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Né scismatici né scomunicati parte ottava Articolo della Fraternità San Pio X Parte prima
Parte seconda Parte terza Parte quarta Parte quinta Parte sesta Parte settima Parte ottava Parte nona Parte decima Parte undicesima Parte dodicesima Parte tredicesima Parte quattordicesima Pubblicato sul sito informazioni della Fraternità San Pio X ![]() Nella parte precedente abbiamo mostrato che nella Chiesa esisteva una situazione straordinaria, e che essa generava dei doveri altrettanto straordinari per i laici e per i chierici, specialmente per i vescovi. Doveri e poteri dell’episcopato Se il comportamento straordinario dell’attuale gerarchia giustifica, anzi impone ai fedeli un comportamento parimenti fuori dall’ordinario, a maggior ragione lo esige dai vescovi, in ragione dei più gravi doveri e dei più ampi poteri che essi hanno nella Chiesa. Circa i più gravi doveri I vescovi, presenti nella Chiesa per istituzione divina (1), «non sono dei delegati o dei vicari del Papa, ma sono propriamente e realmente dei pastori di anime» (2). Maestri e custodi, in virtù del loro grado gerarchico, «della fede e dei costumi» (3), i vescovi sono responsabili davanti a Cristo del loro mandato divino (4). Questo mandato è indubbiamente eseguito con e sotto Pietro, ma Pietro non ha il potere né di annullarlo, né di modificarlo, né di orientarlo verso altri fini: come la Chiesa è il corpo di Cristo e non il corpo di Pietro, così i vescovi, per quanto siano subordinati a Pietro, sono i servitori di Cristo e non di Pietro (5). Papato ed Episcopato «sono strettamente solidali»: sono due forme, l’una suprema … l’altra dipendente … di uno stesso potere che viene da Cristo, potere che è ordinato alla salvezza eterna delle anime» (6). Dunque, un vescovo non può pretendere di aver compiuto tutto il suo dovere quando si limita, come un laico, a resistere nella fede per proprio conto. Circa i poteri più ampi Per provvedere alla salvezza eterna delle anime, ogni vescovo riceve: 1. Immediatamente da Dio per
l’intermediazione del Sommo Pontefice – o immediatamente dal Sommo
Pontefice, ma per diritto divino (7) – il potere di giurisdizione
«per governare i fedeli in vista dell’ottenimento della vita
eterna», e questo mediante il magistero sacro, il potere
legislativo e il potere giudiziario (8).
2. Immediatamente da Dio, al momento della consacrazione episcopale, il potere di Ordine «per santificare le anime con l’offerta del Sacrificio della Messa e con l’amministrazione dei sacramenti», sacramenti tra i quali sono riservati ai vescovi la Cresima e l’Ordine, quest’ultimo gli permette di trasmettere il Sacerdozio stesso nella sua pienezza (episcopato). A differenza del potere di giurisdizione che è revocabile, il potere di Ordine è indelebile. Per questo motivo la consacrazione episcopale conferita da un vescovo è valida anche nel caso in cui è resa illecita dall’Autorità competente (9). NOTE 1 – Vaticano I, Dz. 1828; Atti 20, 28. 2 - Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, ed. Herder, Friburgo, Germania; Dictionnaire de Théologie catholique, t. V, col. 1703. 3 - Cardinale Journet, L’Eglise du Verbe incarné [La Chiesa del Verbo Incarnato], t. I, p. 506; cfr. can. 336 del vecchio Codice di Diritto Canonico. 4 – 1 Pietro 5, 2. 5 – Ludwig Ott, op. cit.; Raoul Naz e diversi autori, Traité de Droit canonique, ed. Letouzey et Ane, Parigi. 6 - Cardinale Journet, op. cit., t. I, p. 522. 7 - Questa questione è ancora aperta: si veda Dictionnaire de Théologie catholique, voce Evêques, t. VIII, col. 1703. 8 - Parente-Piolanti-Garofalo, Dizionario di teologia dommatica, ed. Studium, Roma, voce gerarchia. 9 - Raoul Naz e diversi autori, op. cit., p. 455. |