ANCORA SULLA DEPOSIZIONE DEL “PAPA ERETICO”

DA PARTE DEL “CONCILIO IMPERFETTO”

Parte seconda

di
Don Curzio Nitoglia


Gli articoli di Don Curzio Nitoglia sono reperibili nel suo sito







IL “DECRETO DI GRAZIANO” E LA DEPOSIZIONE DEL PAPA ERETICO

DAL PUNTO DI VISTADOGMATICO


IL DECRETO DI GIOVANNI GRAZIANO (1141)
 
Nella scorsa puntata  abbiamo visto che il canone 6 “Si Papa” (I parte, distinzione 40) del Decreto di Graziano è ritenuto comunemente spurio o non autentico, ossia falso dai teologi, dai canonisti e dagli storici della Chiesa; cito nel presente articolo i più qualificati dal punto di vista dogmatico, dopo aver riportato nello scorso articolo gli storici, i giuristi e i canonisti più qualificati che hanno studiato tale questione: 

ANTONIO PIOLANTI († 2001)


Monsignor Piolanti (1911-2001), una delle massime autorità della Teologia Dogmatica italiana, scrive: “Il Conciliarismo è un errore ecclesiologico, secondo cui il Concilio ecumenico è superiore al Papa. L’origine remota del Conciliarismo si trova nel principio giuridico, secondo cui il Papa può essere giudicato dalla Chiesa in caso di eresia (Decreto di Graziano, pars I, dist. XL, canone 6). […]. Quando lo Scisma d’Occidente (1378 – 1417) funestò la Chiesa, molti, anche bene intenzionati, trovarono in queste teorie la via d’uscita da tanti mali. […]. Il Papa può dirsi Capo della Chiesa […], ma siccome può errare, e perfino cadere in eresia, dovrà in tal caso essere corretto e anche deposto” (A. PIOLANTI, Dizionario di Teologia Dommatica, Roma, Studium, IV ed., 1957, pp. 82-84, voce “Conciliarismo”; VI ed. Proceno di Viterbo, Effedieffe, 2018).

RODOLFO DELL’OSTA (1948)

Si legga, inoltre, a questo proposito (crisi ecclesiale del XV secolo) RODOLFO DELL’OSTA, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV. Teodoro De’ Lelli Vescovo di Feltre e Treviso: 1427-1466 (Belluno, Tipografia Silvio Benetta, 1948).

PIETRO PARENTE († 1986)

Il Cardinal PIETRO PARENTE (1891-1986) e Monsignor ANTONIO PIOLANTI (in Dizionario di Teologia dommatica, Roma, Studium, IV ed. 1957, p. 84, voce Conciliarismo; V ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018) hanno definito il De’ Lelli “uno dei pochi difensori del Primato pontificio nel secolo XV” anche contro le pretese di una parte del Cardinalato, che riteneva di essere successore degli Apostoli e di poter condizionare il Papa.


VITTORIO MONDELLO (1965)

Monsignor MONDELLO, ora Arcivescovo-emerito di Reggio Calabria, nella sua brillante Tesi di Laurea discussa nel 1963 presso l’Università Gregoriana, che meritò di essere pubblicata a Messina nel 1965 (La Dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice, Messina, Istituto Arti Grafiche di Sicilia, 1965), spiega che l’IPOTESI della POSSIBILITÀ del Papa eretico deriva dal Decreto di Graziano (dist. XL, cap. 6, col. 146) composto tra il 1140 e il 1150, in cui si trova riportato un frammento CREDUTO ERRONEAMENTE DI S. BONIFACIO († 5 giugno 754), un monaco benedettino dell’Exeter in Inghilterra inviato da papa Gregorio II ad evangelizzare la Germania, consacrato arcivescovo di Magonza e martirizzato dai Frisoni, che è considerato l’apostolo della Germania e il cui corpo riposa a Fulda. Questo FRAMMENTO SPURIO O FALSO si intitola “Si Papa” ed esprime la Dottrina secondo cui “a nemine est iudicandus, nisi deprehendatur a Fide devius / il Papa non può essere giudicato da nessuna autorità umana, tranne che sia caduto in eresia”.

Mons. MONDELLO, scrive: “GIOVANNI GRAZIANO inserisce nel suo Decreto (1141) un frammento, CREDUTO di S. BONIFACIO Arcivescovo di Magonza († 754), nel quale si dice che il Papa può essere giudicato dal Concilio in caso di eresia. […]. Il Cardinale UMBERTO DA SILVA CANDIDA († 1060 circa) l’ha inserito nella sua Collezione canonica, sotto il Pontificato di Vittorio II (1055-1057). Di qui è passato nelle raccolte giuridiche del Cardinale DEUSDEDIT († 1100 c.ca) e di S. IVO DI CHARTES (1040-1115) dalle quali Giovanni Graziano lo ha ripreso RITENENDOLO AUTENTICO (1)” (V. MONDELLO, La Dottrina sul Romano Pontefice, cit., p. 24 e p. 164), però in realtà non era autentico, ma spurio o falso e risale al 1050 circa, ossia a quasi 100 anni prima del Decretum Gratiani (1141).

