gregorio Magno († 604) e alle Sententiae (lib. III, cap. 39, PL, LXXXIII, col. 710) di S. Isidoro da Siviglia († 636). Quindi esso (canone 6, distinzione 40, parte I del Decretum Gratiani) è un canone spurio, non autentico o falso.

L’Autore (Thierry Sol) cita Walter Ullmann (Cardinal Humbert and the Ecclesia Romana, in “Studi Gregoriani”, n. 4, 1952, pp. 111-127), secondo cui il Cardinal Deusdedit avrebbe ripreso un testo del Cardinale Umberto de Silva Candida (XII sec. (10)), attribuendolo erroneamente a San Bonifacio (VIII sec.), e questa attribuzione falsa o spuria fu riasserita come vera poi da Graziano, che limitò al solo caso eccezionale dell’eresia del Papa (“Nisi Papa deprehendatur a Fide devius”), la sua immunità assoluta riguardo al giudizio giurisdizionale di ogni autorità umano/ecclesiastica.
Quindi l’immunità incondizionata del Papa da ogni giudizio autoritativo o giuridico, venne ristretta al caso di eresia – a causa del “falso” compiuto dal Cardinale Umberto de Silva Candida, ripreso dal Cardinale Deusdedit e poi dal monaco benedettino Giovanni Graziano (Thierry Sol, cit., p. 40) – pur cercando di conciliare la ingiudicabilità del Papa da parte di qualsiasi autorità umano/ecclesiastica con l’eccezione del caso di eresia (p. 41).

L’Autore cita Maestro Rufino (11) (Summa Decretorum, Aalen, Scientia, II ed., 1963, p. 94) il quale, nel 1159 circa, affermava che il Papa potesse essere giudicato solo per eresia.
Nel 1167 il Vescovo Etienne de Tournai (Summa super Decretum Gratiani, dist. 21, cap. 7) riprese la tesi di Rufino, arrivando quindi implicitamente alla tesi della superiorità dell’Episcopato o del Concilio imperfetto sul Romano Pontefice, così altri Autori posteriori (Simone di Bisignano (12), Summa in Decretum Gratiani; Siccardo di Cremona (13), Summa Canonum; Uguccione da Pisa (14), Summa Decretorum e Liber Decretalium) ripresero – tra il 1170 e il 1190 – questa eccezione alla regola, sostenendo che l’eresia renderebbe il Papa inferiore all’Episcopato e al Collegio cardinalizio e dunque giudicabile autoritativamente e deponibile, ed essi aprirono, così, la strada al Conciliarismo o Episcopalismo esplicito e radicale. Il Concilio imperfetto veniva visto da costoro come avente una giurisdizione superiore a quella del Papa solo nel caso di eresia di quest’ultimo; secondo costoro inoltre l’infallibilità sarebbe stata una prerogativa spettante alla Chiesa come “Congregatio fidelium” piuttosto che alla persona del Papa (Conciliarismo mitigato).

L’Autore conclude asserendo che i decretalisti del XII secolo si trovarono di fronte ad un bivio:
1°) salvare da una parte il Primato del Papa e
2°) difendersi dall’altra parte dai possibili ipotetici abusi di un Pontefice “che avesse deviato dalla Fede”. Tuttavia essi si trovarono davanti ad un’assenza di soluzione pratica realmente applicabile al caso eccezionale di un Papa ipoteticamente eretico. Quindi ricorsero alla preghiera come l’arma più efficace per ottenere da Dio che una tale eventualità (dell’eresia papale) non si presentasse mai. Essi videro l’eventualità dell’eresia de Papa solo come una tragica ipotetica possibilità, che solo la preghiera avrebbe potuto allontanare definitivamente (cit., p. 55). Dunque essi non sono tacciabili di esplicito Conciliarismo neppure mitigato, ma soltanto di aver aperto implicitamente la via al Conciliarismo mitigato esplicito.

