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Né scismatici né scomunicati parte decima Articolo della Fraternità San Pio X Parte prima
Parte seconda Parte terza Parte quarta Parte quinta Parte sesta Parte settima Parte ottava Parte nona Parte decima Parte undicesima Parte dodicesima Parte tredicesima Parte quattordicesima Pubblicato sul sito informazioni della Fraternità San Pio X ![]() Giovanni XXIII celebra la Messa di apertura del concilio Vaticano II Stato e diritto di necessità Lo stato di necessità e il conseguente diritto sono stati uno degli argomenti addotti da Nostro Signore Gesù Cristo quando volle dimostrare l’innocenza dei Suoi discepoli accusati dai Farisei di aver violato la legge del riposo del sabato raccogliendo il grano per alleviare la loro fame: Gesù richiama l’episodio di Davide che, spinto dalla fame «entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, che non era permesso mangiare né a lui, né a coloro che erano con lui, ma solo ai sacerdoti» (1). Lo stato di necessità è considerato dal Diritto Canonico come una delle cause che, a determinate condizioni, elimina l’imputabilità (2) del «reato», che allora si riduce ad una violazione puramente materiale della legge (3). Anche il comunicato della Sala Stampa del Vaticano del 30 giugno 1988 relativo al caso di Mons. Lefebvre faceva riferimento a questo diritto, ma per negarlo. Lo stato di necessità, come lo spiegano i giuristi, è uno stato nel quale dei beni necessari alla vita naturale o soprannaturale si trovano minacciati, così che per salvaguardarli si è normalmente costretti ad infrangere la legge (4). Per poter invocare lo stato di necessità e beneficiare del diritto corrispondente è necessario: 1) che esista veramente uno
stato di necessità;
2) che si sia cercato di porvi rimedio ricorrendo ai mezzi ordinari; 3) che l’atto straordinario compiuto non sia intrinsecamente cattivo e non ne derivi un danno per il prossimo; 4) che nella violazione della legge ci si mantenga nei limiti delle esigenze realmente imposte dallo stato di necessità; 5) che non si metta in discussione in alcun modo il potere dell’autorità competente e che invece si possa ragionevolmente presumere che, in circostanze normali, essa darebbe il suo assenso. Queste cinque condizioni si ritrovano tutte nel caso delle consacrazioni episcopali effettuate da Mons. Lefebvre. 1) Esiste realmente nella Chiesa uno stato di necessità? Esiste uno stato di necessità per le anime, che hanno il diritto di ricevere dal clero i beni necessari alla salvezza, particolarmente la dottrina e i sacramenti (5). Esiste un diritto di necessità per i seminaristi, che hanno il diritto di ricevere una sana formazione sacerdotale, soprattutto in campo dottrinale. Per le anime Chi negasse l’esistenza di uno stato di necessità, dovrebbe provare che la fede e la trasmissione della fede al popolo cristiano non sono seriamente e gravemente minacciate: a) dai nuovi
catechismi approvati ed imposti dalle Conferenze Episcopali;
b) dalle omelie, dai mass-media cattolici e in particolare dalla sedicente «stampa cattolica» (6) che attacca, mette in dubbio o nega le verità di fede e i principii della morale cattolica senza escludere nulla ; c) dalle iniziative «ecumeniche» di massa, promosse ad ogni livello dalla gerarchia, iniziative che diffondono l’indifferentismo religioso, che è «una delle più deleterie eresie» (7) ; d) dalla nuova liturgia, particolarmente dal nuovo rito della Messa, che un anglicano convertito: Julien Green, ha definito come «una imitazione grossolana del servizio anglicano» (8) e che i calvinisti di Taizé ritengono possa essere utilizzato per la «cena» protestante. Egli dovrebbe dimostrare soprattutto che questo