Secondo la teoria fondata su questo canone non autentico del Decreto di Graziano, il Concilio ecumenico “imperfetto”, ossia l’Episcopato senza il Papa sarebbe superiore al Sommo Pontefice solo in caso di eresia di quest’ultimo. Quindi il Papa potrebbe essere giudicato dal Concilio ecumenico “imperfetto” solo “per accidens”, cioè in caso di eresia e poi deposto (2). È per questo motivo (non autenticità del canone 6 del Decretum Gratiani, I parte, distinzione 40) che il CIC del 1917 (e anche quello del 1983) non ha ripreso tale canone spurio “Si Papa” del Decreto di Graziano ed ha insistito sul principio (risalente a papa S. Marcellino, fine del III secolo) secondo cui “la Prima Sede non è giudicata da nessuno”, altrimenti non sarebbe la “prima” Sede, ma la “seconda”, dopo l’Episcopato o il Concilio imperfetto (cfr. A. VILLIEN – J. DE GHELLINCK,  Dictionnaire de Théologie Catholique, vol. VI, coll. 1727 ss., voce “Gratien”).

ANTONIO VELLICO (1940)

Secondo l’ottimo Manuale di Ecclesiologia (molto apprezzato dal Cardinal Pietro Parente) di Monsignor ANTONIO VELLICO “a partire da questo DECRETO SPURIO O FALSO, ATTRIBUITO ERRONEAMENTE A SAN BONIFACIO e ripreso come tale da Giovanni Graziano, i teologi medievali e controriformistici hanno ritenuto possibile l’ipotesi e non la certezza del Papa eretico. Da qui si sono divisi nel discettare come risolvere la questione di un Papa eventualmente caduto in eresia come persona privata” (cfr. A. M. VELLICO, De Ecclesia Christi, Roma, 1940, p. 395, n. 557, nella nota 560 vi è un’amplia bibliografia).


ALBERTO PIGHI († 1542)

Anche il famoso teologo del XV secolo ALBERT PIGGE detto PIGHI (3) (1490-1542) nel suo Hierarchiae Ecclesiasticae assertio (lib. IV, cap. 8, fol. 76) esprimeva i suoi forti dubbi intorno all’autenticità del canone 6 “Si Papa” attribuito a Giovanni Graziano (cfr. don PACIFICO MASSI, Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, Torino, Marietti, 1957, pp. 117-119).


PACIFICO MASSI (1957)

Don MASSI nel suo libro Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada (Torino, Marietti, 1957) sostiene che l’opinione della possibilità del Papa eretico come dottore privato “trae la sua lontana origine dal Decreto di Graziano (Si Papa, pars I, dist. XL, can. 6) ATTRIBUITO ERRONEAMENTE a San Bonifacio, Arcivescovo di Magonza” e che “da questo canone dipese tutto il coro unanime dei canonisti medievali che non dubitarono affatto della possibilità di un Papa eretico” (cit., p. 118).


PIETRO BALLERINI († 1769)

Don PIETRO BALLERINI (1698-1769) è stato un famoso teologo di Verona, che ha scritto due opere sul Primato del Papa (De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum, Verona, 1766) e sui rapporti tra Papa e Concilio ecumenico (De Potestate ecclesiastica Summorum Pontificum et Conciliorum generalium, Verona, 1765; II ed., Roma, De Propaganda Fide, 1850) (4).

Secondo don Ballerini (cfr. TARCISIO FACCHINI, Il Papato principio di unità e Pietro Ballerini di Verona, Padova, Il Messaggero di S. Antonio, 1950), se l’Episcopato potesse giudicare con autorità giuridica e, quindi, deporre il Papa, il Primato di Giurisdizione dato da Cristo a Pietro e ai suoi successori (i Papi) non sarebbe sufficientemente “PRIMATO”, ossia “Supremazia, Superiorità, Predominio, Prevalenza e Principato”, ma sarebbe piuttosto “SECONDARIATO”, cioè “Subalternità, Inferiorità, Secondarietà e Marginalità”. Ora ciò equivale a dir che Cristo avrebbe dato, con molta solennità (cfr. Mt., XVI, 18), un potere inefficace e “deficiente” a Pietro e ai suoi successori, “quod repugnat”.

Inoltre dal 1870 è un Dogma di Fede rivelata e definita (fondata sulla Tradizione apostolica e la Scrittura) che Pietro e il Papa come suo successore hanno ricevuto da Cristo un’autorità di Giurisdizione “piena, suprema, universale, immediata o diretta e ordinaria” (Concilio Vaticano I, DB, 1831), non soggetta a nessun’altra autorità umana, neppure all’Episcopato o al Collegio cardinalizio, ma solo a Dio del quale il Papa fa le veci e del quale deve trasmettere il Deposito della Fede e dei Costumi come gli è stato consegnato, conservandolo puro e senza alterarlo. Questo è l’unico limite che il Papa non può valicare. Egli moralmente non può cambiare la Fede e la Morale divina, ma la deve custodire inalterata e tramandare incorrotta sino alla fine dei tempi (P. BALLERINI, De vi ac ratione primatus Romanorum Pontificum, Verona, 1766, cap. XIV, n. 26).
Purtroppo è proprio quello che non fa papa Bergoglio.


JUAN DE TORQUEMADA († 1468)

Il Cardinale JUAN DE TORQUEMADA (1388-1468 (5)) insegna che le azioni del Papa sono riservate soltanto al giudizio AUTORITATIVO E GIURISDIZIONALE di Dio (Summa de Ecclesia, II, 94-96, f. 229v-232r, Colonia, 1480) poiché il suo unico superiore è Cristo. Gli uomini, compresi i Vescovi e i Cardinali, possono emettere solamente un giudizio PRIVATO, LOGICO O “DOTTORALE” riguardo al Papa, ossia una ammonizione e non una condanna giuridica (TORQUEMADA, Summa de Ecclesia, II, 97-103, f. 232-244).