Fine della Prima Parte


NOTE

1 - Cfr. anche Laurant Fonbaustier, La déposition du Pape hérétique, Parigi, Mare & Martin, 2016; Valerio Gigliotti, La tiara deposta: la rinuncia al Papato nella storia del diritto e della Chiesa, Firenze, Leo Olschki, 2013.
2 - Giovanni Graziano, monaco camaldolese, scrisse il suo “Decreto” attorno al 1140; esso è diviso in tre Parti, 101 Distinzioni, ognuna delle quali è suddivisa in Canoni.
3 - B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism, Cambridge, Cambridge University Press, 1955; F. Bliemetzrieder, Das Generalkonzil im grossen abendlandischen Schisma, Paderbon, Ferdinand Schöningh, 1904; H.-X. Arquillière, L’origine de theories conciliares, in “Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques”, n. 75, 1911, pp. 573-586; V. Martin, Comment s’est formée la doctrine de la supériorité du Concile sur le Pape, in “Revue des Sciences Religieuses”, n. 17, 1937, pp. 121-427; V. Gigliotti, Un Soglio da cui non si scende…?, in “Ephemerides iuris canonici”, n. 56/1, 2016, pp. 31-70; V. Gigliotti, La tiara deposta: la rinuncia al Papato nella storia del diritto e della Chiesa, Firenze, Leo Olschki, 2013; L. Fonbaustier, La déposition du Pape hérétique: une origine du constitutionnalisme?, Parigi, Mare & Martin, 2016.
4 - Il Conciliarismo o Episcopalismo è un’eresia che sostiene la superiorità dell’Episcopato o del Concilio imperfetto (Vescovi senza Papa) sul Pontefice romano; esso si divide in a) Conciliarismo radicale, secondo cui il Papa “per se”, sempre o abitualmente è inferiore all’Episcopato e può essere quindi giudicato da quest’ultimo e deposto; e in b) Conciliarismo moderato, che ritiene il Papa superiore al Concilio o Episcopato, tranne il caso eccezionale (“per accidens”) che cada in eresia, per la quale soltanto può essere giudicato e deposto dall’Episcopato.
5 - I decretalisti del XII secolo non furono esplicitamente “Conciliaristi o Episcopalisti moderati”, ma – solo implicitamente – infatti essi aprirono le porte al Conciliarismo moderato, ammettendo l’eccezione della giudicabilità e deponibilità del Papa a causa dell’eresia. Il “Conciliarismo radicale”, invece riteneva che il Papa fosse inferiore al Concilio o all’Episcopato e potesse essere giudicato autoritativamente da questo e poi deposto.
6 - Dal greco archòs = capo, hieròs = del sacro.
7 - Per esempio, quando Pio IX ha definito – assieme ai Vescovi riuniti nel Concilio Vaticano I – il dogma dell’infallibilità pontificia il 18 luglio 1870 nella Costituzione dogmatica Pastor aeternus (DB, 1839).
8 - Ad esempio, quando Pio IX, prima di definire, l’8 dicembre 1854, “ex se solus” il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria nella Basilica di San Pietro in Vaticano (DB, 1638-1641), chiese ai Vescovi di tutte le diocesi del mondo, tramite la Lettera Enciclica Ubi primum del 2 febbraio 1849, se pensassero che secondo la divina Rivelazione Maria fosse stata concepita senza macchia di peccato originale. Su 630 Vescovi consultati, 546 risposero che erano favorevoli alla sentenza positiva (Magistero Ordinario Universale = Papa + Vescovi sparsi nelle loro Diocesi di tutto l’Orbe) e pensavano che potesse essere definita di fede dalla Chiesa (sia il Papa da solo, sia il Papa con i Vescovi riuniti in Concilio oppure sparsi nelle Diocesi di tutto il mondo / in Orbem dispersi). Solo 56 Vescovi furono contrari, mentre 24 negarono solo l’opportunità, dati i tempi burrascosi (’48), della definizione dogmatica.
