Né scismatici né scomunicati

parte ottava


Articolo della Fraternità San Pio X








Nella parte precedente abbiamo mostrato che nella Chiesa esisteva una situazione straordinaria, e che essa generava dei doveri altrettanto straordinari per i laici e per i chierici, specialmente per i vescovi.


Doveri e poteri dell’episcopato

Se il comportamento straordinario dell’attuale gerarchia giustifica, anzi impone ai fedeli un comportamento parimenti fuori dall’ordinario, a maggior ragione lo esige dai vescovi, in ragione dei più gravi doveri e dei più ampi poteri che essi hanno nella Chiesa.

Circa i più gravi doveri

I vescovi, presenti nella Chiesa per istituzione divina (1), «non sono dei delegati o dei vicari del Papa, ma sono propriamente e realmente dei pastori di anime» (2).

Maestri e custodi, in virtù del loro grado gerarchico, «della fede e dei costumi» (3), i vescovi sono responsabili davanti a Cristo del loro mandato divino (4). Questo mandato è indubbiamente eseguito con e sotto Pietro, ma Pietro non ha il potere né di annullarlo, né di modificarlo, né di orientarlo verso altri fini: come la Chiesa è il corpo di Cristo e non il corpo di Pietro, così i vescovi, per quanto siano subordinati a Pietro, sono i servitori di Cristo e non di Pietro (5).

Papato ed Episcopato «sono strettamente solidali»: sono due forme, l’una suprema … l’altra dipendente … di uno stesso potere che viene da Cristo, potere che è ordinato alla salvezza eterna delle anime» (6). Dunque, un vescovo non può pretendere di aver compiuto tutto il suo dovere quando si limita, come un laico, a resistere nella fede per proprio conto.

Circa i poteri più ampi

Per provvedere alla salvezza eterna delle anime, ogni vescovo riceve:

1. Immediatamente da Dio per l’intermediazione del Sommo Pontefice – o immediatamente dal Sommo Pontefice, ma per diritto divino (7) – il potere di giurisdizione «per governare i fedeli in vista dell’ottenimento della vita eterna», e questo mediante il magistero sacro, il potere legislativo e il potere giudiziario (8).

2. Immediatamente da Dio, al momento della consacrazione episcopale, il potere di Ordine «per santificare le anime con l’offerta del Sacrificio della Messa e con l’amministrazione dei sacramenti», sacramenti tra i quali sono riservati ai vescovi la Cresima e l’Ordine, quest’ultimo gli permette di trasmettere il Sacerdozio stesso nella sua pienezza (episcopato).

A differenza del potere di giurisdizione che è revocabile, il potere di Ordine è indelebile. Per questo motivo la consacrazione episcopale conferita da un vescovo è valida anche nel caso in cui è resa illecita dall’Autorità competente (9).


NOTE

1 – Vaticano I, Dz. 1828; Atti 20, 28.
2 - Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, ed. Herder, Friburgo, Germania; Dictionnaire de Théologie catholique, t. V, col. 1703.
3 - Cardinale Journet, L’Eglise du Verbe incarné [La Chiesa del Verbo Incarnato], t. I, p. 506; cfr. can. 336 del vecchio Codice di Diritto Canonico.
41 Pietro 5, 2.
5 – Ludwig Ott, op. cit.; Raoul Naz e diversi autori, Traité de Droit canonique, ed. Letouzey et Ane, Parigi.
6 - Cardinale Journet, op. cit., t. I, p. 522.
7 - Questa questione è ancora aperta: si veda Dictionnaire de Théologie catholique, voce Evêques, t. VIII, col. 1703.
8 - Parente-Piolanti-Garofalo, Dizionario di teologia dommatica, ed. Studium, Roma, voce gerarchia.
9 - Raoul Naz e diversi autori, op. cit., p. 455.













 
febbraio 2025
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