Tuttavia il Papa è il Vicario di Cristo e non può mutare l’autorità che Gesù gli ha data come se il Papa fosse il Capo di Cristo e Gesù il “Vicario del Papa…” (6)  anche se Bergoglio si comporta proprio come Capo pure di Cristo... 

Il Pontefice Romano non può pubblicare nuovi articoli di Fede, abrogare quelli esistenti, istituire nuovi Sacramenti, cambiare la loro sostanza, perché tutto ciò rientra nella Potestas excellentiae dovuta solo a Cristo in quanto Dio, mentre il Papa (anche Bergoglio) è il Suo Vicario e non può, perciò, contraddire le Leggi di Cristo: “Il Sommo Pontefice non può far Leggi, Canoni, o stabilire alcunché contro la divina Scrittura, la Dottrina del Vangelo” (PACIFICO MASSI, Il Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, Torino, Marietti, 1957, p. 55).
Perciò obbedire ai voleri di papa Bergoglio che sono in contrasto con la Legge di Dio (cfr. Amoris laetitia, 19  marzo 2016) non sarebbe virtù, ma peccato di Servilismo. Infatti ci si comporterebbe come se Cristo fosse il Vicario di Bergoglio…

Padre REGINALDO GARRIGOU-LAGRANGE citando la frase di S. TOMMASO D’AQUINO (1224-1274): “L’obbedienza  è perfetta quando ci si sottomette  nelle cose permesse; sarebbe INDISCRETA qualora portasse l’anima a sottomettersi nelle COSE ILLECITE” (S. Th., II-II, q. 104, a. 5, ad 3), insegna che “l’obbedienza deve essere cieca; basta essere certi che l’ordine datoci non è contrario alla Legge divina, né colpevole, né contrario all’ordine espresso da un'autorità più alta” (R. GARRIGOU-LAGRANGE, Vita spirituale, Roma, Città Nuova, 1965, p. 163; II ed. Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2019).

Il Papa è soggetto di un potere ministeriale, ossia agisce come ministro e Vicario di Cristo, non è la regola ultima e assoluta della Fede, dei Costumi e del Diritto, ma è subordinato alla Legge e alla Rivelazione divina come pure al Magistero pontificio infallibile o costante (PIO IX, Tuas libenter, 1863) della Chiesa (TORQUEMADA, Summa de Ecclesia, III, 51, f. 337; 57, f. 343); è per questo motivo che si può e si deve resistere alle “novità” di papa Bergoglio, che contraddicono la divina Rivelazione e l’insegnamento del Magistero costante e dogmaticamente definitorio e obbligante della Chiesa.

Tuttavia il Torquemada ricorda che il Papa come persona privata è soggetto alla correzione fraterna (dottorale o privata), ma, se la respinge, non può essere punito dall’Episcopato giuridicamente o deposto (autoritativamente e giurisdizionalmente) essendo il Capo della Chiesa e il Vicario di Cristo; potrebbe essere punito solo dal supremo Tribunale  divino, al quale - presto o tardi - un giorno dovrà, comunque, reddere rationem (TORQUEMADA, Summa de Eccl., II, 98, f. 234v-235r). 


SALVATORE VACCA (1993)

Per una buona disamina del Decreto di Graziano si può leggere l’interessantissimo e documentatissimo libro del padre Cappuccino SALVATORE VACCA, Prima Sedes a nemine iudicatur  (Roma, Gregoriana, 1993, cap. XXI, Il Decreto di Graziano - 1141, pp. 249-254). Padre Salvatore Vacca cita i canoni 7 e 9 della distinzione 21 della I parte del Decreto di Graziano. Molto interessante è il can. 7 in cui si riferisce che papa Marcellino (296-304) «fu costretto dai Pagani ad entrare in un loro tempio e a sacrificare incenso. Per questo motivo si riunì un Concilio particolare di Vescovi, durante il quale, dopo avere fatto un’istruttoria, lo stesso Pontefice dichiarò di avere fatto ciò di cui era accusato. Tuttavia nessuno dei Vescovi osò proferire una sentenza giuridica di condanna, ma gli dicevano: “con la tua bocca giudica la tua causa e non con un nostro giudizio: LA PRIMA SEDE NON PUÒ ESSERE GIUDICATA DA NESSUNO”».
Anche il canone 9 è interessantissimo: in esso si narra che  «alcuni Vescovi egiziani, con Diòscoro Patriarca di Alessandria d’Egitto (444-451), condannarono a Nicea nel 451 papa S. Leone Magno (440-461), allora il Concilio di Calcedonia (451) censurò Diòscoro e gli altri Vescovi e li depose non come eretici filo-eutichiani e monofisisti (secondo i quali in Cristo vi è una sola natura mista di divinità e umanità), ma perché AVEVANO OSATO CONDANNARE E SCOMUNICARE IL PAPA»  (cit., p. 250).

Ora «GRAZIANO, per fondare il principio sulla ingiudicabilità autoritativa e giuridica del Papa tranne il caso di eresia […] ha lasciato inconcusso il principio Prima Sedes a nemine iudicatur.