9 - Deusdedit era un monaco benedettino di Limosino, una regione pianeggiante della Francia centro/occidentale. Fu nominato Cardinale nel 1078 da S. Gregorio VII. Morì nel 1110. Partecipò attivamente alla “Riforma gregoriana” voluta da papa Gregorio VII e fu uno strenuo assertore della supremazia del Papa sull’Imperatore e sull’Episcopato. La sua opera più famosa è la Collectio Canonum (1087), che raccoglie i documenti giuridico/canonici a favore del Primato della Chiesa romana. Fu anche l’ispiratore del Dictatus Papae del 1075 di S. Gregorio VII, in cui si insegna il Primato di giurisdizione del Papa sulla Chiesa universale, che ha il potere di nominare e deporre i Vescovi ed è l’unico autorizzato a convocare il Concilio ecumenico a lui inferiore. Le decisioni del Papa in materia di Fede e di Morale, definitorie e obbligatorie, sono irreformabili e inappellabili. Il Papa è superiore ad ogni autorità terrena (Imperatore ed Episcopato o Cardinalato), che non lo può giudicare giuridicamente e tantomeno deporre. Egli, dunque, ha anche la prerogativa di deporre l’Imperatore e i Re. Tuttavia l’Imperatore germanico Enrico IV, con alcuni Vescovi a lui fedeli, ma infedeli al Papa, “deposero” S. Gregorio VII nella Dieta di Worms nel 1076. Gregorio li scomunicò tutti (Imperatore e Vescovi). S. Gregorio VII morì a Salerno nel 1085, fu canonizzato nel 1606 da papa Paolo V (1605-1621). Cfr. Raffaello Morghen, Gregorio VII, Palermo, 1974; Giovanni Miccoli, Chiesa gregoriana, Firenze, 1966.
10 - Umberto da Silva Candida nel 1015 entrò nel monastero benedettino di Moyenmoutier, nella regione montuosa di Vosges nella Francia orientale, il papa Leone IX lo chiamò a Roma come suo consigliere fidato nel 1049, nel 1050 lo nominò Arcivescovo di tutta la Sicilia e Cardinale di Silva Candida (Avellino). Morì a Roma nel 1061. Egli era un famoso latinista e grecista. Nel 1054 fu inviato da Leone IX a Costantinopoli per cercare di ricomporre la frattura che si stava consumando con il Patriarca di Bisanzio/Costantinopoli Michele Cerulario, la quale invece sfociò nello Scisma detto “ortodosso” o greco/bizantino (cfr. Raffaello Morghen, Medioevo cristiano, Bari, 1951; Martin Jugie, Le Scisme Byzantin, Parigi, Parigi, 1942).
11 - Magister Ruphinus fu un decretalista della seconda metà del XII secolo, di cui non si hanno notizie certe. Forse fu Vescovo di Assisi, morì attorno al 1192, probabilmente era italiano. Fu certamente un glossatore del Decreto di Graziano, scrisse la Summa Decretorum (1159), la quale fu ripresa e commentata dai suoi allievi: a) Stefano di Tournai, nato a Orléans, giurista e Arcivescovo di Tournai ove morì nel 1203; studiò Diritto all’Università di Bologna dal 1445 al 1150, nel 1155 entrò nei Canonici di S. Vittore di St-Euverte d’Orléans, fu nominato Arcivescovo di Tournai nel 1192, 11 anni prima di morire; scrisse la Summa Decreti Gratiani e b) Giovanni di Faenza, glossatore del Decretum Gratiani, morto attorno al 1220, certamente Canonico e forse Vescovo di Faenza (provincia di Ravenna), scrisse la Summa Decreti Gratiani e varie Glossae super Decretum Gratiani.
12 - Simone di Bisignano (provincia di Cosenza) fu un allievo di Graziano e compose la sua Summa e la Glossa (la “glossa” è una nota esplicativa aggiunta in margine o tra le linee dei testi giuridici o biblici) attorno al 1179.
13 - Siccardo di Cremona Vescovo di Cremona morì a Magonza nel 1215.
14 - Uguccione da Pisa fu il maestro di Lotario di Segni, il futuro Innocenzo III, fu Vescovo di Ferrara ove morì nel 1210.


Parte prima
Parte seconda
Parte terza
Parte quarta
Parte quinta
Parte sesta
Parte settima
Parte ottava
Parte nona



SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI