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Né scismatici né scomunicati parte dodicesima Articolo della Fraternità San Pio X Parte prima
Parte seconda Parte terza Parte quarta Parte quinta Parte sesta Parte settima Parte ottava Parte nona Parte decima Parte undicesima Parte dodicesima Parte tredicesima Parte quattordicesima Pubblicato sul sito informazioni della Fraternità San Pio X ![]() Mons. Antônio de Castro Mayer e Mons. Marcel Lefebvre alle consacrazioni episcopali del 1988 a Ecône Nelle due parti precedenti, la decima e l’undicesima, abbiamo parlato dello stato e del diritto di necessità, che comporta cinque punti: 1) esiste veramente uno stato di necessità e 2) tutti i mezzi ordinari sono esperiti In questa parte dodicesima esamineremo il terzo punto: 3) che l’atto straordinario compiuto non sia intrinsecamente cattivo e non ne derivi un danno per il prossimo Non è intrinsecamente cattivo La consacrazione episcopale senza regolare mandato pontificio non costituisce, in effetti, in sé stesso «un atto di natura scismatica», come si legge invece – incredibile, ma vero - nel Decreto della Congregazione dei Vescovi (1). In sé stesso è un atto di disubbidienza, formale o materiale, ad una norma disciplinare di diritto ecclesiastico; ora, è evidente che un atto di disubbidienza non costituisce uno scisma, conformemente al buon senso comune e conformemente alla distinzione prevista dalla teologia cattolica (2). Infatti, il Codice di Diritto Canonico, fino a Pio XII, per una consacrazione episcopale senza mandato pontificio prevedeva solo la sospensione a divinis e non la scomunica (introdotta per i motivi già esposti). Anche oggi, nel Codice del 1983, una tale consacrazione non figura tra i «delitti contro […] l’unità della Chiesa» (3), ma nel capitolo «L’usurpazione degli incarichi ecclesiastici e i delitti nell’esercizio di tali incarichi» (4). Il Gaetano precisa che, quando il rifiuto di obbedire concerne la materia della cosa comandata o anche la persona stessa del Superiore, senza tuttavia che si metta in discussione l’autorità o anche la persona del Superiore, non vi è scisma» (5). Ora, Mons. Lefebvre, non solo non mise in discussione l’autorità del Papa, come dimostreremo più ampiamente al n° 5, ma non contestò nemmeno il diritto che ha il Papa di disciplinare il potere di Ordine del Vescovi relativo alla consacrazione di altri vescovi, così come non contestò la disciplina allora in vigore nella Chiesa. Egli contestò semplicemente che la norma in vigore potesse essere applicata o dovesse essere rispettata a scapito della Chiesa e delle anime, cioè in contrasto con la ragion d’essere dell’episcopato e dello stesso Primato pontificio. E’ così provato che l’atto eseguito da Mons. Lefebvre non fu intrinsecamente cattivo, perché non fu di «natura scismatica» né fu ispirato da una intenzione scismatica; e perché la «disobbedienza» fu puramente materiale, imposta dallo stato di necessità in cui si trovava lui e altre persone; esso fu dunque giustificato anche dal corrispondente diritto di necessità. Infine, che una consacrazione episcopale non causi alcun danno ad altri, è inutile dimostrarlo. A chi volesse obiettare che l’atto di disobbedienza anche puramente materiale costituisca uno scandalo per i cattolici non sufficientemente informati, noi rispondiamo con San Gregorio Magno: Melius permittitur nasci scandalum quam Veritas relinquatur: è meglio permettere che nasca uno scandalo che tradire la Verità. NOTE 1 –L’Osservatore Romano del 3.7.1988. 2 - San Tommaso, Summa teologica, IIa-IIæ, q. 39, al ad 2. 3 - Libro VI Le Sanzioni nella Chiesa, II° parte, titolo I. 4 - Ibidem, titolo III, Can. 1382. 5 - Dictionnaire de Théologie catholique : schisme et désobéissance, vol. XXVII, col. 1304. |