nuovo orientamento non è né voluto, né favorito o permesso dall’alto, o quantomeno stabilire che, anche se nel corso degli ultimi vent’anni fossero state inflitte tutte le pene previste dal Diritto Canonico per i «delitti contro la fede» (9), si sarebbe comunque arrivati agli avvenimenti per i quali oggi si dichiara, indebitamente, che Mons. Lefebvre è incorso in una pena per un «reato» commesso nell’esercizio del suo potere di Ordine (10). Essendo impossibile tale dimostrazione, a chi si ostina a negare lo stato di necessità non resta che contraddire lo Spirito Santo (11): affermando che è possibile piacere a Dio… anche senza la fede! Infine, ai minimalisti che obiettano che non tutto è così completamente in rovina, noi ricordiamo che in materia di fede, chi mette in dubbio o nega una sola verità rivelata o connessa alla Rivelazione, mette in dubbio o nega l’intera Rivelazione (12). Per i seminaristi Chi volesse negare l’esistenza di uno stato di necessità per coloro che sono chiamati al Sacerdozio cattolico, dovrebbe stabilire: a) che i seminari non sono
stati in gran parte chiusi e/o venduti;
b) che i seminari che sussistono forniscono ai futuri sacerdoti una formazione dottrinale (per non parlare della formazione morale e spirituale) autenticamente cattolica, indenne dal liberalismo, dal modernismo, dall’ecumenismo e dalle eresie di ogni specie; c) che i due tentativi intrapresi dal Vaticano per offrire una valida alternativa, nella stessa Roma, a quei seminaristi che lasciarono Mons. Lefebvre, non hanno fatto il miserabile naufragio che la stampa ricorda ancora in questi giorni; d) che negli Istituti e nelle Università cattoliche e nelle stesse Pontificie Università romane, non si insegna una teologia morale immorale, né una teologia dogmatica che nega perfino i dogmi fondamentali della Fede cattolica (Resurrezione, divinità di nostro Signore Gesù Cristo, ecc). Essendo impossibile una tale dimostrazione, non resta che dichiarare che la formazione dei futuri sacerdoti non è cosa che importi alla Chiesa di Dio. NOTE 1 – Matteo 12, 3-4. 2 - Perché una persona sia punibile, è necessario: a) una violazione della legge; b) che questa violazione le sia «imputabile», cioè che sia fondato il rimprovero; è qui che subentra lo stato di necessità; c) che questa persona sia responsabile. Se è irresponsabile non può essere punita, nonostante gli sia imputabile il reato. 3 - Cfr. Can. 2205 § 2 del vecchio Codice di Diritto Canonico, e il Can. 1323 n° 4 del nuovo Codice che dice: « Non è punibile con alcuna pena la persona che, quando ha violato la legge o un precetto: … 4e ha agito costretto da un timore grave, anche se era relativamente tale, oppure spinto dalla necessità o per evitare un grave inconveniente, a meno che l’atto non sia intrinsecamente cattivo o porti pregiudizio alle amine…» 4 – Eichemann-Mörsdorf: Trattato di Diritto Canonico; Cfr. G. May, Notwehr, Widerstand und Notstand, Vienna, Mediatrix-Verlag, 1984. (Legittima difesa, resistenza, necessità). 5 – Can. 682 del vecchio Codice di Diritto Canonico e Can. 213 del nuovo Codice, che dice: «I fedeli hanno il diritto di ricevere da parte dei sacri Pastori l’aiuto derivante dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto della Parola di Dio e dei sacramenti». 6 - In primo luogo, per l’Italia, La Civiltà Cattolica con i suoi editoriali, Famiglia Cristiana, venduta nelle chiese, nonché i numerosi bollettini parrocchiali. 7 - Roberti-Palazzini, Dizionario di teologia morale, ed. Studium, Roma. 8 - Julien Green, Ce qu’il faut d’amour à l’homme [Ciò di cui ha bisogno l’uomo in amore]. 9 - Libro IV, II° parte, titolo I. 10 - Ibidem, titolo III. 11 - Ebrei 11, 6. 12 - San Tommaso, IIa-IIæ q. 5 a. 3. |