Tuttavia, ha trascritto parzialmente il Fragmentum A (174-178) del Vescovo benedettino UMBERTO DI SILVA CANDIDA (in provincia di Avellino) defunto attorno al 1060. Egli raccoglie così nel suo Decreto le DUE TRADIZIONI GIURIDICHE CONTRASTANTI, che sono state compresenti nella Chiesa: la prima - risalente già alla fine del III secolo con papa S. Marcellino (296-304), ripresa dal Concilio di Calcedonia (451) sotto papa S. Leone Magno ed infine sostenuta, verso la fine del V secolo, dagli apocrifi simmachiani redatti dai sostenitori di papa S. Simmaco (7) - afferma che il Papa non può essere giudicato da nessuno; la seconda, dell’XI/XII secolo (Umberto da Silva Candida, Deusdedit, Giovanni Graziano), ritiene che, in caso di eresia, il Papa può essere ripreso giurisdizionalmente. […].
Dunque il Papa non può essere giudicato autoritativamente da nessuno, mentre egli può giudicare tutti; ma deve essere ripreso e ammonito dottoralmente solo qualora si allontanasse dalla Fede. Da ciò deriva l’obbligo di pregare per lui poiché dalla sua incolumità dipende la salvezza dei fedeli» (S. VACCA, Prima Sedes a nemine iudicatur, cit., p. 253-254).

Padre Salvatore Vacca conclude: “Anche nel caso del Papa eretico si affermava il principio Prima Sedes a nemine iudicatur e ci si rifaceva alla storia di papa Marcellino (296-304) che, malgrado avesse deviato dalla Fede, NON ERA STATO CONDANNATO DALL’ASSEMBLEA CONCILIARE e poi è morto martire. In quell’occasione, il Pontefice, caduto apertamente in errore, NON ERA TENUTO AD ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA SENTENZA GIURIDICA CONCILIARE (8)” (cit., p. 264).

Quindi il principio secondo cui “la Prima Sede non è giudicata da nessuno” risale all’incirca al 296-304; mentre l’eccezione “tranne il caso di eresia” risale solo al 1050 circa ed è stata ripresa come autentica da Graziano nel 1141. 


IL CONCILIO VATICANO I (1869/70)

Il Concilio Vaticano I (IV sessione, 18 luglio 1870, Costituzione dogmatica Pastor aeternus) ha stabilito la definizione dogmatica circa il principio della ingiudicabilità giuridica del Papa dall’Episcopato: “Insegniamo e dichiariamo che secondo il Diritto divino del Primato papale, il Romano Pontefice è il Giudice SUPREMO di tutti i fedeli […]. Invece NESSUNO potrà giudicare AUTORITATIVAMENTE un pronunciamento della Sede Apostolica, della quale non esiste autorità maggiore. Quindi chi afferma essere lecito appellarsi contro le sentenze dei Romani Pontefici al Concilio ecumenico, come ad un’autorità superiore al Sommo Pontefice, è lontano dal retto sentiero della verità” (DS, 3063-3064).


IL CODICE DI DIRITTO CANONICO (1917/1983)

Il CIC del 1917 al canone 1556 riprendendo la definizione dogmatica del Vaticano I ha stabilito il principio risalente a papa S. Marcellino (fine III secolo): “Prima Sedes a nemine iudicatur”, ripreso tale e quale anche dal CIC del 1983, canone 1404, senza l’aggiunta spuria del canone 6 (I parte, distinzione 40) del Decretum Gratiani: “Nisi Papa deprehendatur a Fide devius” (XII secolo), risalente al 1050 circa.


TOMMASO DE VIO DETTO GAETANO († 1533)

Secondo il Cardinal TOMMASO DE VIO, detto il CAJETANUS (1468-1533), che è il maggior Commentatore della Somma Teologica di San Tommaso d’Aquino, il Concilio senza il Papa rappresenterebbe solo le pecore senza il pastore. Ora Pietro è stato istituito da Cristo unico Pastore a cui è affidato l’unico ovile che è la Chiesa (CAJETANUS, Tractatus de Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, Roma, 12-X-1511, ediz. Pollet, Roma, Collegio Angelicum, 1936, cap. VII, p. 49, n. 85).
LA CHIESA (L’EPISCOPATO) QUINDI NON È AL DI SOPRA DEL PAPA, MA SOTTO IL PAPA COME L’OVILE E IL GREGGE SONO SOTTO IL PASTORE. Se il Concilio, i Vescovi, i Chierici e i fedeli, invece, pretendessero di essere non gregge ma Pastore, almeno de facto, non sarebbero il Pastore scelto da Cristo, che è Pietro, ma un “pastore abusivo” o un lupo travestito da pastore (CAJETANUS, Tractatus de Comparatione, cit., cap. VII, p. 49, n. 86).


DOMINGO BAÑEZ († 1604)

L’eminente teologo domenicano DOMINGO BAÑEZ (1528-1604 (9)), commentando la Somma Teologica dell’Aquinate (In IIam-IIae, q. 1, a. 10) e riprendendo l’ipotesi del suo confratello il Cardinal TOMMASO DE VIO detto il GAETANO (De comparatione auctoritatis Papae et Concilii, Roma, Angelicum, 1936, ed. a cura di Vincent Pollet, cc. 18-19), spiega che, se, per pura ipotesi investigativa, il Papa cadesse in eresia, resterebbe Papa. Infatti la mancanza della Grazia santificante lo separerebbe dall’anima della Chiesa e la mancanza di Fede dal corpo di essa, ma la GIURISDIZIONE VISIBILE del Pontefice romano non ne verrebbe scalfita poiché ESSA RIGUARDA IL GOVERNO VISIBILE DELLA CHIESA, la quale è una SOCIETÀ VISIBILE e non può essere privata dell’AUTORITÀ VISIBILE che la governa (Papa) a motivo della mancanza di Grazia o di Fede, che sono ABITI SOPRANNATURALI INVISIBILI.

Quindi, secondo il Bañez (e il Gaetano alla scuola di S. Tommaso (10)) il Papa (ipoteticamente) eretico non sarebbe membro vivo della Chiesa per mancanza di Grazia santificante, non farebbe più parte del corpo della Chiesa per errore contro la Fede, ma ne sarebbe CAPO VISIBILE IN ATTO QUANTO AL GOVERNO O ALLA GIURISDIZIONE: “Il Papa non è Capo della Chiesa in ragione della Santità o della Fede perché non è così che può governare i membri della Chiesa, ma è Capo di essa in ragione dell’ufficio ministeriale, che lo rende atto a dirigere e governare la Chiesa mediante il GOVERNO ESTERNO E VISIBILE tramite la Gerarchia ecclesiastica, che è VISIBILE  E PALPABILE.
Quindi secondo l’influsso spirituale della Grazia e della Fede non è membro della Chiesa di Cristo, se non le ha; invece secondo il potere di governare e dirigere la Chiesa ne è il Capo visibile in atto” (In IIam-IIae, q. 1, a. 10, Venezia, 1587, coll. 194-196).


CHARLES-RENE’  BILLUART († 1757)

Il BILLUART (1685-1757) (11) nel suo De Incarnatione (dissert. IX, a. II, § 2, ob. 2) riprende la tesi del Bañez e insegna che “il Capo GOVERNA e il membro riceve la vita della Grazia. Quindi, se il Papa cadesse in eresia, manterrebbe ancora la Giurisdizione con la quale GOVERNEREBBE la Chiesa, ma non riceverebbe più l’influsso della Grazia santificante e della Fede da Cristo Capo invisibile della Chiesa e dunque non sarebbe membro di Cristo e della Chiesa.
Ora in un corpo fisico chi non è membro fisico non può esserne capo fisico, ma in un corpo morale o in una Società la testa morale può sussistere senza essere membro morale di essa. Infatti un corpo fisico senza vita non sussiste e un capo fisico morto non governa il corpo fisico, mentre IL CAPO MORALE DI UNA SOCIETÀ O CORPO MORALE LO GOVERNA ANCHE SENZA LA VITA SPIRITUALE O LA FEDE” (cfr. CH.-R. BILLUART, Cursus theologiae, III pars, Venezia, 1787, pp. 66; II-II pars, Brescia, 1838, pp. 33-34, 123 e 125).


REGINALDO GARRIGOU-LAGRANGE († 1964)

Recentemente anche uno dei più grandi teologi della prima metà del Novecento, padre REGINALDO GARRIGOU-LAGRANGE (1877-1964), nel suo trattato De Christo Salvatore (Torino, Marietti, 1946, p. 232), commentando SAN TOMMASO (S. Th., III, qq. 1-90) e riprendendo la Dottrina dei due Dottori domenicani controriformistici citati sopra (Gaetano e Bañez), specifica che un Papa (ipoteticamente) eretico occulto resterebbe membro del Corpo della Chiesa in potenza, ma non in atto, e manterrebbe la Giurisdizione tramite la quale GOVERNA VISIBILMENTE la Chiesa.
L’eretico pubblico invece, non sarebbe più membro del Corpo della Chiesa neppure in potenza, come insegna il Bañez, ma manterrebbe il GOVERNO VISIBILE della Chiesa.
Quindi è pacifico per la sana e la più alta teologia della prima, seconda e terza Scolastica (S. Tommaso, Gaetano/Bañez e Garrigou-Lagrange) che, ammesso e non concesso che il Papa cada in eresia, manterrebbe egualmente la Giurisdizione e resterebbe Capo della Chiesa, pur cessando di esserne membro.

Se si trattasse di una testa fisica ciò sarebbe impossibile, ma è possibile se si tratta di un Capo morale, ossia del Vicario visibile di Cristo invisibile asceso in Cielo.

La ragione è che la testa fisica di un corpo non può influire e comandare i membri del suo corpo, se ne viene separata fisicamente non ricevendo più la vita dall’anima separata dal suo capo e dal suo corpo (per esempio Tizio viene decapitato e muore, la sua anima lascia il suo corpo e la sua testa non ne dirige più, tramite il cervello, tutti gli organi); mentre UN CAPO MORALE DI UNA SOCIETÀ O DI UN ENTE MORALE (temporale come lo Stato o spirituale come la Chiesa) PUÒ ESERCITARE LA GIURISDIZIONE SULL’ENTE MORALE ANCHE SE È SEPARATO - per l’errore contro la Fede o per il peccato – DAL CORPO DELLA CHIESA (12)  e dall’influsso vitale interno e soprannaturale di  Cristo, ossia dalla Grazia santificante. Ciò, pur essendo anormale ed eccezionale, è possibile.

S. TOMMASO D’AQUINO insegna: “Il cattivo prelato può essere corretto dall’inferiore che ricorre al superiore denunciandolo, e se non ha un superiore umano [come nel caso del Papa, ndr], ricorra a Dio affinché lo corregga o lo tolga dalla faccia della terra” (IV Sent., dist. 19, q. 2, a. 2, qcl. 3, ad 2). Tuttavia non si può giudicare penalmente e giurisdizionalmente il Papa e deporlo dal Papato: “Prima Sedes a nemine judicatur”.


CONCLUSIONE

Giustamente DON PACIFICO MASSI (Il Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni da Torquemada, cit., p. 125) nota che “le dottrine contrarie al Primato pontificio sono state originate dall’ISTINTO DI CONSERVAZIONE, operante anche nel corpo della Chiesa come in ogni ente vivente, contro l’eventualità di un Papa indegno, che conducesse la Chiesa alla rovina.
Anche JUAN DE TORQUEMADA sentì questo ISTINTO, ma seppe conservare un sano equilibrio che non gli consentì di recedere dai retti princìpi, e neppure gli permise di tacere di fronte ad eventuali errori passati o ipoteticamente futuri dei Papi in un’acquiescenza passiva e colpevole”. 

Oggi si ripropongono queste varie soluzioni di fronte alla situazione disastrosa in cui versa l’ambiente ecclesiale specialmente durante il Pontificato di Francesco.

Infatti mentre bisognerebbe a) conservare un sano equilibrio, senza rinnegare i princìpi della Fede ed inoltre b) non tacere davanti ad eventuali errori contro la Fede e i Costumi dei superiori - purtroppo ai nostri giorni - 1°) c’è chi ripropone la teoria conciliarista e vorrebbe far deporre il Papa, in quanto eretico, dall’Episcopato; 2°) chi asserisce che bisogna accettare i Decreti del Concilio Vaticano II obbligatoriamente anche se sono solamente pastorali, come pure l’insegnamento puramente “esortativo” di Francesco (cfr. Esortazione Amoris laetitia, 19 marzo 2016); 3°) infine, Deo gratias, c’è anche chi, seguendo i Dottori scolastici citati, afferma la vera Dottrina cattolica, evitando i due errori per eccesso (Servilismo) e per difetto (Conciliarismo) come i due burroni, che stanno a destra e a sinistra della vetta di una montagna sulla quale si trova la vera soluzione “in medio et in culmine altitudinis et non mediocritatis / nel giusto mezzo di altezza e non di mediocrità” (R. GARRIGOU-LAGRANGE, De Revelatione, Roma, Ferrari, 1918). 

La SOPPORTAZIONE, quindi, non è l’unico rimedio. Infatti SAN TOMMASO D’AQUINO insegna che “il cattivo prelato può essere CORRETTO - PRIVATAMENTE E DOTTORALMENTE, ma NON AUTORITATIVAMENTE E GIURISDIZIONALMENTE - dall’inferiore che ricorre al superiore denunciandolo, e se non ha un superiore umano [come nel caso del Papa, ndr], ricorra a Dio affinché lo corregga o lo tolga dalla faccia della terra” (IV Sent., dist. 19, q. 2, a. 2, qcl. 3, ad 2).

Certamente è necessario evitare l’errore (per eccesso di “obbedienza” indiscreta) che porta all’appiattimento o al Servilismo dei fedeli, dei Vescovi e dei Cardinali nei confronti di un Papa, che oltrepassa i suoi poteri, i quali sono limitati dal Diritto e dalla   Rivelazione divini.
Il Profeta li chiama “cani muti incapaci di abbaiare” (Is., LVI, 10). In questo caso è lecito e doveroso ammonire il Papa dell’errore o dell’abuso di potere che sta compiendo e abbaiare quali Domini canes (come fece San Paolo con San Pietro ad Antiochia, Gal., II, 11-14; At., XV, 13-21 (13)) e guardare in faccia la triste realtà senza nascondere la testa nella sabbia come fa lo struzzo o giudicare autoritativamente e giurisdizionalmente il Papa, il che equivarrebbe a negare praticamente il Primato di Giurisdizione del Papa e sarebbe pertanto almeno materialmente eretico.

Come scriveva il GAETANO (Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, Roma, Angelicum ed. Pollet, 1936, p. 112 ss.), citando il De regimine principum dell’ANGELICO (lib. I, cap. V-VI), il rimedio ad un male così grande come “un Papa scellerato” è la preghiera e il ricorso all’onnipotente assistenza divina su Pietro, che Gesù ha promesso solennemente. Infatti il Dottore Comune insegna che normalmente i più propensi a rivoltarsi contro il tiranno temporale sono i “DISCOLI”, mentre le persone giudiziose riescono a pazientare finché è possibile e solo come extrema ratio ricorrono alla “rivolta” contro il tiranno temporale.
Quindi, il Cajetanus, conclude che se occorre aver molta pazienza con il tiranno temporale e solo eccezionalmente si può ricorrere alla rivolta armata e al tirannicidio, nel caso del Papa indegno o “criminale spirituale” (V. MONDELLO, La Dottrina del Gaetano sul Romano Pontefice, Messina, Arti Grafiche di Sicilia, 1965, p. 65) non solo non è mai lecito il “papicidio” e la rivolta armata, ma neppure la sua deposizione da parte del Concilio, che è inferiore al Pontefice Romano e quindi non lo può inquisire giuridicamente e deporre.
Quindi si deve invitare a pregare per il “Pontefice scellerato affinché Dio gli apra gli occhi o glieli “chiuda”. Per cui è lecito recitare l’Oremus “pro Pontifice nostro Francisco…”, come nominarlo al Canone della Messa affinché Dio provveda alla sua persona nel modo che Egli ritiene migliore (non siamo noi a dover suggerire a Dio quale esso sia), senza invalidare la Messa (don Minutella) o cadere nel peccato di “Eresia e Scisma capitale” (Sedevacantismo).

Comunque lo stato in cui si trova la Gerarchia cattolica oggi non lascia ben sperare. Il male prodotto dal Vaticano II è talmente profondo, universale e inferamente preternaturale che solo Dio con la sua Onnipotenza può mettervi rimedio.

In quest’ora di agonia dell’ambiente ecclesiale – prodotta dall’azione diabolica, che si è servita della giudeo/massoneria quale del suo strumento principale, come quando Gesù nel Getsemani, il Giovedì Santo, disse ai Giudei che erano venuti a prenderlo: “Questa è L’ORA VOSTRA [del Giudaismo rabbinico/talmudico, ndr] e DEL POTERE DELLE TENEBRE [le forze infernali, ndr]” (Lc., XXII, 53) – cui seguirà immancabilmente la sua Risurrezione gloriosa e trionfante (come avvenne dopo la Passione e Morte di Gesù, di cui la Chiesa è la continuazione nella storia) (14)  occorre 1°) mantenere la Dottrina sempre insegnata dalla Chiesa e 2°) evitare gli errori a) per difetto (Conciliarismo), che diminuiscono l’autorità del Primato papale; b) per eccesso (Servilismo), che ritengono il Papa sempre infallibile anche quando rinuncia all’assistenza infallibile dello Spirito Santo, non definendo dogmaticamente e non obbligando a credere per la salvezza dell’anima (come è avvenuto nel Concilio Vaticano II); infine 3°) oggi bisogna continuare a fare ciò che la Chiesa ha sempre fatto (S. VINCENZO DA LERINO, Commonitorium, III, 15) evitando di sbandare “a destra” o “a sinistra.

Noi fedeli, Sacerdoti e quella parte dell’Episcopato/Cardinalato che ha mantenuto la Fede possiamo soltanto AMMONIRE PRIVATAMENTE senza GIUDICARE GIURISDIZIONALMENTE, pregare e far penitenza, insegnare la sana Dottrina e la retta Morale, amministrare e ricevere i Sacramenti senza illuderci di poter, umanamente, rimettere in piedi un mondo e un ambiente ecclesiale che sono diventati peggio di Sodoma e Gomorra. Non è questo un lavoro che possano svolgere le forze della natura umana, ma esso richiede l’intervento di Dio. Exurge Domine!
A noi resta la pazienza, “a Dio la vendetta” (Deut., XXXII, 35 e 41), ma la vendetta di Dio sarà tremenda (“Rex tremendae majestatis”).

Fine della Seconda Parte


NOTE

1 - Per la questione del canone 6 “Si Papa” del Decretum Gratiani cfr. anche E. DUBLANCHY, in D. Th. C., vol. VII, coll. 1714-1717, voce “Infallibilité du Pape”; V. MARTIN, Les origines  du gallicanisme, Parigi, 1939, 2 voll., I vol., cap. I, pp. 12-13.
2 - Cfr. F. ROBERTI – A. VAN HOVE – A. STICKLER, Graziano. Testi e studi camaldolesi, Roma, 1949.
3 - ALBERT PIGGE nacque in Olanda a Kampen (donde l’appellativo di Campensis), studiò a Lovanio ove ebbe per maestro Adriano Florent, il futuro papa Adriano VI. Cfr. E. AMANN in Dictionnaire de Théologie Catholique, Parigi, anno 1935, tomo XII, coll. 2094-2914, voce “Pigge”; Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1952, vol. IX, coll. 1462-1463, voce “Pigghe, Alberto” a cura di DANILO CATARZI.
4 - Cfr. CELESTINO TESTORE, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, vol. II, coll. 751-752, voce “Ballerini Pietro”. 
5 - Cfr. Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, vol. XII, 1954, coll. 330-331, voce “Torquemada, Juan de” a cura di ALFONSO D’AMATO.
6 - JUAN DE TORQUEMADA, Summa de Eccl., III, 50; II, 104, f. 244-245r; SAN TOMMASO D’AQUINO, S. Th., II-II, q. 64, a. 5, ad 2um; q. 67, a. 1, ad 2um; In IV Sent., dist. 2, qq. 1-4, qcl. 4c; dist. 4, q. 3, a. 3, qcl. 4c; dist. 5, q. 1, qcl. 1c; dist. 7, q. 3, qcl. 1. .
7 - Papa SAN SIMMACO (498-514) fu sottoposto al giudizio del Concilio particolare detto palmare, nell’atrio della basilica di San Pietro in Vaticano, dall’imperatore Teodorico nel 501. Nel corso della controversia furono stilati numerosi scritti polemici, fra cui gli apocrifi simmachiani, redatti dai sostenitori di papa Simmaco (498-504), che alla fine del V secolo ribadì l’assioma Summa Sedes a nemine iudicatur, il quale era già stato pronunciato sotto il Pontificato di S. Marcellino (296-304) e ripreso dal Concilio di Calcedonia (451) sotto papa S. Leone Magno.
8 - Per la storia di papa Marcellino cfr. Enciclopedia dei Papi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, I vol., pp. 303-307, a cura di A. DI BERNARDINO, voce “Marcellino, santo”.
9 - Da cui deriva la Scuola del Bannesianismo o l’interpretazione tomistica dei rapporti tra Grazia efficace e libero arbitrio (cfr. N. DEL PRADO, De gratia et libero arbitrio, Friburgo – Svizzera, 1907; R. GARRIGOU-LAGRANGE, Dieu, son Existence et sa Nature, Parigi, Beauchesne, 1914-1915, II vol., Appendice V, pp. 791-866: St Thomas et le Neo-Molinisme; ID., De gratia, Roma-Torino, Marietti, 1946; ID., La prédestination des Saints et la grace, Parigi, Desclée de Brouwer, 1936).
10 - III Sent., d. 25, q. 1, a. 2, ad 5; S. Th., II-II, q. 14, a. 2, arg. 4;  II-II, q. 1, a. 10; II-II, q. 10, a. 5, ad 3; II-II, q. 1, a. 7, arg. 2; II-II, q. 2, a. 6, ad 3;  II-II, q. 1, a. 9, sed contra.
11 - Il BILLUART († 1757) nacque a Revin in Francia, sul fiume Mosa, nella regione montuosa delle Ardenne, ai confini col Belgio. Egli fu il più illustre Commentatore di San Tommaso d’Aquino del XVIII secolo; nell’Ottocento fu il teologo più stimato e conosciuto del secolo. La sua dottrina è  caratterizzata da una grande fedeltà ai princìpi di San Tommaso d’Aquino, da una esemplare chiarezza d’esposizione e da una notevole precisione di linguaggio. Egli è stato sommo specialmente nel difendere la dottrina tomista/bannesianista sui rapporti tra Grazia efficace e libero arbitrio e nel confutare  la dottrina molinista (XVI sec.). La sua opera più conosciuta è il Compendio di Teologia (Summa Summae Sancti Thomae, seu Compendium Theologiae, 6 voll., Liegi, 1754) compliato da lui stesso a partire dal suo primo molto esteso Commento alla Somma Teologica dell’Aquinate (Summa Sancti Thomae  hodiernis Academiarum moribus accommdata, 19 voll., Liegi, 1746-1751). Padre Reginaldo Garrigou-Lagrange scrive che il Billuart ci ha lasciato “un compendio sostanziale dei grandi Commentatori di San Tommaso” (La Sintesi Tomistica, Brescia, Queriniana, 1952, p. 35). Questi Commentatori per eccellenza dell’Aquinate cui accenna padre Reginaldo sono a) TOMMASO DE VIO da Gaeta, detto anche il GAETANO († 1534), che commentò la Summa Theologiae e b) FRANCESCO DE SILVESTRIS da Ferrara, detto il FERRARESE († 1528), che commentò la Summa contra Gentiles. Charles-René Billuart riprese il meglio di entrambi, alla luce dell’Aquinate stesso, e lo porse in maniera chiara, precisa e concisa all’uomo del Settecento soprattutto col suo Compendium Theologiae del 1754.
12 - GIOVANNI HUS (1369-1415) riteneva, come i Donatisti, che i Sacerdoti privi della Grazia santificante non conferissero i Sacramenti validamente (DS, 1208). Egli estendeva questo principio anche al potere che riguarda il Governo o la Giurisdizione della Chiesa. In breve, secondo Hus, un Papa che non segue S. Pietro nei buoni costumi e nella confessione della Fede, non è Papa, successore di Pietro, ma è vicario di Giuda Iscariota (DS, 1212-1213); se il Papa è cattivo o infedele, allora, al pari di Giuda, è un demonio, un ladro, destinato all’eterna rovina, e non è Capo di una Santa Chiesa Militante, non essendo neppure membro di questa (DS, 1220). Secondo Hus ciò vale per tutti i Cardinali e i Vescovi ed anche per i titolari dei poteri civili: “Nessuno è pubblica autorità civile sin da che è in stato di peccato mortale” (DS, 1230). Cfr. G. PERINI, I Sacramenti, Bologna, ESD, 1999,  II vol., Battesimo, Confermazione, Eucarestia, pp. 87-88; Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VI, coll. 1513-1516, voce “Hus, Jan”, a cura di ARNALDO MARIA LANZ.
13 - Secondo il Torquemada Pietro ad Antiochia non definì alcuna Dottrina intorno alle osservanze giudaiche e non peccò contro la Fede, ma errò quanto al modo di agire, commettendo un peccato veniale di fragilità di “rispetto umano” o “timor mundanus”, essendo confermato in Grazia non poteva peccare mortalmente e neppure venialmente di proposito deliberato (cfr. SAN TOMMASO D’AQUINO, S. Th. I-II, q. 103, a. 4).
Inoltre le parole di San Paolo non indicano uno spirito di ribellione a Pietro, ma di correzione fraterna poiché “Petrus reprehensibilis erat” ed accettò la correzione fraterna di Paolo (cfr. TORQUEMADA, Summa de Ecclesia, II, 98, f. 235; SAN TOMMASO D’AQUINO, Ad Galatas, cap. III, lect. 7-8).
14 - Cfr. Rom., XII, 4-6; I Cor., XII, 12-27; Ef., IV, 4.


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